NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Con D.Lgs. 25 settembre 2009, n.
151 (in G.U. n. 256 del 3.11.2009), in vigore dal 4 novembre 2009, sono state
dettate disposizioni integrative e correttive del d. lgs.
21 novembre 2007, n.
PAGAMENTI FRAZIONATI
L’art. 29 del d. lgs. n. 151/2009 ha modificato l’art. 49 del d. lgs. n. 231/2007. Ai sensi della nuova
disposizione, è “vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il
valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti
inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di
banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.”.
Risulta così chiarito che – anche
in presenza di prezzo di compravendita di importo pari
o superiore a 12.500 euro – è consentito il trasferimento di singole rate in
contanti, o con assegno trasferibile, di importo unitario inferiore alla soglia
di euro 12.500 (essendo vietato solo quello che sia “artificiosamente
frazionato”: tale “artificiosità” certo non ricorre quando la rateizzazione dei
pagamenti costituisca normale esplicazione dell’autonomia privata, ad esempio
nei casi in cui risulti prevista nel contratto preliminare).
Gli artt. 8, 9, 10 e 20 del d. lgs. n. 151/2009 hanno modificato le disposizioni del d. lgs. n. 231/2007 che si riferivano alle operazioni
“frazionate”, sopprimendo la relativa indicazione. Conseguentemente, viene
fatto ora riferimento unicamente alle operazioni collegate, eventualmente “per
realizzare un’operazione frazionata”.
CLAUSOLE
Le parti, a norma dell'art. 35, comma 22 del D.L 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, e ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa (da Euro 500,00 ad Euro 10.000,00) applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
a) che le modalità di pagamento del prezzo sono le seguenti:
in caso di pagamento in unica soluzione
- in contanti, trattandosi di importo inferiore ad € 12.500,00 e, pertanto, di versamento per il quale il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non impone il ricorso a specifiche e diverse modalità di pagamento;
oppure (citare sempre assegno se il pagamento è avvenuto con assegno)
- mediante assegno bancario "non trasferibile" tratto su conto corrente presso la Banca .... in data .... in favore di .... n. .... dell'importo di € .....
- per Euro ..... () mediante assegno circolare "non trasferibile" emesso dalla .... in data....in favore di .... n. .... dell'importo di € ..... - per Euro ..... () mediante assegno circolare "non trasferibile" emesso dalla .... in data....in favore di .... n. .... dell'importo di € ..... - per Euro .... () mediante bonifico bancario dell'importo di €. .... eseguito in data .... per il tramite della ...... con addebito su conto corrente intestato alla parte acquirente presso la .... ed accredito su conto corrente intestato alla parte venditrice presso la .... .
b) che per la stipulazione del presente contratto non si sono avvalsi di un mediatore.