Not. Gaetano Petrelli
L’articolo 9 contiene due
distinte disposizioni sulla detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione
ai fini IRPEF:
1) - al primo comma, proroga la detrazione gia’ prevista dall’art. 1 della legge 449/1997, con la precisazione che, trattandosi di interventi gia’ iniziati anteriormente, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse si tiene conto anche delle spese anteriormente sostenute;
2) - al secondo comma, viene
estesa la detrazione all’ipotesi di interventi di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie. Ad
usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle
singole unita’ immobiliari, a condizione che:
a) – i lavori di
ristrutturazione siano eseguiti entro il 31 dicembre 2002;
b) – l’impresa o cooperativa
provveda all’alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2003 (non e’ chiaro
se entro tale data debba essere ceduta la singola unita’ immobiliare ammessa a
detrazione, ovvero l’intero fabbricato).
La detrazione compete per il
36% delle spese sostenute, che “si assume” pari al 25% del prezzo dell’unita’
immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione. Dovra’ essere
chiarito se si tratti di presunzione assoluta, ovvero se l’importo delle spese
da detrarre possa essere effettivamente inferiore alla detta percentuale del
25%.