notaio informatico Riccardo Ricciardi
RASSEGNA
DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE
DI
INTERESSE NOTARILE
primo
semestre 2002
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA
TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI
CONTRIBUTO UNIFICATO PER GLI ATTI GIUDIZIARI
TESTO UNICO SULLE SPESE DI GIUSTIZIA
TERMINI PER L’AGENZIA DEL TERRITORIO
FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE E AVANZATA
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRIVACY
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE
COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
PRIVATIZZAZIONI E CARTOLARIZZAZIONE
SCUOLE PER LE PROFESSIONI LEGALI
L’articolo 2 del D.L. 20 giugno 2002 n. 12 (in G.U. n.
144 del 21.6.2002) proroga al 1° gennaio 2003 l’entrata in vigore del
nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ripubblicato in Suppl.
ord. n. 246/L alla G.U. n. 246 del 15.11.2001).
Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 21
dicembre 2001 n. 443 (in G.U. n. 299 del 27.12.2001), il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a
introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle
disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 del medesimo art. 1.
Ai sensi dell’art. 1, commi da 6 a 13, della legge 21
dicembre 2001 n. 443 (in G.U. n. 299 del 27.12.2001), in alternativa a
concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono
essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività (D.I.A.), ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito
dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui
all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (opere
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; recinzioni,
muri di cinta e cancellate; aree destinate ad attività sportive senza creazione
di volumetria; opere interne di singole unità immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee “A”,
non modifichino la destinazione d'uso; revisione o installazione di impianti
tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione
di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove
disposizioni; varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione
d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le
eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; parcheggi di
pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato);
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive
della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini
del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se
sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede
di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le
nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici
diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni
di dettaglio.
Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
I lavori possono essere iniziati decorsi venti giorni
dalla presentazione della denunzia di inizio attività.
Le disposizioni di cui al comma 6, che ampliano il
novero delle opere eseguibili con denunzia di inizio attività, si applicano
nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge (e quindi dal giorno 11 aprile
2002). Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali
degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o
ad autorizzazione edilizia.
In attesa del coordinamento con il T.U. sull’edilizia,
è possibile sin d’ora affermare che, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 40
della legge 47/1985, e quindi delle dichiarazioni da rendersi in atto a pena di
nullità, devono ritenersi irrilevanti le denunzie di inizio attività di cui
alla lettera a) suindicata (interventi minori); devono invece ritenersi
necessarie le dichiarazioni relative alle D.I.A. corrispondenti alle
concessioni ad edificare i cui estremi, prima della riforma, dovevano essere
indicati in atto.
L’articolo 3 del D.L. 20 giugno 2002 n. 12 (in G.U. n.
144 del 21.6.2002) proroga al 1° gennaio 2003 l’entrata in vigore del
nuovo testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, approvato con
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Con D.L. 11 marzo 2002 n. 28 (in G.U. n. 60 del
12.3.2002), convertito in legge 10 maggio 2002 n. 91 (in G.U. 11.5.2002 n.
109), ha dettato disposizioni modificative ed integrative a quelle già emanate
in attuazione dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488. In base alla
nuova formulazione del comma 1 di tale ultimo articolo, “a tutti gli atti e
provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in
materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non
si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di
cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti
di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono
esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti
non giurisdizionali”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, del suddetto D.L., il
contributo dovuto per i procedimenti di volontaria giurisdizione è pari ad euro
62.
Come opportunamente chiarito dal Ministero della
Giustizia, con circolare del 13 maggio 2002 (in Il Sole 24 Ore del 15 e
del 16 maggio u.s.), il contributo unificato in oggetto è dovuto per i
procedimenti giurisdizionali, mentre non è dovuto per le attività di carattere
amministrativo poste in essere dagli organi giudiziari. A titolo
esemplificativo, la circolare cita la pubblicazione dei testamenti; più in
generale, le attività relative alla tenuta del registro delle successioni,
e al registro delle trascrizioni delle vendite con patto di riservato
dominio, sono, tra le altre, esenti da tale contributo. Inoltre, per
espressa disposizione dell’art. 9, comma 1, legge 488/1999, per tali
procedimenti non giurisdizionali non è dovuto alcun diritto di cancelleria,
mentre sono dovute le imposte di bollo secondo le regole ordinarie.
