registrazione gratuita dell’atto di donazione di valore inferiore a lire 350 milioni


 

r.m.  05.04.2001, n. 10548, Amm. Finanziaria

 

E’ opinione dell’Amministrazione Finanziaria che gli atti di donazione di valore inferiore ai 350 milioni di lire, sottratti all’applicazione dell’imposta sulle donazioni, debbano scontare l’imposta di registro in misura fissa, quale tassa d’atto: infatti, per la donazione è richiesto l’atto pubblico ad substantiam, che soggiace automaticamente all’imposta fissa di registro, tranne che tale tributo fisso sia assorbito dall’imposta sulle donazioni.

Del resto, poiché nell’imposta di registro non è normalmente ammessa la registrazione gratuita (art. 41, c. 2, T.U. 131/1986) è stato necessario che l’eccezione alla regola - rappresentata dagli atti che hanno per oggetto i trasferimenti di cui all’art. 3, D.Lgs. 346/1990, tra i quali le donazioni a favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali - formasse oggetto di esplicita previsione normativa all’art. 55, c. 2, D.Lgs. 346/1990.

Tale interpretazione (contenuta nella r.m. 29.09.1990, n. 350933) continua ad essere valida anche successivamente alle modifiche apportate dalla L. 21.11.2001, n. 342, che sul punto non sembra essere sostanzialmente innovativa.

      Sul tema, cfr. Studio n. 18/2001 della Commissione Studi Tributari del CNN.