accettazione della nomina ad amministratore può essere anche tacita


 

Cass. 22.05.2001, n. 6928 

 

L'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria, avendo i poteri degli amministratori, fonte contrattuale - non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383, quarto comma cod. civ.; in tal caso, l'accettazione può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.