notaio informatico Riccardo Ricciardi
PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 1997-1998-1999
DI
INTERESSE NOTARILE
A) - NOVITÀ CHE INTERESSANO IL NOTAIO PROFESSIONISTA:
1) SOPPRESSIONE DEI SERVIZI AUTONOMI DI CASSA DEGLI
UFFICI FINANZIARI -
Si rinvia all’articolo pubblicato nella rivista Notariato, 1998,
fasc. 2.
2) DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (in G.U. del 2.1.1998),
avente ad oggetto la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
Onlus, contiene alcune importanti disposizioni di interesse notarile sugli enti
non commerciali, che entrano in vigore il 1° gennaio 1998:
- Art. 1: l’oggetto principale o esclusivo dell’ente risulta dall’atto
costitutivo e dallo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico, scrittura
privata autenticata, scrittura privata registrata (non è quindi prevista, come
obbligatoria, la forma dell’atto notarile, conformemente ai principi ed alle
norme civilistiche); in mancanza, si desume dall’attività effettivamente
svolta;
- Art. 5: per gli enti associativi di natura politica, sindacale e di
categoria, religiosa, assistenziale, culturale, sportiva dilettantistica, di
promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, non si
considerano commerciali attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
anche se verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli
associati, ex commi 3, 4 bis e 4 quater del novellato art. 111 T.U.I.R., a
condizione che vengano inserite nell’atto costitutivo o nello statuto
specifiche clausole (divieto di distribuire utili e fondi agli associati,
obbligo di devoluzione per fini analoghi o di pubblica utilità, esclusione
della temporaneità della partecipazione sociale, diritti di voto, obbligo di
redigere il rendiconto annuale, eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea, criteri
di ammissione ed esclusione degli associati, criteri e forme di pubblicità
delle convocazioni e deliberazioni assembleari, intrasmissibilità della quota
associativa, salvo che per successioni mortis causa, non rivalutabilità della
quota). È previsto l’obbligo di adeguamento degli statuti degli enti
associativi esistenti entro il 30 giugno 1998, o entro il 31 dicembre
1998 per le associazioni politiche, sindacali e di categoria.
- Art. 9: il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore
di enti non commerciali, con atto registrato entro il 30 settembre 1998,
è esente da imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale,
sull’incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, ed è
neutro ai fini delle imposte dirette.
3) ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE
(ONLUS) -
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo 460/1997,
entrato in vigore il 1° gennaio 1998,
sono definibili come ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) le
associazioni, fondazioni, comitati, cooperative ed altri enti privati i cui
statuti o atti costitutivi, redatti nella forma di atti pubblici, scritture
private autenticate o registrate, prevedano espressamente:
a) lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, tutela e promozione di beni culturali ed ambientali,
promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca
scientifica;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (tali
intendendosi, ex comma 2, allorchè le cessioni di beni o prestazioni di servizi
non sono rese nei confronti degli associati o altri soggetti indicati nel comma
6, lettera a, ma bensì nei confronti di persone svantaggiate (queste ultime
possono rientrare nelle precedenti categorie) o componenti collettività estere
per aiuti umanitari. Si intendono comunque inerenti a finalità di solidarietà
sociale le attività svolte nei settori dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria, della beneficienza, della tutela e promozione dei beni
culturali e ambientali, della ricerca scientifica, della promozione della
cultura e dell’arte per cui siano riconosciuti aiuti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato);
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui alla
superiore lettera a), salve quelle connesse ex successivo comma 5;
d) il divieto di distribuire utili e fondi durante la vita
dell’organizzazione, salvo che ad altre ONLUS che fanno parte della medesima
struttura;
e) l’obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attività
istituzionali e connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio, allo scioglimento, ad altre
ONLUS o a fini di pubblica utilità;
g) l’obbligo di redigere il rendiconto annuale;
h) disciplina volta a garantire l’effettività del rapporto associativo,
e disciplina dei diritti di voto;
i) l’uso nella denominazione della dizione “organizzazione non
lucrativa di utilità sociale”, o “Onlus”.
Al comma 8 si prevede peraltro che sono considerate in ogni caso
ONLUS, anche quindi in deroga a quanto sopra detto, le organizzazioni di
volontariato iscritte negli appositi registri, le cooperative sociali, e le
organizzazioni idonee ex legge 49/1987, fatte salve le previsioni di maggior
favore per le suddette organizzazioni.
Sono invece in ogni caso espressamente esclusi dall’ambito agevolativo delle
Onlus alcuni enti, ed in particolare gli enti pubblici, le società commerciali
diverse dalle cooperative, partiti politici, organizzazioni sindacali e di
categoria (D.M. 19.1.1998).
È prevista, quale condizione per l’ottenimento delle agevolazioni, la comunicazione
entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (e, per le organizzazioni già in
attività al 1° gennaio 1998, anche entro 30 giorni dall’adeguamento degli
statuti, da attuarsi entro il 30 giugno 1998) alla Direzione
regionale delle Entrate competente territorialmente, per l’anagrafe unica delle
Onlus (art. 11). Con D.M. 19 gennaio 1988 (in G.U. 22.1.1998 n. 17) è stato
approvato il modello ufficiale per l’effettuazione di detta comunicazione.
