notaio informatico Riccardo Ricciardi

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

primo semestre 2000

 

 

 

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PER VIA TELEMATICA

Con D. Lgs. 18 gennaio 2000 n. 9 (in G.U. n. 30 del 7 febbraio 2000) sono state dettate norme per la “utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari”. Più precisamente, l’art. 1 aggiunge gli artt. da 3-bis a 3-sexies al D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, prevedendo l’introduzione – a decorrere dal 30 giugno 2000 – del c.d. “modello unico informatico”, mediante il quale assolvere congiuntamente agli adempimenti della registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione, voltura catastale degli atti relativi a diritti sugli immobili. Caratteristiche del nuovo sistema – che è limitato ai soli atti immobiliari, con esclusione pertanto degli altri atti, per i quali la registrazione continuerà ad avvenire con le consuete modalità – saranno le seguenti:

- la nuova procedura entrerà in vigore a seguito dell’emanazione di appositi decreti interministeriali, anche in tempi differenziati per aree geografiche e per tipologie di atti;

- l’adempimento è preceduto dalla autoliquidazione e dal pagamento delle imposte dovute; non sarà pertanto più possibile trascrivere prima del pagamento dell’imposta di registro;

- in caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, sarà possibile eseguire l’adempimento mediante consegna di supporto informatico;

- la trasmissione del modello unico avviene per via telematica “unitamente a tutta la documentazione necessaria”, quindi unitamente alla copia informatica (con firma digitale) dell’atto notarile;

- gli uffici controllano l’autoliquidazione e notificano, entro trenta giorni dalla presentazione del modello unico, la richiesta della maggiore imposta “principale”, che potrà essere pagata, senza interessi e sanzioni, entro quindici giorni dalla richiesta;

- è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti anche di data posteriore, escluso quindi in tal caso il rimborso.

 

 

 

 

VENDITE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Con Ris. Min. Fin. 19 giugno 2000 n. 89/E è stato precisato che per le vendite di alloggi ex legge 560/1993 – per le quali il prezzo di vendita è legislativamente predeterminato – l’ufficio non può esercitare il potere di rettifica ex art. 52 D.P.R. 131/1986, anche quando il valore dichiarato risulti inferiore a quello catastale.

Occorre peraltro tener presente che – costituendo nella stragrande maggioranza dei casi l’ente venditore “impresa costruttrice” – la vendita di abitazioni è soggetta ad IVA, e quindi è escluso in radice il potere di rettifica.

 

 

SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (SOA)

Con D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (in Suppl. ord. n. 35/L alla G.U. n. 49 del 29 febbraio 2000) è stato approvato, in esecuzione dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, il regolamento che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, relativamente alle opere di valore superiore a 150.000 Euro.

Il regolamento istituisce gli “organismi di attestazione”, società di diritto privato (SOA), che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 109/1994.

I requisiti di forma, denominazione, sede, capitale, oggetto, composizione e struttura organizzativa delle SOA sono disciplinati dagli artt. 7 ed 8 del regolamento.

Lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di attestazione (ma non la costituzione) è subordinato ad apposita autorizzazione.

Ai sensi dell’art. 15, comma 9, del regolamento, “in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del regolamento, le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con le società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 17, comma 1, lettere d), e), f) della legge 109/1994.

Con circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 823/400/93 del 22 giugno 2000 (pubblicata su “Il Sole 24 Ore” del 23 giugno 2000) sono state dettate istruzioni applicative del provvedimento in oggetto.

 

 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (pubblicato nel Suppl. ord. alla G.U. n. 98 del 28 aprile 2000) è stato emanato il regolamento di attuazione della legge 109/1994 (c.d. Merloni-ter). Detto regolamento, ai sensi dell’art. 3 di quest’ultima legge, entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione, e quindi il 28 luglio 2000.

In particolare:

- l’art. 51 prevede delle limitazioni per la partecipazione a gare inerenti a servizi di architettura e ingegneria in più di un’associazione temporanea di imprese;

- gli artt. 53 e 54 disciplinano, rispettivamente, i requisiti delle società di ingegneria e delle società professionali;

- gli artt. 76 e seguenti contengono una nuova disciplina dell’appalto di lavori pubblici; le norme contrattuali sono contenute negli artt. 109 ss.;

- l’art. 83 contiene una particolare disciplina dell’alienazione di beni immobili pubblici, anche del patrimonio indisponibile, in quanto congiunta all’esecuzione dei suddetti lavori;

- gli artt. 93, 94 e 95 contengono una nuova disciplina dell’associazione temporanea di imprese e del mandato collettivo con rappresentanza finalizzato all’aggiudicazione di lavori pubblici;

- le società, anche consortili, ed i consorzi tra imprese sono disciplinati dagli artt. 96 e 97;

- gli artt. 100 e seguenti prevedono, tra le possibili forme di garanzia dovute dall’appaltatore, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta; trattandosi di garanzia richiesta dalla legge, è esente da registrazione anche se in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 5 della tabella, e art. 11 della tariffa, parte prima, allegate al D.P.R. 131/1986);

- l’art. 115 disciplina la cessione del credito avente ad oggetto il corrispettivo dell’appalto, da effettuarsi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (in G.U. n. 131 del 7 giugno 2000) è stato approvato il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici.

 

 

CERTIFICAZIONI NOTARILI SOSTITUTIVE EX ART. 567 C.P.C.

Con legge 16 febbraio 2000 n. 25 (in G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000) è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 17 dicembre 1999 n. 480, di proroga dei termini transitori per il deposito delle certificazioni in oggetto; termini che ora sono:

- del 21 ottobre 2000 laddove l’istanza di vendita sia stata depositata entro il 31.12.1999;

- del 21 dicembre 2000 per le istanze di vendita depositate dal 1° gennaio al 21 ottobre 2000.

 

 

ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI

Con deliberazione del CICR in data 9 febbraio 2000 (in G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000) sono state dettate norme in attuazione dell’art. 6 del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 302, in tema di estinzione anticipata dei mutui fondiari. In particolare, la suddetta delibera dispone:

“1. I contratti indicano il compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa formula di calcolo. Gli indici finanziari eventualmente utilizzati nella formula devono essere rilevabili da fonti di agevole consultazione. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

2. I contratti riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno due diverse ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito qualora il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in cui nella formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli esempi andrà preso in considerazione il valore meno favorevole per il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni”.

 

 

ANATOCISMO

Con deliberazione del CICR in data 9 febbraio 2000 (in G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000) sono stati delimitati i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti, nelle operazioni poste in essere nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria (in attuazione del disposto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999).

I finanziamenti sono disciplinati dall’articolo 3:

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.

4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento”.

Ai sensi dell’art. 6:

I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

 

 

REGISTRO DELLE IMPRESE

Con D.M. 23 marzo 2000 (in G.U. n. 89 del 15 aprile 2000) è stata approvata la nuova tariffa dei diritti di segreteria per le operazioni effettuate nel Registro delle imprese.

Con D.M. 31 dicembre 1999 (in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2000) è stato approvato il nuovo modello di “certificato di iscrizione di poteri personali nel registro delle imprese”.

 

 

FABBRICATI RURALI

Con D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 536 (in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2000) sono state in parte modificate le regole per l’accatastamento dei fabbricati rurali, di cui al D.P.R. 31 marzo 1998 n. 139. Le novità sono illustrate nella circolare ministeriale n. 18/T del 9 febbraio 2000.

Sui rapporti tra catasto dei fabbricati e fabbricati rurali, la circolare ministeriale n. 50/E del 20 marzo 2000 prevede l’irrilevanza della rendita catastale del fabbricato – munito dei requisiti di ruralità – anche ai fini delle imposte indirette.

 

 

LEGGE COMUNITARIA 1999

Con legge 21 dicembre 1999 n. 526 (in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000), c.d. legge comunitaria 1999, sono state introdotte alcune norme significative:

- l’art. 16 equipara il domicilio professionale alla residenza ai fini dell’iscrizione e del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri;

- l’art. 19 detta norme in tema di esercizio della professione di avvocato, anche in forma societaria;

- l’art. 25 modifica gli artt. 1469-bis, 1469-quater e 1469-quinquies del codice civile, in tema di contratti dei consumatori;

- l’art. 28 modifica l’art. 1746 c.c. (c.d. star del credere nel contratto di agenzia).

 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il D. Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 57 del 9 marzo 2000) ha previsto la possibilità di dedurre dal reddito imponibile, fino al 12% e comunque entro il limite di 10 milioni di lire, i contributi versati a forme pensionistiche complementari ed anche a forme pensionistiche individuali. Il medesimo provvedimento contiene una articolata disciplina del regime tributario dei fondi pensione e del trattamento di fine rapporto.

 

 

DEPENALIZZAZIONE E ASSEGNI BANCARI

Con D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999) sono state dettate – agli artt. 28 ss. - norme in tema di assegni bancari emessi senza autorizzazione: la fattispecie è ora depenalizzata, comportando solo sanzioni amministrative. Il notaio che leva il protesto deve trasmettere il rapporto di accertamento della violazione al prefetto (art. 33).

Lo stesso provvedimento contiene un’organica disciplina della depenalizzazione dei reati minori e di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999 n. 205.

 

 

TRASFERIMENTI NELLA SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI

Con Circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000 è stato illustrato il sistema normativo conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l’esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e INVIM per tutti gli atti, i documenti, i provvedimenti relativi, oltre che al divorzio, alla separazione personale tra coniugi. Si parla di “totalità dei tributi”, dovendosi quindi ricomprendere, ad esempio, anche le tasse ipotecarie; con Ris. Min. Fin. 17 aprile 2000 n. 49/E è stato chiarito che l’esonero riguarda anche l’imposta provinciale di trascrizione per il trasferimento di autoveicoli.

Per quanto concerne gli atti notarili, la circolare ritiene – ingiustificatamente – che l’esenzione spetti solo se gli atti siano connessi ad un provvedimento giudiziale, pur se la giurisprudenza riconosce ormai la legittimità di accordi negoziali sul punto (anche in  vista del divorzio: Cass. 8109/2000).

L’esenzione da bollo, essendo prevista genericamente per qualsiasi “documento”, deve ritenersi valga anche per le copie degli atti e relative note di trascrizione.

La norma esentativa, in quanto norma speciale, prevale sul disposto dell’art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, con la conseguenza che per gli atti in questione – a differenza di quanto ritenuto da qualche Direzione regionale delle entrate – non è dovuta l’imposta fissa di registro (il ragionamento è identico, del resto, a quello in base al quale lo stesso Ministero, da ultimo con circolare n. 60/E del 29 marzo 2000, ha riconosciuto l’esenzione da imposta di registro delle cessioni di quote sociali).

 

 

AUTOVEICOLI

Il Ministero della Giustizia, con circolare n. 975 del 3 marzo 2000, ha chiarito che – ai fini dell’indicazione degli onorari di repertorio – per i nuovi autoveicoli, non essendo più indicati i cavalli fiscali, i 20 CV corrispondono alla cilindrata di 2.080 c.c.. La cilindrata va comunque indicata nel repertorio.

 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Con D. Lgs. 30 marzo 2000 n. 99 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2000) sono state modificate alcune disposizioni dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 in tema di sanzioni amministrative tributarie.

 

 

IMPOSTE DIRETTE ED IVA – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Con D.P.R. 14 ottobre 1999 n. 542 (in G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000) sono state modificate alcune disposizioni in materia di presentazione di dichiarazione dei redditi, Irap ed Iva.

Con D.P.C.M. 20 aprile 2000 (in G.U. n. 98 del 28 aprile 2000) sono state modificati, per l’anno 2000, i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni tributarie.

Con  D. Lgs. 18 febbraio 2000 n. 56 (in G.U. n. 62 del 15 marzo 2000) sono state dettate disposizioni in tema di federalismo fiscale. Tra l’altro, sono state modificate le aliquote dell’addizionale regionale IRPEF, ed è stato ridotto (per il 2001, al 95%) l’acconto IRPEF.

Con decreto direttoriale in data 31 marzo 2000 (in G.U. n. 85 dell’11 aprile 2000) è stato approvato il nuovo modello F24 per il versamento di imposte dirette ed IVA.

Con D.M. 22 maggio 2000 (in G.U. n. 127 del 2 giugno 2000) è stato disciplinato il pagamento, con versamento unitario, di imposte e contributi previdenziali, con mezzi telematici.

Con Circolari del Ministero delle Finanze in data 12 maggio 2000 n. 95/E, ed in data 17 maggio 2000 n. 98/E, sono stati dettati una serie di chiarimenti a proposito di oneri e spese detraibili (detrazioni per ristrutturazione, acquisto di autorimesse, interessi passivi per mutui ipotecari, deduzione ed esenzione per abitazione principale, ecc.).

