diritto annuale dovuto dalle imprese per l'anno 2002 alle camere di commercio


 

art. 2, D.M. 17.05.2002

G.U. 27.06.2002, n. 149

 

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di 80,00 euro.

 

2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di 144,00 euro.

 

 

art. 3, D.M. 17.05.2002

 

1.      Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2001 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

 

Scaglioni di fatturato


Aliquote

da euro

a euro

Fino a

516.456,90

373,00 euro
(misura fissa)

516.456,91

2.582.284,50

0,0070%

2.582.284,51

51.645.689,91

0,0015%

51.645.689,92

 

0,0005%
(fino ad un massimo
di 77.500,00 euro)

 

2. In via transitoria per l'anno 2002, nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al, c. 1 siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2001 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo versato nel 2001 incrementato solo del 6%.

 

 

art. 4, D.M. 17.05.2002

 

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2002 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui al precedente art. 2, al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

 

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel corso del 2002 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, rientrano tutte nel 1° scaglione della tabella di cui al c. 1 del precedente art. 3. In via transitoria, per l'anno 2002, le stesse sono tenute a versare, al momento dell'iscrizione, i seguenti diritti:

imprese individuali     

Euro 80

società semplici non agricole

Euro 144

società cooperative e consorzi

Euro 80

società di persone

Euro 151

società di capitali

Euro 373

 

3. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2002, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, al momento dell'iscrizione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per l'anno 2002, come stabilito dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalità e nei termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente.

 

4. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2002, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, al momento dell'iscrizione, hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2002, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato direttamente dalla camera di commercio competente, con le modalità stabilite dalla stessa.

 

 

art. 5, D.M. 17.05.2002

 

1. Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 103,00 euro.

 

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, c. 2, lettera b), D.P.R. 07.12.1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a 110,00 euro.

 

3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, c. 2, punto a), D.P.R. 07.12.1995, n. 581.

 

 

art. 6, D.M. 17.05.2002

 

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9.07.1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'utilizzo delle contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.

 

3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.

 


 

vedi 

art. 18, L. 29.12.1993, n. 580, sostituito da

art. 17, L. 23.12.1999, n. 488

D.P.R. 07.12.1995, n. 581

D.P.R. 14.12.1999, n. 558