Dall’onere di comunicazione sono esonerati i soggetti qualificati
automaticamente come Onlus, di cui sopra, come precisato nelle istruzioni per
la compilazione del modello (approvato con D.M. 19.1.1998), e come ha anche
chiarito il ministero delle Finanze in Telefisco 98 - Il Sole 24 Ore
del 30.1.1998 (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali,
organizzazioni ex legge 49/1987). Considerato che tale comunicazione è, il più
delle volte, conseguente alla stipula dell’atto costitutivo o del verbale di
assemblea che determina modifiche statutarie (ai fini del recepimento negli
statuti delle clausole necessarie perché l’ente si configuri come Onlus), si
pone il problema se sia obbligo del notaio provvedere a tale comunicazione,
anche al fine di usufruire delle agevolazioni in sede di registrazione. Assodato
che la legge non prevede tale obbligo, e che il termine di trenta giorni è
maggiore del termine per la richiesta di registrazione, deve sicuramente
ritenersi che la comunicazione non sia condizione per usufruire delle
agevolazioni in sede di registrazione, salvo il successivo potere di controllo
da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Resta inoltre fermo l’obbligo
professionale del notaio di avvisare le parti dell’esistenza di tale obbligo,
come pure la possibilità che - dietro apposito incarico - il notaio stesso
provveda a predisporre la comunicazione, facendola sottoscrivere
dall’amministratore ed inoltrandola quindi all’ufficio competente. Diversamente
avviene per le altre modifiche statutarie, effettuate da un soggetto che è già
Onlus: in tal caso deve ritenersi che l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus sia
condizione per l’ottenimento delle agevolazioni relative alle imposte
indirette.
Anche la regolare tenuta delle scritture contabili è condizione, ex
art. 25, per l’ottenimento delle agevolazioni.
Agevolazioni:
gli atti delle Onlus:
- sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo e da tasse sulle
CC.GG.;
- i relativi acquisti a titolo gratuito sono esenti da imposte sulle
successioni e donazioni, da imposte ipotecarie e catastali, nonché da INVIM e
dalla relativa imposta sostitutiva;
- gli acquisti a titolo oneroso di immobili scontano l’imposta fissa di
registro (ma le imposte ipotecarie e catastali normali), a condizione che la
Onlus dichiari in atto che intende utilizzare l’immobile per la propria attività,
e che ciò compia effettivamente entro 2 anni dall’acquisto;
- gli atti costitutivi e relative modifiche statutarie sono soggetti ad
imposta fissa di registro.
4) DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE -
Con decreto del Ministro dell’Industria 22 dicembre 1997 (in G.U.
30.12.1997), sono stati aumentati i diritti di segreteria dovuti alle Camere di
Commercio per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Pertanto - per quanto
concerne gli atti societari - saranno dovuti:
- per le prime iscrizioni di società: lire 250.000 nel caso di uso di
modello cartaceo; lire 150.000 in caso di uso di supporto informatico; lire
100.000 in caso di trasmissione telematica;
- per le modifiche di società: lire 150.000 in caso di uso di modello
cartaceo; lire 100.000 in caso di uso di supporto informatico; lire 70.000 in
caso di presentazione telematica.
Le modifiche sono entrate in vigore dal 1° gennaio 1998.
5) CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L’ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE -
Con effetto dal 1° gennaio 1998 sono abolite le CC.GG. per
l’iscrizione nel Registro delle Imprese, ex art. 3, comma 138, della legge
549/1995.
L’abolizione vale, ovviamente, per tutte le iscrizioni eseguite nel
1998, anche se i relativi atti sono stati stipulati anteriormente.
6) PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA -
Sono prorogate al 31 dicembre 1999 le agevolazioni per la
piccola proprietà contadina (art. 4, comma 11, della legge collegata alla
Finanziaria, L. 27 dicembre 1997 n. 449).
7) REGOLARIZZAZIONE SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE -
È prorogato al 1° dicembre 1998 il termine per la
regolarizzazione delle società semplici agricole (art. 56, comma 3, della legge
27 dicembre 1997 n. 449).
8) TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI FATTO AGRICOLE IN
IMPRESE INDIVIDUALI
È prorogato al 1° dicembre 1998 il termine per la trasformazione
di società di fatto agricole in imprese individuali (art. 56, comma 4, del
collegato alla Finanziaria, legge 27 dicembre 1997 n. 449).
9) CONDONO EDILIZIO -
L’articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, contiene
alcune importanti novità in tema di condono edilizio (sia vecchio che nuovo).
In particolare, è ora consentito pagare l’oblazione anche fuori
termine, maggiorando tale somma degli interessi legali annui sulle somme
dovute; il tutto da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica
da parte dei Comuni dell’obbligo di pagamento. Viene quindi eliminato l’effetto
“improcedibilità” delle relative domande, ed i dubbi sulla commerciabilità.
È inoltre previsto espressamente che il pagamento di oneri concessori,
oblazione e interessi è condizione di rilascio della concessione.
La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1998.
Sorge il problema di verificare se il pagamento degli interessi debba
essere menzionato in atto a pena di nullità. La norma della legge 662/1996
distingue, in effetti, due ipotesi:
a) - quando non è maturato il silenzio assenso, occorre citare in atto
solo gli estremi del pagamento dell’oblazione e - per i nuovi condoni, degli
oneri concessori;
b) - quando è maturato il silenzio assenso, bisogna indicare gli
estremi di pagamento di “tutte le somme dovute”, quindi anche degli interessi.