Con D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (in G.U. n. 50 del 1° marzo 2000) è stato esteso l’obbligo di assicurazione INAIL ai titolari di reddito da collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

INTERPELLO AGLI UFFICI FINANZIARI

Con Circolare del Ministero delle Finanze n. 99/E del 18 maggio 2000 è stato organizzato il servizio di interpello e consulenza giuridica ai contribuenti, anche al di fuori del c.d. diritto di interpello previsto – per specifiche materie – dall’art. 21 della legge 413/1991. Il primo livello, accessibile al singolo contribuente, è costituito dagli uffici delle entrate territorialmente competenti. Il secondo livello, accessibile, ad esempio, da parte degli ordini professionali, è costituito dalle Direzioni regionali delle entrate. Il terzo livello, anch’esso accessibili da parte degli ordini professionali, è la Direzione centrale delle entrate.

 

 

SOCIETÀ QUOTATE, CONSOB E MERCATI

Con D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (in G.U. n. 141 del 19 giugno 2000), e che entrerà in vigore il 4 luglio 2000, sono stati fissati i requisiti di onorabilità e professionalità dei membri dei collegi sindacali delle società quotate. Da rilevare che non tutti i sindaci effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, e che gli statuti delle società possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive.

Con delibera Consob in data 20 aprile 2000 (in G.U. n. 100 del 2 maggio 2000) sono state dettate norme di attuazione del D. Lgs. 58/1998 e del D. Lgs. 213/1998 in tema di mercati e società di gestione.

Con D.M. 12 aprile 2000 n. 140 (in G.U. n. 127 del 2 giugno 2000) è stato modificato il regolamento concernente i requisiti di onorabilità e professionalità per l’iscrizione nell’Albo nazionale dei promotori finanziari.

Con D.M. 17 aprile 2000 (in G.U n. 130 del 6 giugno 2000) sono state dettate norme in tema di gestione accentrata e dematerializzazione dei titoli di Stato.

 

 

TASSI USURARI

Con D.M. 23 giugno 2000 (in G.U. n. 147 del 26 giugno 2000) sono stati rilevati i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura. La soglia del tasso usurario per i mutui è ora del 9,435%.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5286/2000, ha affermato che il momento rilevante ai fini della valutazione di usurarietà del tasso non è quello della stipula del contratto, bensì quello della dazione degli interessi, con la conseguenza che la nuova normativa si applica anche anche agli accordi e contratti anteriori al 1996. Ha affermato, altresì, che sono illegittimi anche gli interessi “moratori” fissati e riscossi in misura di gran lunga superiore al tasso soglia stabilito dal Ministero del Tesoro.

 

 

TRASPARENZA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La legge 7 giugno 2000 n. 150 (in G.U. n. 136 del 13 giugno 2000) disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. È prevista, in particolare, la riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico (art. 8), al fine, tra l’altro, di garantire l’esercizio dei diritti di informazione ed accesso di cui alla legge n. 241/1990.

 

 

FIRMA DIGITALE

Con direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 30 novembre 1999 (in G.U.C.E. n. 13 – Serie L – del 19 gennaio 2000) sono state dettate norme relative ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. Tra l’altro, è riconosciuta (art. 5) la piena equipollenza – sia sotto il profilo formale che sotto quello probatorio – tra la firma digitale, munita dei prescritti requisiti, e la firma autografa su documento cartaceo.

Considerato che (giusto il rinvio dell’art. 2 all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29) sono pubbliche amministrazioni anche “tutti  gli  enti  pubblici  non economici nazionali, regionali  e  locali”, anche il Consiglio nazionale del notariato ed i consigli notarili rientrano nella nuova normativa (che, tra l’altro, prevede facilitazioni per l’accesso ai mezzi di comunicazione di massa.

 

 

ORARIO NEGLI UFFICI PUBBLICI

Con D.M. 12 aprile 2000 n. 131 (in G.U. n. 119 del 24 maggio 2000), che approva il regolamento recante norme per l’individuazione degli uffici esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni, è stato precisato che “Nell'ambito del Dipartimento del territorio, assicurano l'apertura nella giornata di sabato gli uffici del territorio per le attività di trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli immobili, le sezioni staccate degli uffici del territorio competenti per la conservazione dei registri immobiliari e le conservatorie dei registri immobiliari non ancora soppresse”.

 

 

RINEGOZIAZIONE DI MUTUI AGEVOLATI

Con D.M. 24 marzo 2000 n. 110 (in G.U. n. 106 del 9 maggio 2000) è stato approvato il regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati.

 

 

REATI TRIBUTARI

Con D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (in G.U. n. 76 del 31 marzo 2000) è stata approvata la nuova disciplina dei reati tributari (in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), in attuazione del disposto dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999 n. 205.

 

 

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Con D.M. 23 marzo 2000 (in G.U. n. 79 del 4 aprile 2000) è stato modificato il D.M. 17 settembre 1999 (in G.U. n. 235 del 6 ottobre 1999), che prevede le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali (e quindi anche dei Consigli notarili), su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, entro il 30 giugno di ogni anno, dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni; comunicazione in precedenza effettuata su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

 

 

BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA

L’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 - elimina - con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (giusta la proroga approvata con D.P.C.M. 30 giugno 2000, in G.U. n. 152 del 1° luglio 2000) - le imposte di bollo ed i diritti di cancelleria per i procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione, esecutivi e concorsuali, istituendo, in luogo degli stessi, un contributo unificato nelle misure previste dalla tabella 1 allegata alla legge.

In particolare, è previsto un diritto fisso di lire 10.000 per ogni copia autentica di atti giudiziari, anche se composto da più fogli e più pagine.

Per i procedimenti di volontaria giurisdizione (omologhe, autorizzazioni, ecc.), previsti al titolo II del libro IV del codice di procedura civile, e trattandosi di procedimenti con valore indeterminabile, è dovuto il contributo di cui alla lettera d) del punto 1. della tabella, ridotto alla metà, e quindi di lire 300.000.

 

 

REDDITO FONDIARIO DEI FABBRICATI

L’art. 6 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 prevede la deduzione di un importo fino a lire 1.800.000 dal reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, definendo nel contempo la nozione di pertinenza immobiliare. Il comma 7 coordina la disposizione con quelle che prevedono l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. La modifica decorre già dal periodo d’imposta 1999 e quindi - ai fini della dichiarazione da rendere negli atti traslativi ex legge 165/1990, per gli atti stipulati successivamente alla scadenza del termine per la dichiarazione 1999 (in linea di massima, quindi, posteriori al 31 luglio 2000).

 

 

UNITÀ LEGALI DI MISURA

Con Direttiva n. 199/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 24 gennaio 2000 (in G.U.C.E. n. L34/17 del 9 febbraio 2000) è stata modificata la direttiva 80/181/CEE, prorogandosi al 31 dicembre 2009 il termine – già fissato al 31.12.1999 – per l’indicazione delle unità legali di misura secondo i criteri indicati nella stessa direttiva.

[Si riepiloga, di seguito, lo stato della normativa nazionale in materia:

L’articolo 3, comma 4, del D.P.R. 12 agosto 1982 n. 802 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 302 del 3.11.1982), come modificato dall’art. 1, lett. b), del D.M. 30 dicembre 1989 (in G.U. n. 14 del 18.1.1990), dispone: “È autorizzato fino al 31 dicembre 1999 (ed ora, deve ritenersi, fino al 31.12.2009) l’impiego di indicazioni plurime, costituite dall’indicazione di una delle unità di misura legali previste dall’art. 1, primo comma, accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità diverse. In tal caso l’indicazione dell’unità legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l’accompagnano”.

Il successivo articolo 4 prevede, in caso di violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.

Le unità di misura legali autorizzate sono quelle indicate negli allegati al suddetto D.P.R.: in particolare, sono autorizzate le indicazioni in metri, kilometri, decimetri, centimetri, millimetri, centiare, are, ettari, kilogrammi, etti, tonnellate, secondi, minuti, ore, giorni (occorre scrivere “kilogrammo” e non “chilogrammo”, “kilometro” e non “chilometro”).

Non sono autorizzate invece le indicazioni in mesi, bimestri, semestri, anni, quintali.

I termini legali indicati negli atti (ad esempio, negli atti di mutuo), in quanto indicano non misure di tempo ma scadenze di calendario, non sono soggetti alle regole suindicate.

Cfr. sul punto lo studio approvato dal CNN il 20 gennaio 1990, e la nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 25 gennaio 1990, in CNN Strumenti, voce 1210, p. 2.11 ss.].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

secondo semestre 2000

 

 

 

ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE CONSERVATI NELLA RACCOLTA DEL NOTAIO.. 4

SOPPRESSIONE DELL’OMOLOGAZIONE.. 5

REGISTRO DELLE IMPRESE.. 6

FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ.. 7

PROROGA DI TERMINI E INTRODUZIONE DELL’EURO.. 7

INCENDI BOSCHIVI. 7

SERVITÙ MILITARI. 8

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO.. 9

COMUNICAZIONE DI ATTI ALL’UFFICIO DELLE IMPOSTE.. 9

ABOLIZIONE DEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI (FAL) 9

PERSONE GIURIDICHE.. 10

SAGGIO DI INTERESSE LEGALE.. 11

SUCCESSIONI E DONAZIONI A FAVORE DI ENTI NON RICONOSCIUTI. 11

REVOCAZIONE DI DONAZIONI PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI  NATURALI. 11

ESECUZIONI IMMOBILIARI. 12

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI AREE EDIFICABILI. 12

BENEFICI PER LA PRIMA CASA.. 13

INVIM.. 14

REDDITO FONDIARIO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE.. 15

DETRAZIONE DI INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI. 15

IMPRENDITORIA AGRICOLA GIOVANILE.. 15

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE.. 16

FABBRICATI RURALI. 16

DONAZIONI E LIBERALITÀ COLLEGATE A TRASFERIMENTI DI IMMOBILI E AZIENDE.. 16

LIBERALITÀ INDIRETTE NON RISULTANTI DALL’ATTO.. 17

MODIFICHE AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DONAZIONI. 18

ACQUISTI A TITOLO GRATUITO DELLA PRIMA CASA.. 19

PRESUNZIONE DI LIBERALITÀ.. 20

MODIFICHE ALL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI. 21

ARROTONDAMENTO DI IMPOSTE.. 24

STATUTO DEL CONTRIBUENTE.. 24

BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA.. 25

RENDITE CATASTALI. 26

REGOLARIZZAZIONE DI SOCIETÀ DI FATTO.. 26

CESSIONI E CONFERIMENTI DI AZIENDE.. 26

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE.. 27

CESSIONI GRATUITE DI AREE AI COMUNI. 27

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE.. 28

DECADENZA DAI BENEFICI PER LA PRIMA CASA.. 28

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO.. 28

ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE.. 28

TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA.. 29

CESSIONE DEI CREDITI TRIBUTARI DEGLI ENTI LOCALI. 29

TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI. 30

PROTESTI CAMBIARI. 31

VENDITA DI IMMOBILI PUBBLICI. 31

INCENTIVI ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ.. 32

NORME IN TEMA DI DIRITTO D’AUTORE.. 32

INTERESSI DI MORA.. 32

INTERESSI USURARI. 32

SOCIETÀ COOPERATIVE.. 33

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.. 33

LIBRI FONDIARI E PUBBLICITÀ TAVOLARE.. 33

CONDONO EDILIZIO.. 33

STAMPA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI CONTABILI. 33

AUTOVEICOLI. 34

MISURE PER PRIVACY.. 34

INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI. 34

SICUREZZA SUL LAVORO.. 35

ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. 35

DELEGIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI. 37

EMANAZIONE DEI TESTI UNICI. 38

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PER VIA TELEMATICA.. 38

IMPOSTA DI BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE.. 38

FIRMA DIGITALE.. 38


 

ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE CONSERVATI NELLA RACCOLTA DEL NOTAIO

L’art. 36 della legge 24 novembre 2000 n. 340 (in G.U. n. 275 del 24.11.2000) fa divieto ai notai ed altri pubblici ufficiali depositari, relativamente agli atti pubblici e scritture private autenticate dagli stessi conservati, di asportare anche temporaneamente gli stessi dai locali ove gli stessi sono custoditi. Il divieto non si applica, evidentemente, agli atti pubblici e scritture private autenticate rilasciati in originale, ai sensi dell’art. 70 della legge notarile, e di altre disposizioni di legge.

La disposizione trova applicazione anche agli altri atti pubblici diversi dagli “atti notarili” veri e propri, di cui il notaio sia pubblico depositario. Si pensi all’originale del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., che – una volta sottoscritto dal giudice – non potrà essere asportato dai locali del Tribunale.