La circolare del 13 maggio 2002 del Ministero della Giustizia, sopra citata, chiarisce, tra l’altro:
- che non è più dovuta imposta di bollo per le procure
alle liti;
- che la disciplina dell’imposta di bollo rimane invariata per le copie autentiche rilasciate a terzi, ed in generale per le istanze presentate da terzi, che non siano parti del procedimento (tra le quali rientrano, tra l’altro, le domande di partecipazione agli incanti);
- per le copie richieste dalle parti continuano ad
essere dovuti il diritto di copia forfettizzato ed il diritto di certificazione
di conformità, di cui alla tabella “A” allegata alla legge 21 febbraio 1989 n.
99 (diritti di copia che vanno pagati attraverso l’uso di marche da bollo).
Si evidenzia che i registri tenuti dalle cancellerie
giudiziarie sono ora disciplinati dal D.M. 1 dicembre 2001 (in G.U. n. 300 del
28.12.2001).
Disposizioni regolamentari relative al suddetto
contributo unificato sono state dettate, da ultimo, con D.P.R. 11 dicembre 2001
n. 466 (in G.U. n. 10 del 12.1.2002), e con Provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate in data 12 febbraio 2002 (in G.U. n. 40 del 16.2.2002). Inoltre, è
stata emanata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 27 febbraio
2002.
L’intera materia del contributo unificato in oggetto è
ora disciplinata dagli artt. 9 e seguenti del testo unico sulle spese di
giustizia (di cui infra).
Con
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (in Suppl. ord. n. 126/L alla G.U. n. 139 del
15.6.2002) è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. Da segnalare, in particolare:
- l’art. 8, comma 1: Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato;
- gli
artt. 9 ss. contengono la disciplina del contributo unificato per gli atti
giudiziari. In particolare, l’art. 13 stabilisce gli importi dovuti per i vari
tipi di procedimenti; l’art. 18 dispone che per le copie autentiche richieste
dalle parti non è dovuta l’imposta di bollo, che è invece dovuta per gli atti
non giurisdizionali compiuti dagli uffici; gli artt. 191 ss. disciplinano le
modalità di pagamento del contributo;
-
l’art. 40 demanda ad un emanando regolamento la disciplina dei diritti di copia
e dei diritti di certificato;
- l’art. 73 disciplina la registrazione degli atti giudiziari: il funzionario addetto all’ufficio trasmette per via telematica gli atti, decreti e sentenze soggetti a registrazione, e l’ufficio comunica entro dieci giorni gli estremi di registrazione, che devono essere annotati a margine dell’originale; a norma dell’art. 278, fino all’attivazione della procedura di trasmissione telematica la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche (non vengono più, quindi, trasmessi all’ufficio delle entrate gli originali degli atti giudiziari);
- a
norma dell’art. 302, le disposizioni del testo unico entrano in vigore il 1°
luglio 2002.
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia del
Territorio in data 28 febbraio 2002 (in G.U. n. 65 del 18.3.2002) sono stati
disciplinati i procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia suddetta,
e sono stati previsti nuovi termini per il relativo espletamento. Da segnalare,
innanzitutto, l’obbligo degli uffici di rilasciare all’interessato, all’atto di
presentazione della domanda (compresa quella per visure ipotecarie) una ricevuta,
contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all’art. 8 della legge n.
241/1990 (art. 3, comma 3).