Da un punto di vista pratico, considerato che il silenzio assenso non
matura in caso di mancato pagamento anche di parte degli importi dovuti, sarà
soltanto dal momento in cui viene integrato il pagamento dell’oblazione con i
relativi interessi che inizierà a decorrere il relativo termine, e quindi, fino
a tale maturazione, l’atto sarà valido con l’osservanza delle menzioni sub
lettera a).
Con D.M. 4 febbraio 1998, pubblicato sulla G.U. dell’11.2.1998, sono
state disciplinate alcune modalità per le domande di sanatoria presentate da
cittadini residenti all’estero, o da stranieri. Entro il 13 aprile 1998
dovrà essere fornita al Comune l’attestazione di quanto pagato, e chiedere che
detta attestazione venga allegata alla domanda di sanatoria. Inoltre, dal 13
marzo 1998 i notai dovranno chiedere gli estremi dei pagamenti anche per trasferire
edifici non abusi commessi da residenti all’estero.
10) ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI RURALI -
L’articolo 14, comma 13, della legge 449/1997 proroga al 31 dicembre
1998 il termine per l’accatastamento dei fabbricati rurali.
Con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139 (in G.U. n. 108 del 12.5.1998) sono
stati precisati i requisiti di ruralità dei fabbricati, in presenza dei quali
non vi è l’obbligo di procedere ad accatastamento come sopra.
11) REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE -
L’articolo 21, comma 18, del collegato alla Finanziaria prevede, con
decorrenza dal 1° gennaio 1998, l’obbligo generalizzato di registrazione
dei contratti di locazione (ad eccezione di quelli di durata complessiva
annuale inferiore al mese); l’imposta minima di registro è stabilita nella
misura di lire 100.000. Vengono inoltre previste norme di dettaglio per la
registrazione dei contratti di locazione di durata pluriennale: in particolare,
se il pagamento dell’imposta avviene anticipatamente in unica soluzione, si
detrae una percentuale pari alla metà del saggio legale di interesse
moltiplicato per il numero delle annualità.
Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998, di
corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve
essere richiesta entro venti giorni dall’inizio dell’annualità successiva a
quella in corso.
12) ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI -
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE -
L’articolo 29 del collegato alla Finanziaria (legge 449/1997) prevede
la possibilità di stipulare, entro il 1° settembre 1998, atti agevolati
di assegnazione da s.n.c., s.a.s., s.p.a. ed s.r.l., di beni non strumentali
per destinazione (immobili, mobili registrati e quote societarie) (in
concomitanza con l’entrata in vigore di norme ulteriormente restrittive per le
società di comodo). L’agevolazione consiste, quanto alle imposte dirette,
nell’applicazione di un’imposta sostitutiva; quanto alle imposte indirette,
nell’applicazione dell’imposta di registro (a tutti i beni oggetto di
assegnazione, e quindi anche ai mobili registrati ed alle partecipazioni
sociali) nella misura dell’1 %, delle imposte ipotecarie e catastali fisse,
nell’esenzione da INVIM, nell’esclusione dell’applicazione dell’IVA.
Condizioni per l’applicazione della norma sono: l’iscrizione di tutti i
soci nel libro soci al 30.9.1997, o entro il 31.1.1998 in forza di titolo con
data certa entro il 30.9.1997; ai soli fini delle imposte dirette, la richiesta
mediante apposito modulo ministeriale.
Lo stesso articolo prevede, in alternativa, la trasformazione
agevolata, sempre entro il 1° settembre 1998, delle società che abbiano
ad oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, mobili
registrati o quote societarie, in società semplici (con ciò legittimando la
tesi che ritiene che le società semplici possano legittimamente avere ad
oggetto anche la gestione di immobili). L’agevolazione consiste
nell’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte
dirette.
13) CESSIONI DI AZIENDA -
L’articolo 1 del D. Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 prevede
l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 27 % per le plusvalenze derivanti
da cessione di aziende possedute da almeno tre anni.
L’articolo 14 del decreto legislativo in tema di principi generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie,
stabilisce - con effetto dal 1° aprile 1998 - che il cessionario di
azienda è responsabile in solido con il cedente, salvo il beneficio di
escussione, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili all’anno
in cui avviene la cessione ed ai due anni precedenti, nonché per quelle già
irrogate e contestate. La responsabilità del cessionario è limitata al valore
dell’azienda o ramo di azienda acquistati, salvo il caso di cessione in frode
dei crediti tributari.
L’articolo 14, comma 3, dispone che gli uffici dell’amministrazione
finanziaria e gli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza
sono obbligati, su richiesta dell’interessato, a rilasciare un certificato
attestante l’inesistenza di contestazioni; certificato che, se negativo, ha
peino effetto liberatorio per il cessionario; analogo effetto liberatorio si ha
in caso di mancato rilascio del certificato entro 40 giorni dalla richiesta.