In sostituzione dell’originale, ogni qualvolta la legge preveda la produzione dello stesso, il relativo obbligo si intende assolto con la presentazione di una copia certificata conforme del medesimo. Ai fini della registrazione, si utilizza all’uopo la copia che già doveva essere rilasciata ex art. 11 della legge di registro (cfr. la Circ. Min. Fin. 6 dicembre 2000 n. 226/E). Per la registrazione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., il suddetto art. 11 non prevedeva l’obbligo di produrre una copia, che dovrà ora essere appositamente predisposta (in bollo), in adempimento alla nuova disposizione dell’art. 36 in oggetto.

Le annotazioni sull’originale, da effettuarsi ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 131/1986, sono ora effettuate dal notaio, sulla base di idoneo documento scritto emesso dall’ufficio delle entrate. In tale annotazione non è necessario specificare il dettaglio delle imposte pagate, posto che il suddetto art. 16, comma 4, richiede solo l’indicazione generica della “somma riscossa”.

Dovranno invece continuare ad essere prodotti all’ufficio delle entrate gli originali delle scritture private autenticate rilasciate in originale.

Rimane inoltre l’obbligo di produrre l’originale a seguito di specifico ordine dell’autorità giudiziaria competente.

La nuova disposizione non contiene sanzioni in caso di violazione del divieto a carico del notaio. Sembra applicabile, peraltro, la disposizione dell’art. 351 del codice penale, riferibile a qualsiasi pubblico depositario.

Per tutti gli atti a raccolta, non sono conseguentemente dovuti, all’atto della registrazione, i tributi speciali (previsti per l’annotazione di quietanza sull’originale, e che dovranno invece essere ancora corrisposti in sede di registrazione delle scritture private autenticate rilasciate in originale).

 

 

SOPPRESSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

L’art. 32 della legge 340/2000 sopprime, con effetto dal 9 dicembre 2000, l’omologazione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali.

Il controllo di legalità è svolto ora esclusivamente dal notaio rogante, sia pure con modalità diverse a seconda della fase, costitutiva o modificativa:

- per gli atti costitutivi, il controllo è effettuato, come per tutti gli atti ricevuti o autenticati da notaio, in fase di stipula, con divieto di ricevere gli atti contra legem, ai sensi dell’art. 28, n. 1, L.N.; è però prevista, a differenza che in passato, la sanzione amministrativa da un milione a trenta milioni a carico del notaio che chiede l’iscrizione del suddetto atto in caso di “manifesta inesistenza” delle condizioni richieste dalla legge;

- per le delibere di assemblea, il controllo di legalità sostanziale è svolto essenzialmente al momento della richiesta di iscrizione, con la previsione della violazione dell’art. 28 n. 1 L.N., della sanzione disciplinare ex art. 138 L.N. e con l’ulteriore sanzione amministrativa da un milione a trenta milioni, allorchè il notaio chieda l’iscrizione della delibera in caso di “manifesta inesistenza” delle condizioni richieste dalla legge.

In quest’ultimo caso il notaio che ritenga non sussistenti le condizioni per l’iscrizione deve darne comunicazione agli amministratori entro trenta giorni; gli stessi amministratori o anche ciascun socio possono allora richiedere l’omologazione al Tribunale (che sopravvive a tale limitato fine, oltre che nei casi di mancato intervento del notaio, ad es. nel caso di delibere di conversione del capitale in euro).

Non sono state modificate le disposizioni degli artt. 14 e 27 del D.P.R. 131/1986. Poiché, nel caso in cui il notaio ritenga di non dover iscrivere la delibera, l’atto è soggetto ad omologazione, deve ritenersi che in tal caso i termini per la richiesta di registrazione decorrano solo dalla notizia del provvedimento di omologazione, come avveniva in passato. Peraltro, al fine di dare certezza alla decorrenza del termine, è opportuno che il notaio dia atto già nel verbale di assemblea della circostanza che non ritiene adempiute le condizioni di legge e che, quindi, l’atto sarà soggetto ad iscrizione solo previa omologazione.

Nell’ipotesi in cui ciò non risulti dall’atto, deve ritenersi che l’obbligo di registrazione decorra senz’altro dalla data dell’atto, risultando inapplicabili i suddetti artt. 14 e 27.

Da rilevare, infine, che – a norma del combinato disposto degli articoli 66, comma 2, lettera e), e dell’art. 65, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. 131/1986, gli atti di società di capitali – per cui è previsto ora uno specifico obbligo del notaio di chiedere l’iscrizione – potranno ora essere iscritti nel registro delle imprese anche prima della registrazione.

 

 

REGISTRO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, e dell’art. 33, comma 4, della legge 340/2000, entrata in vigore dal 9 dicembre 2000, tutti i termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese, e per la presentazione di denuncie al REA, sono unificati in giorni trenta. Passa da quindici a trenta giorni, per esempio, il termine per l’iscrizione della nomina dei liquidatori.

L’art. 33, comma 1, abroga poi le disposizioni che prevedevano il deposito delle firme autografe di amministratori e liquidatori. Correlativamente, viene modificato 2354, comma 2, c.c., prevedendosi ora, relativamente ai titoli azionari, che “È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purché autenticata”. L’autentica è in tal caso, ovviamente, di competenza notarile ma, trattandosi di un mero specimen di firma, si tratta di una forma di autentica minore (che anzi, riguardando una riproduzione meccanica, non richiede la sottoscrizione in presenza del notaio di ogni titolo azionario (salvo, presumibilmente, il primo), ma una semplice attestazione della verità della firma riprodotta).

L’art. 31, comma 2, della legge 340/2000 prevede che – a decorrere dal 9 dicembre 2001 – le denuncie e gli atti da presentarsi al registro delle imprese, tranne quelli degli imprenditori individuali, sono inviati obbligatoriamente per via telematica o presentati su supporto informatico.

L’art. 33, commi 2 e 3, della legge 340/2000, modifica le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che rinviavano al BUSARL ed al BUSC, che sono soppressi.

Il D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558 (in G.U. n. 272 del 21 novembre 2000), in vigore dal 5 dicembre 2000, contiene alcune importanti disposizioni di semplificazione in tema di registro delle imprese:

- l’art. 2 prevede un’unica sezione speciale, in sostituzione delle preesistenti sezioni delle società semplici, dei piccoli imprenditori e degli imprenditori agricoli;

- l’art. 3, comma 1, prevede che il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero REA coincidono con il codice fiscale;

- l’art. 3, comma 2, prevede la proroga al successivo giorno non festivo dei termini che scadono di sabato o in un giorno festivo;

- l’art. 3, comma 3, dispone che in caso di trasferimento della sede la denunzia di iscrizione della modifica debba essere presentata unicamente all’ufficio del registro delle imprese competente in ragione della nuova sede, che ne dà comunicazione d’ufficio a quello di provenienza.

Altre disposizioni del regolamento in esame sono superate: così quelle contenute nell’art. 4,  a seguito dell’abolizione del deposito della firma autografa e della nuova disciplina della presentazione di denuncie per via telematica, contenute nella legge 340/2000. Parzialmente superata è la disposizione dell’art. 13, relativa alla denunzie di iscrizione relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette ad omologazione (ad esempio, nomina di amministratori in caso di trasformazione in società di capitali): tale disposizione, che prevede la presentazione contestuale a seguito dell’omologazione, mantiene ora efficacia esclusivamente nei casi in cui il giudizio di omologazione è attivato dagli amministratori o dai soci.

L’art. 6 del D.P.R. 558/1999 prevedeva originariamente l’iscrizione nel registro delle imprese, in sostituzione che nel registro di cui all’art. 1524 c.c. (o nel registro previsto dalla legge Sabatini del 1965), delle vendite di macchine con riserva della proprietà: tale disposizione non è stata ammessa al “visto” della Corte dei Conti.

 

 

FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ

L’articolo 30 della legge 340/2000 abroga, dal 9 dicembre 2000, le disposizioni del codice civile che prevedevano la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei vari atti del procedimento di fusione. La relativa pubblicità è ora attuata esclusivamente tramite il registro delle imprese. Vengono conseguentemente adeguate le disposizioni del codice.

 

 

PROROGA DI TERMINI E INTRODUZIONE DELL’EURO

L’articolo 155, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (in Suppl. ord. n. 219/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2000) proroga, in vista dell’introduzione dell’euro in sostituzione della lira, al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi tramite banche o altri soggetti abilitati.

Il comma 1 del medesimo articolo prevede che comunque banconote e monete metalliche in lire avranno corso legale sino al 28 febbraio 2002.

 

 

INCENDI BOSCHIVI

L’art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 (in G.U. n. 280 del 30.11.2000), in vigore dal giorno 1 dicembre 2000, detta una nuova disciplina per i trasferimenti di terreni percorsi da incendi.

Più precisamente, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

La legge parla di compravendita, rimanendo esclusa, ad un’interpretazione puramente letterale, sia i negozi onerosi diversi dalla vendita, sia le donazioni. La disposizione è, sotto questo profilo, analoga a quella già contenuta nell’art. 1-bis del D.L. 332/1993, dalla quale si differenzia in quanto la durata del vincolo è ora di quindici anni, anziché di dieci anni come in precedenza.

 

 

SERVITÙ MILITARI

L’art. 1, comma 3, della legge 24 novembre 2000 n. 340 sopprime, con effetto dal 9 dicembre 2000, il “procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle province di confine terrestre”, quale disciplinato dalla legge 1095/1935, dalla legge 2207/1939, e successive disposizioni attuative. Pertanto, con la suddetta decorrenza, la norma abroga l’istituto dell’autorizzazione prefettizia di cui alla suddetta normativa per gli atti di alienazione di immobili in zone di confine.

I riferimenti a testi normativi contenuti nell’allegato “B” alla legge in commento devono intendersi estesi ai successivi provvedimenti di modificazione (in tal senso disponeva l’art. 20, comma 5-bis, della legge 15 marzo 1997 n. 59, come aggiunto dall’art. 2 della legge 8 marzo 1999 n. 50). Conseguentemente, pur in difetto di espressa menzione, deve intendersi abrogato dalla suddetta legge 340/2000 anche l’art. 18 della legge 898/1976, che disciplinava da ultimo la suddetta autorizzazione.

Rimane invece invariata – per gli altri effetti di legge – la disciplina delle servitù militari, quale contenuta nella legge 1 giugno 1931 n. 886, nella legge 24 dicembre 1976 n. 898 e nel D.P.R. 17 dicembre 1979 n. 780.

Nel suddetto panorama normativo si inserisce però l’art. 17 della “Legge comunitaria 2000” (cfr. il testo su Il Sole 24 Ore del 22 dicembre 2000”), che sostituisce l’art. 18, comma 2, della legge 898/1976, per estendere l’esenzione dall’autorizzazione in oggetto a tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati dell’Unione Europea (tra l’altro il nuovo comma 2 dell’art. 18 fa espresso riferimento alle leggi 1095/1935 e 2207/1939, già abrogate come sopra con riferimento al procedimento autorizzatorio). La disposizione, posteriore a quella della legge 340/2000, sembra quindi operare una reviviscenza dell’abolito istituto dell’autorizzazione.

 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO

L’art. 2 della legge 24 novembre 2000 n. 340 prevede che gli “strumenti di semplificazione” (dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni) previste dalla legge n. 15/1968 e successive modificazioni possono essere utilizzati anche nei rapporti “tra privati che vi consentano”. Il “consenso” del dichiarante rileva, tra l’altro, in quanto solo previa documentazione dello stesso l’Amministrazione competente al rilascio della certificazione –eventualmente interpellata circa la corrispondenza di quanto dichiarato con i dati da essa custoditi – è tenuta a fornire conferma scritta di quanto sopra. Il “consenso” del destinatario della dichiarazione rileva, invece, in quanto in sua assenza non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva.

Appare opportuno che almeno il consenso del dichiarante venga fatto constare in forma scritta, contestualmente alla stessa dichiarazione sostitutiva.

Occorre altresì rammentare che – ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998 n. 191 – è sempre necessaria l’autentica della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quando questa non sia contestuale ad un’istanza rivolta alla pubblica amministrazione. Negli altri casi, l’autentica non è più necessaria, giusto quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 127/1997, come modificati dall’art. 2 della legge 191/1998, e deve ritenersi che tale normativa – espressamente richiamata dall’art. 2 della legge 340/2000 – si applichi anche nei rapporti tra privati.

 

 

COMUNICAZIONE DI ATTI ALL’UFFICIO DELLE IMPOSTE

L’art. 37 della legge 340/2000 abroga i primi commi dell’art. 36 del D.P.R. 600/1973, che facevano obbligo al notaio (ed agli amministratori) di trasmettere all’ufficio delle imposte (ora ufficio delle entrate) copia degli atti costitutivi e modificativi di società ed altri soggetti IRPEG). Deve ritenersi probabilmente che la soppressione operi dalla data di entrata in vigore della legge, anche per gli atti ricevuti precedentemente.

