proroga e modifica della detrazione IRPEF  per le ristrutturazioni


 

art. 2, c. 5, L. 27.12.2002, n. 289

 

In ordine alla detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione ai fini IRPEF (gia’ prevista all’art. 1, L. 27.12.1997, n. 449, ridisciplinata dall’art. 9, L. 28.12.2001, n. 448), che la detrazione compete – per le spese sostenute fino al 30.09.2003 – per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.

 

Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unita’ immobiliare in oggetto, che spetta all’acquirente persona fisica la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, dal venditore; in caso di trasferimento per causa di morte, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Se la persona ha un’eta’ non inferiore a 75 o 80 anni (rispettivamente se proprietaria o titolare di un diritto reale sul bene), la detrazione può essere ripartita in cinque e tre quote annuali.

 

Se gli interventi realizzati fino al 30.09.2003 costituiscono mera prosecuzione di quelli iniziati successivamente al 01.01.1998, ai fini  del computo del limite massimo di spesa si tiene conto delle spese anteriormente sostenute.

 

L’art. 2, c. 6, proroga la disposizione – gia’ contenuta all’art. 9, c. 2, L.  448/2001 – che estende la detrazione all’ipotesi di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie.

 

Ad usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle singole unita’ immobiliari, a condizione che:

a) – i lavori di ristrutturazione siano eseguiti entro il 31.12.2003;

b) – l’impresa o cooperativa provveda all’alienazione o assegnazione entro il 30.06.2004.

 

La detrazione compete per il 36% delle spese sostenute, che “si assume” pari al 25% del prezzo dell’unita’ immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione.

 

Con D.M. 09.05.2002, n. 153 (in G.U. n. 174 del 26.7.2002) e’ stato modificato il regolamento che regolamenta la suddetta detrazione, quale approvato con D.M. 18.02.1998, n. 41.