soppressione del giudizio
omologatorio e maggiore responsabilità notarile
Not. Alberto Forte
20.11.2001
Con la totale
soppressione dell'omologa nella fase
della costituzione (essendo assente qualsivoglia possibilità di
"omologazione volontaria") il notaio perde un "ombrello":
in caso di contestazione del mancato raggiungimento dello scopo "atto
conforme al modello tipico" che abbia importato danno per le parti,
l'omologazione poteva costituire un forte supporto a sostegno della inesistenza
della componente soggettiva dell'inadempimento contrattuale (dolo o colpa) da parte del notaio. Ora chi
si rivolge al notaio rimette a lui solo il potere decisionale sulla compatibilità
dell'atto costitutivo alla legge ed al "tipo" societario prescelto:
lui solo sopporterà, senza alcuna protezione, il peso di eventuali giudizi di
responsabilità da inadempimento contrattuale.
Al riguardo, è
possibile riferirsi alle conclusioni raggiunte dalla dottrina più recente:
"Quid juris
relativamente alla responsabilità del notaio per atti successivamente
dichiarati nulli perché contrari ad una norma non risultante da una precisa
disposizione ...? Se alla declaratoria di nullità si è giunti in base ad una
interpretazione che all'epoca della redazione dell'atto costituiva un
consolidato orientamento giurisprudenziale, il notaio in adempimento
dell'obbligazione accessoria ex articolo 1175 codice civile, è tenuto a
comunicare ai richiedenti che l'atto è per lui perfettamente lecito e che è
disposto a rogarlo, ma che tuttavia vi è un orientamento giurisprudenziale che,
probabilmente, in caso di controversie aventi ad oggetto la validità di
quell'atto porterà i giudici investiti di tale giudizio a dichiarare la nullità
dell'atto in questione.
(...) Se, invece,
alla declaratoria di nullità dell'atto si è giunti in seguito a decisioni che,
in assenza di una precisa disposizione, hanno adottato una interpretazione
giurisprudenziale esistente al momento della rogazione dell'atto, il notaio a
mio avviso non può andare incontro a nessuna responsabilità, poiché si è di
fronte ad una interruzione del nesso di causalità tra il comportamento tenuto
dal notaio nel rogare l'atto e la conseguente declaratoria di nullità ad opera
dei giudici.
(...) Il notaio
che voglia evitare responsabilità farà bene, nel dubbio, in adempimento
dell'obbligazione di comunicazione ex articolo 1175 codice civile, a rendere
edotte le parti della esistenza di orientamenti giurisprudenziali eventualmente
minoritari o non consolidati che, se condivisi dal giudice (eventualmente)
chiamato a giudicare sulla validità dell'atto, potrebbero inficiarne la
validità."
La nullità
dell'atto rogato può inoltre implicare responsabilità extracontrattuale nei
confronti dei terzi: a riguardo, si è ritenuto[1][2]
che tale responsabilità si possa affermare "solo per i negozi nulli di cui
all'articolo 28 della legge notarile per inosservanza di formalità che la legge
pone espressamente a carico del notaio, o per altre ipotesi di nullità derivanti
da precise disposizioni, qualora il notaio abbia rogato l'atto senza avvisare
di ciò le parti e conseguirne il necessario esonero da responsabilità"
La giurisprudenza
ha costantemente statuito che "la responsabilità del notaio ha natura
aquiliana nei confronti dei terzi non destinatari diretti dell'atto che abbiano
risentito un danno casualmente collegato al comportamento del notaio nella
redazione dell'atto".
Gli esempi
classici sono relativi a casi nei quali il notaio, avendo mancato nell'osservanza
delle formalità prescritte dalla legge per i testamenti pubblici, abbia
danneggiato i terzi beneficiari designati dal testamento dichiarato nullo.
Per un caso di
responsabilità verso i terzi non soci all'epoca della formazione di un negozio
societario potenzialmente dannoso, si ricorda il precedente esaminato dalla
Cassazione nella sentenza 1240/2000: il giudice di legittimità ha ritenuto che
l'esperto estimatore incaricato in sede di trasformazione risponde anche verso
i futuri soci della società trasformando, veri destinatari della tutela
disposta dall'ordinamento mediante la pretesa della perizia di stima del
patrimonio sociale in sede di trasformazione.
La questione della
responsabilità appare meno problematica per il notaio che partecipa alla modifica
dello statuto di una società di capitali, state la distinzione tra
"verbalizzazione" e "controllo dell'esistenza delle condizioni
richieste dalla legge". Posto, infatti, che il notaio sia tenuto alla
verbalizzazione della delibera al fine di assicurarne la documentazione
storica, egli potrà utilizzare il termine di trenta giorni per esaminare il
contenuto della delibera ed eventualmente ricorrere al meccanismo
dell'"omologazione volontaria".
Il meccanismo di
iscrizione delle modifiche nel registro delle imprese ha, in conseguenza della
nuova disciplina, assunto una interessante somiglianza alla questione
"trascrizione" per le compravendite immobiliari. Così come il notaio
che riceva un atto di trasferimento di immobili è tenuto alla sollecita esecuzione
della trascrizione, pur in presenza di un termine di trenta giorni per
l'adempimento fiscale, ora il notaio che verbalizzi l'assemblea straordinaria
di società di capitali sarà tenuto a comunicare sollecitamente agli
amministratori della società la sua decisione di non depositare il verbale per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'efficacia della
delibera modificativa è, secondo l'opinione prevalente, immediata sotto la
condizione risolutiva della mancata iscrizione nel registro delle imprese (per
il contrario parere del notaio e per l'astensione conseguente degli
amministratori o per il rigetto del Tribunale chiamato a decidere su ricorso
degli amministratori).
L'organo
amministrativo della società potrà pertanto eseguire la delibera, in pendenza del
termine di trenta giorni fissato dall'articolo 2411 nel nuovo testo; nel caso
in cui ne conseguano effetti pregiudizievoli per la società, la mancata
sollecitudine del notaio potrà essere valutata dal giudice quale concausa con
ogni dipendente attribuzione di responsabilità. La determinazione del danno
imputabile al notaio dipenderà - secondo la teoria della causalità adeguata -
dalla possibilità di prevedere un nesso causale "normale" secondo la
comune esperienza.
Ne discende che:
a)
il notaio che valuta la iscrivibilità della delibera nel
registro delle imprese deve svolgere il proprio compito in termine
"breve" (seguendo la casistica delle trascrizioni, tre giorni ...);
b)
il notaio che non ritenga di depositare il verbale per
l'iscrizione, dovrà comunicare alla società la propria determinazione in
maniera da poter dimostrare la sollecitudine nell'esecuzione del compito (con
metodi che consentano di determinare la data di comunicazione e la certezza del
ricevimento da parte degli amministratori della società); non risulta
prescritta la motivazione della determinazione del notaio che non iscriva, pur
condividendo l'idea che nel rapporto professionale rientri la opportunità di
segnalare in dettaglio le ragioni della decisione assunta.