registrazione
gratuita dell’atto di donazione di valore inferiore a lire 350 milioni
r.m. 05.04.2001, n.
10548, Amm. Finanziaria
E’ opinione dell’Amministrazione
Finanziaria che gli atti di donazione di valore inferiore ai 350 milioni di
lire, sottratti all’applicazione dell’imposta sulle donazioni, debbano scontare
l’imposta di registro in misura fissa, quale tassa d’atto: infatti, per la donazione
è richiesto l’atto pubblico ad substantiam, che soggiace automaticamente
all’imposta fissa di registro, tranne che tale tributo fisso sia assorbito
dall’imposta sulle donazioni.
Del resto, poiché
nell’imposta di registro non è normalmente ammessa la registrazione gratuita (art. 41, c. 2, T.U. 131/1986)
è stato necessario che l’eccezione alla regola - rappresentata dagli atti che
hanno per oggetto i trasferimenti di cui all’art. 3, D.Lgs. 346/1990, tra i
quali le donazioni a favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali -
formasse oggetto di esplicita previsione normativa all’art. 55, c. 2, D.Lgs. 346/1990.
Tale
interpretazione (contenuta nella r.m. 29.09.1990, n. 350933) continua ad essere
valida anche successivamente alle modifiche apportate dalla L. 21.11.2001, n.
342, che sul punto non sembra essere sostanzialmente innovativa.
Sul tema,
cfr. Studio n. 18/2001 della Commissione Studi Tributari del CNN.