notaio informatico Riccardo Ricciardi

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

primo semestre 2002

 

 

TESTO UNICO SULL’EDILIZIA.. 2

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA.. 2

TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI. 3

CONTRIBUTO UNIFICATO PER GLI ATTI GIUDIZIARI. 3

TESTO UNICO SULLE SPESE DI GIUSTIZIA.. 4

TERMINI PER L’AGENZIA DEL TERRITORIO.. 5

TASSI USURARI. 6

REATI SOCIETARI. 6

FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE E AVANZATA.. 7

UNIONE EUROPEA.. 8

MULTIPROPRIETÀ.. 8

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.. 8

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRIVACY.. 9

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE.. 9

COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA.. 9

PRIVATIZZAZIONI E CARTOLARIZZAZIONE.. 10

SCUOLE PER LE PROFESSIONI LEGALI. 10

PROSSIME SCADENZE LEGISLATIVE.. 10

 

 


 

TESTO UNICO SULL’EDILIZIA

L’articolo 2 del D.L. 20 giugno 2002 n. 12 (in G.U. n. 144 del 21.6.2002) proroga al 1° gennaio 2003 l’entrata in vigore del nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ripubblicato in Suppl. ord. n. 246/L alla G.U. n. 246 del 15.11.2001).

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (in G.U. n. 299 del 27.12.2001), il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 del medesimo art. 1.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

Ai sensi dell’art. 1, commi da 6 a 13, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (in G.U. n. 299 del 27.12.2001), in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività (D.I.A.), ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; recinzioni, muri di cinta e cancellate; aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee “A”, non modifichino la destinazione d'uso; revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato);

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

I lavori possono essere iniziati decorsi venti giorni dalla presentazione della denunzia di inizio attività.

Le disposizioni di cui al comma 6, che ampliano il novero delle opere eseguibili con denunzia di inizio attività, si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge (e quindi dal giorno 11 aprile 2002). Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

In attesa del coordinamento con il T.U. sull’edilizia, è possibile sin d’ora affermare che, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 40 della legge 47/1985, e quindi delle dichiarazioni da rendersi in atto a pena di nullità, devono ritenersi irrilevanti le denunzie di inizio attività di cui alla lettera a) suindicata (interventi minori); devono invece ritenersi necessarie le dichiarazioni relative alle D.I.A. corrispondenti alle concessioni ad edificare i cui estremi, prima della riforma, dovevano essere indicati in atto.

 

TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI

L’articolo 3 del D.L. 20 giugno 2002 n. 12 (in G.U. n. 144 del 21.6.2002) proroga al 1° gennaio 2003 l’entrata in vigore del nuovo testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

 

CONTRIBUTO UNIFICATO PER GLI ATTI GIUDIZIARI

Con D.L. 11 marzo 2002 n. 28 (in G.U. n. 60 del 12.3.2002), convertito in legge 10 maggio 2002 n. 91 (in G.U. 11.5.2002 n. 109), ha dettato disposizioni modificative ed integrative a quelle già emanate in attuazione dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488. In base alla nuova formulazione del comma 1 di tale ultimo articolo, “a tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedi­menti non giurisdizionali”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, del suddetto D.L., il contributo dovuto per i procedimenti di volontaria giurisdizione è pari ad euro 62.

Come opportunamente chiarito dal Ministero della Giustizia, con circolare del 13 maggio 2002 (in Il Sole 24 Ore del 15 e del 16 maggio u.s.), il contributo unificato in oggetto è dovuto per i procedimenti giurisdizionali, mentre non è dovuto per le attività di carattere amministrativo poste in essere dagli organi giudiziari. A titolo esemplificativo, la circolare cita la pubblicazione dei testamenti; più in generale, le attività relative alla tenuta del registro delle successioni, e al registro delle trascrizioni delle vendite con patto di riservato dominio, sono, tra le altre, esenti da tale contributo. Inoltre, per espressa disposizione dell’art. 9, comma 1, legge 488/1999, per tali procedimenti non giurisdizionali non è dovuto alcun diritto di cancelleria, mentre sono dovute le imposte di bollo secondo le regole ordinarie.