Per quanto riguarda specificamente i termini, si
segnalano:
- il termine di un giorno per l’accettazione
delle formalità di trascrizione e iscrizione, per l’espletamento delle
ispezioni (visure) delle formalità e dei registri immobiliari, per la richiesta
dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno, per il
rilascio di copie di planimetrie da banca dati informatizzata, per le visure
catastali, comprese le mappe e le planimetrie di catasto urbano;
- il termine di tre giorni per il rilascio di
copie di note e titoli;
- il termine di quindici giorni per il rilascio
di copie di planimetrie da supporto cartaceo, (che diventa di tre giorni
previo pagamento dei diritti di urgenza), per il rilascio di copia di foglio di
mappa, di estratto di mappa catastale, di certificato storico catastale;
- il termine di venti giorni per l’esecuzione
di domande di voltura catastale mediante procedura informatica;
- il termine di quaranta giorni per
l’esecuzione di domande di voltura catastale su supporto cartaceo;
- il termine di sessanta giorni per la rettifica
di errori nelle banche dati catastali;
- il termine di novanta giorni per l’esecuzione
di annotazioni a margine delle formalità ipotecarie, e per le certificazioni
ipotecarie.
La rilevazione dei tassi medi ai fini
dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:
- con D.M. 22 marzo 2002 (in G.U. n. 76 del
30.3.2002);
- con D.M. 19 giugno 2002 (in G.U. n. 148 del
26.6.2002).
A seguito di quest’ultimo provvedimento, il limite
di liceità degli interessi pattuiti a fronte di un mutuo sarà – dal 1°
luglio al 30 settembre 2002 – dell’8,43 %; relativamente alle aperture
di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del
14,67 %.
Con D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 (in G.U. n. 88 del
15.4.2002), entrato in vigore il 16 aprile 2002, è stata modificata la
disciplina dei reati societari, mediante modifica, tra l’altro, delle norme di
cui agli artt. 2621 e seguenti del codice civile. In particolare:
- l’art. 2630 c.c. prevede, a carico degli organi
sociali che omettono di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, la sanzione
amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Rispetto al precedente
testo dell’art. 2626 c.c., non vi è più sanzione a carico del notaio nel caso
in cui l’obbligo è posto dalla legge anche a suo carico;
- a norma dell’art. 2631 c.c., gli amministratori e i
sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti
dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro; ove la legge o lo
statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la
convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni
dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del
presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci; la sanzione
amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a
seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei
soci;
- a norma dell’art. 2633 c.c., i liquidatori che,
ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali
o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai
creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a tre anni; il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato;
- ai sensi dell’art. 2634 c.c., gli amministratori, i
direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto
con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di
disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un
danno patrimoniale, sono puniti, su querela della persona offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni;
- non è più sanzionata l’omissione delle
indicazioni obbligatorie di cui all’art. 2250 c.c. (capitale, estremi di
iscrizione nel registro delle imprese);
- non è stata più riproposta neanche la
disposizione già contenuta nell’art. 2624 c.c., che sanzionava i prestiti
contratti tra la società e gli amministratori, direttori generali, sindaci o
liquidatori, o le garanzie prestate dalla società a favore di questi ultimi.
È stato inserito il nuovo art. 25-ter nel D.
Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, prevedendo la responsabilità amministrativa della
società in corrispondenza al compimento dei reati societari sopra indicati.
Con D. Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10 (in G.U. n. 39 del
15.2.2002) è stata attuata la direttiva n. 1999/93/CE in tema di firma
elettronica. Il provvedimento distingue tra la “firma elettronica” in senso
stretto, definita dall’art. 2 come “l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di autenticazione informatica”, e la “firma elettronica
avanzata”, definita sempre dall’art. 2 come “la firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali
si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati”. Conseguentemente:
- l’art. 6 modifica l’art. 10 del D.P.R. 445/2000
(T.U. sulla documentazione amministrativa), stabilendo che il documento
informatico sottoscritto con firma elettronica semplice soddisfa il requisito
legale della forma scritta, sul piano probatorio è liberamente valutabile, e
soddisfa l’obbligo degli artt. 2214 e seguenti; invece il documento informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata fa inoltre piena prova, fino a
querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha
sottoscritto;
- a norma dell’art. 9, che modifica l’art. 38 del
D.P.R. 445/2000, le istanze e dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide, oltre che nel caso in cui siano sottoscritte con firma digitale, anche
nell’ipotesi in cui l’autore è identificato con carta di identità elettronica o
carta nazionale dei servizi.
