AGEVOLAZIONI
PER I TERRENI AGRICOLI
Le agevolazioni per
l’acquisto da parte del coltivatore diretto di terreni in territori
montani (art. 9 d.p.r. 601/1973)
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Imposta di registro |
€ 168,00 |
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Imposta ipotecaria |
€ 168,00 |
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Imposta catastale |
esente |
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Imposta di bollo |
esente |
RISOLUZIONE 30/11/1987
Per quanto
riguarda i requisiti soggettivi dei destinatari della normativa di favore di
cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si precisa che il
Consiglio di Stato, con parere della Sezione II, n. 253/84, in data 15 febbraio
Le agevolazioni per l’imprenditore
agricolo professionale (I.A.P.)
In caso di trasferimento di terreni agricoli a favore di persona fisica che rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) si applicano le seguenti imposte:
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Imposta di registro |
8% |
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Imposta ipotecaria |
2% |
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Imposta catastale |
1% |
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Imposta di bollo |
€. 230,00 |
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, D.Lgs. 29 marzo 2004, n.
99 così come modificato con D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, è
“imprenditore agricolo professionale” (I.A.P.) colui il quale:
-
è
in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
-
dedica
alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile,
direttamente o in qualità di socio di società, almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
-
ricava
dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio
reddito globale da lavoro.
Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui
all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di
cui sopra sono ridotti al venticinque per cento.
Le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
requisiti per la qualifica di I.A.P..
All’imprenditore agricolo professionale persona
fisica si applica la disciplina
già dettata per l’imprenditore agricolo a titolo principale
dall’art. 1, nota 1), Tariffa Parte Prima allegata al DPR. 131/1986
che prevede la riduzione dell’imposta di registro dal 15% all’8%. La concessione dell’agevolazione
(limitata alla sola imposta di registro) è subordinata alla produzione al
notaio rogante della certificazione della sussistenza dei requisiti, in
conformità, oggi,
all’art. 1, D.Lgs. 99/2004.
Il beneficio è esteso anche agli acquirenti che
dichiarino di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio
successivo producano la prescritta certificazione; in difetto l’Agenzia
delle Entrate competente provvederà al recupero della differenza di
imposta.
ATTENZIONE:
in giurisprudenza (con riguardo alla
disciplina già dettata in tema di imprenditore agricolo a titolo principale
figura ora sostituita da quella dell’imprenditore agricolo professionale)
si è avuto modo di chiarire:
- che il termine triennale previsto per
la produzione della suddetta certificazione è termine perentorio, per
cui la sua inosservanza determina la decadenza dal trattamento agevolato;
-
che il termine suddetto decorre dalla data di stipulazione (e non dalla
data di registrazione) dell’atto notarile.
(da ultimo
Comm. Regionale di Bologna sent. n. 32 del 9 febbraio 2009)
Si decade, inoltre, dal beneficio nel caso di
destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall’uso
agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di
destinazione deve essere comunicato entro 1 anno all’Agenzia delle
Entrate competente. In caso di omessa denuncia si applica una sopratassa pari
alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento di
destinazione, oltre agli interessi di mora nella misura di legge.
La figura dell’imprenditore agricolo professionale ha sostituito a tutti gli effetti la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale; infatti, l’art. 1, co. 5-bis, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (modificato con D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101) stabilisce che “Qualunque riferimento nella legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all’imprenditore agricolo professionale […]”
La tassazione per le società
agricole (qualificabili I.A.P.)
In caso di trasferimento di terreni agricoli a favore di società che rivestano la qualifica di imprenditore agricolo professionale, si applicano le seguenti imposte:
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Imposta di registro |
8% |
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Imposta ipotecaria |
2% |
|
Imposta catastale |
1% |
|
Imposta di bollo |
€. 230,00 |
Sono società
agricole le
società di persone, le società cooperative e le società di
capitali (anche a scopo consortile):
-
la cui
denominazione e/o ragione sociale contenga l’indicazione
“società agricola”;
-
il cui
statuto preveda, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle
attività agricole di cui all’art. 2135 c.c..