Le principali differenze rispetto alla normativa oggi vigente sono
quindi le seguenti:
- nel nuovo sistema la responsabilità del cessionario riguarda anche
l’imposta sul valore aggiunto, ed in genere tutte le imposte sia dirette che
indirette dovute dal cedente;
- nel sistema preesistente, il cessionario non era solidalmente
responsabile, ma si può dire che l’azienda acquistata fosse gravata da una
sorta di privilegio a favore dello Stato; con l’entrata in vigore della nuova
normativa è prevista una vera e propria responsabilità solidale del cessionario
(nei limiti del valore dell’azienda o ramo di azienda acquistati), il quale
quindi risponderà con tutti i beni del suo patrimonio;
- in passato si poteva chiedere un certificato di assenza di pendenze all’ufficio
imposte, che però non aveva alcun effetto liberatorio; con il nuovo sistema si
potrà chiedere un certificato di assenza di pendenze a ciascun ufficio
finanziario (anche, ad esempio, all’ufficio Iva), con effetto liberatorio per
il cessionario;
- nella nuova normativa è espressamente contemplata l’ipotesi della
cessione di ramo di azienda.
Le modifiche suindicate rivestono notevole importanza per l’attività
notarile: il notaio dovrà quindi, in adempimento dei propri obblighi di
consulenza e diligenza professionale, avvisare l’acquirente delle responsabilità
di cui sopra, e della possibilità di ottenere la liberazione dalla
responsabilità richiedendo i certificati di cui sopra.
14) MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IVA -
Il D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 313, all’articolo 1, comma 2, modifica
il presupposto oggettivo dell’IVA, esclude dall’ambito delle attività
commerciali, ai fini IVA, il possesso e la gestione di unità immobiliari ad uso
abitativo (Categoria A, esclusa la A/10) e relative pertinenze, nonché di unità
da diporto, aeromobili da turismo, altri mezzi di trasporto ad uso privato,
complessi sportivi e ricreativi.
Al quarto comma dell’art. 1 viene prevista l’esenzione da IVA
delle cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il
diritto alla detrazione totale della relativa imposta. Correlativamente, l’art.
2, comma 2, dispone che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto
o importazione di beni e servizi afferenti operazioni esente o non soggette ad
imposta. L’articolo 3, comma 1, lettera i) stabilisce che non è ammessa in
detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati a destinazione
abitativa, salvo che per imprese che abbiano ad oggetto esclusivo o principale
la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o relative porzioni.
Peraltro, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 marzo 1998
n. 56 (pubblicato in G.U. n. 70 del 25.3.1998), dispone espressamente che la
destinazione alla sfera non commerciale
dei suddetti beni non si applica per i beni
acquistati anteriormente al 1° gennaio 1998.
Le suindicate modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 1998. Da
tale data è espressamente precisato nella circolare ministeriale n. 328/E del
24 dicembre 1997, che “i soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
nuove disposizioni dell’articolo 4, quinto comma, cessano di rivestire la
qualità di soggetto d’imposta”.
È inoltre da segnalare la cessazione - con decorrenza dal 1° gennaio
1998 - della possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 10 % per le
prestazioni di servizi di manutenzione straordinaria di immobili, introdotta in
via transitoria dalla precedente Finanziaria. Tali interventi di manutenzione,
pertanto, scontano oggi tutti l’aliquota IVA del 20 %, ad eccezione
dell’aliquota a regime del 10 % per gli interventi di manutenzione
straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica (art. 1, comma 11,
legge 448/1997 - numero 127 duodecies della tabella A, parte III,
allegata al D.P.R. 633/1972).
Si applica invece l’aliquota IVA del 10 % per le prestazioni di
servizi relative agli interventi di ristrutturazione, di restauro e risanamento
conservativo di cui all’articolo 31, lettere c) e d) della legge 457/1978
(art. 127 quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R.
633/1972).
15) CONFERIMENTI IN SOCIETÀ -
In forza dell’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 313,
sono assoggettati ad IVA, con effetto dal 1° gennaio 1998, i
conferimenti effettuati nell’esercizio di impresa, ad eccezione dei conferimenti
di denaro (che rimangono esclusi dal campo IVA, ai sensi dell’art. 2, comma
3, lettera a), del D.P.R. 633/1972), e ad eccezione, inoltre, dei conferimenti
di azienda o di rami di azienda. Questi ultimi sono invece assoggettati:
a) - all’imposta proporzionale o fissa di registro (come meglio infra
specificato), in caso di conferimento da parte di imprenditore individuale;
b) - all’imposta fissa di registro (in caso di conferimento da parte di
società).
L’articolo 25 della legge 8 maggio 1998 n. 146, c.d. legge omnibus
(in suppl. ord. n. 93/L alla G.U. 14 maggio 1998 n. 110) ha introdotto un
particolare regime agevolativo per i conferimenti di azienda effettuati da
imprenditori individuali in società - in sede di costituzione della stessa, ai
sensi del D. Lgs. 8.10.1997 n. 358, infra citato (il richiamo al D. Lgs. 358
potrebbe significare che è richiesto il possesso triennale dell’azienda per
usufruire delle agevolazioni): gli stessi conferimenti sono soggetti ad imposte
fisse di registro, ipotecaria e catastale, e vi è la possibilità di optare per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva INVIM, con aliquota dello 0,5 % del
valore complessivo al 12 dicembre 1992.