Con D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54 (in G.U. n. 83 del
9.4.2002) è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea; è stato conseguentemente abrogato il D.P.R. 30
dicembre 1965 n. 1656.
Con legge 11 maggio 2002 n. 102 (in G.U. n. 126 del
31.5.2002) è stato ratificato il Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, che
modifica il Trattato istitutivo della Comunità europea.
L’art. 10 della legge 1 marzo 2002 n. 39 (in G.U. n.
72 del 26.3.2002) ha modificato alcune disposizioni del D. Lgs. 9 novembre 1998
n. 427, in materia di multiproprietà, e precisamente l’art. 11 (che ora
stabilisce che – ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana – all'acquirente devono comunque essere
riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo,
allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea), e il comma 1 dell’art. 12.
RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
L’art. 26 della legge 1 marzo 2002 n. 39 (in G.U. n.
72 del 26.3.2002), in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, delega
il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa
vigente ai principi della suddetta direttiva in tema di ritardo nei pagamenti
nelle transazioni commerciali intercorrenti tra soggetti privati o pubblici.
Precisato che la direttiva entrerà in vigore il giorno 8 agosto 2002, e
che essa fissa un termine di trenta giorni come periodo di pagamento di
riferimento, decorrente dal giorno in cui il pagamento è dovuto (corrispondente
generalmente alla data di ricevimento della fattura, o equivalente richiesta di
pagamento, da parte del debitore); in caso di ritardo, sono dovuti interessi di
mora, nella misura corrispondente al tasso d’interesse del principale strumento
di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato di almeno sette
punti percentuali, salvo che nel contratto sia disposto altrimenti.
Con D.M. 14 novembre 2001 n. 471 (in G.U. n. 21 del
25.1.2001) è stato emanato il regolamento per l’iscrizione e la cancellazione
delle associazioni di promozione sociale dal relativo registro nazionale, ai
sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383. L’iscrizione in
detto registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per
usufruire dei benefici previsti dalla legge.
Con D. Lgs. 28 dicembre 2001 n. 467 (in G.U. n. 13 del
16.1.2002) sono state dettate disposizioni correttive in tema di protezione dei
dati personali. Tra l’altro, sono state disciplinate le fattispecie con
elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento (in particolare,
l’ipotesi in cui il trattamento dei dati sia effettuato da persona stabilita in
altro Stato non membro dell’Unione europea, e l’ipotesi di trasferimento dei
dati personali all’estero); sono stati semplificati i casi e le modalità della
notificazione; sono state modificate alcune sanzioni già previste dalla legge
675/1996; è stata prevista l’elaborazione di codici di deontologia e buona
condotta; è stato inserito un nuovo art. 24-bis nella legge 675/1996,
relativamente al trattamento dei dati “diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24” che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o
alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare.
Con Provvedimento del Garante della privacy in data 31
gennaio 2002 n. 4/2002 (in G.U. n. 83 del 9.4.2002) è stata rilasciata autorizzazione
al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti.
L’articolo 2 del D.L. 15 aprile 2002 n. 63 (in G.U. n.