La circolare del 13 maggio 2002 del Ministero della Giustizia, sopra citata, chiarisce, tra l’altro:

- che non è più dovuta imposta di bollo per le procure alle liti;

- che la disciplina dell’imposta di bollo rimane invariata per le copie autentiche rilasciate a terzi, ed in generale per le istanze presentate da terzi, che non siano parti del procedimento (tra le quali rientrano, tra l’altro, le domande di partecipazione agli incanti);

- per le copie richieste dalle parti continuano ad essere dovuti il diritto di copia forfettizzato ed il diritto di certificazione di conformità, di cui alla tabella “A” allegata alla legge 21 febbraio 1989 n. 99 (diritti di copia che vanno pagati attraverso l’uso di marche da bollo).

Si evidenzia che i registri tenuti dalle cancellerie giudiziarie sono ora disciplinati dal D.M. 1 dicembre 2001 (in G.U. n. 300 del 28.12.2001).

Disposizioni regolamentari relative al suddetto contributo unificato sono state dettate, da ultimo, con D.P.R. 11 dicembre 2001 n. 466 (in G.U. n. 10 del 12.1.2002), e con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 12 febbraio 2002 (in G.U. n. 40 del 16.2.2002). Inoltre, è stata emanata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 27 febbraio 2002.

L’intera materia del contributo unificato in oggetto è ora disciplinata dagli artt. 9 e seguenti del testo unico sulle spese di giustizia (di cui infra).

 

TESTO UNICO SULLE SPESE DI GIUSTIZIA

Con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (in Suppl. ord. n. 126/L alla G.U. n. 139 del 15.6.2002) è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Da segnalare, in particolare:

- l’art. 8, comma 1: Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli  atti  necessari  al  processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato;

- gli artt. 9 ss. contengono la disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari. In particolare, l’art. 13 stabilisce gli importi dovuti per i vari tipi di procedimenti; l’art. 18 dispone che per le copie autentiche richieste dalle parti non è dovuta l’imposta di bollo, che è invece dovuta per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici; gli artt. 191 ss. disciplinano le modalità di pagamento del contributo;

- l’art. 40 demanda ad un emanando regolamento la disciplina dei diritti di copia e dei diritti di certificato;

- l’art. 73 disciplina la registrazione degli atti giudiziari: il funzionario addetto all’ufficio trasmette per via telematica gli atti, decreti e sentenze soggetti a registrazione, e l’ufficio comunica entro dieci giorni gli estremi di registrazione, che devono essere annotati a margine dell’originale; a norma dell’art. 278, fino all’attivazione della procedura di trasmissione telematica la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche (non vengono più, quindi, trasmessi all’ufficio delle entrate gli originali degli atti giudiziari);

- a norma dell’art. 302, le disposizioni del testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.

 

TERMINI PER L’AGENZIA DEL TERRITORIO

Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio in data 28 febbraio 2002 (in G.U. n. 65 del 18.3.2002) sono stati disciplinati i procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia suddetta, e sono stati previsti nuovi termini per il relativo espletamento. Da segnalare, innanzitutto, l’obbligo degli uffici di rilasciare all’interessato, all’atto di presentazione della domanda (compresa quella per visure ipotecarie) una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all’art. 8 della legge n. 241/1990 (art. 3, comma 3).

Per quanto riguarda specificamente i termini, si segnalano:

- il termine di un giorno per l’accettazione delle formalità di trascrizione e iscrizione, per l’espletamento delle ispezioni (visure) delle formalità e dei registri immobiliari, per la richiesta dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno, per il rilascio di copie di planimetrie da banca dati informatizzata, per le visure catastali, comprese le mappe e le planimetrie di catasto urbano;

- il termine di tre giorni per il rilascio di copie di note e titoli;

- il termine di quindici giorni per il rilascio di copie di planimetrie da supporto cartaceo, (che diventa di tre giorni previo pagamento dei diritti di urgenza), per il rilascio di copia di foglio di mappa, di estratto di mappa catastale, di certificato storico catastale;

- il termine di venti giorni per l’esecuzione di domande di voltura catastale mediante procedura informatica;

- il termine di quaranta giorni per l’esecuzione di domande di voltura catastale su supporto cartaceo;

- il termine di sessanta giorni per la rettifica di errori nelle banche dati catastali;

- il termine di novanta giorni per l’esecuzione di annotazioni a margine delle formalità ipotecarie, e per le certificazioni ipotecarie.

 

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 22 marzo 2002 (in G.U. n. 76 del 30.3.2002);

- con D.M. 19 giugno 2002 (in G.U. n. 148 del 26.6.2002).

A seguito di quest’ultimo provvedimento, il limite di liceità degli interessi pattuiti a fronte di un mutuo sarà – dal 1° luglio al 30 settembre 2002 – dell’8,43 %; relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 14,67 %.

