notaio informatico Riccardo Ricciardi
RASSEGNA
DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE
DI
INTERESSE NOTARILE
primo
semestre 2000
Con D. Lgs. 18 gennaio 2000
n. 9 (in G.U. n. 30 del 7 febbraio 2000) sono state dettate norme per la
“utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli
adempimenti tributari in materia di atti immobiliari”. Più precisamente, l’art.
1 aggiunge gli artt. da 3-bis a 3-sexies al D. Lgs. 18 dicembre
1997 n. 463, prevedendo l’introduzione – a decorrere dal 30 giugno 2000
– del c.d. “modello unico informatico”, mediante il quale assolvere
congiuntamente agli adempimenti della registrazione, trascrizione, iscrizione,
annotazione, voltura catastale degli atti relativi a diritti sugli immobili.
Caratteristiche del nuovo sistema – che è limitato ai soli atti immobiliari,
con esclusione pertanto degli altri atti, per i quali la registrazione
continuerà ad avvenire con le consuete modalità – saranno le seguenti:
- la nuova procedura entrerà
in vigore a seguito dell’emanazione di appositi decreti interministeriali,
anche in tempi differenziati per aree geografiche e per tipologie di atti;
- l’adempimento è preceduto
dalla autoliquidazione e dal pagamento delle imposte dovute; non sarà pertanto
più possibile trascrivere prima del pagamento dell’imposta di registro;
- in caso di irregolare
funzionamento del collegamento telematico, sarà possibile eseguire
l’adempimento mediante consegna di supporto informatico;
- la trasmissione del modello
unico avviene per via telematica “unitamente a tutta la documentazione
necessaria”, quindi unitamente alla copia informatica (con firma digitale)
dell’atto notarile;
- gli uffici controllano
l’autoliquidazione e notificano, entro trenta giorni dalla presentazione del
modello unico, la richiesta della maggiore imposta “principale”, che potrà
essere pagata, senza interessi e sanzioni, entro quindici giorni dalla
richiesta;
- è ammessa la compensazione
di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte
dovute per atti anche di data posteriore, escluso quindi in tal caso il
rimborso.
VENDITE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Con Ris. Min. Fin. 19 giugno
2000 n. 89/E è stato precisato che per le vendite di alloggi ex legge 560/1993
– per le quali il prezzo di vendita è legislativamente predeterminato –
l’ufficio non può esercitare il potere di rettifica ex art. 52 D.P.R. 131/1986,
anche quando il valore dichiarato risulti inferiore a quello catastale.
Occorre peraltro tener
presente che – costituendo nella stragrande maggioranza dei casi l’ente
venditore “impresa costruttrice” – la vendita di abitazioni è soggetta ad IVA,
e quindi è escluso in radice il potere di rettifica.
Con D.P.R. 25 gennaio 2000 n.
34 (in Suppl. ord. n. 35/L alla G.U. n. 49 del 29 febbraio 2000) è stato
approvato, in esecuzione dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, il
regolamento che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese
esecutrici di lavori pubblici, relativamente alle opere di valore superiore a
150.000 Euro.
Il regolamento istituisce gli
“organismi di attestazione”, società di diritto privato (SOA), che accertano ed
attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi
di qualificazione di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 109/1994.
I requisiti di forma,
denominazione, sede, capitale, oggetto, composizione e struttura organizzativa
delle SOA sono disciplinati dagli artt. 7 ed 8 del regolamento.
Lo svolgimento da parte delle
SOA dell’attività di attestazione (ma non la costituzione) è subordinato ad
apposita autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 15, comma
9, del regolamento, “in caso di fusione o di altra operazione che comporti il
trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per
la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato
origine”.
Ai sensi dell’art. 3, comma
8, del regolamento, le imprese che non possiedono la qualificazione per
prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative
gare in associazione temporanea con le società di professionisti o di
ingegneria di cui all’art. 17, comma 1, lettere d), e), f)
della legge 109/1994.
Con circolare del Ministero
dei Lavori pubblici n. 823/400/93 del 22 giugno 2000 (pubblicata su “Il Sole 24
Ore” del 23 giugno 2000) sono state dettate istruzioni applicative del
provvedimento in oggetto.
Con D.P.R. 21 dicembre 1999
n. 554 (pubblicato nel Suppl. ord. alla G.U. n. 98 del 28 aprile 2000) è stato
emanato il regolamento di attuazione della legge 109/1994 (c.d. Merloni-ter).
Detto regolamento, ai sensi dell’art. 3 di quest’ultima legge, entra in vigore
tre mesi dopo la sua pubblicazione, e quindi il 28 luglio 2000.
In particolare:
- l’art. 51 prevede delle
limitazioni per la partecipazione a gare inerenti a servizi di architettura e
ingegneria in più di un’associazione temporanea di imprese;
- gli artt. 53 e 54
disciplinano, rispettivamente, i requisiti delle società di ingegneria e delle
società professionali;
- gli artt. 76 e seguenti
contengono una nuova disciplina dell’appalto di lavori pubblici; le norme
contrattuali sono contenute negli artt. 109 ss.;
- l’art. 83 contiene una
particolare disciplina dell’alienazione di beni immobili pubblici, anche del
patrimonio indisponibile, in quanto congiunta all’esecuzione dei suddetti
lavori;
- gli artt. 93, 94 e 95
contengono una nuova disciplina dell’associazione temporanea di imprese e del
mandato collettivo con rappresentanza finalizzato all’aggiudicazione di lavori
pubblici;
- le società, anche
consortili, ed i consorzi tra imprese sono disciplinati dagli artt. 96 e 97;
- gli artt. 100 e seguenti
prevedono, tra le possibili forme di garanzia dovute dall’appaltatore, la
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria con clausola di
pagamento a prima richiesta; trattandosi di garanzia richiesta dalla legge, è
esente da registrazione anche se in forma di atto pubblico o scrittura privata
autenticata (art. 5 della tabella, e art. 11 della tariffa, parte prima,
allegate al D.P.R. 131/1986);
- l’art. 115 disciplina la
cessione del credito avente ad oggetto il corrispettivo dell’appalto, da
effettuarsi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Con D.M. 19 aprile 2000 n.
145 (in G.U. n. 131 del 7 giugno 2000) è stato approvato il capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici.
CERTIFICAZIONI NOTARILI
SOSTITUTIVE EX ART. 567 C.P.C.
Con legge 16 febbraio 2000 n.
25 (in G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000) è stato convertito, con modificazioni,
il D.L. 17 dicembre 1999 n. 480, di proroga dei termini transitori per il
deposito delle certificazioni in oggetto; termini che ora sono:
- del 21 ottobre 2000
laddove l’istanza di vendita sia stata depositata entro il 31.12.1999;
- del 21 dicembre 2000
per le istanze di vendita depositate dal 1° gennaio al 21 ottobre 2000.
Con deliberazione del CICR in data 9 febbraio 2000 (in G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000) sono state dettate norme in attuazione dell’art. 6 del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 302, in tema di estinzione anticipata dei mutui fondiari. In particolare, la suddetta delibera dispone:
“1. I contratti indicano il compenso onnicomprensivo da
corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei
finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa formula di
calcolo. Gli indici finanziari eventualmente utilizzati nella formula devono
essere rilevabili da fonti di agevole consultazione. I contratti prevedono,
inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.
2. I contratti riportano, anche in allegato, uno o più esempi
di applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente
rimborsato pari a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno due diverse
ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito qualora il compenso vari in
relazione al tempo medesimo. Nel caso in cui nella formula venga fatto
riferimento a indici variabili, negli esempi andrà preso in considerazione il
valore meno favorevole per il cliente che tali indici abbiano registrato negli
ultimi tre anni”.
Con deliberazione del CICR in data 9 febbraio 2000 (in G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000) sono stati delimitati i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti, nelle operazioni poste in essere nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria (in attuazione del disposto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999).
I finanziamenti sono disciplinati dall’articolo 3:
“1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è
previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con
scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo
complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente
stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al
momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica.
2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione
del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se
contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di
risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica.
3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in
conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.
4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento”.
Ai sensi dell’art. 6:
“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Con D.M. 23 marzo 2000 (in
G.U. n. 89 del 15 aprile 2000) è stata approvata la nuova tariffa dei diritti
di segreteria per le operazioni effettuate nel Registro delle imprese.
Con D.M. 31 dicembre 1999 (in
G.U. n. 12 del 17 gennaio 2000) è stato approvato il nuovo modello di
“certificato di iscrizione di poteri personali nel registro delle imprese”.
Con D.P.R. 30 dicembre 1999
n. 536 (in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2000) sono state in parte modificate le
regole per l’accatastamento dei fabbricati rurali, di cui al D.P.R. 31 marzo
1998 n. 139. Le novità sono illustrate nella circolare ministeriale n. 18/T del
9 febbraio 2000.
Sui rapporti tra catasto dei
fabbricati e fabbricati rurali, la circolare ministeriale n. 50/E del 20 marzo
2000 prevede l’irrilevanza della rendita catastale del fabbricato – munito dei
requisiti di ruralità – anche ai fini delle imposte indirette.
Con legge 21 dicembre 1999 n.
526 (in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000), c.d. legge comunitaria 1999, sono
state introdotte alcune norme significative:
- l’art. 16 equipara il
domicilio professionale alla residenza ai fini dell’iscrizione e del
mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri;
- l’art. 19 detta norme in
tema di esercizio della professione di avvocato, anche in forma societaria;
- l’art. 25 modifica gli
artt. 1469-bis, 1469-quater e 1469-quinquies del codice
civile, in tema di contratti dei consumatori;
- l’art. 28 modifica l’art. 1746 c.c. (c.d. star del credere nel contratto di agenzia).
Il D. Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 57 del 9 marzo 2000) ha previsto la possibilità di dedurre dal reddito imponibile, fino al 12% e comunque entro il limite di 10 milioni di lire, i contributi versati a forme pensionistiche complementari ed anche a forme pensionistiche individuali. Il medesimo provvedimento contiene una articolata disciplina del regime tributario dei fondi pensione e del trattamento di fine rapporto.
Con D. Lgs. 30 dicembre 1999
n. 507 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999) sono state
dettate – agli artt. 28 ss. - norme in tema di assegni bancari emessi senza
autorizzazione: la fattispecie è ora depenalizzata, comportando solo sanzioni
amministrative. Il notaio che leva il protesto deve trasmettere il rapporto di
accertamento della violazione al prefetto (art. 33).
Lo stesso provvedimento
contiene un’organica disciplina della depenalizzazione dei reati minori e di
riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, in attuazione della delega
contenuta nella legge 25 giugno 1999 n. 205.
TRASFERIMENTI NELLA SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI
Con Circolare del Ministero
delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000 è stato illustrato il sistema normativo
conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999,
e quindi l’esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e
INVIM per tutti gli atti, i documenti, i provvedimenti relativi, oltre che al
divorzio, alla separazione personale tra coniugi. Si parla di “totalità dei
tributi”, dovendosi quindi ricomprendere, ad esempio, anche le tasse
ipotecarie; con Ris. Min. Fin. 17 aprile 2000 n. 49/E è stato chiarito che
l’esonero riguarda anche l’imposta provinciale di trascrizione per il
trasferimento di autoveicoli.
Per quanto concerne gli atti
notarili, la circolare ritiene – ingiustificatamente – che l’esenzione spetti
solo se gli atti siano connessi ad un provvedimento giudiziale, pur se la
giurisprudenza riconosce ormai la legittimità di accordi negoziali sul punto
(anche in vista del divorzio: Cass.
8109/2000).
L’esenzione da bollo, essendo
prevista genericamente per qualsiasi “documento”, deve ritenersi valga anche
per le copie degli atti e relative note di trascrizione.
La norma esentativa, in
quanto norma speciale, prevale sul disposto dell’art. 11 della tariffa, parte
prima, allegata al D.P.R. 131/1986, con la conseguenza che per gli atti in
questione – a differenza di quanto ritenuto da qualche Direzione regionale
delle entrate – non è dovuta l’imposta fissa di registro (il ragionamento è
identico, del resto, a quello in base al quale lo stesso Ministero, da ultimo
con circolare n. 60/E del 29 marzo 2000, ha riconosciuto l’esenzione da imposta
di registro delle cessioni di quote sociali).
Il Ministero della Giustizia,
con circolare n. 975 del 3 marzo 2000, ha chiarito che – ai fini
dell’indicazione degli onorari di repertorio – per i nuovi autoveicoli, non
essendo più indicati i cavalli fiscali, i 20 CV corrispondono alla cilindrata
di 2.080 c.c.. La cilindrata va comunque indicata nel repertorio.
Con D. Lgs. 30 marzo 2000 n.
99 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2000) sono state modificate alcune disposizioni
dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 in tema di sanzioni
amministrative tributarie.
Con D.P.R. 14 ottobre 1999 n.
542 (in G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000) sono state modificate alcune
disposizioni in materia di presentazione di dichiarazione dei redditi, Irap ed
Iva.
Con D.P.C.M. 20 aprile 2000
(in G.U. n. 98 del 28 aprile 2000) sono state modificati, per l’anno 2000, i
termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre
dichiarazioni tributarie.