90 del 17.4.2002), convertito in legge 15 giugno 2002 n. 112 (in G.U. n. 139
del 15.6.2002), ha modificato l’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, in
tema di termini per il pagamento delle imposte dirette. Tali termini sono
quindi ora stabiliti:
- entro il giorno 20 giugno, relativamente alle
persone fisiche ed alle società ed associazioni di cui all’art. 5 del T.U.I.R.;
- entro il giorno 20 del sesto mese successivo alla
chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRPEG;
- entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
approvazione del bilancio, per i soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
Giusto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5
marzo 2002 (in G.U. n. 61 del 13.3.2002), le comunicazioni all’anagrafe
tributaria da effettuarsi, tra l’altro, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1999 da
parte degli Ordini professionali (tra cui i Consigli notarili) su supporti magnetici
o tramite collegamenti telematici diretti - dei dati e delle notizie
concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni, devono essere
indirizzate stesse al seguente indirizzo: Anagrafe tributaria, via Mario
Carucci n. 99 - 00143 Roma.
Con D.L. 15 aprile 2002 n. 63 (in G.U. n. 90 del
17.4.2002), convertito in legge 15 giugno 2002 n. 112 (in G.U. n. 139 del
15.6.2002) è stata prevista, allo scopo di valorizzazione, gestione ed
alienazione del patrimonio dello Stato, e nel rispetto dei requisiti e delle
finalità propri dei beni pubblici, la costituzione di una società per azioni,
denominata “Patrimonio dello Stato S.p.A.”; le norme sulla costituzione e sul
funzionamento della società, nonché sul trasferimento degli immobili, sono
dettate dall’art. 7; è disposto, tra l’altro, che il trasferimento dei beni
demaniali non modifica il regime giuridico, di cui agli artt. 823 e 829, comma
1, c.c.
L’art. 8 prevede poi – ai fini del finanziamento delle
infrastrutture – la costituzione della società “Infrastrutture S.p.A.”
L’art. 9 del D.L. proroga al 31 dicembre 2002 il
termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti
pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo. Dispone poi
la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, dettando le relative disposizioni attuative; modifica le disposizioni
dell’art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Con D.M. 15 marzo 2002 (in G.U. n. 71 del 25.3.2002)
sono state integrate le disposizioni del D.M. 30 novembre 2001 e del D.M. 18
dicembre 2001, che disciplinano le operazioni di cartolarizzazione degli
immobili degli enti previdenziali.
Con D.M. 11 dicembre 2001 n. 475 (in G.U. n. 25 del
30.1.2002) è stato approvato il regolamento concernente la valutazione del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni
legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Con l’art. 2 del D.L. 10 giugno 2002 n. 107 (in G.U.
n. 135 dell’11.6.2002) sono state dettate disposizioni per le relative prove di
ammissione.
- Scade il 30 settembre 2002 l’agevolazione per
le assegnazioni ai soci di beni immobili e mobili registrati non strumentali e
di partecipazioni sociali, e per le trasformazioni in società semplici, di cui
all’articolo 3, commi da 7 a 10, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
- Scade il 30 settembre 2002 il termine per l’asseverazione
della perizia giurata ai fini dell’affrancamento delle plusvalenze di
partecipazioni sociali, ex art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e
per il pagamento della relativa imposta sostitutiva.
- Scade il 30 settembre 2002 il termine per l’asseverazione
della perizia giurata ai fini dell’affrancamento delle plusvalenze di terreni
edificabili ed agricoli, ex art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448,
e per il pagamento della relativa imposta sostitutiva.
- Scade il 31 dicembre 2002 la riduzione al 10%
dell’IVA applicabile alle ristrutturazioni edilizie, ex art. 9, comma 3,
della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
- Decorre dal 9 dicembre 2002 l’obbligo di
presentazione delle domande di iscrizione nel registro delle imprese, delle
denuncie e degli atti che le accompagnano, muniti della firma digitale a norma
di legge, per via telematica o su supporto informatico (art. 3, comma 13, della
legge 28 dicembre 2001 n. 448).
- Scade il 23 ottobre 2002 il termine per la
delega legislativa ai fini della riforma del diritto societario (legge 3
ottobre 2001 n. 366).
Gaetano Petrelli