proroga
e modifica della detrazione IRPEF per le
ristrutturazioni
art.
2, c. 5, L. 27.12.2002, n. 289
In ordine alla detrazione del 36% delle spese di
ristrutturazione ai fini IRPEF (gia’ prevista
all’art. 1, L. 27.12.1997, n. 449, ridisciplinata dall’art. 9, L. 28.12.2001,
n. 448), che la detrazione compete – per le spese sostenute fino al 30.09.2003
– per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, da ripartire in
dieci quote annuali.
Resta fermo, in caso di trasferimento
per atto tra vivi dell’unita’ immobiliare in oggetto, che spetta all’acquirente
persona fisica la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, dal
venditore; in caso di trasferimento per causa di morte, il beneficio fiscale si
trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione
materiale e diretta del bene.
Se la persona ha un’eta’ non inferiore a 75 o 80 anni (rispettivamente se
proprietaria o titolare di un diritto reale sul bene), la detrazione può essere
ripartita in cinque e tre quote annuali.
Se gli interventi realizzati fino al
30.09.2003 costituiscono mera prosecuzione di quelli iniziati successivamente al 01.01.1998, ai fini del computo del limite massimo di spesa si
tiene conto delle spese anteriormente sostenute.
L’art. 2, c. 6, proroga la
disposizione – gia’ contenuta all’art. 9, c. 2, L. 448/2001 – che estende la detrazione
all’ipotesi di interventi di restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di
ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie.
Ad usufruire della detrazione sono, in
quest’ultimo caso, gli acquirenti delle singole unita’ immobiliari, a condizione che:
a) – i lavori di ristrutturazione
siano eseguiti entro il 31.12.2003;
b) – l’impresa o cooperativa provveda
all’alienazione o assegnazione entro il 30.06.2004.
La detrazione compete per il 36% delle
spese sostenute, che “si assume” pari al 25% del prezzo dell’unita’ immobiliare
risultante dall’atto di vendita o assegnazione.
Con D.M. 09.05.2002, n. 153 (in G.U.
n. 174 del 26.7.2002) e’ stato modificato il regolamento che regolamenta
la suddetta detrazione, quale approvato con D.M. 18.02.1998, n. 41.