modalità di pagamento dell’imposta di bollo per via telematica al registro delle imprese


 

art. 2, D.M. 17.05.2002, n. 127

 

I soggetti interessati – relativamente all’anno in corso - possono presentare all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, competente in base alla residenza o alla sede legale degli stessi, una dichiarazione sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti da presentare all’ufficio del registro delle imprese durante l’anno 2002 (c.1).

 

L’Ufficio locale, sulla base del contenuto della predetta dichiarazione provvisoria, provvede alla liquidazione della relativa imposta ed entro il successivo mese di.01.il contribuente, avuto riguardo al numero delle domande, delle denunce e degli atti trasmessi per via telematica o su supporto informatico all’ufficio del registro delle imprese nell’anno precedente, è tenuto a presentare "…una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti emessi nell’anno precedente" (c.3).

 

L’ufficio locale dell’Agenzia a sua volta, fatti gli opportuni riscontri, liquida l’imposta definitiva dovuta in base alla predetta dichiarazione definitiva (c. 4).

 

Tale imposta definitiva nell’ammontare determinato dall’ufficio "viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso" (c. 5).

 

L’Ufficio locale, quindi, sulla base della dichiarazione annuale presentata dal contribuente, liquida l’imposta definitiva per l’anno precedente, al netto di quanto corrisposto in via provvisoria.

 

Conseguentemente notifica al contribuente apposito avviso con il quale chiede in pagamento sia l’imposta definitiva dovuta per l’anno precedente sia quella provvisoria dovuta per l’anno in corso: per un importo pari all’imposta definitiva dell’anno precedente.

 

Qualora dalla liquidazione dell’imposta definitiva emerga un credito a favore del contribuente questo viene computato in compensazione dell’imposta provvisoria per l’anno in corso (c.4).

 

 


 

circ. 07.08.2002, n. 67/E, Ag.E.

 

La dichiarazione provvisoria (relativa al residuo periodo del 2002) può essere presentata dopo il 17.07.2002, data di entrata in vigore del D.M. 17.05.2002, n. 127.

 

L’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione provvisoria sub 1. è notificata dall’ufficio entro il mese successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione provvisoria.

 

Il pagamento dell’imposta liquidata nei modi e nei termini sub 2. deve essere eseguito dal contribuente nei venti giorni successivi alla notifica del relativo avviso, utilizzando il Mod. F 23 con il codice tributo 456T, nel quale deve essere indicato il codice dell’ufficio competente.

 

La dichiarazione definitiva relativa all’anno decorso è presentata dal contribuente entro il mese di.01.dell’anno successivo.

 

L’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione definitiva sub 4. è notificata dall’ufficio entro il mese successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione definitiva.

Il pagamento dell’imposta liquidata nei modi e nei termini sub 5. deve essere eseguito dal contribuente nei venti giorni successivi alla notifica del relativo avviso.

 

I termini di presentazione, liquidazione e versamento sono indirettamente stabiliti dall’art.  2, c. 6, D.M. 17.05.2002, n. 127, in virtù del rinvio alle "disposizioni dettate per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale dall’art.  15 (…c. 7 e 9…), D.P.R. 642/1972.

 

A differenza della diversa procedura di pagamento in modo virtuale, stabilita all’art.  15, D.P.R. 642/1972, per la quale è richiesta una specifica autorizzazione, la procedura individuata all’art. 2, D.M. 17.05.2002, n. 127, non comporta autorizzazione alcuna, in quanto il pagamento in modo virtuale è espressamente previsto nella tariffa ed anche l’unico possibile per gli atti trasmessi in via telematica.

 

Ai sensi dell’art. 15, c. 2, D.P.R. 642/1972, gli atti presentati all’ufficio del registro delle imprese per via telematica devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell’imposta… e gli estremi di presentazione della dichiarazione.