 

 

ABOLIZIONE DEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI (FAL)

L’abolizione del F.A.L. è prevista dall’art. 31 della legge 340/2000, con effetto dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore (e quindi dal 6 marzo 2001).

Nelle ipotesi in cui la legge preveda la pubblicazione nel F.A.L. quale unico strumento di pubblicità (artt. 498, 501 c.c., legge 349/1973), la pubblicazione è effettuata sulla Gazzetta ufficiale.

Nell’ipotesi, invece, in cui il F.A.L. rappresenta solo uno degli strumenti della pubblicità (ad esempio, avvisi d’asta per gli incanti immobiliari, per cui è prevista anche la pubblicazione nell’Albo del Tribunale; ovvero privilegi ex art. 46 del D. Lgs. 385/1993 per i mutui ad imprese), non deve essere effettuata la pubblicazione in Gazzetta.

Il suddetto art. 31, al comma 4, prevede poi l’emanazione di un regolamento per la regolamentazione degli strumenti di pubblicità legale, anche telematici.

 

 

PERSONE GIURIDICHE

Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 (in G.U. n. 286 del 7 dicembre 2000) , in vigore dal 21 dicembre 2000, regola diversamente il procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle relative modificazioni.

L’art. 1 dispone che il riconoscimento è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. È correlativamente abrogato l’art. 12 del codice civile.

Il registro è istituito presso le prefetture ovvero, trattandosi di materie di competenza regionale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 616/1977, presso la Regione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Transitoriamente, l’art. 10, comma 5, prevede che al rilascio dei certificati relativi alle persone giuridiche continuerà a provvedere la cancelleria del tribunale (del capoluogo di provincia ove la persona giuridica ha la sua sede).

Limitatamente ad alcuni casi, da determinarsi con decreto ministeriale, l’iscrizione dovrà essere subordinata al preventivo parere del Ministero per i beni ed attività culturali.

La domanda per l’iscrizione è presentata dal fondatore o dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza dell’ente; il Prefetto o la Regione provvedono entro 120 giorni dalla domanda, salvi casi particolari. L’iscrizione d’ufficio è prevista esclusivamente per le fondazioni istituite per testamento, e solo in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

L’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo ha luogo con le stesse modalità previste per la prima iscrizione dell’ente.

L’art. 11 abroga una serie di disposizioni del codice civile e delle disposizioni di attuazione dello stesso, ormai incompatibili con la nuova disciplina.

L’art. 35, come modificato dall’art. 8, comma 2, e dall’art. 11, lettera e), del D.P.R. 361/2000, prevede la sanzione amministrativa fino a lire un milione per la mancata richiesta di iscrizione secondo quanto previsto nel regolamento. La nuova disposizione, peraltro, appare mal coordinata con il resto delle previsioni normative. Infatti non è previsto alcun termine per la presentazione della domanda di iscrizione (in passato, era previsto un termine di quindici giorni per l’iscrizione, a decorrere dal riconoscimento; la relativa disposizione è ora abrogata). Non si comprende pertanto quando possa ritenersi perfezionata la violazione di legge.

Inoltre, non appare chiaro – a fronte della costituzione di un’associazione per atto pubblico – se gli amministratori abbiano comunque e sempre l’obbligo di chiederne l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (cosa che contrasterebbe con l’espressa regolamentazione nel codice delle associazioni non riconosciute). Appare quindi oltremodo opportuno, nell’ipotesi in cui si costituisca un’associazione non destinata al riconoscimento, fare espressa menzione di ciò nell’atto costitutivo, per evitare le sanzioni ex art. 35 c.c..

 

 

SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

Con D.M. 11 dicembre 2000 (in G.U. n. 292 del 15.12.2000), la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

Con Decreto direttoriale 28 dicembre 2000 (in G.U. n. 302 del 29.12.2000) sono stati adeguati i coefficienti per la determinazione degli usufrutti a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al D.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

 

 

SUCCESSIONI E DONAZIONI A FAVORE DI ENTI NON RICONOSCIUTI

Con legge 22 giugno 2000 n. 192 (in G.U. n. 161 del 12.7.2000) sono stati abrogati l’art. 600, l’art. 782, comma 4, e l’art. 786 del codice civile; correlativamente, è stato modificato l’art. 473 del codice civile, che ora prevede la necessità di accettazione con beneficio d’inventario, oltre che per le persone giuridiche, anche per gli enti non riconosciuti.

È stata quindi rimossa l’incapacità dei suddetti enti di acquistare a titolo gratuito. L’abrogazione dell’art. 17 c.c., già avvenuta con l’art. 13 della legge 127/1997, ora modificato, comporta che anche i detti enti potranno acquistare senza alcuna autorizzazione.

È inoltre previsto che le disposizioni in oggetto trovino applicazione anche agli acquisti deliberati o perfezionati anteriormente all’entrata in vigore della legge. Pertanto, l’eventuale acquisto a titolo gratuito da parte di un ente non riconosciuto, verificatosi in passato, è fatto salvo con effetto retroattivo.

 

 

REVOCAZIONE DI DONAZIONI PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI  NATURALI

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 luglio 2000 n. 250 (in G.U. n. 28 del 5.7.2000), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 803 del codice civile, nella misura in cui non prevede la revocazione della donazione in caso di sopravvenienza di un figlio naturale, senza limiti temporali.

 

 

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Giusto quanto disposto dal D.L. 18 ottobre 2000 n. 291 (in G.U. n. 245 del 19.10.2000), convertito con modificazioni in legge 14 dicembre 2000 n. 372 (in G.U. n. 292 del 15.12.2000), il termine transitorio per l’allegazione della documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c. (e quindi della certificazione notarile sostitutiva) è stato unificato al 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l’istanza di vendita risulti depositata entro il 30 aprile 2001.

La legge di conversione ha inserito una nuova disposizione in forza della quale il notaio (o l’ufficio pubblico) che non rilasci la documentazione nel termine di legge, è tenuto, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto i motivi del mancato rilascio, ed il giudice, se accerta l’impossibilità per il creditore di depositare la predetta documentazione per causa a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il periodo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può altresì impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive.

La disposizione, ancorché sia qualificata nella rubrica, unitamente al primo comma che disciplina la proroga transitoria dei termini, come “norma transitoria”, appare, per il suo stesso tenore, norma a regime, applicabile cioè anche al termine ordinario di sessanta giorni, relativo alle istanze di vendita che saranno depositate dal 1° maggio 2001, e per le quali varrà il termine ordinario di sessanta giorni.

 

 

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI AREE EDIFICABILI

L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (art. 158, comma 3) una nuova agevolazione per l’acquisto di “immobili” in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati. Si applicano in tal caso l’imposta di registro con l’aliquota dell’1%, e le imposte ipotecaria e catastale fisse. Nessuna agevolazione è invece prevista per l’Invim né per l’imposta di bollo. Inoltre, se l’atto è soggetto ad IVA, deve ritenersi che lo stesso sconti regolarmente tale imposta (e quindi registro, ipotecaria e catastale in misura fissa).

Il trattamento di favore di cui sopra è subordinato all’effettiva utilizzazione edificatoria dell’area entro cinque anni dal trasferimento (ma deve ritenersi non necessaria l’ultimazione dei lavori entro tale termine).

Nessuno specifico obbligo di comunicazione è posto a carico del contribuente al fine di dimostrare all’ufficio l’avvenuta edificazione (salvo, peraltro, il rischio che l’ufficio ritenga dovuta, in caso di mancata edificazione, la denunzia ex art. 19 del D.P.R. 131/1986, quale “evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta”).

I piani particolareggiati cui fa cenno la norma sono quelli “di esecuzione”, disciplinati dall’art. 13 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive disposizioni modificative, nonché dalla legislazione regionale. Parlando la norma tributaria, genericamente, di immobili, devono ritenersi compresi in essa non solo le aree edificabili in senso stretto, ma anche gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia.

Merita ricordare che, per effetto dell’art. 5 della legge 22 aprile 1982 n. 168, “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978 n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili, e sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa”.

Rimangono fuori da entrambe le previsioni normative, apparentemente, i piani di lottizzazione, di cui all’art. 28 della suddetta legge 1150/1942; i trasferimenti di immobili compresi in tali zone non appaiono agevolati in base alla nuova normativa. A meno che l’espressione “comunque denominati”, riferita nella nuova disposizione ai piani particolareggiati, sia da intendersi come estesa a tutti gli strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale.

 

 

BENEFICI PER LA PRIMA CASA

L’articolo 33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 modifica – con effetto dal 1° gennaio 2001, la nota II-bis all’art. 1 della tariffa dell’imposta di registro, relativamente all’agevolazione per la prima casa: nel caso in cui l’acquirente non sia residente nel Comune in cui acquista al momento dell’atto, la norma prevede ora un maggior termine di diciotto mesi per trasferire ivi la propria residenza.

Ai sensi dell’art. 66 della legge 342/2000, con decorrenza dal 10 dicembre 2000, in caso di acquisto a titolo oneroso di unità abitative non di lusso da parte di soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, non è richiesta la condizione della residenza nel Comune in cui è situata l’abitazione (e quindi neanche l’obbligo di trasferire tale residenza entro diciotto mesi).

La norma non parla espressamente di pertinenze, ma rinvia alle disposizioni in materia di imposte di registro e sul valore aggiunto in tema di prima casa, e tale rinvio deve ritenersi comprensivo anche dell’individuazione dell’oggetto del beneficio.

L’agevolazione per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia è estesa anche alla detrazione degli interessi e spese accessorie relativi ai mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione: non è richiesto, a tal fine, il requisito della residenza abituale.

Da rilevare che delle forze di polizia ad ordinamento civile fanno parte la Polizia di Stato, il Corpo della polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato; delle forze di polizia ad ordinamento militare fanno parte l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza).

 

 

INVIM

L’articolo 20 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 contiene disposizioni di semplificazione in tema di Invim decennale, di cui all’art. 3 del D.P.R. 643/1972, e più precisamente prevede – ove il presupposto di imposizione decennale maturi nell’anno 2002 – la facoltà di corrispondere, in luogo di detta Invim decennale, ed entro il 31 marzo 2001, un’imposta sostitutiva pari allo 0,10% del valore degli immobili al 31 dicembre 1992.

Il valore suddetto può essere determinato su base catastale, ricorrendone i presupposti. Per i terreni edificabili, l’imposta sostitutiva è invece calcolata sul “valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l’imposta Invim di cui agli articoli 2 e 3” del D.P.R. 643/1972. Deve ritenersi che tale disposizione faccia riferimento all’ultima tassazione Invim avvenuta, per la determinazione del valore in oggetto.

Ove gli immobili siano stati assoggettati ad Invim straordinaria, ai sensi del D.L. 299/1991, si prende come base imponibile per l’imposta sostitutiva il valore finale dichiarato o definitivamente accertato in quell’occasione (senza necessità di presentazione di dichiarazione).

La norma demanda ad un successivo decreto ministeriale disposizioni attuative.

Altra disposizione in tema di Invim decennale è contenuta nell’articolo 33, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che estende l’esenzione da imposta (già prevista per i benefici ecclesiastici dall’art. 8, comma 3, della legge 904/1977, e quindi estesa agli istituti per il sostentamento del clero dall’art. 45 della legge 222/1985) anche agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché a tutti gli enti religiosi riconosciuti in base alle intese vigenti.

 

 

REDDITO FONDIARIO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

L’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388 modifica l’art. 10, comma 3-bis, del D.P.R. 917/1986, eliminando il limite di lire 1.800.000 di ammontare della rendita catastale dell’abitazione principale e relative pertinenze. Pertanto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2000 (cfr. il successivo comma 8 del suddetto art. 2), l’esonero dalla dichiarazione del reddito fondiario opererà a prescindere dall’importo della rendita catastale. Ciò rileva, ovviamente, anche ai fini della dichiarazione da rendersi negli atti notarili ai sensi dell’art. 3, comma 13-ter, della legge 165/1990.

 

 

DETRAZIONE DI INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI

L’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 modifica – con decorrenza dal periodo d’imposta 2001 (comma 8), l’art. 13-bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 917/1986, e precisamente:

- il termine per adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale sale da sei mesi ad un anno;

- l’intervallo tra l’atto notarile di acquisto e quello di mutuo sale da sei mesi ad un anno;

- in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta purché entro tre mesi dall’acquisto venga notificato lo sfratto, e purché entro un anno dal rilascio l’immobile venga adibito ad abitazione principale;

- il requisito della dimora abituale può riguardare, in alternativa, i familiari del soggetto che contrae il mutuo;

- la detrazione non spetta oltre il periodo nel quale è variata la residenza del mutuatario; non si tiene conto – oltre che delle variazioni dovute a motivi di lavoro – a quelle determinate da ricovero in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata;

- se l’immobile acquistato è fatto oggetto di lavori di ristrutturazione, comprovata dal relativo provvedimento concessorio o autorizzativo, la detrazione spetta a decorrere da quando l’immobile è adibito ad abitazione principale, che deve comunque aver luogo entro due anni dall’acquisto;

- se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno detrae la propria quota di interessi, salvo il caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, in cui quest’ultimo detrae l’intero importo degli interessi e spese.