Con D. Lgs. 18 febbraio 2000 n. 56 (in G.U. n. 62
del 15 marzo 2000) sono state dettate disposizioni in tema di federalismo
fiscale. Tra l’altro, sono state modificate le aliquote dell’addizionale
regionale IRPEF, ed è stato ridotto (per il 2001, al 95%) l’acconto IRPEF.
Con decreto direttoriale in
data 31 marzo 2000 (in G.U. n. 85 dell’11 aprile 2000) è stato approvato il
nuovo modello F24 per il versamento di imposte dirette ed IVA.
Con D.M. 22 maggio 2000 (in
G.U. n. 127 del 2 giugno 2000) è stato disciplinato il pagamento, con
versamento unitario, di imposte e contributi previdenziali, con mezzi
telematici.
Con Circolari del Ministero
delle Finanze in data 12 maggio 2000 n. 95/E, ed in data 17 maggio 2000 n.
98/E, sono stati dettati una serie di chiarimenti a proposito di oneri e spese
detraibili (detrazioni per ristrutturazione, acquisto di autorimesse, interessi
passivi per mutui ipotecari, deduzione ed esenzione per abitazione principale,
ecc.).
Con D. Lgs. 23 febbraio 2000
n. 38 (in G.U. n. 50 del 1° marzo 2000) è stato esteso l’obbligo di
assicurazione INAIL ai titolari di reddito da collaborazione coordinata e
continuativa.
Con Circolare del Ministero
delle Finanze n. 99/E del 18 maggio 2000 è stato organizzato il servizio di
interpello e consulenza giuridica ai contribuenti, anche al di fuori del c.d.
diritto di interpello previsto – per specifiche materie – dall’art. 21 della
legge 413/1991. Il primo livello, accessibile al singolo contribuente, è
costituito dagli uffici delle entrate territorialmente competenti. Il secondo
livello, accessibile, ad esempio, da parte degli ordini professionali, è
costituito dalle Direzioni regionali delle entrate. Il terzo livello, anch’esso
accessibili da parte degli ordini professionali, è la Direzione centrale delle
entrate.
Con D.M. 30 marzo 2000 n. 162
(in G.U. n. 141 del 19 giugno 2000), e che entrerà in vigore il 4 luglio 2000,
sono stati fissati i requisiti di onorabilità e professionalità dei membri dei
collegi sindacali delle società quotate. Da rilevare che non tutti i sindaci
effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, e che gli
statuti delle società possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive.
Con delibera Consob in data
20 aprile 2000 (in G.U. n. 100 del 2 maggio 2000) sono state dettate norme di
attuazione del D. Lgs. 58/1998 e del D. Lgs. 213/1998 in tema di mercati e
società di gestione.
Con D.M. 12 aprile 2000 n.
140 (in G.U. n. 127 del 2 giugno 2000) è stato modificato il regolamento
concernente i requisiti di onorabilità e professionalità per l’iscrizione
nell’Albo nazionale dei promotori finanziari.
Con D.M. 17 aprile 2000 (in
G.U n. 130 del 6 giugno 2000) sono state dettate norme in tema di gestione
accentrata e dematerializzazione dei titoli di Stato.
TASSI USURARI
Con D.M. 23 giugno 2000 (in
G.U. n. 147 del 26 giugno 2000) sono stati rilevati i tassi di interesse
effettivi globali medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura. La
soglia del tasso usurario per i mutui è ora del 9,435%.
La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 5286/2000, ha affermato che il momento rilevante ai fini della
valutazione di usurarietà del tasso non è quello della stipula del contratto,
bensì quello della dazione degli interessi, con la conseguenza che la nuova normativa
si applica anche anche agli accordi e contratti anteriori al 1996. Ha
affermato, altresì, che sono illegittimi anche gli interessi “moratori” fissati
e riscossi in misura di gran lunga superiore al tasso soglia stabilito dal
Ministero del Tesoro.
La legge 7 giugno 2000 n. 150
(in G.U. n. 136 del 13 giugno 2000) disciplina le attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni. È prevista, in particolare, la
riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico (art. 8), al
fine, tra l’altro, di garantire l’esercizio dei diritti di informazione ed
accesso di cui alla legge n. 241/1990.
Con direttiva 1999/93/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio in data 30 novembre 1999 (in G.U.C.E. n. 13
– Serie L – del 19 gennaio 2000) sono state dettate norme relative ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche. Tra l’altro, è riconosciuta (art. 5) la
piena equipollenza – sia sotto il profilo formale che sotto quello probatorio –
tra la firma digitale, munita dei prescritti requisiti, e la firma autografa su
documento cartaceo.
Considerato che (giusto il
rinvio dell’art. 2 all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29) sono
pubbliche amministrazioni anche “tutti
gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali
e locali”, anche il Consiglio
nazionale del notariato ed i consigli notarili rientrano nella nuova normativa
(che, tra l’altro, prevede facilitazioni per l’accesso ai mezzi di
comunicazione di massa.
Con D.M. 12 aprile 2000 n. 131 (in G.U. n. 119 del 24 maggio
2000), che approva il regolamento recante norme per l’individuazione degli
uffici esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni, è stato precisato
che “Nell'ambito del Dipartimento del territorio, assicurano l'apertura
nella giornata di sabato gli uffici del territorio per le attività di
trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli immobili, le sezioni
staccate degli uffici del territorio competenti per la conservazione dei
registri immobiliari e le conservatorie dei registri immobiliari non ancora
soppresse”.
Con D.M. 24 marzo 2000 n. 110
(in G.U. n. 106 del 9 maggio 2000) è stato approvato il regolamento recante
disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati.
Con D. Lgs. 10 marzo 2000 n.
74 (in G.U. n. 76 del 31 marzo 2000) è stata approvata la nuova disciplina dei
reati tributari (in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), in
attuazione del disposto dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999 n. 205.
Con D.M. 23 marzo 2000 (in G.U. n. 79 del 4 aprile 2000) è stato modificato il D.M. 17 settembre 1999 (in G.U. n. 235 del 6 ottobre 1999), che prevede le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali (e quindi anche dei Consigli notarili), su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, entro il 30 giugno di ogni anno, dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni; comunicazione in precedenza effettuata su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.
BOLLI GIUDIZIARI E
DIRITTI DI CANCELLERIA
L’articolo 9 della legge 23
dicembre 1999 n. 488 - elimina - con decorrenza dal 1° gennaio 2001
(giusta la proroga approvata con D.P.C.M. 30 giugno 2000, in G.U. n. 152 del 1°
luglio 2000) - le imposte di bollo ed i diritti di cancelleria per i
procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione,
esecutivi e concorsuali, istituendo, in luogo degli stessi, un contributo
unificato nelle misure previste dalla tabella 1 allegata alla legge.
In particolare, è previsto un
diritto fisso di lire 10.000 per ogni copia autentica di atti
giudiziari, anche se composto da più fogli e più pagine.
Per i procedimenti di
volontaria giurisdizione (omologhe, autorizzazioni, ecc.), previsti al titolo
II del libro IV del codice di procedura civile, e trattandosi di procedimenti
con valore indeterminabile, è dovuto il contributo di cui alla lettera d)
del punto 1. della tabella, ridotto alla metà, e quindi di lire 300.000.
REDDITO FONDIARIO DEI
FABBRICATI
L’art. 6 della legge 23
dicembre 1999 n. 488 prevede la deduzione di un importo fino a lire 1.800.000
dal reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, definendo nel
contempo la nozione di pertinenza immobiliare. Il comma 7 coordina la
disposizione con quelle che prevedono l’esonero dall’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi. La modifica decorre già dal periodo d’imposta 1999 e
quindi - ai fini della dichiarazione da rendere negli atti traslativi ex
legge 165/1990, per gli atti stipulati successivamente alla scadenza del
termine per la dichiarazione 1999 (in linea di massima, quindi, posteriori al 31
luglio 2000).
UNITÀ LEGALI DI MISURA
Con Direttiva n. 199/103/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 24 gennaio 2000 (in G.U.C.E. n.
L34/17 del 9 febbraio 2000) è stata modificata la direttiva 80/181/CEE,
prorogandosi al 31 dicembre 2009 il termine – già fissato al 31.12.1999
– per l’indicazione delle unità legali di misura secondo i criteri indicati
nella stessa direttiva.
[Si riepiloga, di seguito, lo
stato della normativa nazionale in materia:
L’articolo 3, comma 4, del
D.P.R. 12 agosto 1982 n. 802 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 302 del 3.11.1982),
come modificato dall’art. 1, lett. b), del D.M. 30 dicembre 1989 (in
G.U. n. 14 del 18.1.1990), dispone: “È autorizzato fino al 31 dicembre
1999 (ed ora, deve ritenersi, fino al 31.12.2009) l’impiego di
indicazioni plurime, costituite dall’indicazione di una delle unità di misura
legali previste dall’art. 1, primo comma, accompagnata da una o più indicazioni
espresse con unità diverse. In tal caso l’indicazione dell’unità legale deve
essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono
essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che
l’accompagnano”.
Il successivo articolo 4
prevede, in caso di violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 500.000 a lire 1.500.000.
Le unità di misura legali
autorizzate sono quelle indicate negli allegati al suddetto D.P.R.: in
particolare, sono autorizzate le indicazioni in metri, kilometri, decimetri,
centimetri, millimetri, centiare, are, ettari, kilogrammi, etti, tonnellate,
secondi, minuti, ore, giorni (occorre scrivere “kilogrammo” e non
“chilogrammo”, “kilometro” e non “chilometro”).
Non sono autorizzate invece le indicazioni in mesi, bimestri, semestri,
anni, quintali.
I termini legali
indicati negli atti (ad esempio, negli atti di mutuo), in quanto indicano non
misure di tempo ma scadenze di calendario, non sono soggetti alle regole
suindicate.
Cfr. sul punto lo studio
approvato dal CNN il 20 gennaio 1990, e la nota del Ministero di Grazia e
Giustizia del 25 gennaio 1990, in CNN Strumenti, voce 1210, p. 2.11 ss.].
RASSEGNA
DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE
DI
INTERESSE NOTARILE
secondo
semestre 2000
ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE CONSERVATI
NELLA RACCOLTA DEL NOTAIO
SOPPRESSIONE
DELL’OMOLOGAZIONE
FUSIONI E
SCISSIONI DI SOCIETÀ
PROROGA DI
TERMINI E INTRODUZIONE DELL’EURO
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO
COMUNICAZIONE
DI ATTI ALL’UFFICIO DELLE IMPOSTE
ABOLIZIONE
DEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI (FAL)
SUCCESSIONI
E DONAZIONI A FAVORE DI ENTI NON RICONOSCIUTI
REVOCAZIONE
DI DONAZIONI PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI
NATURALI
AGEVOLAZIONI
PER L’ACQUISTO DI AREE EDIFICABILI
REDDITO
FONDIARIO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
DETRAZIONE
DI INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI
IMPRENDITORIA
AGRICOLA GIOVANILE
DETRAZIONE
PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
DONAZIONI E
LIBERALITÀ COLLEGATE A TRASFERIMENTI DI IMMOBILI E AZIENDE
LIBERALITÀ
INDIRETTE NON RISULTANTI DALL’ATTO
MODIFICHE AL
TRATTAMENTO FISCALE DELLE DONAZIONI
ACQUISTI A
TITOLO GRATUITO DELLA PRIMA CASA
MODIFICHE
ALL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
BOLLI
GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA
REGOLARIZZAZIONE
DI SOCIETÀ DI FATTO
CESSIONI E
CONFERIMENTI DI AZIENDE
COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE
CESSIONI
GRATUITE DI AREE AI COMUNI
DECADENZA
DAI BENEFICI PER LA PRIMA CASA
REGISTRAZIONE
DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO
ADEGUAMENTO
AGLI STUDI DI SETTORE
CESSIONE DEI
CREDITI TRIBUTARI DEGLI ENTI LOCALI
INCENTIVI
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
NORME IN
TEMA DI DIRITTO D’AUTORE
LIBRI
FONDIARI E PUBBLICITÀ TAVOLARE
STAMPA E
VIDIMAZIONE DEI LIBRI CONTABILI
INCENTIVI
PER NUOVE ASSUNZIONI
ALTRE
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
DELEGIFICAZIONE
E SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI
REGISTRAZIONE
E TRASCRIZIONE PER VIA TELEMATICA
IMPOSTA DI
BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE
L’art. 36 della legge 24 novembre 2000 n. 340 (in G.U. n. 275 del 24.11.2000) fa divieto ai notai ed altri pubblici ufficiali depositari, relativamente agli atti pubblici e scritture private autenticate dagli stessi conservati, di asportare anche temporaneamente gli stessi dai locali ove gli stessi sono custoditi. Il divieto non si applica, evidentemente, agli atti pubblici e scritture private autenticate rilasciati in originale, ai sensi dell’art. 70 della legge notarile, e di altre disposizioni di legge.
La disposizione trova
applicazione anche agli altri atti pubblici diversi dagli “atti notarili” veri
e propri, di cui il notaio sia pubblico depositario. Si pensi all’originale
del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., che – una volta
sottoscritto dal giudice – non potrà essere asportato dai locali del Tribunale.