A loro volta, le società il cui statuto preveda quale
oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di
cui all’art. 2135 c.c, sono considerate “imprenditori agricoli
professionali” se in possesso dei seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone qualora almeno un socio (“il soggetto qualificante”) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (nella s.a.s. tale qualifica deve riferirsi al socio accomandatario);
- nel caso di società cooperative e di società di capitali qualora almeno un amministratore (“il soggetto qualificante”) che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale
può essere apportata dall’amministratore ad una sola
società (art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 29 marzo 2004,
n. 99 modificato con D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101).
Alla società qualificabile I.A.P., il cui
“soggetto qualificante” (socio o amministratore) non sia iscritto
nella gestione previdenziale ed assistenziale, si applica la disciplina già dettata per l’imprenditore
agricolo a titolo principale dall’art. 1, nota 1), Tariffa Parte Prima allegata al DPR.
131/1986 che prevede la riduzione dell’imposta di registro
dal 15% all’8%. La concessione dell’agevolazione
(limitata alla sola imposta di registro) è subordinata alla produzione
al notaio rogante della certificazione della sussistenza dei requisiti, in
conformità, oggi, all’art.
1, D.Lgs. 99/2004.
Il beneficio è esteso anche alle società
che dichiarino di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio
successivo producano la prescritta certificazione; in difetto l’Agenzia
delle Entrate competente provvederà al recupero della differenza di
imposta.
Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei
terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall’uso agricolo che avvenga
entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere
comunicato entro 1 anno all’Agenzia delle Entrate competente. In caso di
omessa denuncia si applica una sopratassa pari alla metà della maggior
imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione, oltre agli
interessi di mora nella misura di legge.
Le norme di favore per i “giovani
agricoltori”
In caso di trasferimento di terreni agricoli a favore di “giovani agricoltori” si applicano le seguenti imposte:
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Imposta di registro |
6% (il 75%
dell’imposta prevista dall’art. 1, nota 1), I tariffa allegata al
DPR. 131/1986) - art. 14 quinto
comma legge 15 dicembre 1998 n. 441 |
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Imposta ipotecaria |
2% |
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Imposta catastale |
1% |
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Imposta di bollo |
€. 230,00 |
Possono usufruire dell’aliquota ridotta dell’imposta
di registro (nella misura del 75% di quella prevista per l’imprenditore
agricolo a titolo principale dall’art. 1, nota 1), Tariffa parte I
allegata al DPR. 131/1986) i giovani agricoltori
ossia:
- agricoltori
di età non superiore a 40 anni (art. 3, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99);
-
in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal Regolamento
(CE) n. 950/97 e dal successivo Regolamento (CE) n. 1257/99.
Tali disposizioni si ritengono applicabili anche alle società
a condizione che:
-
in caso di società semplici, in nome
collettivo e cooperative almeno due terzi dei soci siano di età non
superiore a 40 anni ed esercitino, rivestendone la relativa qualifica,
l’attività agricola a titolo principale; per le società in
accomandita semplice la qualifica di I.A.P. o di coltivatore diretto possono
essere possedute anche dal solo socio accomandatario (art. 2, lett. c), L.
441/1998);
-
in caso di società di capitali, che le
stesse abbiano per oggetto la conduzione di aziende agricole, che i conferimenti
dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e che
gli organi di amministrazione della società siano costituiti in
maggioranza da giovani agricoltori (art. 2, lett. e), L. 441/1998).
La tassazione agevolata per il
”compendio unico”
In caso di trasferimento di terreni agricoli con costituzione di “compendio unico”, si applicano le seguenti imposte:
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Imposta di registro |
Esente |
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Imposta ipotecaria |
Esente |
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Imposta catastale |
Esente |
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Imposta di bollo |
Esente |
La disciplina in tema di compendio unico è dettata dall’art. 5-bis, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 come introdotto dall’art. 7, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, successivamente modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101.
Definizione di compendio unico: ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio
unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del
livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di
sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti
dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999.
Possono essere costituiti in compendio unico
terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali
all’esercizio dell’impresa agricola.
Costituzione del compendio unico: la costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento. I terreni e le relative pertinenze già possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività previsto per il compendio unico. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi al notaio nelle forme dell’atto pubblico.