 

 

IMPRENDITORIA AGRICOLA GIOVANILE

L’articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, modifica l’art. 14, comma 1 della legge 15 dicembre 1998 n. 441 (in tema di agevolazioni sulle imposte indirette per l’acquisto a favore di giovani agricoltori), eliminando l’equivoca espressione “fondi rustici”, e chiarendo che l’agevolazione compete per l’acquisto dei “beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale”.

 

 

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

La detrazione del 36% prevista dall’art. 1 della legge 449/1997, e successive modificazioni (per la ristrutturazione di abitazioni e relative pertinenze, di fabbricati rurali utilizzati da giovani agricoltori, ed anche per l’acquisto di boxes), è prorogata a tutto il periodo d’imposta 2001 (art. 2, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388).

 

 

FABBRICATI RURALI

L’articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 proroga al 31 dicembre 2001 il termine di denunzia al catasto urbano dei fabbricati già rurali e che hanno perso i requisiti di ruralità.

Le modalità semplificate di accatastamento, in catasto terreni, dei fabbricati effettivamente rurali sono prorogate, dal successivo comma 5, al 1° luglio 2001.

 

 

DONAZIONI E LIBERALITÀ COLLEGATE A TRASFERIMENTI DI IMMOBILI E AZIENDE

L’art. 69, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342 (in suppl. ord. n. 194 alla G.U. n. 276 del 25 novembre 2000), con riferimento alle donazioni e liberalità poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, stabilisce che l’imposta di donazione “non si applica” alle donazioni ed alle altre liberalità “collegate” ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’IVA.

Immobili e aziende sono contemplati in via tassativa: sono esclusi gli altri beni (azioni, quote sociali, titoli obbligazionari, ecc.).

La norma fa riferimento sia alle “donazioni” in senso stretto, sia alle “altre liberalità” (tra cui possono includersi, a titolo esemplificativo, il pagamento del debito altrui, il contratto a favore di terzo, l’accollo del debito altrui, il negotium mixtum cum donatione, per parlare solo delle fattispecie più frequenti).

Le liberalità indirette non richiedono una forma vincolata (il pagamento del debito altrui, ad esempio, è un mero “comportamento”). Di conseguenza, non appare necessario l’intervento in atto di colui che effettua la liberalità, essendo sufficiente che la stessa risulti dall’atto.

Occorre peraltro tener presente che la giurisprudenza consolidata ravvisa – in caso di intestazione di beni in nome altrui – una donazione indiretta avente ad oggetto non il denaro ma l’immobile. Poiché, ai sensi dell’art. 809 c.c., alle donazioni indirette si estendono le norme in tema di riduzione delle donazioni per lesione di legittima (e quindi anche l’azione di restituzione nei confronti dei terzi, ex artt. 563 e 564 c.c.), è preferibile stipulare una donazione diretta del denaro, cui faccia seguito l’acquisto dell’immobile.

La legge parla di donazioni o liberalità “collegate”. In caso di contestualità (nello stesso atto in cui è contenuto l’acquisto dell’immobile o dell’azienda), appare sufficiente precisare la destinazione della somma donata allo scopo. Maggiori problemi si pongono in caso di atti separati, posto che la semplice previsione di un “modus” donativo non appare sufficiente a tutelare le ragioni del fisco, in caso di inadempimento o di termine per l’adempimento eccessivamente lungo, avuto riguardo all’eventuale decadenza dell’azione della finanza. Per le liberalità non contestuali, appare quindi opportuno attendere i decreti attuativi, previsti al comma 13 dell’art. 69.

In presenza di donazioni o liberalità collegate, non appare chiaro se le stesse siano escluse dal coacervo: sembra preferibile la tesi affermativa (diversamente, per la maggior parte dei casi, la norma sarebbe priva di effettivo valore normativo).

Per approfondimenti, cfr. lo studio della Commissione studi tributari del C.N.N., in corso di pubblicazione.

 

 

LIBERALITÀ INDIRETTE NON RISULTANTI DALL’ATTO

L’art. 69 della legge 342/2000 ha inserito il nuovo art. 56-bis nel D. Lgs. 346/1990, che prevede – con riferimento alle liberalità “fatte” dal 1° gennaio 2001 – la soggezione ad imposta di donazione anche delle liberalità non risultanti da atti registrati, ma da meri comportamenti (oltre a quelle succitate, si pensi, ad esempio, al versamento di denaro su conti correnti bancari cointestati). Si tratta, tuttavia, di un’imposta che è possibile accertare solo se la liberalità risulti da dichiarazioni dell’interessato nell’ambito di accertamenti tributari, e purché la stessa liberalità abbia determinato, da sola o unitamente ad altre precedenti, un incremento patrimoniale superiore a 350 milioni. La particolarità di un’imposta che esiste ma non è possibile, nella maggior parte dei casi, accertare, potrà dar luogo a rilievi di incostituzionalità.

Alle suddette liberalità si applica (salva la franchigia di 350 milioni) l’aliquota del 7%; se però la liberalità è registrata volontariamente, si applicano:

- le aliquote previste per le donazioni in genere (su cui cfr. di seguito);

- in caso di registrazione volontaria entro il 31.12.2001, l’aliquota del 3%.

Resta invece ferma, in quanto già prevista dal D. Lgs. 346/1990, la normale soggezione ad imposta di donazione per le liberalità indirette risultanti da atti registrati (purché, ovviamente, risulti dall’atto lo spirito di liberalità, e purché rientrino nella nozione di “trasferimenti”, quale delineata dall’art. 1 del T.U.).

 

 

MODIFICHE AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DONAZIONI

Quanto segue si applica alle donazioni e liberalità poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001.

L’imposta di donazione, nel nuovo sistema delineato dall’art. 69 della legge 342/2000, è riferita al singolo donatario (anche se si tratti di donazione effettuata congiuntamente a più soggetti). Pertanto, a differenza che in passato, è assolutamente irrilevante, ai fini del coacervo, che nel medesimo atto siano contenute più donazioni a diversi donatari.

Le nuove aliquote proporzionali sono:

- del 3%, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

- del 5%, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

- del 7% nei confronti degli altri soggetti.

È prevista la franchigia fino a lire 350 milioni  per ciascun beneficiario, in qualunque delle suddette categorie rientri (e quindi anche se sia un estraneo rispetto al donante).

Detta franchigia è elevata a 1 miliardo se il donatario è discendente in linea retta minore di età, o persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992 (ai sensi dell’art. 4 l’accertamento di tale qualità deve essere effettuato dall’unità sanitaria locale; peraltro, ai fini della registrazione, deve ritenersi sufficiente una dichiarazione del beneficiario, salvo il potere di accertamento dell’ufficio). Anche detta franchigia di 1 miliardo, nel caso in cui donatario sia persona con handicap grave, spetta a prescindere dal rapporto di parentela con il donante.

Marginale appare la previsione di tassazione di donazioni, dirette o indirette, effettuate all’estero, ma effettuate a favore di beneficiari residenti in Italia (comma 1-bis dell’art. 55 del T.U.).

Importante invece è l’irrilevanza dell’avviamento nelle donazioni aventi ad oggetto aziende (analogamente è disposto per le quote sociali, per cui la giurisprudenza aveva già raggiunto le medesime conclusioni nel vigore del testo previgente). È quindi possibile, ora, stipulare la donazione di azienda indicando il valore dei singoli cespiti aziendali con esclusione dell’avviamento anche ai fini dell’imposta di donazione (ai fini delle imposte dirette,  era già possibile effettuare in regime di neutralità fiscale la donazione di azienda a familiari, ai sensi dell’art. 54, comma 5, D.P.R. 917/1986, come modificato dall’art. 3, comma 25, lett. a), della legge 662/1996).

Per le donazioni e liberalità in esame non si applica più, dal 1° gennaio 2001, l’INVIM (art. 69, comma 6).

 

 

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L’art. 69, comma 3, della legge 342/2000 prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per le donazioni e successioni (a titolo di eredità o legato) aventi ad oggetto la prima casa, quando, in capo al beneficiario o, in caso di pluralità di beneficiari, “in capo ad almeno uno di essi”, sussistano i requisiti e le condizioni previsti dalla tariffa in tema di imposta di registro.

In tale ipotesi, le dichiarazioni richieste dalla nota II-bis della tariffa dovranno essere rese nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione (e, deve ritenersi, anche in un allegato alla stessa).

La norma richiama anche le sanzioni previste in caso di decadenza dai benefici o di dichiarazione mendace. Tra le ipotesi di decadenza dai benefici rientra, secondo l’Amministrazione finanziaria, anche la cessione nel quinquennio dell’abitazione così acquistata (Circ. min. fin. 16.11.2000 n. 207/E).

La legge parla espressamente di case di abitazione, ma si ritiene che l’agevolazione competa anche per le pertinenze (Circ. min. fin. 207/E, citata).

La particolarità del beneficio in oggetto è che lo stesso spetta anche se i requisiti ricorrano in capo ad uno solo dei beneficiari. In tal caso, la disposizione sembra contemplare un effetto estensivo dell’agevolazione anche ai beneficiari che acquistano congiuntamente ma che non possiedono i requisiti. Conseguenza di ciò sarebbe che, in presenza, ad esempio, di tre immobili e di tre beneficiari, ciascuno di essi potrebbe scegliere un’abitazione, con l’effetto che tutti e tre potrebbero usufruire dei benefici per intero su ciascuno dei tre immobili. Altra possibile interpretazione è quella restrittiva, in base alla quale il beneficiario che da solo possiede i requisiti può usufruire pro quota dell’agevolazione, che non potrà utilizzare per altri immobili acquistati in comunione.

Il beneficio in oggetto riguarda solo le imposte ipotecaria e catastale. Dalla formulazione testuale della nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al T.U. sull’imposta di registro, sembra doversi affermare che non è ostativo, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso, alle agevolazioni l’avere usufruito del beneficio in sede di acquisto a titolo gratuito.

Allo stesso modo, dalla formulazione testuale dell’art. 7 della legge 448/1998, si evince che il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa presuppone un precedente acquisto agevolato “ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto”, non essendo sufficiente avere usufruito del beneficio in oggetto per le imposte ipotecaria e catastale.

 

 

PRESUNZIONE DI LIBERALITÀ

Con riferimento ai trasferimenti immobiliari, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 69 della legge 342/2000 (che abolisce l’Invim per le donazioni, riduce le ipotecarie e catastali alla misura fissa per la prima casa e riduce l’importo dell’imposta di donazione), sarà alquanto raro il verificarsi della presunzione di liberalità (per cui è ammessa comunque la prova contraria).

L’art. 69, comma 5, estende peraltro la portata della presunzione di liberalità ai trasferimenti di partecipazioni sociali, ma solo “quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di 350 milioni di lire”. La prima conseguenza di tale disposizione è che – negli atti di cessioni di partecipazioni sociali – dovrà essere specificato se le parti non sono tra loro parenti in linea retta o coniugi (art. 26, comma 2, del D.P.R. 131/1986).

Il raffronto tra i due carichi d’imposta, ex art. 26, viene fatto tenendo come base il carico complessivo di tutte le imposte dovute per il trasferimento. Conseguentemente occorre considerare, da un lato, la tassa sui contratti di borsa (non l’imposta sui capital gains, che è imposta diretta), dall’altro l’imposta di donazione (anche complementare) e le imposte di bollo: appare evidente che si tratta di una presunzione di liberalità che non può non verificarsi (salva la prova contraria).

Per interpretare correttamente la nuova disposizione, occorre considerare:

- che – verificandosi la presunzione di liberalità – in base al combinato disposto dell’art. 26 del D.P.R. 131/1986 e dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 346/1990, si ha un vero e proprio mutamento del regime giuridico dell’imposta, e cioè si applica l’imposta di donazione, e non più l’imposta di registro;

- che tuttavia la presunzione non si realizza se il valore della partecipazione non supera 350 milioni di lire.

Operazione preliminare – che viene svolta in base alle norme della legge di registro e non di quella sulle donazioni – è quindi la determinazione del valore. Poiché, peraltro, nel D.P.R. 131/1986 non si ha alcuna disposizione sulla determinazione del valore delle partecipazioni, deve ritenersi che il riferimento sia al valore nominale. Altra conseguenza è che non scattano le norme sul coacervo nella misura in cui – in presenza di una partecipazione di valore complessivo superiore a 350 milioni – la vendita venga frazionata in più atti, ciascuno dei quali di valore inferiore al suddetto limite. Né sembra applicabile, alla specie, la norma antielusiva prevista nell’art. 69 in oggetto, che è una norma propria dell’imposta di donazione.