In sostituzione
dell’originale, ogni qualvolta la legge preveda la produzione dello stesso, il
relativo obbligo si intende assolto con la presentazione di una copia
certificata conforme del medesimo. Ai fini della registrazione, si utilizza
all’uopo la copia che già doveva essere rilasciata ex art. 11 della
legge di registro (cfr. la Circ. Min. Fin. 6 dicembre 2000 n. 226/E). Per la
registrazione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., il suddetto art.
11 non prevedeva l’obbligo di produrre una copia, che dovrà ora essere
appositamente predisposta (in bollo), in adempimento alla nuova disposizione
dell’art. 36 in oggetto.
Le annotazioni
sull’originale, da effettuarsi ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R.
131/1986, sono ora effettuate dal notaio, sulla base di idoneo documento
scritto emesso dall’ufficio delle entrate. In tale annotazione non è
necessario specificare il dettaglio delle imposte pagate, posto che il
suddetto art. 16, comma 4, richiede solo l’indicazione generica della “somma
riscossa”.
Dovranno invece continuare
ad essere prodotti all’ufficio delle entrate gli originali delle scritture
private autenticate rilasciate in originale.
Rimane inoltre l’obbligo di produrre l’originale a seguito di specifico ordine dell’autorità giudiziaria competente.
La nuova disposizione non
contiene sanzioni in caso di violazione del divieto a carico del notaio. Sembra
applicabile, peraltro, la disposizione dell’art. 351 del codice penale,
riferibile a qualsiasi pubblico depositario.
Per tutti gli atti a
raccolta, non sono conseguentemente dovuti, all’atto della registrazione, i tributi
speciali (previsti per l’annotazione di quietanza sull’originale, e che
dovranno invece essere ancora corrisposti in sede di registrazione delle
scritture private autenticate rilasciate in originale).
L’art. 32 della legge
340/2000 sopprime, con effetto dal 9 dicembre 2000, l’omologazione degli
atti costitutivi e modificativi di società di capitali.
Il controllo di legalità è
svolto ora esclusivamente dal notaio rogante, sia pure con modalità diverse a
seconda della fase, costitutiva o modificativa:
- per gli atti costitutivi,
il controllo è effettuato, come per tutti gli atti ricevuti o autenticati da
notaio, in fase di stipula, con divieto di ricevere gli atti contra legem,
ai sensi dell’art. 28, n. 1, L.N.; è però prevista, a differenza che in
passato, la sanzione amministrativa da un milione a trenta milioni a carico del
notaio che chiede l’iscrizione del suddetto atto in caso di “manifesta
inesistenza” delle condizioni richieste dalla legge;
- per le delibere di assemblea, il controllo di legalità sostanziale è svolto essenzialmente al momento della richiesta di iscrizione, con la previsione della violazione dell’art. 28 n. 1 L.N., della sanzione disciplinare ex art. 138 L.N. e con l’ulteriore sanzione amministrativa da un milione a trenta milioni, allorchè il notaio chieda l’iscrizione della delibera in caso di “manifesta inesistenza” delle condizioni richieste dalla legge.
In quest’ultimo caso il
notaio che ritenga non sussistenti le condizioni per l’iscrizione deve darne
comunicazione agli amministratori entro trenta giorni; gli stessi
amministratori o anche ciascun socio possono allora richiedere l’omologazione
al Tribunale (che sopravvive a tale limitato fine, oltre che nei casi di
mancato intervento del notaio, ad es. nel caso di delibere di conversione
del capitale in euro).
Non sono state modificate le
disposizioni degli artt. 14 e 27 del D.P.R. 131/1986. Poiché, nel caso in cui
il notaio ritenga di non dover iscrivere la delibera, l’atto è soggetto ad
omologazione, deve ritenersi che in tal caso i termini per la richiesta di
registrazione decorrano solo dalla notizia del provvedimento di
omologazione, come avveniva in passato. Peraltro, al fine di dare certezza alla
decorrenza del termine, è opportuno che il notaio dia atto già nel verbale
di assemblea della circostanza che non ritiene adempiute le condizioni di legge
e che, quindi, l’atto sarà soggetto ad iscrizione solo previa omologazione.
Nell’ipotesi in cui ciò non
risulti dall’atto, deve ritenersi che l’obbligo di registrazione decorra
senz’altro dalla data dell’atto, risultando inapplicabili i suddetti artt. 14 e
27.
Da rilevare, infine, che – a
norma del combinato disposto degli articoli 66, comma 2, lettera e), e
dell’art. 65, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. 131/1986, gli atti di società
di capitali – per cui è previsto ora uno specifico obbligo del notaio di
chiedere l’iscrizione – potranno ora essere iscritti nel registro delle
imprese anche prima della registrazione.
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, e dell’art. 33, comma 4, della legge 340/2000, entrata in vigore dal 9 dicembre 2000, tutti i termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese, e per la presentazione di denuncie al REA, sono unificati in giorni trenta. Passa da quindici a trenta giorni, per esempio, il termine per l’iscrizione della nomina dei liquidatori.
L’art. 33, comma 1, abroga poi le disposizioni che prevedevano il deposito delle firme autografe di amministratori e liquidatori. Correlativamente, viene modificato 2354, comma 2, c.c., prevedendosi ora, relativamente ai titoli azionari, che “È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purché autenticata”. L’autentica è in tal caso, ovviamente, di competenza notarile ma, trattandosi di un mero specimen di firma, si tratta di una forma di autentica minore (che anzi, riguardando una riproduzione meccanica, non richiede la sottoscrizione in presenza del notaio di ogni titolo azionario (salvo, presumibilmente, il primo), ma una semplice attestazione della verità della firma riprodotta).
L’art. 31, comma 2, della
legge 340/2000 prevede che – a decorrere dal 9 dicembre 2001 – le denuncie
e gli atti da presentarsi al registro delle imprese, tranne quelli degli
imprenditori individuali, sono inviati obbligatoriamente per via telematica o
presentati su supporto informatico.
L’art. 33, commi 2 e 3, della
legge 340/2000, modifica le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali che rinviavano al BUSARL ed al BUSC, che sono soppressi.
Il D.P.R. 14 dicembre 1999 n.
558 (in G.U. n. 272 del 21 novembre 2000), in vigore dal 5 dicembre 2000,
contiene alcune importanti disposizioni di semplificazione in tema di registro
delle imprese:
- l’art. 2 prevede un’unica
sezione speciale, in sostituzione delle preesistenti sezioni delle società
semplici, dei piccoli imprenditori e degli imprenditori agricoli;
- l’art. 3, comma 1, prevede
che il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero REA
coincidono con il codice fiscale;
- l’art. 3, comma 2, prevede
la proroga al successivo giorno non festivo dei termini che scadono di sabato o
in un giorno festivo;
- l’art. 3, comma 3, dispone
che in caso di trasferimento della sede la denunzia di iscrizione della
modifica debba essere presentata unicamente all’ufficio del registro delle
imprese competente in ragione della nuova sede, che ne dà comunicazione
d’ufficio a quello di provenienza.
Altre disposizioni del
regolamento in esame sono superate: così quelle contenute nell’art. 4, a seguito dell’abolizione del deposito della
firma autografa e della nuova disciplina della presentazione di denuncie per
via telematica, contenute nella legge 340/2000. Parzialmente superata è la
disposizione dell’art. 13, relativa alla denunzie di iscrizione relative ad
atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette ad
omologazione (ad esempio, nomina di amministratori in caso di trasformazione in
società di capitali): tale disposizione, che prevede la presentazione
contestuale a seguito dell’omologazione, mantiene ora efficacia esclusivamente
nei casi in cui il giudizio di omologazione è attivato dagli amministratori o
dai soci.
L’art. 6 del D.P.R. 558/1999
prevedeva originariamente l’iscrizione nel registro delle imprese, in
sostituzione che nel registro di cui all’art. 1524 c.c. (o nel registro
previsto dalla legge Sabatini del 1965), delle vendite di macchine con riserva
della proprietà: tale disposizione non è stata ammessa al “visto” della Corte
dei Conti.
L’articolo 30 della legge
340/2000 abroga, dal 9 dicembre 2000, le disposizioni del codice civile
che prevedevano la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei vari atti del
procedimento di fusione. La relativa pubblicità è ora attuata esclusivamente
tramite il registro delle imprese. Vengono conseguentemente adeguate le
disposizioni del codice.
L’articolo 155, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (in Suppl. ord. n. 219/L alla G.U. n. 302
del 29.12.2000) proroga, in vista dell’introduzione dell’euro in sostituzione
della lira, al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001,
anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque
adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi tramite banche o altri
soggetti abilitati.
Il comma 1 del medesimo
articolo prevede che comunque banconote e monete metalliche in lire avranno corso
legale sino al 28 febbraio 2002.
L’art. 10 della legge 21
novembre 2000 n. 353 (in G.U. n. 280 del 30.11.2000), in vigore dal giorno 1
dicembre 2000, detta una nuova disciplina per i trasferimenti di terreni
percorsi da incendi.
Più precisamente, le zone
boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non
possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per
almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e
immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli
eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È
inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di
edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili
ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia
stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti
urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
L’art. 1, comma 3, della
legge 24 novembre 2000 n. 340 sopprime, con effetto dal 9 dicembre 2000,
il “procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle
province di confine terrestre”, quale disciplinato dalla legge 1095/1935, dalla
legge 2207/1939, e successive disposizioni attuative. Pertanto, con la suddetta
decorrenza, la norma abroga l’istituto dell’autorizzazione prefettizia di cui
alla suddetta normativa per gli atti di alienazione di immobili in zone di
confine.
I riferimenti a testi
normativi contenuti nell’allegato “B” alla legge in commento devono intendersi
estesi ai successivi provvedimenti di modificazione (in tal senso disponeva
l’art. 20, comma 5-bis, della legge 15 marzo 1997 n. 59, come aggiunto
dall’art. 2 della legge 8 marzo 1999 n. 50). Conseguentemente, pur in difetto
di espressa menzione, deve intendersi abrogato dalla suddetta legge 340/2000
anche l’art. 18 della legge 898/1976, che disciplinava da ultimo la suddetta
autorizzazione.
Rimane invece invariata – per gli altri effetti di legge – la disciplina delle servitù militari, quale contenuta nella legge 1 giugno 1931 n. 886, nella legge 24 dicembre 1976 n. 898 e nel D.P.R. 17 dicembre 1979 n. 780.
Nel suddetto panorama
normativo si inserisce però l’art. 17 della “Legge comunitaria 2000” (cfr. il
testo su Il Sole 24 Ore del 22 dicembre 2000”), che sostituisce l’art.
18, comma 2, della legge 898/1976, per estendere l’esenzione
dall’autorizzazione in oggetto a tutte le persone fisiche e giuridiche che
abbiano cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati dell’Unione Europea (tra
l’altro il nuovo comma 2 dell’art. 18 fa espresso riferimento alle leggi
1095/1935 e 2207/1939, già abrogate come sopra con riferimento al procedimento
autorizzatorio). La disposizione, posteriore a quella della legge 340/2000,
sembra quindi operare una reviviscenza dell’abolito istituto
dell’autorizzazione.
L’art. 2 della legge 24
novembre 2000 n. 340 prevede che gli “strumenti di semplificazione”
(dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni) previste dalla
legge n. 15/1968 e successive modificazioni possono essere utilizzati anche nei
rapporti “tra privati che vi consentano”. Il “consenso” del dichiarante
rileva, tra l’altro, in quanto solo previa documentazione dello stesso
l’Amministrazione competente al rilascio della certificazione –eventualmente
interpellata circa la corrispondenza di quanto dichiarato con i dati da essa
custoditi – è tenuta a fornire conferma scritta di quanto sopra. Il “consenso”
del destinatario della dichiarazione rileva, invece, in quanto in sua assenza
non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva.
Appare opportuno che almeno
il consenso del dichiarante venga fatto constare in forma scritta,
contestualmente alla stessa dichiarazione sostitutiva.
Occorre altresì rammentare
che – ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998 n. 191 – è
sempre necessaria l’autentica della dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
quando questa non sia contestuale ad un’istanza rivolta alla pubblica
amministrazione. Negli altri casi, l’autentica non è più necessaria, giusto
quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 127/1997, come modificati
dall’art. 2 della legge 191/1998, e deve ritenersi che tale normativa –
espressamente richiamata dall’art. 2 della legge 340/2000 – si applichi anche
nei rapporti tra privati.
L’art. 37 della legge
340/2000 abroga i primi commi dell’art. 36 del D.P.R. 600/1973, che facevano
obbligo al notaio (ed agli amministratori) di trasmettere all’ufficio delle
imposte (ora ufficio delle entrate) copia degli atti costitutivi e modificativi
di società ed altri soggetti IRPEG). Deve ritenersi probabilmente che la
soppressione operi dalla data di entrata in vigore della legge, anche per gli
atti ricevuti precedentemente.
L’abolizione del F.A.L. è
prevista dall’art. 31 della legge 340/2000, con effetto dal novantesimo giorno
dalla sua entrata in vigore (e quindi dal 6 marzo 2001).
Nelle ipotesi in cui la legge
preveda la pubblicazione nel F.A.L. quale unico strumento di pubblicità (artt.
498, 501 c.c., legge 349/1973), la pubblicazione è effettuata sulla
Gazzetta ufficiale.