È possibile quindi schematizzare come segue il regime fiscale dei
conferimenti ai fini delle imposte indirette:
1) -
conferimenti effettuati da un soggetto non imprenditore o, comunque, non
soggetto Iva, di qualsiasi bene o diritto: si applica l’imposta proporzionale
di registro ai sensi dell’art. 4 tariffa T.U.;
2) -
conferimenti da soggetto Iva di denaro: imposta proporzionale di registro con
l’aliquota dell’1%;
3) -
conferimenti di aziende, effettuati da imprenditore individuale in sede di
costituzione della società, ed ai sensi del D. Lgs. 358/1997 (aziende possedute
da almeno tre anni): imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, e
possibile applicazione dell’Invim sostitutiva;
4) -
conferimenti di aziende, effettuate da imprenditore individuale al di fuori
delle ipotesi di cui al superiore n. 3 (in sede di aumento di capitale, o in
sede di costituzione sociale, ma relativamente ad aziende possedute da meno di
tre anni): imposta proporzionale di registro ex art. 4 tariffa, imposte
ipotecaria e catastale fisse;
5) -
conferimenti di aziende, effettuati da parte di società: imposte fisse di
registro, ipotecaria e catastale (art. 4, lett. b, tariffa, parte prima, T.U.
imposta di registro, come modificato dall’art. 10 del D.L. 323/1996);
6) -
conferimenti effettuati da soggetti Iva di partecipazioni sociali: sono
soggetti ad Iva (e quindi ad imposta fissa di registro), ma nel contempo esenti
da Iva, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4 del D.P.R. 633/1972;
7) -
conferimenti effettuati da soggetti Iva di beni diverse dalle aziende, dal
denaro e dalle partecipazioni sociali: si applica l’IVA con l’aliquota del 20 %
e, quindi, l’imposta di registro in misura fissa.
Il D. Lgs. 8 ottobre 1997
n. 358 prevede:
- per i conferimenti di aziende e partecipazioni di controllo,
effettuati nell’esercizio di impresa, ai fini della determinazione delle
plusvalenze ex art. 54 T.U., si considera valore di realizzo quello attribuito
alle partecipazioni ricevute nella contabilità del soggetto conferente ovvero,
se superiore, quello attribuito ai beni conferiti nella contabilità del
soggetto conferitario (art. 3, comma 1). Può essere opportuno indicare in
atto tale “valore di realizzo”, che potrà essere diverso dal valore
civilistico del conferimento (art. 2295 n. 6 c.c.), e dal valore rilevante ai
fini delle imposte indirette (art. 51 comma 4 D.P.R. 131/1986);
- la parziale neutralità, ai fini delle imposte dirette, del
conferimento di azienda in società, nei soli casi di conferimento da parte di
società commerciali e/o enti commerciali (più precisamente, conferimento tra
soggetti ex art. 87, comma 1, lettere a) e b) T.U.I.R.), a condizione del
possesso non inferiore a tre anni dell’azienda oggetto di conferimento (art. 4,
comma 1). In tale ipotesi, il conferimento non costituisce realizzo di
plusvalenza o minusvalenza, ed il soggetto conferente deve assumere, quale
valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto
dell’azienda conferita (anche in tale ipotesi può essere opportuno indicare
tale valore in atto, distinguendolo dal valore vero e proprio del
conferimento);
- nel caso di conferimento dell’unica azienda da parte
dell’imprenditore individuale, viene poi disciplinata l’ipotesi di
cessione, anche a titolo gratuito, da parte dello stesso imprenditore, della
partecipazione acquisita a seguito del conferimento: ove tale cessione avvenga
entro i tre anni del conferimento, essa è assoggettata al più severo regime
delle plusvalenze d’impresa, anziché a quello delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni
sociali (art. 3, comma 3).
Occorre infine rammentare che i conferimenti in denaro rilevano come
“variazione in aumento” ai fini dell’applicazione della “dual income tax”.
16) TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA -
Con D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 435 è stata riordinata - con effetto
dal 1° gennaio 1998 - la disciplina delle tasse sui contratti di
trasferimento di titoli o valori; viene in realtà sostanzialmente confermata la
disciplina preesistente per quanto concerne le cessioni non concluse nei
mercati regolamentati (per cui rimane l’aliquota dello 0,14 %), con due
significative novità:
- viene espressamente prevista l’esenzione da imposte di bollo e
registro (ex art. 34 D.P.R. 601/1973) anche per i contratti esenti dalla tassa
(e quindi per i contratti di valore inferiore a lire 400.000): disposizione,
questa, a cui deve peraltro attribuirsi natura interpretativa e, quindi,
efficacia retroattiva;
- non viene più previsto l’importo minimo della tassa di lire 2.500;
rimane, invece, il limite massimo di lire 1.800.000.
Rimane in vigore la parte del comma 3 dell’art. 1 del R.D. 3278/1923,
nel testo risultante dopo la riforma del 1991, che dispone la esclusione da
tassa sui contratti di borsa dei contratti soggetti ad imposta
proporzionale di registro (tra cui si possono individuare, a livello
esemplificativo, la permuta tra una quota sociale ed un immobile, la divisione
tra quote sociali ed altri beni, il conferimento di partecipazioni sociali in
società, se non effettuato da soggetto Iva), nonché dei contratti stipulati tra
enti e società tra cui esiste un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c., o
controllati da un medesimo soggetto.
17) DETRAIBILITÀ DI INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI
IPOTECARI -
Dal 1° gennaio 1998 non sarà più possibile detrarre dal reddito
imponibile complessivo gli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti
per il recupero e la ristrutturazione di fabbricati (la relativa disposizione,
contenuta nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, scade il 31 dicembre 1997).