Altra lacuna nel nuovo sistema si riscontra con riferimento alle girate di titoli azionari, che non sono soggette a registrazione e che quindi, apparentemente, sfuggono alla nuova presunzione.

Per approfondimenti, cfr. lo studio della Commissione studi tributari del C.N.N., in corso di pubblicazione.

 

 

MODIFICHE ALL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Il nuovo sistema si applica per le successioni, relativamente alle quali il termine di presentazione della dichiarazione scade a partire dal 1° gennaio 2001 (e quindi, in linea di massima, per i decessi avvenuti a partire dal 1° luglio 2000, salvi casi particolari, quali l’accettazione con beneficio d’inventario, e gli altri previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 346/1990).

Le modifiche, apparentemente ridotte, vanno in realtà ad incidere profondamente sulla struttura del tributo successorio.

1) – Aliquote:

Si passa ad un sistema di aliquote proporzionali e non più progressive, come segue:

- del 4%, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

- del 6%, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

- del 8% nei confronti degli altri soggetti.

Correlativamente, viene meno il c.d. “coacervo” “ai soli fini della determinazione delle aliquote”.

2) – Franchigie:

Viene istituito un sistema di franchigie “plurime” (una per ciascun beneficiario), nella misura di lire 350 milioni ciascuno. Tale franchigia si applica qualunque sia la qualifica soggettiva del beneficiario (quindi anche ad estranei rispetto al defunto).

Detta franchigia è elevata a 1 miliardo se il beneficiario (erede o legatario) è discendente in linea retta minore di età (anche successibile per rappresentazione), o persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992 (ai sensi dell’art. 4 l’accertamento di tale qualità deve essere effettuato dall’unità sanitaria locale; peraltro, ai fini della successione, deve ritenersi sufficiente una dichiarazione del beneficiario, salvo il potere di accertamento dell’ufficio). Anche detta franchigia di 1 miliardo, nell’ipotesi in cui chiamato sia persona con handicap grave, spetta a prescindere dal rapporto di parentela con il defunto.

3) – Rilevanza dell’attivo ereditario globale:

Continua a mantenere rilevanza la nozione di “attivo”, o “asse ereditario” (che già il T.U. del 1923 disciplinava, pur in assenza di un’imposta globale). Infatti:

- gli artt. 9 e seguenti del T.U., invariati salvo qualche modifica marginale, continuano a far riferimento, ai fini della determinazione della massa attiva, ad un attivo ereditario unitario;

- le passività ereditarie, di cui agli artt. 20 e seguenti, devono necessariamente essere dedotte dall’attivo unitariamente considerato.

La nozione di “asse ereditario” globale mantiene la sua rilevanza anche ai fini dell’imposta di registro sulle divisioni ereditarie (art. 34 D.P.R. 131/1986).

4) – “Atomizzazione” dell’imposta:

È abolita l’imposta sul valore globale, istituita nel 1942. Conseguentemente, l’imposta si applica sulla quota ereditaria o sul legato riferiti a ciascun beneficiario.

Pertanto, una volta effettuate le operazioni preliminari suddescritte, riferite all’intero attivo ereditario, occorre:

- con riferimento a ciascuna quota ereditaria o legato, calcolare il netto, detratti gli oneri ed i legati su essa gravanti (art. 8, comma 3);

- con riferimento a ciascuna quota ereditaria o legato, calcolare la franchigia (nuovo art. 7, commi da 2 a 2-quater);

- va quindi calcolata, su ciascuna quota ereditaria, la presunzione del 10% per denaro, gioielli e mobilia (ex art. 9 T.U.). Infatti, nonostante la norma continui a parlare di attivo ereditario in genere, l’operazione in oggetto è necessariamente successiva al calcolo della franchigia, che ora è individuale (in tal senso, circ. min. fin. 15 marzo 1991 n. 17/350134). La stessa circ. min. fin. 207/E del 16.11.2000 afferma che l’importo del 10% è “forfettizzato con riferimento alle quote attribuite ai singoli beneficiari”. Una conseguenza di tale “atomizzazione” della presunzione appare, a prima vista, l’impossibilità di applicarla all’ipotesi di legato (che, per definizione, riguarda un bene determinato).

5) – Coacervo:

Giusto il nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sparisce il vecchio coacervo “ai fini della determinazione delle aliquote”, e quindi deve ritenersi implicitamente abrogato l’ultimo comma dell’art. 8 T.U.. Il coacervo è ora disciplinato esclusivamente dall’art. 7, comma 2-quater, ed all’esclusivo fine di erosione della franchigia.

6) – Beni venduti negli ultimi sei mesi:

È abrogato l’art. 10 T.U., e sparisce quindi la presunzione di ricomprensione nell’attivo ereditario dei beni venduti negli ultimi sei mesi, che sono quindi ora irrilevanti ai fini dell’imposta sulle successioni (salvo che si tratti di vendite agli eredi parenti in linea retta o coniugi, e ricorrano i presupposti della presunzione di liberalità).

Per un evidente refuso, rimane l’indeducibilità dei debiti contratti negli ultimi sei mesi (art. 22, comma 2, T.U.), che verrà probabilmente eliminata con i decreti legislativi previsti dall’art. 69, comma 13.

7) – Pagamento anticipato dell’imposta di successione:

È previsto dai nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 12, e comporta la riduzione di un punto percentuale delle aliquote. Soggetto passivo dell’imposta è, in tali casi, lo stesso titolare. I beni e diritti per cui è pagata in tal modo anticipatamente l’imposta non concorrono a formare l’attivo ereditario (ma, in caso di successiva donazione, concorrono a formare il valore di quest’ultima ai fini dell’erosione della franchigia, salvo detrazione dell’imposta già pagata).

La disposizione – che richiede norme attuative – presenta diversi problemi applicativi: posto che l’aliquota varia in relazione alla persona del beneficiario, il titolare dovrà scegliere, in vita, il beneficiario stesso ai fini del pagamento dell’imposta (trattandosi di un’opzione a soli fini fiscali, non sembra violato il divieto dei patti successori). Occorrerà inoltre regolamentare le eventuali sopravvenienze (mutamento del valore del bene fino alla data di morte, eventuale alienazione dello stesso, eventuale mutamento della persona del beneficiario, ecc.).

8) – Successione nell’azienda:

Sono abrogate le disposizioni che facevano riferimento all’avviamento nelle successioni aventi ad oggetto aziende (analogamente è disposto per le quote sociali, per cui la giurisprudenza aveva già raggiunto le medesime conclusioni nel vigore del testo previgente).

Ai fini delle imposte dirette,  la successione di azienda a favore di familiari avveniva già in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, D.P.R. 917/1986, come modificato dall’art. 3, comma 25, lett. a), della legge 662/1996.

9) – Norma antielusiva:

L’art. 69, comma 7, prevede l’estensione della disposizione antielusiva ex art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 anche con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni, ed avuto riguardo ai fatti ed atti compiuti a partire dal 1° luglio 2000.

10) – Presunzione per conti cointestati:

Con l’abrogazione dell’art. 11, ultimo comma, del D. Lgs. 346/1990, è abolita la presunzione di integrale appartenenza al de cuius dei conti e rapporti cointestati con altri che non sia il coniuge in comunione legale.

Pertanto, per il futuro andrà denunciata in successione solo la quota di competenza del defunto. Le quote si presumono uguali, secondo le regole delle obbligazioni solidali, salva la facoltà per l’amministrazione di provare l’effettiva appartenenza al de cuius di una quota maggiore (ad esempio, dimostrando l’importo dei versamenti effettuati sul conto rispettivamente dai cointestatari).

11) – Solidarietà:

Non è stato modificato l’art. 36 del D. Lgs. 346/1990, con la conseguenza che rimane la responsabilità solidale dei coeredi, anche se, d’ora in avanti, vi sarà un’imposta calcolata in relazione a ciascuno di essi, e non più un’imposta globale.

La circ. min. fin. 207/E del 16.11.2000 ha precisato che la solidarietà non sussiste in caso di pagamento anticipato dell’imposta di successione.

12) - Imposta sostitutiva Invim:

Per le successioni in esame non si applica più, inoltre, l’imposta sostitutiva INVIM (art. 69, comma 6).

Per approfondimenti, cfr. lo studio della Commissione studi tributari del C.N.N., in corso di pubblicazione.

 

 

ARROTONDAMENTO DI IMPOSTE

Il D.P.R. 18 agosto 2000 n. 308 (in G.U. n. 254 del 30.10.2000) ha disposto, tra l’altro, nuovi criteri di arrotondamento delle imposte. Più precisamente, le imposte di registro, ipotecaria, catastale, INVIM e di bollo sono arrotondate alle 1.000 lire, per eccesso o per difetto a seconda che il calcolo dia un importo inferiore o superiore a lire 500; in caso di pagamento in Euro, l’arrotondamento è all’euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, e per eccesso se è superiore.

Mentre non sorgono dubbi sull’efficacia immediata (dal 14 dicembre 2000) per le modifiche relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale (gli artt. 8 e 10 del decreto modificano i relativi testi unici), dubbi potrebbero sorgere per INVIM e bollo (l’arrotondamento è disposto all’art. 7, facente parte del “capo I” del provvedimento, direttamente riferito alle procedure telematiche). Appare peraltro preferibile la tesi dell’immediata entrata in vigore delle disposizioni, in assenza di una diversa disposizione normativa.

Con riferimento all’imposta di bollo, quindi, sembra che operi immediatamente l’arrotondamento a lire 1.000 (anziché a lire 600) per i bolli su planimetrie, e l’arrotondamento a lire 2.000 (anziché a lire 2.500) per i bolli su ricevute.

 

 

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Lo statuto dei diritti del contribuente è contenuto nella legge 27 luglio 2000 n. 212 (in G.U. n. 177 del 31.7.2000), in vigore dal giorno 1 agosto 2000. In evidenza, tra le altre disposizioni:

- l’affermazione che le norme dello statuto possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali (art. 1, comma 1);

- la previsione che le norme interpretative in materia tributaria hanno carattere eccezionale, e possono essere emanate solo con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica (art. 1, comma 2);

- la previsione di irretroattività delle norme tributarie (art. 3, comma 1);

- il divieto di disporre l’istituzione di nuovi tributi con decreto-legge (art. 4);

- il principio che al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente (art. 6, comma 4);

- la previsione che l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione (art. 8, comma 1), salva l’emanazione sul punto di appositi regolamenti (art. 8, comma 8);

- l’obbligo dell’amministrazione di rimborsare il costo delle fideiussioni richieste per ottenere rateizzazioni o rimborsi (art. 8, comma 4);

- il limite massimo di dieci anni per la conservazione, a fini tributari, di atti e documenti (art. 8, comma 5);

- l’esclusione di sanzioni ed interessi moratori quando il contribuente si sia attenuto a precedenti posizioni dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate, quando il comportamento del contribuente dipenda da violazioni e ritardi della stessa amministrazione, e quando la violazione dipenda da obiettiva incertezza sulla portata delle norme, o si traduca in mera violazione formale senza debito d’imposta (art. 10);

- la previsione che “Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto” (art. 10);

- l’estensione del diritto di interpello, da attuarsi con apposito regolamento (art. 11);

- diritti e garanzie del contribuente in relazione alle ispezioni fiscali (art. 12);

- la prevista istituzione dell’ufficio del garante del contribuente, apposito organo collegiale, tra i cui componenti sono previsti anche i notai (art. 13).

Di particolare rilevanza appare la previsione (art. 8, comma 2) dell’ammissibilità dell’accollo del debito d’imposta altrui, senza liberazione del debitore originario. Si tratta di accollo cumulativo, che quindi, conformemente a quanto già affermato in passato dalla giurisprudenza (Cass. 3608/1995), non legittima l’amministrazione finanziaria all’emissione di atti impositivi a carico dell’accollante.

La nuova disposizione non elimina l’obbligo di rivalsa, laddove lo stesso è espressamente sancito dalla legge (ad es., rivalsa obbligatoria per l’imposta sul valore aggiunto, o a carico del sostituto d’imposta).

Sopravvivono, inoltre, le disposizioni specifiche che vietano la traslazione del carico tributario, in quanto derivanti da particolari rationes, non superate dalla disposizione generale in oggetto: in tema di INVIM (art. 27 D.P.R. 643/1972), di imposta di registro (art. 62 D.P.R. 131/1986), di imposta di bollo (art. 23 D.P.R. 642/1972), di IVA (art. 18, comma 4, D.P.R. 633/1972).

 

 

BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA

L’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 - elimina - con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (giusta la proroga approvata con D.P.C.M. 30 giugno 2000, in G.U. n. 152 del 1° luglio 2000) - le imposte di bollo ed i diritti di cancelleria per i procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione, esecutivi e concorsuali, istituendo, in luogo degli stessi, un contributo unificato nelle misure previste dalla tabella 1 allegata alla legge.