 

REATI SOCIETARI

Con D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 (in G.U. n. 88 del 15.4.2002), entrato in vigore il 16 aprile 2002, è stata modificata la disciplina dei reati societari, mediante modifica, tra l’altro, delle norme di cui agli artt. 2621 e seguenti del codice civile. In particolare:

- l’art. 2630 c.c. prevede, a carico degli organi sociali che omettono di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Rispetto al precedente testo dell’art. 2626 c.c., non vi è più sanzione a carico del notaio nel caso in cui l’obbligo è posto dalla legge anche a suo carico;

- a norma dell’art. 2631 c.c., gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro; ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci; la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci;

- a norma dell’art. 2633 c.c., i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni; il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

- ai sensi dell’art. 2634 c.c., gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti, su querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni;

- non è più sanzionata l’omissione delle indicazioni obbligatorie di cui all’art. 2250 c.c. (capitale, estremi di iscrizione nel registro delle imprese);

- non è stata più riproposta neanche la disposizione già contenuta nell’art. 2624 c.c., che sanzionava i prestiti contratti tra la società e gli amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori, o le garanzie prestate dalla società a favore di questi ultimi.

È stato inserito il nuovo art. 25-ter nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, prevedendo la responsabilità amministrativa della società in corrispondenza al compimento dei reati societari sopra indicati.

 

FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE E AVANZATA

Con D. Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10 (in G.U. n. 39 del 15.2.2002) è stata attuata la direttiva n. 1999/93/CE in tema di firma elettronica. Il provvedimento distingue tra la “firma elettronica” in senso stretto, definita dall’art. 2 come “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica”, e la “firma elettronica avanzata”, definita sempre dall’art. 2 come “la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”. Conseguentemente:

- l’art. 6 modifica l’art. 10 del D.P.R. 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa), stabilendo che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice soddisfa il requisito legale della forma scritta, sul piano probatorio è liberamente valutabile, e soddisfa l’obbligo degli artt. 2214 e seguenti; invece il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto;

- a norma dell’art. 9, che modifica l’art. 38 del D.P.R. 445/2000, le istanze e dichiarazioni inviate per via telematica sono valide, oltre che nel caso in cui siano sottoscritte con firma digitale, anche nell’ipotesi in cui l’autore è identificato con carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

 

UNIONE EUROPEA

Con D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54 (in G.U. n. 83 del 9.4.2002) è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea; è stato conseguentemente abrogato il D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1656.

Con legge 11 maggio 2002 n. 102 (in G.U. n. 126 del 31.5.2002) è stato ratificato il Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, che modifica il Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

MULTIPROPRIETÀ

L’art. 10 della legge 1 marzo 2002 n. 39 (in G.U. n. 72 del 26.3.2002) ha modificato alcune disposizioni del D. Lgs. 9 novembre 1998 n. 427, in materia di multiproprietà, e precisamente l’art. 11 (che ora stabilisce che – ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana – all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea), e il comma 1 dell’art. 12.

 

RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

L’art. 26 della legge 1 marzo 2002 n. 39 (in G.U. n. 72 del 26.3.2002), in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente ai principi della suddetta direttiva in tema di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali intercorrenti tra soggetti privati o pubblici. Precisato che la direttiva entrerà in vigore il giorno 8 agosto 2002, e che essa fissa un termine di trenta giorni come periodo di pagamento di riferimento, decorrente dal giorno in cui il pagamento è dovuto (corrispondente generalmente alla data di ricevimento della fattura, o equivalente richiesta di pagamento, da parte del debitore); in caso di ritardo, sono dovuti interessi di mora, nella misura corrispondente al tasso d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato di almeno sette punti percentuali, salvo che nel contratto sia disposto altrimenti.

 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Con D.M. 14 novembre 2001 n. 471 (in G.U. n. 21 del 25.1.2001) è stato emanato il regolamento per l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni di promozione sociale dal relativo registro nazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383. L’iscrizione in detto registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge.