Nell’ipotesi, invece, in cui
il F.A.L. rappresenta solo uno degli strumenti della pubblicità (ad esempio, avvisi
d’asta per gli incanti immobiliari, per cui è prevista anche la
pubblicazione nell’Albo del Tribunale; ovvero privilegi ex art. 46 del
D. Lgs. 385/1993 per i mutui ad imprese), non deve essere effettuata la
pubblicazione in Gazzetta.
Il suddetto art. 31, al comma
4, prevede poi l’emanazione di un regolamento per la regolamentazione degli
strumenti di pubblicità legale, anche telematici.
Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n.
361 (in G.U. n. 286 del 7 dicembre 2000) , in vigore dal 21 dicembre 2000,
regola diversamente il procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche
private e di approvazione delle relative modificazioni.
L’art. 1 dispone che il
riconoscimento è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone
giuridiche. È correlativamente abrogato l’art. 12 del codice civile.
Il registro è istituito presso le prefetture ovvero, trattandosi di materie di competenza regionale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 616/1977, presso la Regione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Transitoriamente, l’art. 10, comma 5, prevede che al rilascio dei certificati relativi alle persone giuridiche continuerà a provvedere la cancelleria del tribunale (del capoluogo di provincia ove la persona giuridica ha la sua sede).
Limitatamente ad alcuni casi, da determinarsi con decreto ministeriale, l’iscrizione dovrà essere subordinata al preventivo parere del Ministero per i beni ed attività culturali.
La domanda per l’iscrizione è presentata dal fondatore o dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza dell’ente; il Prefetto o la Regione provvedono entro 120 giorni dalla domanda, salvi casi particolari. L’iscrizione d’ufficio è prevista esclusivamente per le fondazioni istituite per testamento, e solo in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
L’approvazione delle
modificazioni dell’atto costitutivo ha luogo con le stesse modalità previste
per la prima iscrizione dell’ente.
L’art. 11 abroga una serie di
disposizioni del codice civile e delle disposizioni di attuazione dello stesso,
ormai incompatibili con la nuova disciplina.
L’art. 35, come modificato
dall’art. 8, comma 2, e dall’art. 11, lettera e), del D.P.R. 361/2000,
prevede la sanzione amministrativa fino a lire un milione per la mancata
richiesta di iscrizione secondo quanto previsto nel regolamento. La nuova
disposizione, peraltro, appare mal coordinata con il resto delle previsioni
normative. Infatti non è previsto alcun termine per la presentazione della
domanda di iscrizione (in passato, era previsto un termine di quindici
giorni per l’iscrizione, a decorrere dal riconoscimento; la relativa
disposizione è ora abrogata). Non si comprende pertanto quando possa ritenersi
perfezionata la violazione di legge.
Inoltre, non appare chiaro
– a fronte della costituzione di un’associazione per atto pubblico – se gli
amministratori abbiano comunque e sempre l’obbligo di chiederne l’iscrizione
nel registro delle persone giuridiche (cosa che contrasterebbe con l’espressa
regolamentazione nel codice delle associazioni non riconosciute). Appare quindi
oltremodo opportuno, nell’ipotesi in cui si costituisca un’associazione non
destinata al riconoscimento, fare espressa menzione di ciò nell’atto
costitutivo, per evitare le sanzioni ex art. 35 c.c..
Con D.M. 11 dicembre 2000 (in
G.U. n. 292 del 15.12.2000), la misura del saggio degli interessi legali di cui
all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3,5 per cento in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.
Con Decreto direttoriale 28
dicembre 2000 (in G.U. n. 302 del 29.12.2000) sono stati adeguati i
coefficienti per la determinazione degli usufrutti a vita e delle rendite o
pensioni vitalizie, allegato al D.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 3,
comma 164, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Con legge 22 giugno 2000 n.
192 (in G.U. n. 161 del 12.7.2000) sono stati abrogati l’art. 600, l’art. 782,
comma 4, e l’art. 786 del codice civile; correlativamente, è stato modificato
l’art. 473 del codice civile, che ora prevede la necessità di accettazione con
beneficio d’inventario, oltre che per le persone giuridiche, anche per gli enti
non riconosciuti.
È stata quindi rimossa
l’incapacità dei suddetti enti di acquistare a titolo gratuito. L’abrogazione dell’art. 17 c.c., già avvenuta con
l’art. 13 della legge 127/1997, ora modificato, comporta che anche i detti enti
potranno acquistare senza alcuna autorizzazione.
È inoltre previsto che le
disposizioni in oggetto trovino applicazione anche agli acquisti deliberati o
perfezionati anteriormente all’entrata in vigore della legge. Pertanto, l’eventuale
acquisto a titolo gratuito da parte di un ente non riconosciuto, verificatosi
in passato, è fatto salvo con effetto retroattivo.
La Corte Costituzionale, con
sentenza 3 luglio 2000 n. 250 (in G.U. n. 28 del 5.7.2000), ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’art. 803 del codice civile, nella misura in
cui non prevede la revocazione della donazione in caso di sopravvenienza di un
figlio naturale, senza limiti temporali.
Giusto quanto disposto dal
D.L. 18 ottobre 2000 n. 291 (in G.U. n. 245 del 19.10.2000), convertito con
modificazioni in legge 14 dicembre 2000 n. 372 (in G.U. n. 292 del 15.12.2000),
il termine transitorio per l’allegazione della documentazione ex art.
567, comma 2, c.p.c. (e quindi della certificazione notarile sostitutiva) è
stato unificato al 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle
quali l’istanza di vendita risulti depositata entro il 30 aprile 2001.
La legge di conversione ha inserito una nuova disposizione in forza della quale il notaio (o l’ufficio pubblico) che non rilasci la documentazione nel termine di legge, è tenuto, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto i motivi del mancato rilascio, ed il giudice, se accerta l’impossibilità per il creditore di depositare la predetta documentazione per causa a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il periodo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può altresì impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive.
La disposizione, ancorché sia
qualificata nella rubrica, unitamente al primo comma che disciplina la proroga
transitoria dei termini, come “norma transitoria”, appare, per il suo
stesso tenore, norma a regime, applicabile cioè anche al termine
ordinario di sessanta giorni, relativo alle istanze di vendita che saranno
depositate dal 1° maggio 2001, e per le quali varrà il termine ordinario di
sessanta giorni.
L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (art. 158, comma 3) una nuova agevolazione per l’acquisto di “immobili” in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati. Si applicano in tal caso l’imposta di registro con l’aliquota dell’1%, e le imposte ipotecaria e catastale fisse. Nessuna agevolazione è invece prevista per l’Invim né per l’imposta di bollo. Inoltre, se l’atto è soggetto ad IVA, deve ritenersi che lo stesso sconti regolarmente tale imposta (e quindi registro, ipotecaria e catastale in misura fissa).
Il trattamento di favore di
cui sopra è subordinato all’effettiva utilizzazione edificatoria dell’area
entro cinque anni dal trasferimento (ma deve ritenersi non necessaria
l’ultimazione dei lavori entro tale termine).
Nessuno specifico obbligo
di comunicazione è posto a carico del contribuente al fine di dimostrare
all’ufficio l’avvenuta edificazione
(salvo, peraltro, il rischio che l’ufficio ritenga dovuta, in caso di mancata
edificazione, la denunzia ex art. 19 del D.P.R. 131/1986, quale “evento
che dà luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta”).
I piani particolareggiati cui fa cenno la norma sono quelli “di esecuzione”, disciplinati dall’art. 13 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive disposizioni modificative, nonché dalla legislazione regionale. Parlando la norma tributaria, genericamente, di immobili, devono ritenersi compresi in essa non solo le aree edificabili in senso stretto, ma anche gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia.
Merita ricordare che, per
effetto dell’art. 5 della legge 22 aprile 1982 n. 168, “Nell’ambito dei piani
di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché
convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978 n.
457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il
recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura
fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento
di valore degli immobili, e sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria
e catastale in misura fissa”.
Rimangono fuori da entrambe
le previsioni normative, apparentemente, i piani di lottizzazione, di
cui all’art. 28 della suddetta legge 1150/1942; i trasferimenti di immobili
compresi in tali zone non appaiono agevolati in base alla nuova normativa. A
meno che l’espressione “comunque denominati”, riferita nella nuova disposizione
ai piani particolareggiati, sia da intendersi come estesa a tutti gli strumenti
urbanistici attuativi del piano regolatore generale.
L’articolo 33, comma 12,
della legge 23 dicembre 2000 n. 388 modifica – con effetto dal 1° gennaio
2001, la nota II-bis all’art. 1 della tariffa dell’imposta di
registro, relativamente all’agevolazione per la prima casa: nel caso in cui
l’acquirente non sia residente nel Comune in cui acquista al momento dell’atto,
la norma prevede ora un maggior termine di diciotto mesi per trasferire
ivi la propria residenza.
Ai sensi dell’art. 66 della
legge 342/2000, con decorrenza dal 10 dicembre 2000, in caso di acquisto
a titolo oneroso di unità abitative non di lusso da parte di soggetti
appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle
Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, non è richiesta la
condizione della residenza nel Comune in cui è situata l’abitazione (e quindi
neanche l’obbligo di trasferire tale residenza entro diciotto mesi).
La norma non parla
espressamente di pertinenze, ma rinvia alle disposizioni in materia di imposte
di registro e sul valore aggiunto in tema di prima casa, e tale rinvio deve
ritenersi comprensivo anche dell’individuazione dell’oggetto del beneficio.
L’agevolazione per gli
appartenenti alle Forze armate e di polizia è estesa anche alla detrazione
degli interessi e spese accessorie relativi ai mutui contratti per l’acquisto
dell’abitazione: non è richiesto, a tal fine, il requisito della residenza
abituale.
Da rilevare che delle forze
di polizia ad ordinamento civile fanno parte la Polizia di Stato, il Corpo
della polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato; delle forze di polizia
ad ordinamento militare fanno parte l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo
della Guardia di finanza).
L’articolo 20 della legge 23
dicembre 2000 n. 388 contiene disposizioni di semplificazione in tema di Invim
decennale, di cui all’art. 3 del D.P.R. 643/1972, e più precisamente prevede –
ove il presupposto di imposizione decennale maturi nell’anno 2002 – la
facoltà di corrispondere, in luogo di detta Invim decennale, ed entro il 31
marzo 2001, un’imposta sostitutiva pari allo 0,10% del valore degli
immobili al 31 dicembre 1992.
Il valore suddetto può essere
determinato su base catastale, ricorrendone i presupposti. Per i
terreni edificabili, l’imposta sostitutiva è invece calcolata sul “valore
finale dichiarato o definitivamente accertato per l’imposta Invim di cui agli
articoli 2 e 3” del D.P.R. 643/1972. Deve ritenersi che tale disposizione
faccia riferimento all’ultima tassazione Invim avvenuta, per la determinazione
del valore in oggetto.
Ove gli immobili siano
stati assoggettati ad Invim straordinaria, ai sensi del D.L. 299/1991, si prende come base imponibile per
l’imposta sostitutiva il valore finale dichiarato o definitivamente accertato
in quell’occasione (senza necessità di presentazione di dichiarazione).
La norma demanda ad un successivo
decreto ministeriale disposizioni attuative.
Altra disposizione in tema di
Invim decennale è contenuta nell’articolo 33, comma 10, della legge 23 dicembre
2000 n. 388, che estende l’esenzione da imposta (già prevista per i benefici
ecclesiastici dall’art. 8, comma 3, della legge 904/1977, e quindi estesa agli
istituti per il sostentamento del clero dall’art. 45 della legge 222/1985)
anche agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità
giuridica, nonché a tutti gli enti religiosi riconosciuti in base alle
intese vigenti.
L’articolo 2, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388 modifica l’art. 10,
comma 3-bis, del D.P.R. 917/1986, eliminando il limite di lire 1.800.000
di ammontare della rendita catastale dell’abitazione principale e relative
pertinenze. Pertanto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2000 (cfr. il
successivo comma 8 del suddetto art. 2), l’esonero dalla dichiarazione del
reddito fondiario opererà a prescindere dall’importo della rendita catastale.
Ciò rileva, ovviamente, anche ai fini della dichiarazione da rendersi negli
atti notarili ai sensi dell’art. 3, comma 13-ter, della legge 165/1990.
L’articolo 2, comma 1,
lettera f) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 modifica – con decorrenza
dal periodo d’imposta 2001 (comma 8), l’art. 13-bis, comma 1,
lettera b), del D.P.R. 917/1986, e precisamente:
- il termine per adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale sale da sei mesi ad un anno;
- l’intervallo tra l’atto
notarile di acquisto e quello di mutuo sale da sei mesi ad un anno;
- in caso di acquisto di unità
immobiliare locata, la detrazione spetta purché entro tre mesi dall’acquisto
venga notificato lo sfratto, e purché entro un anno dal rilascio l’immobile
venga adibito ad abitazione principale;
- il requisito della dimora
abituale può riguardare, in alternativa, i familiari del soggetto che contrae
il mutuo;
- la detrazione non spetta
oltre il periodo nel quale è variata la residenza del mutuatario; non si tiene
conto – oltre che delle variazioni dovute a motivi di lavoro – a quelle
determinate da ricovero in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l’unità immobiliare non risulti locata;
- se l’immobile acquistato è
fatto oggetto di lavori di ristrutturazione, comprovata dal relativo
provvedimento concessorio o autorizzativo, la detrazione spetta a decorrere da
quando l’immobile è adibito ad abitazione principale, che deve comunque aver
luogo entro due anni dall’acquisto;
- se il mutuo è intestato ad
entrambi i coniugi, ciascuno detrae la propria quota di interessi, salvo il
caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, in cui quest’ultimo
detrae l’intero importo degli interessi e spese.