Continuano ad essere detraibili, invece, gli interessi passivi relativi
a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, per un
ammontare complessivo non superiore a lire 7.000.000, non essendo nulla mutato
a tal proposito, salvo la misura della detrazione (19 %).
Con effetto dal 1° gennaio 1998 sarà invece possibile detrarre -
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del collegato alla Finanziaria 98 (legge
449/1997) - un importo pari al 19 % degli interessi passivi, fino ad un
ammontare complessivo di lire 5.000.000, relativi a mutui ipotecari contratti
per la costruzione dell’abitazione principale.
18) DETRAIBILITÀ DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DI
EDIFICI RESIDENZIALI -
Tale detraibilità è disciplinata dall’articolo 1 del collegato alla
Finanziaria (legge 449/1997), e successive disposizioni attuative (in
particolare, regolamento approvato con D.M. 18 febbraio 1998 n. 41, in G.U. 13
marzo 1997 n. 60, decreto dirigenziale di approvazione del modello, e circolare
n. 57/E del 24 febbraio 1998). Da un punto di vista notarile, rileva
soprattutto la disposizione del comma 7, ai sensi del quale, se l’immobile
oggetto di ristrutturazione viene venduto e le detrazioni non sono state
utilizzate dall’acquirente, in tutto o in parte, esse spettano per i rimanenti
periodi d’imposta all’acquirente, a condizione che quest’ultimo sia una persona
fisica. Con la circolare 57/E è stato chiarito che la spettanza all’acquirente
della detrazione non utilizzata dall’alienante è obbligatoria e non
facoltativa; inoltre, in considerazione della ratio della norma, alla
fattispecie negoziale della vendita vanno assimilate “tutte le ipotesi in cui
si ha una cessione dell’immobile”, ivi comprese la cessione a titolo gratuito,
la donazione, la successione per causa di morte. Vi è forse l’opportunità di
menzionare in atto la circostanza del mancato utilizzo della detrazione da
parte dell’alienante, se ciò fa parte delle garanzie contrattuali prestate. Quid
iuris nelle ipotesi di ristrutturazione eseguita da una società di
capitali, che quindi non può utilizzare le agevolazioni, e che successivamente
cede a persona fisica? E nell’ipotesi di alienazione a società, che a sua volta
aliena a persona fisica? Deve probabilmente ritenersi che in tali casi le
agevolazioni non competano.
Altri profili sono stati debitamente chiariti dal Ministero. In
particolare:
- sotto il profilo soggettivo, il tetto di 150.000.000 viene ritenuto
riferibile alla singola persona fisica, per cui in caso di comproprietari,
anche in quote disuguali, o di titolari di diritti parziari sull’immobile, a
ciascuno di essi (anche al nudo proprietario) spetterà il beneficio fino al
suddetto ammontare; inoltre il beneficio viene riconosciuto anche al mero
detentore (conduttore o comodatario), in forza di titolo certo
(presumibilmente, atto registrato);
- l’agevolazione spetta anche se il possessore, come sopra definito, è
un imprenditore individuale o una società di persone, a condizione che il
reddito dell’immobile rientri nella categoria dei redditi fondiari;
- sotto il profilo oggettivo, sono agevolate le unità immobiliari
residenziali (anche rurali) e loro pertinenze, purché censite o denunciate in
catasto; il tetto di lire 150.000.000 vale per ogni singola unità immobiliare
ristrutturata;
- il tetto di 150.000.000 è annuale, e quindi vale come tetto
complessivo di lire 300.000.000 per le spese sostenute - secondo il criterio di
cassa - negli anni 1998 e 1999;
- la tipologia degli interventi ammessi è quella contenuta nelle
lettere b), c) e d) dell’art. 31 della legge 457/1978, esclusa quindi la
lettera a) (manutenzione ordinaria, ammessa solo per le parti comuni di edifici
condominiali), ed esclusa anche la lettera e) (ristrutturazione urbanistica).
Quest’ultima esclusione è piuttosto importante, riguardando gli interventi più
importanti: secondo la circolare ministeriale, negli interventi di
ristrutturazione, ex lettera d), ammessi, non sarebbe compreso - opinione
sicuramente non condivisibile - l’aumento di volume (sarebbe invece compreso
l’aumento di superficie utile).
- gli adempimenti e le formalità per accedere alle agevolazioni sono
disciplinati in dettaglio nel regolamento sopra citato.
19) - VERBALI DI CONSTATAZIONE -
L’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 441 (regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e
di acquisto) dispone che la distruzione di beni d’impresa, o la trasformazione
in beni di altro tipo e di più modesto valore economico può essere provata, tra
l’altro, da verbale redatto da notai che hanno presenziato alla
distruzione o alla trasformazione dei beni. Si tratta di un’espressa previsione
di un verbale di constatazione, tipologia di atto che ha dato luogo a
dubbi di vario tipo in ordine alla sua ricevibilità e contrasto con l’art. 28
L.N., ed ora è prevista da una precisa disposizione di legge. Altra modalità di
prova è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quando l’ammontare del
costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire 10.000.000.
20) SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPOSTE
INDIRETTE -
Nei decreti legislativi in data 18 dicembre 1997 n. 472 (disciplina
generale delle sanzioni amministrative), n. 471 (riforma delle sanzioni
amministrative in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e
di riscossione dei tributi), e n. 473 (riforma delle sanzioni amministrative in
materia di imposte indirette), tutti pubblicati nel supplemento ordinario n. 4/L
alla G.U. n. 5 in data 8.1.1998, è contenuta una nuova disciplina per le
sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme tributarie, che
sostituiscono le vecchie soprattasse e pene accessorie. Il tutto con effetto dal
1° aprile 1998.
Di particolare rilevanza notarile:
A) - Decreto legislativo in tema di principi generali sulle sanzioni
amministrative per violazioni di norme tributarie:
- l’espresso richiamo ai principi di legalità, di imputabilità e
colpevolezza, di tipicità dell’illecito, del principio del favor rei,
del concorso di persone, ed in genere di principi propri del diritto penale;
- la non punibilità in caso di incertezza sulla portata e il
significato delle norme (art. 6);
- l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi (art. 8);
- ai sensi dell’art. 10, è considerato autore mediato della violazione
(e ne risponde in luogo del suo autore materiale) colui che, inducendo altri in
errore incolpevole, determina la commissione di una violazione. Il caso
classico è quello del professionista (quindi anche del notaio) che determina un
comportamento fiscale illegittimo del cliente; peraltro nella relazione
ministeriale viene chiarito che tale fattispecie si realizza solo quando è
ravvisabile colpa grave del c.d. autore mediato;
- ai sensi dell’art. 11, se una violazione tributaria è commessa da un
rappresentante legale o negoziale di una persona fisica, o dal rappresentante o
amministratore di un ente, costoro sono obbligati al pagamento di una somma
pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Ai sensi del comma 6
dell’art. 11, se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave, la persona
fisica, la società o l’ente possono assumere il debito dell’autore della
violazione. Si tratta di un vero e proprio accollo di debito, per il
quale deve ritenersi non sufficiente (come ritenuto in un primo commento) una
delibera assembleare, atto interno della società o ente, ma detta delibera deve
essere seguita da un atto con rilevanza esterna, posto in essere in nome e per
conto della società da chi legalmente la rappresenta.
B) - Decreto legislativo in tema di sanzioni amministrative per le
violazioni in materia di tributi indiretti:
- per l’omessa presentazione quadrimestrale del repertorio all’ufficio
del registro, la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a 10.000.000;
- per la violazione delle norme sulla tenuta del repertorio, ex art. 67
legge di registro, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a 4.000.000;
- per l’omessa presentazione di dichiarazioni di successione (anche
integrative), la sanzione amministrativa dal 120 % al 240 % dell’imposta
liquidata o riliquidata dall’ufficio; in caso di successioni esenti da imposta,
la sanzione amministrativa da lire 500.000 a 2.000.000;
- per l’omissione di cespiti, dati o elementi nella dichiarazione di
successione, la sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % della differenza di
imposta; in caso di indifferenza sulla determinazione dell’imposta, la sanzione
amministrativa da lire 500.000 a 2.000.000;
- in caso di mancata allegazione
alla dichiarazione di successione del prospetto di autoliquidazione di imposte
ipotecarie, catastali, di bollo e tasse ipotecarie, o di inesattezza di tale
prospetto, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a 2.000.000, ridotta alla
metà se si provvede alla regolarizzazione entro 60 giorni dalla richiesta
dell’ufficio;
- in caso di violazione dell’obbligo ex art. 48 T.U. del notaio di non
ricevere atti relative a successioni per cui non sia stata presentata la
relativa dichiarazione, la sanzione amministrativa dal 200 % al 400 %
dell’imposta o maggiore imposta dovuta (art. 2, commi 2 e 4);
- per l’omessa presentazione di dichiarazione INVIM, la sanzione
amministrativa dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta. Per il notaio che
non ha richiesto o non ha prodotto la dichiarazione INVIM, la sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a 10.000.000;
- per l’omissione di trascrizioni o annotazioni obbligatorie, la
sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % dell’imposta dovuta; trattandosi di
trascrizioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta, o per cui
l’imposta è già stata pagata, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a
4.000.000;
- per il pubblico ufficiale che emette atti soggette a tasse CC.GG. senza che sia stato
pagato il tributo, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a 1.000.000,
oltre al pagamento del tributo salvo regresso (si pone il problema della tassa
di lire 600.000 per la vidimazione di libri di società di capitali);
- per il pubblico ufficiale che non richiede il numero di codice
fiscale delle parti, o non indica nella richiesta di registrazione che non gli è
stato comunicato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 4.000.000
(artt. 11 e 13 D.P.R. 605/1973);
- per la parte che non richiede entro i termini prescritti, o richiede
più volte il codice fiscale, ovvero indica o comunica a terzi il proprio codice
fiscale in maniera inesatta, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
4.000.000.
Con D.M. 11 giugno 1998 (in G.U. n. 134 dell’11.6.1998) sono state
disciplinate le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie.
Con D. Lgs. 5 giugno 1998 n. 203 (in G.U. n. 151 del 1° luglio 1998)
sono state parzialmente corrette le disposizioni contenute nei suindicati
decreti nn. 471, 472 e 473.
21) - TRUFFE A CONTRIBUENTI - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ-
L’articolo 15 della legge 8 maggio 1998 n. 146, c.d. legge omnibus
(in suppl. ord. n. 93/L alla G.U. 14 maggio 1998 n. 110), nel modificare l’articolo
1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995 n. 423, espressamente equipara i notai
a consulenti fiscali, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati ed altri
professionisti iscritti negli appositi albi, ai fini della tutela dei
contribuenti, truffati dai medesimi professionisti, che abbiano versato agli
stessi somme a titolo di imposte, successivamente non versate dal
professionista all’ufficio competente.
