diritto annuale dovuto dalle imprese per l'anno 2002 alle camere di
commercio
art. 2, D.M. 17.05.2002
G.U.
27.06.2002, n. 149
1. Per le imprese iscritte e per le
imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese
il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di 80,00 euro.
2. Per le imprese con ragione di
società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di
144,00 euro.
art. 3, D.M. 17.05.2002
1.
Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del
registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto
annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2001 le seguenti
misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:
|
Scaglioni di fatturato |
|
|
|
da euro |
a euro |
|
|
Fino a |
516.456,90 |
373,00 euro |
|
516.456,91 |
2.582.284,50 |
0,0070% |
|
2.582.284,51 |
51.645.689,91 |
0,0015% |
|
51.645.689,92 |
|
0,0005% |
2. In via transitoria per l'anno 2002,
nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per
scaglioni di fatturato di cui al, c. 1 siano superiori all'importo dovuto per
l'anno 2001 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo
versato nel 2001 incrementato solo del 6%.
art. 4, D.M. 17.05.2002
1. Le nuove
imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese
nel corso del 2002 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute
al versamento dei diritti di cui al precedente art. 2, al momento
dell'iscrizione o dell'annotazione.
2. Le nuove
imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel corso
del 2002 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, rientrano tutte nel
1° scaglione della tabella di cui al c. 1 del precedente art. 3. In via
transitoria, per l'anno 2002, le stesse sono tenute a versare, al momento
dell'iscrizione, i seguenti diritti:
|
imprese individuali |
Euro 80 |
|
società semplici non agricole |
Euro 144 |
|
società cooperative e consorzi |
Euro 80 |
|
società di persone |
Euro 151 |
|
società di capitali |
Euro 373 |
3. Le nuove
imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2002, prima dell'entrata
in vigore del presente decreto, e che, al momento dell'iscrizione, hanno
versato un diritto inferiore a quello dovuto per l'anno 2002, come stabilito
dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalità e nei
termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente.
4. Le nuove
imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2002, prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, al momento dell'iscrizione,
hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2002, come
stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al
maggior diritto versato direttamente dalla camera di commercio competente, con
le modalità stabilite dalla stessa.
art. 5, D.M. 17.05.2002
1. Le imprese che
esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare,
per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui
territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto
per la sede principale, fino ad un massimo di 103,00 euro.
2. Le unità locali
di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, c. 2, lettera b),
D.P.R. 07.12.1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera
di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto
annuale pari a 110,00 euro.
3. Non sono tenuti
al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui
all'art. 9, c. 2, punto a), D.P.R. 07.12.1995, n. 581.
art. 6, D.M. 17.05.2002
1. Il diritto
annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III
del decreto legislativo 9.07.1997, n. 241, entro il termine previsto per il
pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione
alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale
versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'utilizzo delle
contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.
3. Tali somme
dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria
unica intestati alle camere di commercio.
vedi
art. 18, L. 29.12.1993, n. 580,
sostituito da
art. 17, L.
23.12.1999, n. 488
D.P.R.
07.12.1995, n. 581
D.P.R.
14.12.1999, n. 558