L’articolo 6, comma 8, della
legge 23 dicembre 2000 n. 388, modifica l’art. 14, comma 1 della legge 15
dicembre 1998 n. 441 (in tema di agevolazioni sulle imposte indirette per
l’acquisto a favore di giovani agricoltori), eliminando l’equivoca espressione
“fondi rustici”, e chiarendo che l’agevolazione compete per l’acquisto dei “beni
costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive
e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale”.
La detrazione del 36%
prevista dall’art. 1 della legge 449/1997, e successive modificazioni (per la
ristrutturazione di abitazioni e relative pertinenze, di fabbricati rurali
utilizzati da giovani agricoltori, ed anche per l’acquisto di boxes), è
prorogata a tutto il periodo d’imposta 2001 (art. 2, commi 2 e 3 della
legge 23 dicembre 2000 n. 388).
L’articolo 64, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000 n. 388 proroga al 31 dicembre 2001 il termine di
denunzia al catasto urbano dei fabbricati già rurali e che hanno perso i
requisiti di ruralità.
Le modalità semplificate di
accatastamento, in catasto terreni, dei fabbricati effettivamente rurali sono
prorogate, dal successivo comma 5, al 1° luglio 2001.
L’art. 69, comma 1, della
legge 21 novembre 2000 n. 342 (in suppl. ord. n. 194 alla G.U. n. 276 del 25
novembre 2000), con riferimento alle donazioni e liberalità poste in essere a
decorrere dal 1° gennaio 2001, stabilisce che l’imposta di donazione
“non si applica” alle donazioni ed alle altre liberalità “collegate” ad atti
concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, ovvero
il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione
dell’imposta proporzionale di registro o dell’IVA.
Immobili e aziende sono
contemplati in via tassativa: sono esclusi gli altri beni (azioni, quote
sociali, titoli obbligazionari, ecc.).
La norma fa riferimento sia
alle “donazioni” in senso stretto, sia alle “altre liberalità” (tra cui possono
includersi, a titolo esemplificativo, il pagamento del debito altrui, il
contratto a favore di terzo, l’accollo del debito altrui, il negotium mixtum
cum donatione, per parlare solo delle fattispecie più frequenti).
Le liberalità indirette non
richiedono una forma vincolata (il pagamento del debito altrui, ad esempio, è
un mero “comportamento”). Di conseguenza, non appare necessario l’intervento
in atto di colui che effettua la liberalità, essendo sufficiente che la
stessa risulti dall’atto.
Occorre peraltro tener
presente che la giurisprudenza consolidata ravvisa – in caso di intestazione di
beni in nome altrui – una donazione indiretta avente ad oggetto non il denaro
ma l’immobile. Poiché, ai sensi dell’art. 809 c.c., alle donazioni indirette si
estendono le norme in tema di riduzione delle donazioni per lesione di
legittima (e quindi anche l’azione di restituzione nei confronti dei terzi, ex
artt. 563 e 564 c.c.), è preferibile stipulare una donazione diretta del
denaro, cui faccia seguito l’acquisto dell’immobile.
La legge parla di donazioni o
liberalità “collegate”. In caso di contestualità (nello stesso atto in cui è
contenuto l’acquisto dell’immobile o dell’azienda), appare sufficiente
precisare la destinazione della somma donata allo scopo. Maggiori problemi
si pongono in caso di atti separati, posto che la semplice previsione di un
“modus” donativo non appare sufficiente a tutelare le ragioni del fisco, in
caso di inadempimento o di termine per l’adempimento eccessivamente lungo,
avuto riguardo all’eventuale decadenza dell’azione della finanza. Per le
liberalità non contestuali, appare quindi opportuno attendere i decreti attuativi,
previsti al comma 13 dell’art. 69.
In presenza di donazioni o
liberalità collegate, non appare chiaro se le stesse siano escluse dal
coacervo: sembra preferibile la tesi affermativa (diversamente, per la
maggior parte dei casi, la norma sarebbe priva di effettivo valore normativo).
Per approfondimenti, cfr. lo
studio della Commissione studi tributari del C.N.N., in corso di pubblicazione.
L’art. 69 della legge
342/2000 ha inserito il nuovo art. 56-bis nel D. Lgs. 346/1990, che
prevede – con riferimento alle liberalità “fatte” dal 1° gennaio 2001 – la
soggezione ad imposta di donazione anche delle liberalità non risultanti da
atti registrati, ma da meri comportamenti (oltre a quelle succitate, si pensi,
ad esempio, al versamento di denaro su conti correnti bancari cointestati). Si
tratta, tuttavia, di un’imposta che è possibile accertare solo se la liberalità
risulti da dichiarazioni dell’interessato nell’ambito di accertamenti
tributari, e purché la stessa liberalità abbia determinato, da sola o
unitamente ad altre precedenti, un incremento patrimoniale superiore a 350
milioni. La particolarità di un’imposta che esiste ma non è possibile, nella
maggior parte dei casi, accertare, potrà dar luogo a rilievi di incostituzionalità.
Alle suddette liberalità si applica (salva la franchigia di 350 milioni) l’aliquota del 7%; se però la liberalità è registrata volontariamente, si applicano:
- le aliquote previste per le
donazioni in genere (su cui cfr. di seguito);
- in caso di registrazione
volontaria entro il 31.12.2001, l’aliquota del 3%.
Resta invece ferma, in quanto
già prevista dal D. Lgs. 346/1990, la normale soggezione ad imposta di
donazione per le liberalità indirette risultanti da atti registrati (purché,
ovviamente, risulti dall’atto lo spirito di liberalità, e purché rientrino
nella nozione di “trasferimenti”, quale delineata dall’art. 1 del T.U.).
Quanto segue si applica alle
donazioni e liberalità poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001.
L’imposta di donazione, nel
nuovo sistema delineato dall’art. 69 della legge 342/2000, è riferita al
singolo donatario (anche se si tratti di donazione effettuata congiuntamente a
più soggetti). Pertanto, a differenza che in passato, è assolutamente
irrilevante, ai fini del coacervo, che nel medesimo atto siano contenute più
donazioni a diversi donatari.
Le nuove aliquote
proporzionali sono:
- del 3%, nei confronti del
coniuge e dei parenti in linea retta;
- del 5%, nei confronti degli
altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli
affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- del 7% nei confronti degli altri soggetti.
È prevista la franchigia
fino a lire 350 milioni per ciascun
beneficiario, in qualunque delle suddette categorie rientri (e quindi anche
se sia un estraneo rispetto al donante).
Detta franchigia è elevata a
1 miliardo se il donatario è discendente in linea retta minore di età, o persona
con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992 (ai sensi
dell’art. 4 l’accertamento di tale qualità deve essere effettuato dall’unità
sanitaria locale; peraltro, ai fini della registrazione, deve ritenersi
sufficiente una dichiarazione del beneficiario, salvo il potere di accertamento
dell’ufficio). Anche detta franchigia di 1 miliardo, nel caso in cui
donatario sia persona con handicap grave, spetta a prescindere dal rapporto di
parentela con il donante.
Marginale appare la previsione
di tassazione di donazioni, dirette o indirette, effettuate all’estero, ma
effettuate a favore di beneficiari residenti in Italia (comma 1-bis
dell’art. 55 del T.U.).
Importante invece è l’irrilevanza
dell’avviamento nelle donazioni aventi ad oggetto aziende (analogamente è
disposto per le quote sociali, per cui la giurisprudenza aveva già raggiunto le
medesime conclusioni nel vigore del testo previgente). È quindi possibile, ora,
stipulare la donazione di azienda indicando il valore dei singoli cespiti
aziendali con esclusione dell’avviamento anche ai fini dell’imposta di
donazione (ai fini delle imposte dirette,
era già possibile effettuare in regime di neutralità fiscale la
donazione di azienda a familiari, ai sensi dell’art. 54, comma 5, D.P.R.
917/1986, come modificato dall’art. 3, comma 25, lett. a), della legge
662/1996).
Per le donazioni e liberalità
in esame non si applica più, dal 1° gennaio 2001, l’INVIM (art. 69, comma 6).
L’art. 69, comma 3, della legge 342/2000 prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per le donazioni e successioni (a titolo di eredità o legato) aventi ad oggetto la prima casa, quando, in capo al beneficiario o, in caso di pluralità di beneficiari, “in capo ad almeno uno di essi”, sussistano i requisiti e le condizioni previsti dalla tariffa in tema di imposta di registro.
In tale ipotesi, le
dichiarazioni richieste dalla nota II-bis della tariffa dovranno essere
rese nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione (e, deve
ritenersi, anche in un allegato alla stessa).
La norma richiama anche le
sanzioni previste in caso di decadenza dai benefici o di dichiarazione mendace.
Tra le ipotesi di decadenza dai benefici rientra, secondo l’Amministrazione
finanziaria, anche la cessione nel quinquennio dell’abitazione così acquistata
(Circ. min. fin. 16.11.2000 n. 207/E).
La legge parla espressamente
di case di abitazione, ma si ritiene che l’agevolazione competa anche per le
pertinenze (Circ. min. fin. 207/E, citata).
La particolarità del
beneficio in oggetto è che lo stesso spetta anche se i requisiti ricorrano
in capo ad uno solo dei beneficiari. In tal caso, la disposizione sembra
contemplare un effetto estensivo dell’agevolazione anche ai beneficiari che
acquistano congiuntamente ma che non possiedono i requisiti. Conseguenza di ciò
sarebbe che, in presenza, ad esempio, di tre immobili e di tre beneficiari,
ciascuno di essi potrebbe scegliere un’abitazione, con l’effetto che tutti e
tre potrebbero usufruire dei benefici per intero su ciascuno dei tre immobili.
Altra possibile interpretazione è quella restrittiva, in base alla quale il
beneficiario che da solo possiede i requisiti può usufruire pro quota
dell’agevolazione, che non potrà utilizzare per altri immobili acquistati in
comunione.
Il beneficio in oggetto
riguarda solo le imposte ipotecaria e catastale. Dalla formulazione
testuale della nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al T.U.
sull’imposta di registro, sembra doversi affermare che non è ostativo, in
caso di successivo acquisto a titolo oneroso, alle agevolazioni l’avere
usufruito del beneficio in sede di acquisto a titolo gratuito.
Allo stesso modo, dalla
formulazione testuale dell’art. 7 della legge 448/1998, si evince che il
credito d’imposta per il riacquisto della prima casa presuppone un precedente
acquisto agevolato “ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore
aggiunto”, non essendo sufficiente avere usufruito del beneficio in oggetto
per le imposte ipotecaria e catastale.
Con riferimento ai
trasferimenti immobiliari, a seguito
delle modifiche apportate dall’art. 69 della legge 342/2000 (che abolisce
l’Invim per le donazioni, riduce le ipotecarie e catastali alla misura fissa
per la prima casa e riduce l’importo dell’imposta di donazione), sarà
alquanto raro il verificarsi della presunzione di liberalità (per cui è
ammessa comunque la prova contraria).
L’art. 69, comma 5, estende
peraltro la portata della presunzione di liberalità ai trasferimenti di
partecipazioni sociali, ma solo “quando il valore della partecipazione o la
differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di 350 milioni di
lire”. La prima conseguenza di tale disposizione è che – negli atti di
cessioni di partecipazioni sociali – dovrà essere specificato se le parti non
sono tra loro parenti in linea retta o coniugi (art. 26, comma 2, del
D.P.R. 131/1986).
Per interpretare
correttamente la nuova disposizione, occorre considerare:
- che – verificandosi la
presunzione di liberalità – in base al combinato disposto dell’art. 26 del
D.P.R. 131/1986 e dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 346/1990, si ha un vero e
proprio mutamento del regime giuridico dell’imposta, e cioè si applica
l’imposta di donazione, e non più l’imposta di registro;
- che tuttavia la presunzione
non si realizza se il valore della partecipazione non supera 350 milioni di
lire.
Operazione preliminare – che
viene svolta in base alle norme della legge di registro e non di quella sulle donazioni
– è quindi la determinazione del valore. Poiché, peraltro, nel D.P.R. 131/1986
non si ha alcuna disposizione sulla determinazione del valore delle
partecipazioni, deve ritenersi che il riferimento sia al valore nominale.
Altra conseguenza è che non scattano le norme sul coacervo nella misura in
cui – in presenza di una partecipazione di valore complessivo superiore a 350
milioni – la vendita venga frazionata in più atti, ciascuno dei quali di
valore inferiore al suddetto limite. Né sembra applicabile, alla specie, la
norma antielusiva prevista nell’art. 69 in oggetto, che è una norma propria
dell’imposta di donazione.
Altra lacuna nel nuovo
sistema si riscontra con riferimento alle girate di titoli azionari, che
non sono soggette a registrazione e che quindi, apparentemente, sfuggono alla
nuova presunzione.
Per approfondimenti, cfr. lo
studio della Commissione studi tributari del C.N.N., in corso di pubblicazione.
