VALORE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE

Con decreto interdirigenziale in data 21 dicembre 2015 (in G.U. n. 302 del 30.12.2014) è stata approvata la nuova tabella dei coefficienti per l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, al nuovo saggio legale dello 0,2% (come fissato dal D.M. 11 dicembre 2015 (in G.U. n. 291 del 15.12.2015), in vigore dal 1° gennaio 2016).

Le relative disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016 (art. 2). Il tutto in conformità all’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a norma del quale "Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è avvenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione".

Contemporaneamente è stato fissato in 500 volte l’annualità il valore del multiplo relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni perpetue, a tempo determinato o a tempo indeterminato (in sostituzione di quello indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del d.p.r. n. 131/1986, ai fini dell’imposta di registro, e nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d. lgs. n. 346/1990, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni).

Conseguentemente il valore della rendita o pensione è costituito:

a) da 500 volte l’annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;

b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore a 500 volte l’annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto sotto indicato, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

Si riporta di seguito la tabella dei coefficienti, e quindi dei valori dei diritti di usufrutto (nonché uso ed abitazione) e, rispettivamente, nuda proprietà:

 

Età dell’usufruttuario

o del beneficiario

(anni compiuti)

 

Coefficiente

Valore usufrutto

Valore

nuda proprietà

da 0 a 20

475

95

5

da 21 a 30

450

90

10

da 31 a 40

425

85

15

da 41 a 45

400

80

20

da 46 a 50

375

75

25

da 51 a 53

350

70

30

da 54 a 56

325

65

35

da 57 a 60

300

60

40

da 61 a 63

275

55

45

da 64 a 66

250

50

50

da 67 a 69

225

45

55

da 70 a 72

200

40

60

da 73 a 75

175

35

65

da 76 a 78

150

30

70

da 79 a 82

125

25

75

da 83 a 86

100

20

80

da 87 a 92

75

15

85

da 93 a 99

50

10

90