Unità indivisibili e vincolo di
indivisibilità: i terreni
e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio
unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento
della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per
effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto
vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura
dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei
pubblici registri immobiliari. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni
testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. Si
ritiene invece valida e possibile l’alienazione dell’intero
compendio (non determinandosi in questo caso il frazionamento dello stesso).
Compendio unico e successione mortis
causa: qualora nel periodo
decennale, i beni disponibili nell’asse ereditario non consentano la
soddisfazione di tutti gli eredi, si provvede all’assegnazione del
compendio unico all’erede che la richieda, con addebito
dell’eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge
un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni
caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall’apertura della
stessa con un tasso d’interesse inferiore di un punto a quello legale. Se
nessuno degli eredi richiede l’attribuzione preferenziale, sono revocati
i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l’attribuzione
di quote produttive, assegnati all’imprenditore defunto per i terreni
oggetto della successione.
Agevolazioni
per il trasferimento di terreni destinati a compendio unico: al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni
agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a
coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal
trasferimento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis,
commi 1 e
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Le
clausole contrattuali |
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Si propone la seguente clausole: REGIME
FISCALE: la parte acquirente, giusta quanto disposto
dall’art. 1 comma 5quater decreto
legislativo 29 marzo 2004 n. 99 così
come modificato dall’art.
1 decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 101 (in base al quale ogni
riferimento della legislazione vigente alla abrogata figura
dell’imprenditore agricolo principale si intende riferito alla nuova
figura dell’imprenditore agricolo professionale), chiede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota
ridotta (8%) à sensi dell'art. 1 nota I Tariffa parte Prima T.U.
approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed a tal fine dichiara di possedere i requisiti di cui
all'art. 1 decreto legislativo 29 marzo
2004 n. 99 così come
modificato dall’art. 1
decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 101 per la qualifica di imprenditore
agricolo professionale (IAP) come risulta dal certificato
dell'I.P.A. di ...... nr. .......... del ........ che si produce ai fini
della registrazione. ovvero di voler conseguire i requisiti di
cui all'art. 1 decreto legislativo 29
marzo 2004 n. 99 così
come modificato dall’art.
1 decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 101 per la qualifica di imprenditore
agricolo professionale (IAP) e di impegnarsi a produrre la relativa
certificazione entro i prossimi tre anni. La parte acquirente si dichiara
edotta che nel caso di destinazione degli immobili in oggetto diversa
dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni da oggi, si avrà la
decadenza del beneficio quivi invocato. |
DOCUMENTAZIONE
Dlgs
29 marzo 2004 n. 99 nel testo
modificato dal Dlgs 27 maggio 2005 n. 101
Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale).
1. Ai fini dell'applicazione
della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP)
colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del
Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del
codice civile, direttamente o in qualità di socio di società,
almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio
reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse
equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche
pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo,
sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle
società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro,
l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei
requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di
cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i
soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività
svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti
requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito,
è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone
svantaggiate di cui all'art. 17 citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni
effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la
facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di
svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le società di
persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto
sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art.
2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le
società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) (soppresse);
c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando
almeno un amministratore che sia anche socio per le società
cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale.
3-bis.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata
da parte dell'amministratore ad una sola società.
4. All'imprenditore
agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale
ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie
in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore
diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data
di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore
agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta
in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo
consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da
attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono
l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura.
5-bis.
L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di
società di persone o cooperative, ovvero amministratore di
società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale
per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma
3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5-ter.
Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano
anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento
della qualifica alla regione competente che rilascia apposita certificazione,
nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro
mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso
termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in
possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli
eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono
modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei
requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater.
Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a
titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale,
come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, è abrogato.
Art. 2 (Società agricole).
1. La ragione sociale o la
denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale
l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile
deve contenere l'indicazione di società agricola.
2. Le società costituite
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di
cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella
denominazione sociale la indicazione di “società agricola”
ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate
dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione
sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri
immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.
4. Alle
società agricole di cui
all'art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono
riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e
creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche
in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di
cui all'art. 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle
agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo
professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
4-bis. Le
agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto,
alle società agricole di
capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché
alle società cooperative con almeno un amministratore socio
coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e
assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società,
non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o
amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque
anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle
agevolazioni medesime.