Il nuovo sistema si applica
per le successioni, relativamente alle quali il termine di presentazione della
dichiarazione scade a partire dal 1° gennaio 2001 (e quindi, in linea di
massima, per i decessi avvenuti a partire dal 1° luglio 2000, salvi casi
particolari, quali l’accettazione con beneficio d’inventario, e gli altri
previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 346/1990).
Le modifiche, apparentemente ridotte, vanno in realtà ad incidere profondamente sulla struttura del tributo successorio.
1) – Aliquote:
Si passa ad un sistema di aliquote proporzionali e non più progressive, come segue:
- del 4%, nei confronti del
coniuge e dei parenti in linea retta;
- del 6%, nei confronti degli
altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli
affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- del 8% nei confronti degli altri soggetti.
Correlativamente, viene meno
il c.d. “coacervo” “ai soli fini della determinazione delle aliquote”.
2) – Franchigie:
Viene istituito un sistema di
franchigie “plurime” (una per ciascun beneficiario), nella misura di lire 350
milioni ciascuno. Tale franchigia si applica qualunque sia la qualifica
soggettiva del beneficiario (quindi anche ad estranei rispetto al defunto).
Detta franchigia è elevata a
1 miliardo se il beneficiario (erede o legatario) è discendente in linea retta
minore di età (anche successibile per rappresentazione), o persona con handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992 (ai sensi dell’art. 4
l’accertamento di tale qualità deve essere effettuato dall’unità sanitaria
locale; peraltro, ai fini della successione, deve ritenersi sufficiente una
dichiarazione del beneficiario, salvo il potere di accertamento dell’ufficio).
Anche detta franchigia di 1 miliardo, nell’ipotesi in cui chiamato sia persona
con handicap grave, spetta a prescindere dal rapporto di parentela con il
defunto.
3) – Rilevanza dell’attivo
ereditario globale:
Continua a mantenere
rilevanza la nozione di “attivo”, o “asse ereditario” (che già il T.U. del 1923
disciplinava, pur in assenza di un’imposta globale). Infatti:
- gli artt. 9 e seguenti del
T.U., invariati salvo qualche modifica marginale, continuano a far riferimento,
ai fini della determinazione della massa attiva, ad un attivo ereditario
unitario;
- le passività ereditarie, di
cui agli artt. 20 e seguenti, devono necessariamente essere dedotte dall’attivo
unitariamente considerato.
La nozione di “asse
ereditario” globale mantiene la sua rilevanza anche ai fini dell’imposta di
registro sulle divisioni ereditarie (art. 34 D.P.R. 131/1986).
4) – “Atomizzazione”
dell’imposta:
È abolita l’imposta sul
valore globale, istituita nel 1942. Conseguentemente, l’imposta si applica
sulla quota ereditaria o sul legato riferiti a ciascun beneficiario.
Pertanto, una volta
effettuate le operazioni preliminari suddescritte, riferite all’intero attivo
ereditario, occorre:
- con riferimento a ciascuna
quota ereditaria o legato, calcolare il netto, detratti gli oneri ed i legati
su essa gravanti (art. 8, comma 3);
- con riferimento a ciascuna
quota ereditaria o legato, calcolare la franchigia (nuovo art. 7, commi da 2 a
2-quater);
- va quindi calcolata, su
ciascuna quota ereditaria, la presunzione del 10% per denaro, gioielli e
mobilia (ex art. 9 T.U.). Infatti, nonostante la norma continui a parlare di
attivo ereditario in genere, l’operazione in oggetto è necessariamente
successiva al calcolo della franchigia, che ora è individuale (in tal senso,
circ. min. fin. 15 marzo 1991 n. 17/350134). La stessa circ. min. fin. 207/E
del 16.11.2000 afferma che l’importo del 10% è “forfettizzato con riferimento
alle quote attribuite ai singoli beneficiari”. Una conseguenza di tale
“atomizzazione” della presunzione appare, a prima vista, l’impossibilità di
applicarla all’ipotesi di legato (che, per definizione, riguarda un bene
determinato).
5) – Coacervo:
Giusto il nuovo sistema di
aliquote proporzionali e non progressive, sparisce il vecchio coacervo “ai fini
della determinazione delle aliquote”, e quindi deve ritenersi implicitamente
abrogato l’ultimo comma dell’art. 8 T.U.. Il coacervo è ora disciplinato
esclusivamente dall’art. 7, comma 2-quater, ed all’esclusivo fine di
erosione della franchigia.
6) – Beni venduti negli
ultimi sei mesi:
È abrogato l’art. 10 T.U., e sparisce quindi la presunzione di ricomprensione nell’attivo ereditario dei beni venduti negli ultimi sei mesi, che sono quindi ora irrilevanti ai fini dell’imposta sulle successioni (salvo che si tratti di vendite agli eredi parenti in linea retta o coniugi, e ricorrano i presupposti della presunzione di liberalità).
Per un evidente refuso,
rimane l’indeducibilità dei debiti contratti negli ultimi sei mesi (art. 22,
comma 2, T.U.), che verrà probabilmente eliminata con i decreti legislativi
previsti dall’art. 69, comma 13.
7) – Pagamento anticipato
dell’imposta di successione:
È previsto dai nuovi commi 1-bis
e 1-ter dell’art. 12, e comporta la riduzione di un punto percentuale
delle aliquote. Soggetto passivo dell’imposta è, in tali casi, lo stesso
titolare. I beni e diritti per cui è pagata in tal modo anticipatamente
l’imposta non concorrono a formare l’attivo ereditario (ma, in caso di
successiva donazione, concorrono a formare il valore di quest’ultima ai fini
dell’erosione della franchigia, salvo detrazione dell’imposta già pagata).
La disposizione – che
richiede norme attuative – presenta diversi problemi applicativi: posto che
l’aliquota varia in relazione alla persona del beneficiario, il titolare dovrà
scegliere, in vita, il beneficiario stesso ai fini del pagamento dell’imposta
(trattandosi di un’opzione a soli fini fiscali, non sembra violato il divieto
dei patti successori). Occorrerà inoltre regolamentare le eventuali
sopravvenienze (mutamento del valore del bene fino alla data di morte,
eventuale alienazione dello stesso, eventuale mutamento della persona del
beneficiario, ecc.).
8) – Successione
nell’azienda:
Sono abrogate le disposizioni che facevano riferimento all’avviamento nelle successioni aventi ad oggetto aziende (analogamente è disposto per le quote sociali, per cui la giurisprudenza aveva già raggiunto le medesime conclusioni nel vigore del testo previgente).
Ai fini delle imposte
dirette, la successione di azienda a
favore di familiari avveniva già in regime di neutralità fiscale, ai sensi
dell’art. 54, comma 5, D.P.R. 917/1986, come modificato dall’art. 3, comma 25,
lett. a), della legge 662/1996.
9) – Norma antielusiva:
L’art. 69, comma 7, prevede l’estensione della disposizione antielusiva ex art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 anche con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni, ed avuto riguardo ai fatti ed atti compiuti a partire dal 1° luglio 2000.
10) – Presunzione per conti cointestati:
Con l’abrogazione dell’art. 11, ultimo comma, del D. Lgs. 346/1990, è abolita la presunzione di integrale appartenenza al de cuius dei conti e rapporti cointestati con altri che non sia il coniuge in comunione legale.
Pertanto, per il futuro andrà denunciata in successione solo la quota di competenza del defunto. Le quote si presumono uguali, secondo le regole delle obbligazioni solidali, salva la facoltà per l’amministrazione di provare l’effettiva appartenenza al de cuius di una quota maggiore (ad esempio, dimostrando l’importo dei versamenti effettuati sul conto rispettivamente dai cointestatari).
11) – Solidarietà:
Non è stato modificato l’art. 36 del D. Lgs. 346/1990, con la conseguenza che rimane la responsabilità solidale dei coeredi, anche se, d’ora in avanti, vi sarà un’imposta calcolata in relazione a ciascuno di essi, e non più un’imposta globale.
La circ. min. fin. 207/E del 16.11.2000 ha precisato che la solidarietà non sussiste in caso di pagamento anticipato dell’imposta di successione.
12) - Imposta sostitutiva
Invim:
Per le successioni in esame
non si applica più, inoltre, l’imposta sostitutiva INVIM (art. 69, comma 6).
Per approfondimenti, cfr. lo
studio della Commissione studi tributari del C.N.N., in corso di pubblicazione.
Il D.P.R. 18 agosto 2000 n.
308 (in G.U. n. 254 del 30.10.2000) ha disposto, tra l’altro, nuovi criteri di
arrotondamento delle imposte. Più precisamente, le imposte di registro,
ipotecaria, catastale, INVIM e di bollo sono arrotondate alle 1.000 lire, per
eccesso o per difetto a seconda che il calcolo dia un importo inferiore o
superiore a lire 500; in caso di pagamento in Euro, l’arrotondamento è
all’euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, e per eccesso
se è superiore.
Mentre non sorgono dubbi
sull’efficacia immediata (dal 14 dicembre 2000) per le modifiche
relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale (gli artt. 8 e 10 del
decreto modificano i relativi testi unici), dubbi potrebbero sorgere per
INVIM e bollo (l’arrotondamento è disposto all’art. 7, facente parte del
“capo I” del provvedimento, direttamente riferito alle procedure telematiche).
Appare peraltro preferibile la tesi dell’immediata entrata in vigore delle
disposizioni, in assenza di una diversa disposizione normativa.
Con riferimento all’imposta
di bollo, quindi, sembra che operi immediatamente l’arrotondamento a lire 1.000
(anziché a lire 600) per i bolli su planimetrie, e l’arrotondamento a lire
2.000 (anziché a lire 2.500) per i bolli su ricevute.
Lo statuto dei diritti del
contribuente è contenuto nella legge 27 luglio 2000 n. 212 (in G.U. n. 177 del
31.7.2000), in vigore dal giorno 1 agosto 2000. In evidenza, tra le
altre disposizioni:
- l’affermazione che le norme
dello statuto possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da
leggi speciali (art. 1, comma 1);
- la previsione che le norme
interpretative in materia tributaria hanno carattere eccezionale, e possono
essere emanate solo con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni
di interpretazione autentica (art. 1, comma 2);
- la previsione di irretroattività
delle norme tributarie (art. 3, comma 1);
- il divieto di disporre
l’istituzione di nuovi tributi con decreto-legge (art. 4);
- il principio che al
contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in
possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente (art. 6, comma 4);
- la previsione che
l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione (art. 8, comma
1), salva l’emanazione sul punto di appositi regolamenti (art. 8, comma 8);
- l’obbligo
dell’amministrazione di rimborsare il costo delle fideiussioni richieste per
ottenere rateizzazioni o rimborsi (art. 8, comma 4);
- il limite massimo di dieci
anni per la conservazione, a fini tributari, di atti e documenti (art. 8, comma
5);
- l’esclusione di sanzioni ed
interessi moratori quando il contribuente si sia attenuto a precedenti
posizioni dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente
modificate, quando il comportamento del contribuente dipenda da violazioni e
ritardi della stessa amministrazione, e quando la violazione dipenda da
obiettiva incertezza sulla portata delle norme, o si traduca in mera violazione
formale senza debito d’imposta (art. 10);
- la previsione che “Le
violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono
essere causa di nullità del contratto” (art. 10);
- l’estensione del diritto di interpello, da attuarsi con apposito regolamento (art. 11);
- diritti e garanzie del
contribuente in relazione alle ispezioni fiscali (art. 12);
- la prevista istituzione
dell’ufficio del garante del contribuente, apposito organo collegiale, tra i
cui componenti sono previsti anche i notai (art. 13).
Di particolare rilevanza
appare la previsione (art. 8, comma 2) dell’ammissibilità dell’accollo del
debito d’imposta altrui, senza liberazione del debitore originario. Si
tratta di accollo cumulativo, che quindi, conformemente a quanto già affermato
in passato dalla giurisprudenza (Cass. 3608/1995), non legittima
l’amministrazione finanziaria all’emissione di atti impositivi a carico
dell’accollante.
La nuova disposizione non
elimina l’obbligo di rivalsa, laddove lo stesso è espressamente sancito dalla
legge (ad es., rivalsa obbligatoria per l’imposta sul valore aggiunto, o a carico
del sostituto d’imposta).
Sopravvivono, inoltre, le
disposizioni specifiche che vietano la traslazione del carico tributario, in
quanto derivanti da particolari rationes, non superate dalla
disposizione generale in oggetto: in tema di INVIM (art. 27 D.P.R. 643/1972),
di imposta di registro (art. 62 D.P.R. 131/1986), di imposta di bollo (art. 23
D.P.R. 642/1972), di IVA (art. 18, comma 4, D.P.R. 633/1972).
L’articolo 9 della legge 23
dicembre 1999 n. 488 - elimina - con decorrenza dal 1° gennaio 2001
(giusta la proroga approvata con D.P.C.M. 30 giugno 2000, in G.U. n. 152 del 1°
luglio 2000) - le imposte di bollo ed i diritti di cancelleria per i
procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione,
esecutivi e concorsuali, istituendo, in luogo degli stessi, un contributo
unificato nelle misure previste dalla tabella 1 allegata alla legge.