In particolare, è previsto un diritto fisso di lire 10.000 per ogni copia autentica di atti giudiziari, anche se composto da più fogli e più pagine.

Per i procedimenti di volontaria giurisdizione previsti al titolo II del libro IV del codice di procedura civile, e trattandosi di procedimenti con valore indeterminabile, è dovuto il contributo di cui alla lettera d) del punto 1. della tabella, ridotto alla metà, e quindi di lire 300.000.

 

 

RENDITE CATASTALI

L’articolo 74 della legge 342/2000 apporta alcune modificazioni alla disciplina delle rendite catastali. In particolare:

1) – a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita “sono efficaci” solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita. La notifica è prevista all’intestatario della partita, e non all’effettivo proprietario, rischiando di perpetuare disagi e contenzioso. Inoltre, nella misura in cui parla di “efficacia” della rendita, la norma appare ultronea, non essendo possibile che – se la rendita catastale è in atti – la stessa non abbia rilevanza, ad esempio, ai fini della valutazione automatica per le imposte indirette.

2) – per gli atti attributivi o modificativi della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non si fa luogo ad applicazione di sanzioni ed interessi, ed è possibile proporre ricorso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (10 dicembre 2000), quindi entro il 6 febbraio 2001. Per i medesimi atti, non ancora recepiti in atti impositivi, questi ultimi, purché in termini ai fini della prescrizione e decadenza, costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della rendita.

3) – è disposta espressamente la retroattività dei nuovi estimi – di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/1993, anche ai fini dell’INVIM. Pertanto, sia per gli atti da stipularsi che per quelli già stipulati, si applicano i minori estimi suddetti.

 

 

REGOLARIZZAZIONE DI SOCIETÀ DI FATTO

L’art. 3, comma 5, della legge 342/2000 riapre il termine – già previsto dall’art. 3, comma 68, della legge 662/1996 – per la regolarizzazione di società di fatto o irregolari. La norma ora prevede che – per le società esistenti alla data del 31 luglio 2000 – la regolarizzazione può essere effettuata entro il 28 febbraio 2001. Continuano ad applicarsi, sul punto, le disposizioni previgenti (commi da 69 a 74 del suddetto art. 3).

La riapertura dei termini non sembra riguardare, apparentemente, le società semplici agricole di cui al successivo comma 75.

 

 

CESSIONI E CONFERIMENTI DI AZIENDE

L’art. 6 della legge 342/2000 modifica, in parte, il D. Lgs. 358/1997, prevedendo, in caso di cessione di azienda a titolo oneroso:

- l’applicazione dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 19% (anziché del 27%);

- l’esclusione della rateizzazione in cinque anni, precedentemente prevista.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la nuova disciplina si applica a partire dal periodo d’imposta “per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” (e quindi, in linea di massima, dal 2001).

Il successivo articolo 7 disciplina i conferimenti di beni e aziende a favore di centri di assistenza fiscale (CAAF), con riferimento ai quali si rinvia, per le imposte di registro, ipotecarie, catastali e INVIM, all’art. 25 della legge 8 maggio 1998 n. 146 (quindi imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse, Invim al 50% o, in alternativa, imposta sostitutiva Invim come ivi prevista).

 

 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

L’art. 34 della legge 342/2000 modifica profondamente, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il regime fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative; i relativi redditi vengono inclusi tra quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Pertanto, con la suddetta decorrenza (come chiarito dalla circ. min. fin. 16.11.2000 n. 207/E):

- non sono più deducibili le spese effettuate dal collaboratore, salva la disciplina delle trasferte ex art. 48, comma 5, T.U. (ma non potranno comunque più essere dedotte dal reddito del collaboratore le spese effettuate per raggiungere il luogo di lavoro);

- sono assoggettate a tassazione le somme a qualunque titolo percepite dai collaboratori (anche a titolo di rimborso spese);

- si applica la disciplina delle stock options (art. 48, lettere g) e g-bis) del TUIR);

- non dovrà essere più applicata la ritenuta del 20%, bensì la ritenuta calcolata sulla base dell’aliquota propria degli scaglioni di reddito del collaboratore;

- dovrà essere effettuato il conguaglio entro il 28 febbraio, con consegna della certificazione CUD;

- restano assoggettate ad IVA le sole prestazioni di collaborazione che rientrano nell’oggetto proprio della professione abituale svolta dal collaboratore.

 

 

CESSIONI GRATUITE DI AREE AI COMUNI

Le cessioni di aree ai Comuni, effettuate in esecuzione di convenzioni di lottizzazione o a scomputo di opere di urbanizzazione, non sono rilevanti – ai sensi dell’art. 51 della legge 342/2000 – ai fini dell’IVA. La disposizione è stata qualificata da qualcuno dei primi commentatori come interpretativa, ma a tale tesi osta il disposto dell’art. 1, comma 2, della legge 212/2000 (statuto del contribuente), secondo il quale le norme interpretative in materia tributaria hanno carattere eccezionale, e possono essere emanate solo con legge ordinaria, che qualifichi espressamente come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

 

 

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE

Ai sensi dell’art. 55, comma 3, della legge 342/2000, la legalizzazione di fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.

 

 

DECADENZA DAI BENEFICI PER LA PRIMA CASA

Con sentenza a sezioni unite n. 1196/2000, che fa seguito ad una giurisprudenza ormai maggioritaria nello stesso senso, la Cassazione ha affermato che – in caso di decadenza dai benefici per la prima casa – l’ufficio ha tre anni di tempo per procedere al recupero delle normali imposte (e non dieci anni come pretendeva l’amministrazione finanziaria).

I tre anni decorrono:

- relativamente all’accertamento di requisiti preesistenti all’atto, dalla registrazione dell’atto stesso;

- relativamente ad eventi successivi (ad esempio, trasferimento di residenza, riacquisto in caso di alienazione infraquinquennale), dalla data di scadenza del termine concesso per il formarsi del requisito richiesto.

 

 

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO

Il termine di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili è elevato a trenta giorni dall’art. 68 della legge 342/2000 (sebbene la legge parli solo del pagamento, in questo senso è la circ. min. fin. 16.11.2000 n. 207/E).

 

 

ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

L’art. 71 della legge 342/2000 prevede la possibilità, per i contribuenti soggetti agli studi di settore, di adeguarsi ai medesimi senza sanzioni e interessi, sia ai fini delle imposte sui redditi che di quella sul valore aggiunto, anche nel secondo periodo d’imposta in cui trovano applicazione detti studi (la possibilità di adeguamento in tal senso con riferimento al primo periodo d’imposta è prevista dall’art. 2 del D.P.R. 195/1999).

 

 

TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA

Il D.M. 16 giugno 2000 (in G.U. 168 del 20 luglio 2000) delega le Direzioni regionali delle entrate ad adottare i provvedimenti di:

- autorizzazione a corrispondere la tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori in modo virtuale;

- autorizzazione all’uso di moduli per la redazione dei suddetti contratti predisposti direttamente in luogo dei foglietti bollati.

 

 

CESSIONE DEI CREDITI TRIBUTARI DEGLI ENTI LOCALI

L’art. 76 della legge 342/2000 disciplina la cessione a titolo oneroso dei crediti tributari (compresi interessi, sanzioni e penalità) vantati dagli enti locali o dalle camere di commercio. Più precisamente:

- è fatto rinvio al contratto di cessione per la regolamentazione dei rapporti tra cedente e cessionario, senza quindi particolari vincoli (e ritenendosi quindi inapplicabili le disposizioni che disciplinano la cessione dei crediti d’imposta verso lo Stato);

- il cedente garantisce l’esistenza del credito ma non la solvenza del debitore (la disposizione appare, sul punto, inderogabile);

- i privilegi e le garanzie si trasferiscono al cessionario senza alcuna formalità o annotazione (neanche ipotecaria, quindi, in deroga all’art. 2843 c.c.);

- non si applica l’art. 1264 c.c. (non è quindi necessaria la notificazione al debitore ceduto o la sua accettazione per l’efficacia della cessione, in considerazione, probabilmente, della particolare affidabilità del cedente, e dell’impossibilità di notificare la cessione ad un numero rilevante di debitori ceduti);

- si ha, a seguito della cessione, successione a titolo particolare nel credito ceduto (sul punto, la disposizione appare, a prima vista, inutile).

La cessione dei crediti in oggetto potrebbe configurare una forma indiretta di riscossione delle entrate degli enti locali (disciplinata dagli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 446/1997), e potrebbe ritenersi necessaria una procedura di evidenza pubblica per la scelta del cessionario.

Quanto alle Camere di Commercio, la cessione ha ad oggetto i crediti relativi alle entrate e contributi di cui all’art. 18 della legge 580/1993.

La suddetta disciplina è in parte modellata su quella della cessione (a fini di cartolarizzazione) dei crediti previdenziali; si evidenziano, sul punto:

- l’art. 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

- sulla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, l’art. 36 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed il D.M. 28 marzo 2000;

- sulla cessione e cartolarizzazione dei crediti INAIL, il D.M. 27 ottobre 2000 ed il D.M. 15 novembre 2000 (in G.U. n. 295 del 19.12.2000).

Da rilevare che la cessione dei crediti non tributari era già consentita a tutte le pubbliche amministrazioni dall’art. 8 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997 n. 140.

Le cessioni di crediti tributari in oggetto sono esenti da imposte di registro, bollo e da ogni altra imposta indiretta. Sono comunque soggette all’obbligo di registrazione, sia pure in esenzione (Circ. Min. Fin. 16.11.2000 n. 207/E).

 

 

TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI

Il nuovo testo unico sugli enti locali è stato approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (in suppl. ord. n. 162/L alla G.U. n. 227 del 28 settembre 2000), in vigore dal 13 ottobre 2000.

Tra le principali disposizioni di interesse notarile:

- l’art. 6 disciplina gli statuti comunali e provinciali;

- l’art. 31 disciplina gli organi ed il funzionamento dei consorzi tra enti locali;

- l’art. 42 disciplina le attribuzioni dei consigli comunali: cfr. in particolare lettere h) ed l);

- l’art. 48 disciplina le competenze delle giunte comunali;

- l’art. 50 disciplina le competenze del sindaco e del presidente della provincia;

- l’art. 97 disciplina ruolo e funzioni del segretario comunale e provinciale;

- l’art. 107 disciplina le funzioni dei dirigenti (tra cui vi è la stipulazione dei contratti; cfr. anche le precisazioni ai commi 4 e 5 sull’esclusività della relativa funzione rappresentativa);

- l’art. 108, comma 2, prevede, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, l’attribuzione delle relative funzioni, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi;

- l’art. 113 prevede le società per azioni o a responsabilità limitata con prevalente capitale pubblico, nonché le società per azioni con partecipazione pubblica minoritaria (queste ultime disciplinate dal successivo art. 116), per la gestione dei servizi pubblici locali;

- l’art. 115 disciplina la trasformazione, per atto unilaterale, delle aziende speciali in società per azioni;

- l’art. 118 disciplina il trasferimento dei beni degli enti locali a favore delle aziende speciali e delle società per azioni ex art. 113, lettera e), prevedendo l’esenzione da tutte le imposte e la riduzione alla metà degli onorari notarili;

- l’art. 134, commi 3 e 4, disciplina l’esecutività delle deliberazioni (dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salva la dichiarazione di immediata eseguibilità in caso di urgenza);

- l’art. 192 disciplina la determinazione del responsabile del procedimento di spesa, che deve precedere la stipulazione dei contratti dell’ente locale;

- gli articoli 204 e 206 disciplinano i mutui passivi da contrarsi da parte degli enti locali.

 

 

PROTESTI CAMBIARI

La legge 18 agosto 2000 n. 235 (in G.U. n. 200 del 28.8.2000), in vigore dal 26 dicembre 2000, detta nuove norme in tema di protesti. In particolare, ai sensi dell’art. 1:

- il pubblico ufficiale che leva il protesto deve trasmettere al presidente della camera di commercio (non più al tribunale), il giorno successivo alla fine di ogni mese, l’elenco dei protesti;

- nell’atto di protesto il debitore deve essere identificato con l’indicazione del nome, domicilio, luogo e data di nascita.

I successivi articoli disciplinano, in particolare, la cancellazione dal registro informatico dei protesti.

Con D.M. 9 agosto 2000 n. 316 (in G.U. n. 256 del 2 novembre 2000) è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, istituito presso ciascuna camera di commercio, a norma dell'articolo 3-bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480.

