proroga e modifica della detrazione irpef per le ristrutturazioni


 

Not. Gaetano Petrelli

 

L’articolo 9 contiene due distinte disposizioni sulla detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione ai fini IRPEF:

1) - al primo comma, proroga la detrazione gia’ prevista dall’art. 1 della legge 449/1997, con la precisazione che, trattandosi di interventi gia’ iniziati anteriormente, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse si tiene conto anche delle spese anteriormente sostenute;

2) - al secondo comma, viene estesa la detrazione all’ipotesi di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie. Ad usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle singole unita’ immobiliari, a condizione che:

a) – i lavori di ristrutturazione siano eseguiti entro il 31 dicembre 2002;

b) – l’impresa o cooperativa provveda all’alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2003 (non e’ chiaro se entro tale data debba essere ceduta la singola unita’ immobiliare ammessa a detrazione, ovvero l’intero fabbricato).

La detrazione compete per il 36% delle spese sostenute, che “si assume” pari al 25% del prezzo dell’unita’ immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione. Dovra’ essere chiarito se si tratti di presunzione assoluta, ovvero se l’importo delle spese da detrarre possa essere effettivamente inferiore alla detta percentuale del 25%.