In particolare, è previsto un
diritto fisso di lire 10.000 per ogni copia autentica di atti
giudiziari, anche se composto da più fogli e più pagine.
Per i procedimenti di
volontaria giurisdizione previsti al titolo II del libro IV del codice di
procedura civile, e trattandosi di procedimenti con valore indeterminabile, è
dovuto il contributo di cui alla lettera d) del punto 1. della tabella,
ridotto alla metà, e quindi di lire 300.000.
L’articolo 74 della legge
342/2000 apporta alcune modificazioni alla disciplina delle rendite catastali.
In particolare:
1) – a decorrere dal 1°
gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita “sono efficaci”
solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della
partita. La notifica è prevista all’intestatario della partita, e non
all’effettivo proprietario, rischiando di perpetuare disagi e contenzioso.
Inoltre, nella misura in cui parla di “efficacia” della rendita, la norma
appare ultronea, non essendo possibile che – se la rendita catastale è in atti
– la stessa non abbia rilevanza, ad esempio, ai fini della valutazione
automatica per le imposte indirette.
2) – per gli atti attributivi
o modificativi della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non si fa
luogo ad applicazione di sanzioni ed interessi, ed è possibile proporre ricorso
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (10 dicembre 2000),
quindi entro il 6 febbraio 2001. Per i medesimi atti, non ancora recepiti in
atti impositivi, questi ultimi, purché in termini ai fini della prescrizione e
decadenza, costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della
rendita.
3) – è disposta espressamente
la retroattività dei nuovi estimi – di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n.
16/1993, anche ai fini dell’INVIM. Pertanto, sia per gli atti da stipularsi che
per quelli già stipulati, si applicano i minori estimi suddetti.
L’art. 3, comma 5, della
legge 342/2000 riapre il termine – già previsto dall’art. 3, comma 68, della
legge 662/1996 – per la regolarizzazione di società di fatto o irregolari. La
norma ora prevede che – per le società esistenti alla data del 31 luglio 2000 –
la regolarizzazione può essere effettuata entro il 28 febbraio 2001.
Continuano ad applicarsi, sul punto, le disposizioni previgenti (commi da 69 a
74 del suddetto art. 3).
La riapertura dei termini non
sembra riguardare, apparentemente, le società semplici agricole di cui al
successivo comma 75.
L’art. 6 della legge 342/2000
modifica, in parte, il D. Lgs. 358/1997, prevedendo, in caso di cessione di
azienda a titolo oneroso:
- l’applicazione dell’imposta
sostitutiva con l’aliquota del 19% (anziché del 27%);
- l’esclusione della
rateizzazione in cinque anni, precedentemente prevista.
Ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo, la nuova disciplina si applica a partire dal periodo
d’imposta “per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge” (e quindi, in linea di massima, dal 2001).
Il successivo articolo 7
disciplina i conferimenti di beni e aziende a favore di centri di assistenza
fiscale (CAAF), con riferimento ai quali si rinvia, per le imposte di registro,
ipotecarie, catastali e INVIM, all’art. 25 della legge 8 maggio 1998 n. 146 (quindi
imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse, Invim al 50% o, in
alternativa, imposta sostitutiva Invim come ivi prevista).
L’art. 34 della legge
342/2000 modifica profondamente, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il
regime fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative; i relativi
redditi vengono inclusi tra quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
Pertanto, con la suddetta
decorrenza (come chiarito dalla circ. min. fin. 16.11.2000 n. 207/E):
- non sono più deducibili le
spese effettuate dal collaboratore, salva la disciplina delle trasferte ex
art. 48, comma 5, T.U. (ma non potranno comunque più essere dedotte dal reddito
del collaboratore le spese effettuate per raggiungere il luogo di lavoro);
- sono assoggettate a
tassazione le somme a qualunque titolo percepite dai collaboratori (anche a
titolo di rimborso spese);
- si applica la disciplina
delle stock options (art. 48, lettere g) e g-bis) del TUIR);
- non dovrà essere più
applicata la ritenuta del 20%, bensì la ritenuta calcolata sulla base
dell’aliquota propria degli scaglioni di reddito del collaboratore;
- dovrà essere effettuato il
conguaglio entro il 28 febbraio, con consegna della certificazione CUD;
- restano assoggettate ad IVA
le sole prestazioni di collaborazione che rientrano nell’oggetto proprio della
professione abituale svolta dal collaboratore.
Le cessioni di aree ai
Comuni, effettuate in esecuzione di convenzioni di lottizzazione o a scomputo
di opere di urbanizzazione, non sono rilevanti – ai sensi dell’art. 51
della legge 342/2000 – ai fini dell’IVA. La disposizione è stata
qualificata da qualcuno dei primi commentatori come interpretativa, ma a tale
tesi osta il disposto dell’art. 1, comma 2, della legge 212/2000 (statuto del
contribuente), secondo il quale le norme interpretative in materia tributaria
hanno carattere eccezionale, e possono essere emanate solo con legge ordinaria,
che qualifichi espressamente come tali le disposizioni di interpretazione
autentica.
Ai sensi dell’art. 55, comma
3, della legge 342/2000, la legalizzazione di fotografie prescritte per il
rilascio di documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta
di bollo.
Con sentenza a sezioni unite
n. 1196/2000, che fa seguito ad una giurisprudenza ormai maggioritaria nello
stesso senso, la Cassazione ha affermato che – in caso di decadenza dai
benefici per la prima casa – l’ufficio ha tre anni di tempo per procedere al
recupero delle normali imposte (e non dieci anni come pretendeva
l’amministrazione finanziaria).
I tre anni decorrono:
- relativamente
all’accertamento di requisiti preesistenti all’atto, dalla registrazione
dell’atto stesso;
- relativamente ad eventi
successivi (ad esempio, trasferimento di residenza, riacquisto in caso di
alienazione infraquinquennale), dalla data di scadenza del termine concesso per
il formarsi del requisito richiesto.
Il termine di registrazione
dei contratti di locazione e affitto di immobili è elevato a trenta giorni
dall’art. 68 della legge 342/2000 (sebbene la legge parli solo del pagamento,
in questo senso è la circ. min. fin. 16.11.2000 n. 207/E).
L’art. 71 della legge
342/2000 prevede la possibilità, per i contribuenti soggetti agli studi di
settore, di adeguarsi ai medesimi senza sanzioni e interessi, sia ai fini delle
imposte sui redditi che di quella sul valore aggiunto, anche nel secondo
periodo d’imposta in cui trovano applicazione detti studi (la possibilità di
adeguamento in tal senso con riferimento al primo periodo d’imposta è prevista
dall’art. 2 del D.P.R. 195/1999).
Il D.M. 16 giugno 2000 (in
G.U. 168 del 20 luglio 2000) delega le Direzioni regionali delle entrate ad
adottare i provvedimenti di:
- autorizzazione a
corrispondere la tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori in modo
virtuale;
- autorizzazione all’uso di
moduli per la redazione dei suddetti contratti predisposti direttamente in
luogo dei foglietti bollati.
L’art. 76 della legge
342/2000 disciplina la cessione a titolo oneroso dei crediti tributari
(compresi interessi, sanzioni e penalità) vantati dagli enti locali o dalle
camere di commercio. Più precisamente:
- è fatto rinvio al contratto
di cessione per la regolamentazione dei rapporti tra cedente e cessionario,
senza quindi particolari vincoli (e ritenendosi quindi inapplicabili le
disposizioni che disciplinano la cessione dei crediti d’imposta verso lo
Stato);
- il cedente garantisce
l’esistenza del credito ma non la solvenza del debitore (la disposizione appare,
sul punto, inderogabile);
- i privilegi e le garanzie
si trasferiscono al cessionario senza alcuna formalità o annotazione (neanche
ipotecaria, quindi, in deroga all’art. 2843 c.c.);
- non si applica l’art. 1264
c.c. (non è quindi necessaria la notificazione al debitore ceduto o la sua
accettazione per l’efficacia della cessione, in considerazione, probabilmente,
della particolare affidabilità del cedente, e dell’impossibilità di notificare
la cessione ad un numero rilevante di debitori ceduti);
- si ha, a seguito della
cessione, successione a titolo particolare nel credito ceduto (sul punto, la
disposizione appare, a prima vista, inutile).
La cessione dei crediti in
oggetto potrebbe configurare una forma indiretta di riscossione delle entrate
degli enti locali (disciplinata dagli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 446/1997), e
potrebbe ritenersi necessaria una procedura di evidenza pubblica per la scelta
del cessionario.
Quanto alle Camere di
Commercio, la cessione ha ad oggetto i crediti relativi alle entrate e
contributi di cui all’art. 18 della legge 580/1993.
La suddetta disciplina è in
parte modellata su quella della cessione (a fini di cartolarizzazione) dei
crediti previdenziali; si evidenziano, sul punto:
- l’art. 13 della legge 23
dicembre 1998 n. 448;
- sulla cessione e
cartolarizzazione dei crediti INPS, l’art. 36 della legge 23 dicembre 1999 n.
488, ed il D.M. 28 marzo 2000;
- sulla cessione e
cartolarizzazione dei crediti INAIL, il D.M. 27 ottobre 2000 ed il D.M. 15
novembre 2000 (in G.U. n. 295 del 19.12.2000).
Da rilevare che la cessione
dei crediti non tributari era già consentita a tutte le pubbliche
amministrazioni dall’art. 8 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con
modificazioni, in legge 28 maggio 1997 n. 140.
Le cessioni di crediti tributari
in oggetto sono esenti da imposte di registro, bollo e da ogni altra imposta
indiretta. Sono comunque soggette all’obbligo di registrazione, sia pure in
esenzione (Circ. Min. Fin. 16.11.2000 n. 207/E).
Il nuovo testo unico sugli
enti locali è stato approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (in suppl. ord.
n. 162/L alla G.U. n. 227 del 28 settembre 2000), in vigore dal 13 ottobre
2000.
Tra le principali
disposizioni di interesse notarile:
- l’art. 6 disciplina gli statuti
comunali e provinciali;
- l’art. 31 disciplina gli
organi ed il funzionamento dei consorzi tra enti locali;
- l’art. 42 disciplina le
attribuzioni dei consigli comunali: cfr. in particolare lettere h) ed l);
- l’art. 48 disciplina le
competenze delle giunte comunali;
- l’art. 50 disciplina le
competenze del sindaco e del presidente della provincia;
- l’art. 97 disciplina ruolo
e funzioni del segretario comunale e provinciale;
- l’art. 107 disciplina le
funzioni dei dirigenti (tra cui vi è la stipulazione dei contratti; cfr. anche
le precisazioni ai commi 4 e 5 sull’esclusività della relativa funzione
rappresentativa);
- l’art. 108, comma 2,
prevede, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale,
l’attribuzione delle relative funzioni, con provvedimento motivato del sindaco,
ai responsabili degli uffici e servizi;
- l’art. 113 prevede le
società per azioni o a responsabilità limitata con prevalente capitale
pubblico, nonché le società per azioni con partecipazione pubblica minoritaria
(queste ultime disciplinate dal successivo art. 116), per la gestione dei
servizi pubblici locali;
- l’art. 115 disciplina la
trasformazione, per atto unilaterale, delle aziende speciali in società per
azioni;
- l’art. 118 disciplina il
trasferimento dei beni degli enti locali a favore delle aziende speciali e
delle società per azioni ex art. 113, lettera e), prevedendo l’esenzione
da tutte le imposte e la riduzione alla metà degli onorari notarili;
- l’art. 134, commi 3 e 4, disciplina l’esecutività delle deliberazioni (dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salva la dichiarazione di immediata eseguibilità in caso di urgenza);
- l’art. 192 disciplina la
determinazione del responsabile del procedimento di spesa, che deve precedere
la stipulazione dei contratti dell’ente locale;
- gli articoli 204 e 206
disciplinano i mutui passivi da contrarsi da parte degli enti locali.
La legge 18 agosto 2000 n.
235 (in G.U. n. 200 del 28.8.2000), in vigore dal 26 dicembre 2000,
detta nuove norme in tema di protesti. In particolare, ai sensi dell’art. 1:
- il pubblico ufficiale che
leva il protesto deve trasmettere al presidente della camera di commercio (non
più al tribunale), il giorno successivo alla fine di ogni mese, l’elenco dei
protesti;
- nell’atto di protesto il debitore deve essere identificato con l’indicazione del nome, domicilio, luogo e data di nascita.
I successivi articoli
disciplinano, in particolare, la cancellazione dal registro informatico dei
protesti.
Con D.M. 9 agosto 2000 n. 316
(in G.U. n. 256 del 2 novembre 2000) è stato emanato il regolamento recante le
modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, istituito presso
ciascuna camera di commercio, a norma dell'articolo 3-bis del D.L. 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre
1995, n. 480.