 

 

VENDITA DI IMMOBILI PUBBLICI

Si segnalano, nel periodo in oggetto:

- l’articolo 43 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che contiene importanti disposizioni in tema di dismissione di immobili da parte dello Stato, degli enti disciolti ex legge 1404/1956, degli enti privatizzati in cui l’ente pubblico ha una partecipazione di controllo;

- l’articolo 46 della suddetta legge 23 dicembre 2000 n. 388, avente ad oggetto il trasferimento ai Comuni o agli Istituti autonomi case popolari di immobili statali;

- il D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283 (in G.U. n. 240 del 13.10.2000), in tema di alienazione di beni immobili del demanio storico e artistico;

- il D.M. 27 settembre 2000 (in G.U. n. 251 del 26.10.2000), in tema di vendita degli immobili degli enti pubblici previdenziali. Cfr. anche, a quest’ultimo proposito, la circolare del ministero del lavoro in data 10 aprile 2000, n. IV/PS/30800/bis, e la Ris. Min. Fin. 23 maggio 2000 n. 67/E;

- la Circ. Min. Fin. 16 maggio 2000 n. 96/T, sull’alienazione degli immobili dello Stato.

 

 

INCENTIVI ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Il D. Lgs. 21 aprile 2000 n. 185 (in G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) contiene disposizioni volte ad incentivare la costituzione di società, anche cooperative, composte esclusivamente da soggetti tra i 18 e i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti tra i 18 e i 29 anni, che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. Dette società dovranno avere la propria sede nei territori del Mezzogiorno d’Italia, ed i suddetti soci dovranno anche essere ivi residenti.

 

 

NORME IN TEMA DI DIRITTO D’AUTORE

La legge 18 agosto 2000 n. 248 (in G.U. n. 206 del 4.9.2000) contiene disposizioni a tutela del diritto d’autore.

In evidenza, soprattutto, l’art. 2, con la limitazione della fotocopiatura dei volumi o fascicoli di periodici, e l’obbligo di apposizione di contrassegni sui supporti informatici contenenti programmi per elaboratore (art. 10). Importante, altresì, l’estensione delle sanzioni penali ed amministrative per chiunque abusivamente detiene, anche senza farne commercio, programmi per elaboratore ed in genere opere dell’ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d’autore (artt. 13 e 16).

 

 

INTERESSI DI MORA

Con direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo  (pubblicata in G.U.C.E. del giorno 8.8.2000: cfr. Il Sole 24 Ore del 7 settembre 2000) è stata prevista una regolamentazione – ritenuta immediatamente applicabile in quanto sufficientemente precisa – delle conseguenze del ritardo nei pagamenti. In assenza di diversa regolamentazione contrattuale, sono dovuti automaticamente interessi di mora a seguito del ritardo di oltre 30 giorni nei pagamenti, al tasso di riferimento della BCE, aumentato di almeno 7 punti percentuali, salve diverse disposizioni.

 

 

INTERESSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 23 giugno 2000 (in G.U. n. 147 del 26.6.2000);

- con D.M. 21 settembre 2000 (in G.U. n. 226 del 27.9.2000);

- con D.M. 20 dicembre 2000 (in G.U. n. 302 del 29.12.2000).

Con quest’ultimo provvedimento, il tasso-soglia relativo ai mutui bancari, oltre il quale si ha interesse usurario, è del 10,395%.

Con sentenza 13 luglio 2000 n. 14899, la Cassazione ha ritenuto che – relativamente ai contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge 108/1996 – è nulla anche la pattuizione di interessi ad un tasso che sia divenuto usurario solo successivamente alla stipula del contratto.

 

 

SOCIETÀ COOPERATIVE

La legge 22 giugno 2000 n. 193 (in G.U. n. 162 del 13.7.2000) modifica l’art. 4 della legge 381/1991 in tema di cooperative sociali, inserendo, tra le persone svantaggiate ivi previste, le persone detenute.

L’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che – in caso di soppressione delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative – sorge l’obbligo in capo alle stesse di devolvere il patrimonio effettivo in essere, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi maturati, ai fondi mutualistici; analogo obbligo sorge in caso di trasformazione o fusione in enti diversi da cooperative (sul punto cfr. anche la Circ. Min. Fin. 30 ottobre 2000 n. 195/E), ed in caso di decadenza dai benefici fiscali.

 

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

La legge 21 luglio 2000 n. 205 (in G.U. n. 173 del 26 luglio 2000) modifica profondamente il processo amministrativo.

Tra le disposizioni in essa contenute, si evidenzia il disposto dell’art. 6, comma 2, ai sensi del quale “Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”.

 

 

LIBRI FONDIARI E PUBBLICITÀ TAVOLARE

Modifiche alle disposizioni in tema di libri fondiari sono contenute nell’art. 34 della legge 340/2000 (si tratta di norme relative all'annotazione dei contratti preliminari e contratti sottoposti a condizione).

 

 

CONDONO EDILIZIO

L’articolo 145, comma 93, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 contiene particolari disposizioni in tema di sanatoria degli immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche  per tossicodipendenti e per disabili.

 

 

STAMPA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI CONTABILI

L’art. 3, comma 4, della legge 342/2000, modifica l’art. 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 (convertito in legge 489/1994), disponendo che in caso di tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, gli stessi possono essere stampati entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Ciò significa che sarà ora possibile effettuare la stampa dei suddetti libri e registri anche oltre il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio (come riteneva in passato il Ministero delle Finanze: cfr. Circ. Min. Fin. 27 ottobre 1994 n. 181/E).

Di rilievo anche la Circ. Min. Fin. 5 dicembre 2000 n. 224/E, secondo la quale la vidimazione iniziale dei registri previsti dalla normativa fiscale può essere effettuata anche dopo la data di effettuazione dell’operazione, purché entro il termine (di sessanta giorni) previsto per la sua registrazione.

 

 

AUTOVEICOLI

Con D.P.R. 19 settembre 2000 n. 358 (in G.U. n. 285 del 6.12.2000) sono state emanate norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50).

 

 

MISURE PER PRIVACY

È scaduto il 10 dicembre 2000 l’obbligo di redigere il documento, previsto dalla legge 3 novembre 2000 n. 325, nel quale indicare le particolari esigenze tecniche ed organizzative che hanno reso necessario un più ampio termine per la predisposizione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati, di cui all’art. 15 della legge 675/1996, ed al D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318.

L’adozione di tali misure dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2000.

Con Provvedimento del Garante in data 20 settembre 2000 n. 4/2000 (in G.U. n. 229 del 30.9.2000) è stata disposta l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti.

 

 

INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI

L’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 concede un credito d’imposta ai datori di lavoro in genere (quindi anche ai professionisti) che, dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2003 assumono – con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ad effettivo incremento della base occupazionale dell’ultimo anno, lavoratori dipendenti di età non inferiore ad anni 25 e disoccupati da almeno 2 anni. Il credito d’imposta è di lire 800.000 mensili per ciascun lavoratore assunto, alle condizioni previste nella norma richiamata.

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione dell’art. 56, comma 3, del D. Lgs. 626/1994, il D.M. 2 ottobre 2000 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000), in vigore dal 2 novembre 2000, contiene, in allegato, le “linee guida d’uso dei videoterminali”. Sono contenute, in particolare, disposizioni relative alle caratteristiche dei posti di lavoro (scrivanie, sedili), all’ambiente di lavoro in genere (rumori, luminosità, microclima), alla postura da assumere di fronte al video, alle misure di prevenzione atte ad evitare l’insorgenza di problemi visivi e di “affaticamento mentale”.

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

Si segnalano le seguenti altre disposizioni della legge 23 dicembre 2000 n. 388, di minore rilevanza notarile:

- l’art. 8 concede una nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi (anche immobili, ed anche mediante contratti di locazione finanziaria) da effettuarsi nelle aree svantaggiate del mezzogiorno e del centro-nord nel periodo 2000-2006;

- l’art. 9 prevede la possibilità, per gli imprenditori individuali, di optare per la tassazione separata del reddito d’impresa con aliquota pari a quella dei soggetti Irpeg, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001;

- l’art. 13 prevede un regime fiscale agevolato per le nuove attività imprenditoriali e professionali, con applicazione – a determinate condizioni – di un’imposta sostitutiva del 10% in luogo delle normali imposte sul reddito;

- l’art. 128 modifica le norme in tema di credito agrario contenute nell’art. 5 del D. Lgs. 173/1998, prevedendo, tra l’altro, il diritto del mutuatario alla rinegoziazione dei suddetti mutui, senza effetti novativi, con la riduzione dell’ipoteca originaria, ovvero il diritto all’estinzione anticipata. Si prevede il vincolo quinquennale di destinazione d’uso degli immobili oggetto del finanziamento;

- l’art. 145, comma 50, estende agli intermediari finanziari di cui all’ar.t 107 del T.U. bancario la facoltà di rilasciare fideiussioni per gli appalti di opere pubbliche;

- l’art. 145, comma 80, disciplina la ridenominazione in euro del capitale delle società cooperative autorizzate all’esercizio di assicurazioni;

- l’art. 145, comma 82, prevede la compatibilità delle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliare comunale, provinciale o circoscrizionale con quella di amministratore delle società miste di cui all’art. 2, comma 203, della legge 662/1996;

- l’art. 147 modifica le norme in tema di esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni.

 


DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

CHE ENTRERANNO IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE

 

 

DELEGIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI

L’art. 1 della legge 24 novembre 2000 n. 340 prevede la delegificazione e semplificazione – mediante l’emanazione di appositi regolamenti – dei procedimenti indicati nel medesimo articolo e nell’allegato “A”. Tra quelli di più evidente rilevanza notarile vi sono:

- il procedimento di iscrizione a ruolo del notaio;

- il procedimento di iscrizione del notaio trasferito;

- il procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio;

- il procedimento per la nomina del coadiutore del notaio;

- la redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità;

- la redazione di atti pubblici con l’intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina della nullità;

- il procedimento per la conservazione e la pubblicità di testamenti;

- le comunicazioni di atti di trasferimento di terreni (art. 18 legge 47/1985 e art. 7 legge 310/1993);

- le comunicazioni di trasferimento del possesso di fabbricati (comunicazione alla P.S. ex D.L. n. 59/1978);

- il procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, con la previsione dell’abolizione dell’obbligo di vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni;

- il procedimento per l’attribuzione del codice fiscale, con estensione della facoltà di richiesta e ricezione anche telematica, tra gli altri, ai notai;

- i procedimenti relativi al catasto edilizio;

- i procedimenti per l’iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese;

- i procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie, nonché delle denunzie di inizio attività, autorizzazioni edilizie, interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia;

- il procedimento per l’iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l’ufficio del registro delle imprese;

- i procedimenti per l’alienazione di beni immobili dello Stato, per il passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico, per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici, per l’acquisto di immobili destinati a sede di organi dell’amministrazione dello Stato;

- i procedimenti per l’acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione (legge “Sabatini” n. 1329/1965, artt. 4 e 10).

 

 

EMANAZIONE DEI TESTI UNICI

Oltre a quanto sopra, la suddetta legge 340/2000 prevede – all’art. 1, comma 6 – una nuova disciplina per l’emanazione dei testi unici previsti dall’art. 7 della legge n. 50/1999, prevedendo, tra l’altro, il nuovo termine del 31 dicembre 2002 per la relativa emanazione.

L’art. 99 della legge 342/2000 prevede – relativamente all’emanazione dei testi unici tributari, previsti dall’art. 35 della legge 133/1999 – il nuovo termine del 31 dicembre 2001.

 

 

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PER VIA TELEMATICA

Con D.P.R. 18 agosto 2000 n. 308 (in G.U. n. 254 del 30.10.2000) sono state dettate norme per la “utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari”.

Con D.M. 13 dicembre 2000 (in G.U. n. 302 del 29.12.2000) è stato approvato il modello unico informatico, nonché le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati, per gli adempimenti di cui sopra.

Vengono quindi aggiunti gli ultimi tasselli al quadro normativo, già delineato dal D. Lgs. 18 gennaio 2000 n. 9 (in G.U. n. 30 del 7 febbraio 2000). L’entrata in vigore del nuovo sistema presuppone, peraltro, l’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 3 del suddetto D.P.R. 308/2000.

Tra le novità dell’ultimo decreto emanato, si evidenziano:

- l’obbligo di conservazione in originale, da parte del notaio, della denunzia INVIM e dei documenti e certificati da presentare agli uffici;

- l’unificazione del termine, da valere anche per la registrazione, in trenta giorni dalla stipula dell’atto;

- l’obbligo di presentare comunque il titolo (l’atto notarile) in forma cartacea ai fini della pubblicità immobiliare.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE

L’art. 55, comma 1, della legge 342/2000 demanda a successivi decreti del Ministero delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la revisione delle tariffe dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

 

 

FIRMA DIGITALE

Con delibera AIPA del 23 novembre 2000 n. 51/2000 (in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2000) sono state dettate le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

 

Gaetano Petrelli