 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRIVACY

Con D. Lgs. 28 dicembre 2001 n. 467 (in G.U. n. 13 del 16.1.2002) sono state dettate disposizioni correttive in tema di protezione dei dati personali. Tra l’altro, sono state disciplinate le fattispecie con elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento (in particolare, l’ipotesi in cui il trattamento dei dati sia effettuato da persona stabilita in altro Stato non membro dell’Unione europea, e l’ipotesi di trasferimento dei dati personali all’estero); sono stati semplificati i casi e le modalità della notificazione; sono state modificate alcune sanzioni già previste dalla legge 675/1996; è stata prevista l’elaborazione di codici di deontologia e buona condotta; è stato inserito un nuovo art. 24-bis nella legge 675/1996, relativamente al trattamento dei dati “diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24” che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare.

Con Provvedimento del Garante della privacy in data 31 gennaio 2002 n. 4/2002 (in G.U. n. 83 del 9.4.2002) è stata rilasciata autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti.

 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE

L’articolo 2 del D.L. 15 aprile 2002 n. 63 (in G.U. n. 90 del 17.4.2002), convertito in legge 15 giugno 2002 n. 112 (in G.U. n. 139 del 15.6.2002), ha modificato l’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, in tema di termini per il pagamento delle imposte dirette. Tali termini sono quindi ora stabiliti:

- entro il giorno 20 giugno, relativamente alle persone fisiche ed alle società ed associazioni di cui all’art. 5 del T.U.I.R.;

- entro il giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRPEG;

- entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 

COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

Giusto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2002 (in G.U. n. 61 del 13.3.2002), le comunicazioni all’anagrafe tributaria da effettuarsi, tra l’altro, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1999 da parte degli Ordini professionali (tra cui i Consigli notarili) su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni, devono essere indirizzate stesse al seguente indirizzo: Anagrafe tributaria, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma.

 

PRIVATIZZAZIONI E CARTOLARIZZAZIONE

Con D.L. 15 aprile 2002 n. 63 (in G.U. n. 90 del 17.4.2002), convertito in legge 15 giugno 2002 n. 112 (in G.U. n. 139 del 15.6.2002) è stata prevista, allo scopo di valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato, e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici, la costituzione di una società per azioni, denominata “Patrimonio dello Stato S.p.A.”; le norme sulla costituzione e sul funzionamento della società, nonché sul trasferimento degli immobili, sono dettate dall’art. 7; è disposto, tra l’altro, che il trasferimento dei beni demaniali non modifica il regime giuridico, di cui agli artt. 823 e 829, comma 1, c.c.

L’art. 8 prevede poi – ai fini del finanziamento delle infrastrutture – la costituzione della società “Infrastrutture S.p.A.”

L’art. 9 del D.L. proroga al 31 dicembre 2002 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo. Dispone poi la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dettando le relative disposizioni attuative; modifica le disposizioni dell’art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Con D.M. 15 marzo 2002 (in G.U. n. 71 del 25.3.2002) sono state integrate le disposizioni del D.M. 30 novembre 2001 e del D.M. 18 dicembre 2001, che disciplinano le operazioni di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali.

 

SCUOLE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Con D.M. 11 dicembre 2001 n. 475 (in G.U. n. 25 del 30.1.2002) è stato approvato il regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Con l’art. 2 del D.L. 10 giugno 2002 n. 107 (in G.U. n. 135 dell’11.6.2002) sono state dettate disposizioni per le relative prove di ammissione.

 

PROSSIME SCADENZE LEGISLATIVE

- Scade il 30 settembre 2002 l’agevolazione per le assegnazioni ai soci di beni immobili e mobili registrati non strumentali e di partecipazioni sociali, e per le trasformazioni in società semplici, di cui all’articolo 3, commi da 7 a 10, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

- Scade il 30 settembre 2002 il termine per l’asseverazione della perizia giurata ai fini dell’affrancamento delle plusvalenze di partecipazioni sociali, ex art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e per il pagamento della relativa imposta sostitutiva.

- Scade il 30 settembre 2002 il termine per l’asseverazione della perizia giurata ai fini dell’affrancamento delle plusvalenze di terreni edificabili ed agricoli, ex art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e per il pagamento della relativa imposta sostitutiva.

- Scade il 31 dicembre 2002 la riduzione al 10% dell’IVA applicabile alle ristrutturazioni edilizie, ex art. 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

- Decorre dal 9 dicembre 2002 l’obbligo di presentazione delle domande di iscrizione nel registro delle imprese, delle denuncie e degli atti che le accompagnano, muniti della firma digitale a norma di legge, per via telematica o su supporto informatico (art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448).

- Scade il 23 ottobre 2002 il termine per la delega legislativa ai fini della riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001 n. 366).

 

 

Gaetano Petrelli