modalità di pagamento dell’imposta di bollo per via
telematica al registro delle imprese
art. 2, D.M. 17.05.2002, n.
127
I
soggetti interessati – relativamente all’anno in corso - possono presentare
all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, competente in base alla
residenza o alla sede legale degli stessi, una dichiarazione sottoscritta
contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti da presentare
all’ufficio del registro delle imprese durante l’anno 2002 (c.1).
L’Ufficio
locale, sulla base del contenuto della predetta dichiarazione provvisoria,
provvede alla liquidazione della relativa imposta ed entro il successivo mese
di.01.il contribuente, avuto riguardo al numero delle domande, delle denunce e
degli atti trasmessi per via telematica o su supporto informatico all’ufficio
del registro delle imprese nell’anno precedente, è tenuto a presentare
"…una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti emessi
nell’anno precedente" (c.3).
L’ufficio
locale dell’Agenzia a sua volta, fatti gli opportuni riscontri, liquida
l’imposta definitiva dovuta in base alla predetta dichiarazione definitiva (c.
4).
Tale imposta
definitiva nell’ammontare determinato dall’ufficio "viene assunta come
base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso" (c.
5).
L’Ufficio
locale, quindi, sulla base della dichiarazione annuale presentata dal
contribuente, liquida l’imposta definitiva per l’anno precedente, al netto di
quanto corrisposto in via provvisoria.
Conseguentemente
notifica al contribuente apposito avviso con il quale chiede in pagamento sia l’imposta
definitiva dovuta per l’anno precedente sia quella provvisoria dovuta per
l’anno in corso: per un importo pari all’imposta definitiva dell’anno
precedente.
Qualora
dalla liquidazione dell’imposta definitiva emerga un credito a favore del
contribuente questo viene computato in compensazione dell’imposta provvisoria
per l’anno in corso (c.4).
circ. 07.08.2002, n. 67/E, Ag.E.
La
dichiarazione provvisoria (relativa al residuo periodo del 2002) può essere
presentata dopo il 17.07.2002, data di entrata in vigore del D.M. 17.05.2002,
n. 127.
L’avviso
di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione provvisoria sub
1. è notificata dall’ufficio entro il mese successivo a quello di presentazione
della stessa dichiarazione provvisoria.
Il
pagamento dell’imposta liquidata nei modi e nei termini sub 2. deve essere
eseguito dal contribuente nei venti giorni successivi alla notifica del
relativo avviso, utilizzando il Mod. F 23 con il codice tributo 456T, nel quale
deve essere indicato il codice dell’ufficio competente.
La
dichiarazione definitiva relativa all’anno decorso è presentata dal
contribuente entro il mese di.01.dell’anno successivo.
L’avviso
di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione definitiva sub
4. è notificata dall’ufficio entro il mese successivo a quello di presentazione
della stessa dichiarazione definitiva.
Il
pagamento dell’imposta liquidata nei modi e nei termini sub 5. deve essere
eseguito dal contribuente nei venti giorni successivi alla notifica del
relativo avviso.
I termini
di presentazione, liquidazione e versamento sono indirettamente stabiliti
dall’art. 2, c. 6, D.M. 17.05.2002, n.
127, in virtù del rinvio alle "disposizioni dettate per il pagamento
dell’imposta di bollo in modo virtuale dall’art. 15 (…c. 7 e 9…), D.P.R. 642/1972.
A
differenza della diversa procedura di pagamento in modo virtuale, stabilita
all’art. 15, D.P.R. 642/1972, per la
quale è richiesta una specifica autorizzazione, la procedura individuata
all’art. 2, D.M. 17.05.2002, n. 127, non comporta autorizzazione alcuna, in
quanto il pagamento in modo virtuale è espressamente previsto nella tariffa ed
anche l’unico possibile per gli atti trasmessi in via telematica.
Ai sensi
dell’art. 15, c. 2, D.P.R. 642/1972, gli atti presentati all’ufficio del
registro delle imprese per via telematica devono recare la dicitura chiaramente
leggibile indicante il modo di pagamento dell’imposta… e gli estremi di
presentazione della dichiarazione.