Si segnalano, nel periodo in
oggetto:
- l’articolo 43 della legge
23 dicembre 2000 n. 388, che contiene importanti disposizioni in tema di
dismissione di immobili da parte dello Stato, degli enti disciolti ex
legge 1404/1956, degli enti privatizzati in cui l’ente pubblico ha una
partecipazione di controllo;
- l’articolo 46 della
suddetta legge 23 dicembre 2000 n. 388, avente ad oggetto il trasferimento ai
Comuni o agli Istituti autonomi case popolari di immobili statali;
- il D.P.R. 7 settembre 2000
n. 283 (in G.U. n. 240 del 13.10.2000), in tema di alienazione di beni immobili
del demanio storico e artistico;
- il D.M. 27 settembre 2000
(in G.U. n. 251 del 26.10.2000), in tema di vendita degli immobili degli enti
pubblici previdenziali. Cfr. anche, a quest’ultimo proposito, la circolare del
ministero del lavoro in data 10 aprile 2000, n. IV/PS/30800/bis, e la
Ris. Min. Fin. 23 maggio 2000 n. 67/E;
- la Circ. Min. Fin. 16
maggio 2000 n. 96/T, sull’alienazione degli immobili dello Stato.
Il D. Lgs. 21 aprile 2000 n.
185 (in G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) contiene disposizioni volte ad
incentivare la costituzione di società, anche cooperative, composte
esclusivamente da soggetti tra i 18 e i 35 anni, ovvero composte
prevalentemente da soggetti tra i 18 e i 29 anni, che abbiano la maggioranza
assoluta numerica e di quote di partecipazione. Dette società dovranno avere la
propria sede nei territori del Mezzogiorno d’Italia, ed i suddetti soci
dovranno anche essere ivi residenti.
La legge 18 agosto 2000 n.
248 (in G.U. n. 206 del 4.9.2000) contiene disposizioni a tutela del diritto
d’autore.
In evidenza, soprattutto,
l’art. 2, con la limitazione della fotocopiatura dei volumi o fascicoli di
periodici, e l’obbligo di apposizione di contrassegni sui supporti informatici
contenenti programmi per elaboratore (art. 10). Importante, altresì,
l’estensione delle sanzioni penali ed amministrative per chiunque abusivamente
detiene, anche senza farne commercio, programmi per elaboratore ed in genere
opere dell’ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d’autore (artt. 13 e
16).
Con direttiva 2000/35/CE del
Parlamento Europeo (pubblicata in
G.U.C.E. del giorno 8.8.2000: cfr. Il Sole 24 Ore del 7 settembre 2000) è
stata prevista una regolamentazione – ritenuta immediatamente applicabile in
quanto sufficientemente precisa – delle conseguenze del ritardo nei pagamenti.
In assenza di diversa regolamentazione contrattuale, sono dovuti automaticamente
interessi di mora a seguito del ritardo di oltre 30 giorni nei pagamenti,
al tasso di riferimento della BCE, aumentato di almeno 7 punti percentuali,
salve diverse disposizioni.
La rilevazione dei tassi medi
ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:
- con D.M. 23 giugno 2000 (in
G.U. n. 147 del 26.6.2000);
- con D.M. 21 settembre 2000
(in G.U. n. 226 del 27.9.2000);
- con D.M. 20 dicembre 2000
(in G.U. n. 302 del 29.12.2000).
Con quest’ultimo
provvedimento, il tasso-soglia relativo ai mutui bancari, oltre il quale si ha
interesse usurario, è del 10,395%.
Con sentenza 13 luglio 2000
n. 14899, la Cassazione ha ritenuto che – relativamente ai contratti stipulati
anteriormente all’entrata in vigore della legge 108/1996 – è nulla anche la
pattuizione di interessi ad un tasso che sia divenuto usurario solo
successivamente alla stipula del contratto.
La legge 22 giugno 2000 n.
193 (in G.U. n. 162 del 13.7.2000) modifica l’art. 4 della legge 381/1991 in
tema di cooperative sociali, inserendo, tra le persone svantaggiate ivi
previste, le persone detenute.
L’articolo 17 della legge 23
dicembre 2000 n. 388 dispone che – in caso di soppressione delle clausole
mutualistiche da parte delle società cooperative – sorge l’obbligo in capo
alle stesse di devolvere il patrimonio effettivo in essere, dedotti il capitale
versato e rivalutato ed i dividendi maturati, ai fondi mutualistici; analogo
obbligo sorge in caso di trasformazione o fusione in enti diversi da
cooperative (sul punto cfr. anche la Circ. Min. Fin. 30 ottobre 2000 n. 195/E),
ed in caso di decadenza dai benefici fiscali.
La legge 21 luglio 2000 n.
205 (in G.U. n. 173 del 26 luglio 2000) modifica profondamente il processo
amministrativo.
Tra le disposizioni in essa contenute, si evidenzia il disposto dell’art. 6, comma 2, ai sensi del quale “Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”.
Modifiche alle disposizioni
in tema di libri fondiari sono contenute nell’art. 34 della legge 340/2000 (si
tratta di norme relative
all'annotazione dei contratti preliminari e contratti sottoposti a condizione).
L’articolo 145, comma 93,
della legge 23 dicembre 2000 n. 388 contiene particolari disposizioni in tema
di sanatoria degli immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti e per disabili.
L’art. 3, comma 4, della
legge 342/2000, modifica l’art. 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 (convertito
in legge 489/1994), disponendo che in caso di tenuta dei registri contabili con
sistemi meccanografici, gli stessi possono essere stampati entro il termine
previsto per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Ciò significa
che sarà ora possibile effettuare la stampa dei suddetti libri e registri anche
oltre il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio (come riteneva in
passato il Ministero delle Finanze: cfr. Circ. Min. Fin. 27 ottobre 1994 n.
181/E).
Di rilievo anche la Circ.
Min. Fin. 5 dicembre 2000 n. 224/E, secondo la quale la vidimazione iniziale
dei registri previsti dalla normativa fiscale può essere effettuata anche dopo
la data di effettuazione dell’operazione, purché entro il termine (di sessanta
giorni) previsto per la sua registrazione.
Con D.P.R. 19 settembre 2000
n. 358 (in G.U. n. 285 del 6.12.2000) sono state emanate norme per la
semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di
proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50).
È scaduto il 10 dicembre
2000 l’obbligo di redigere il documento, previsto dalla legge 3 novembre
2000 n. 325, nel quale indicare le particolari esigenze tecniche ed
organizzative che hanno reso necessario un più ampio termine per la
predisposizione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei
dati, di cui all’art. 15 della legge 675/1996, ed al D.P.R. 28 luglio 1999 n.
318.
L’adozione di tali misure
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2000.
Con Provvedimento del Garante
in data 20 settembre 2000 n. 4/2000 (in G.U. n. 229 del 30.9.2000) è stata
disposta l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei
liberi professionisti.
L’articolo 7 della legge 23
dicembre 2000 n. 388 concede un credito d’imposta ai datori di lavoro in genere
(quindi anche ai professionisti) che, dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre
2003 assumono – con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ad
effettivo incremento della base occupazionale dell’ultimo anno, lavoratori
dipendenti di età non inferiore ad anni 25 e disoccupati da almeno 2 anni. Il
credito d’imposta è di lire 800.000 mensili per ciascun lavoratore assunto,
alle condizioni previste nella norma richiamata.
In attuazione dell’art. 56,
comma 3, del D. Lgs. 626/1994, il D.M. 2 ottobre 2000 (in G.U. n. 244 del 18
ottobre 2000), in vigore dal 2 novembre 2000, contiene, in allegato, le
“linee guida d’uso dei videoterminali”. Sono contenute, in particolare,
disposizioni relative alle caratteristiche dei posti di lavoro (scrivanie,
sedili), all’ambiente di lavoro in genere (rumori, luminosità, microclima),
alla postura da assumere di fronte al video, alle misure di prevenzione atte ad
evitare l’insorgenza di problemi visivi e di “affaticamento mentale”.
Si segnalano le seguenti
altre disposizioni della legge 23 dicembre 2000 n. 388, di minore rilevanza
notarile:
- l’art. 8 concede una nuova
agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi (anche immobili, ed
anche mediante contratti di locazione finanziaria) da effettuarsi nelle aree
svantaggiate del mezzogiorno e del centro-nord nel periodo 2000-2006;
- l’art. 9 prevede la
possibilità, per gli imprenditori individuali, di optare per la tassazione
separata del reddito d’impresa con aliquota pari a quella dei soggetti Irpeg,
con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio
2001;
- l’art. 13 prevede un regime
fiscale agevolato per le nuove attività imprenditoriali e professionali, con
applicazione – a determinate condizioni – di un’imposta sostitutiva del 10% in
luogo delle normali imposte sul reddito;
- l’art. 128 modifica le
norme in tema di credito agrario contenute nell’art. 5 del D. Lgs. 173/1998,
prevedendo, tra l’altro, il diritto del mutuatario alla rinegoziazione dei
suddetti mutui, senza effetti novativi, con la riduzione dell’ipoteca
originaria, ovvero il diritto all’estinzione anticipata. Si prevede il vincolo
quinquennale di destinazione d’uso degli immobili oggetto del finanziamento;
- l’art. 145, comma 50,
estende agli intermediari finanziari di cui all’ar.t 107 del T.U. bancario la
facoltà di rilasciare fideiussioni per gli appalti di opere pubbliche;
- l’art. 145, comma 80,
disciplina la ridenominazione in euro del capitale delle società cooperative
autorizzate all’esercizio di assicurazioni;
- l’art. 145, comma 82,
prevede la compatibilità delle cariche di sindaco, presidente della provincia,
consigliare comunale, provinciale o circoscrizionale con quella di
amministratore delle società miste di cui all’art. 2, comma 203, della legge
662/1996;
- l’art. 147 modifica le
norme in tema di esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO
CHE ENTRERANNO IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE
L’art. 1 della legge 24
novembre 2000 n. 340 prevede la delegificazione e semplificazione – mediante
l’emanazione di appositi regolamenti – dei procedimenti indicati nel
medesimo articolo e nell’allegato “A”. Tra quelli di più evidente rilevanza
notarile vi sono:
- il procedimento di iscrizione
a ruolo del notaio;
- il procedimento di
iscrizione del notaio trasferito;
- il procedimento per il
rilascio del permesso di assenza del notaio;
- il procedimento per la
nomina del coadiutore del notaio;
- la redazione di atti
pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità;
- la redazione di atti
pubblici con l’intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della
disciplina della nullità;
- il procedimento per la
conservazione e la pubblicità di testamenti;
- le comunicazioni di atti di
trasferimento di terreni (art. 18 legge 47/1985 e art. 7 legge 310/1993);
- le comunicazioni di
trasferimento del possesso di fabbricati (comunicazione alla P.S. ex D.L. n.
59/1978);
- il procedimento di
vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, con la previsione
dell’abolizione dell’obbligo di vidimazione o estensione della facoltà di
vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni;
- il procedimento per
l’attribuzione del codice fiscale, con estensione della facoltà di richiesta e
ricezione anche telematica, tra gli altri, ai notai;
- i procedimenti relativi al
catasto edilizio;
- i procedimenti per
l’iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese;
- i procedimenti per il
rilascio delle concessioni edilizie e di altri atti di assenso concernenti
attività edilizie, nonché delle denunzie di inizio attività, autorizzazioni
edilizie, interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia;
- il procedimento per
l’iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l’ufficio
del registro delle imprese;
- i procedimenti per l’alienazione di beni immobili dello Stato, per il passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico, per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici, per l’acquisto di immobili destinati a sede di organi dell’amministrazione dello Stato;
- i procedimenti per
l’acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione (legge
“Sabatini” n. 1329/1965, artt. 4 e 10).
Oltre a quanto sopra, la
suddetta legge 340/2000 prevede – all’art. 1, comma 6 – una nuova disciplina
per l’emanazione dei testi unici previsti dall’art. 7 della legge n. 50/1999,
prevedendo, tra l’altro, il nuovo termine del 31 dicembre 2002 per la relativa
emanazione.
L’art. 99 della legge
342/2000 prevede – relativamente all’emanazione dei testi unici tributari,
previsti dall’art. 35 della legge 133/1999 – il nuovo termine del 31 dicembre
2001.
Con D.P.R. 18 agosto 2000 n.
308 (in G.U. n. 254 del 30.10.2000) sono state dettate norme per la
“utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli
adempimenti tributari in materia di atti immobiliari”.
Con D.M. 13 dicembre 2000 (in
G.U. n. 302 del 29.12.2000) è stato approvato il modello unico informatico, nonché
le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati, per gli
adempimenti di cui sopra.
Vengono quindi aggiunti gli
ultimi tasselli al quadro normativo, già delineato dal D. Lgs. 18 gennaio 2000
n. 9 (in G.U. n. 30 del 7 febbraio 2000). L’entrata in vigore del nuovo sistema
presuppone, peraltro, l’emanazione del decreto interministeriale previsto
dall’art. 3 del suddetto D.P.R. 308/2000.
Tra le novità dell’ultimo
decreto emanato, si evidenziano:
- l’obbligo di conservazione
in originale, da parte del notaio, della denunzia INVIM e dei documenti e
certificati da presentare agli uffici;
- l’unificazione del termine,
da valere anche per la registrazione, in trenta giorni dalla stipula dell’atto;
- l’obbligo di presentare
comunque il titolo (l’atto notarile) in forma cartacea ai fini della pubblicità
immobiliare.
L’art. 55, comma 1, della
legge 342/2000 demanda a successivi decreti del Ministero delle Finanze, da
emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la revisione
delle tariffe dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni
governative.
Con delibera AIPA del 23 novembre
2000 n. 51/2000 (in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2000) sono state dettate le
regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni.
Gaetano Petrelli