D’altra parte, l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 472/1997 sulle sanzioni
tributarie, espressamente dispone che “Il contribuente, il sostituto e il
responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento
del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’Autorità giudiziaria
e addebitabile esclusivamente a terzi”.
22) - CESSIONE DI CREDITI D’IMPOSTA -
Il D.M. 30 settembre 1997 n. 384 (in G.U. n. 258 del 5.11.1997)
disciplina, in attuazione dell’art. 3, comma 97, della legge 28 dicembre 1995
n. 549, la cessione dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei
redditi. Di particolare rilevanza notarile:
- la necessità di atto pubblico o scrittura privata autenticata da
notaio per la cessione del credito;
- la necessità che la cessione riguardi l’intero ammontare del credito
chiesto a rimborso per ciascuna delle imposte sui redditi;
- la previsione che gli interessi non possono formare oggetto di
autonoma cessione e spettano comunque al cessionario; è nullo ogni patto
contrario (sic! nullità prevista da un decreto ministeriale);
- la necessità di notifica dell’atto, ex art. 1, comma 4;
- la previsione di cause di inefficacia della cessione, ex art. 1,
commi 7 e 8.
23) - CESSIONI DI CREDITO EFFETTUATE DA SOGGETTI IVA -
L’articolo 4 della legge 18 febbraio 1997 n. 28 ha modificato l’art. 3
e l’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in materia di imposta sul valore
aggiunto. Conseguentemente, il regime tributario delle cessioni di crediti -
quale risultante anche dall’art. 2 del suddetto D.P.R. 633/1972 - è oggi così
schematizzabile:
1) - Cessioni effettuate da privati (non soggetti Iva): sono soggette
ad imposta di registro con l’aliquota dello 0,50 % (art. 6 della tariffa
allegata al T.U. 131/1986);
2) - Cessioni effettuate da soggetti Iva, che non costituiscono
operazioni finanziarie, e che non vengono quindi effettuate a scopo di
finanziamento: se aventi ad oggetto crediti in denaro, come al superiore n. 1);
3) - Cessioni effettuate da soggetti Iva, che rientrano nell’ambito di
operazioni finanziarie, in quanto “prestiti di denaro ... comprese le
operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro
soluto, di crediti”: soggette ad Iva ma esenti dall’imposta.
24) - DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA -
Con l’art. 7 del D. Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 è stato introdotto il
nuovo art. 37 bis del D.P.R. 600/1973, contenente una norma antielusiva, volta
a rendere inopponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi
privi di valide ragioni economiche, effettuati per fini elusivi, realizzati
mediante trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie,
distribuzione ai soci di somme non prelevate dagli utili, conferimenti in
società, trasferimenti e concessione in godimento di aziende, cessioni di
crediti, cessioni di eccedenze d’imposta, operazioni aventi ad oggetto
partecipazioni sociali e diritti ad esse connessi.
25) - ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI -
Con D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, pubblicato sulla G.U. n. 45 del
24.2.1998, è stato istituito il Catasto dei Fabbricati, nel quale dovranno
essere iscritti sia gli immobili attualmente censiti nel N.C.E.U., sia i
fabbricati rurali (in possesso o meno delle caratteristiche di ruralità).
Con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (in G.U. n. 108 del 12 maggio 1998)
sono state emanate le norme per la revisione generale delle zone censuarie,
delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonché
delle commissioni censuarie, in esecuzione dell’art. 3, commi 154 e 155 della
legge 23.12.1996 n. 662.
B) NOVITÀ CHE INTERESSANO IL NOTAIO CONTRIBUENTE:
26) STUDI DI SETTORE -
Con D.M. 5 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 254 alla G.U. n. 299 del 24 dicembre 1997, sono stati approvati i
questionari per una serie di contribuenti, tra i quali rientrano anche i notai.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998 n. 146,
c.d. legge omnibus (in suppl. ord. n. 93/L alla G.U. 14 maggio 1998 n.
110), se il contribuente professionista si discosta dall’ammontare dei ricavi
desumibili dagli studi di settore per almeno due periodi d’imposta su tre
consecutivi, è soggetto ad accertamento basato sugli studi di settore stessi
(comma 1). Gli uffici procedono parimenti ad analogo accertamento per i
contribuenti in contabilità ordinaria quando da verbale di ispezione risulti
l’inattendibilità della contabilità medesima.
27) RITENUTE D’ACCONTO -
È stata elevata, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, dal 19
al 20 per cento la misura della ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro
autonomo. La norma, evidentemente, riguarda i pagamenti effettuati con tale
decorrenza, anche se l’emissione della fattura è precedente.
L’articolo 21, comma 11, del collegato alla Finanziaria attribuisce
inoltre espressamente al professionista la qualifica di sostituto d’imposta
a proposito dell’obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (art. 23
D.P.R. 600/1973), e, in forza del richiamo dell’art. 23 da parte dell’art. 25,
anche sui redditi di lavoro autonomo. Pertanto il professionista, per i
pagamenti da lui effettuati dal 1° gennaio 1998, dovrà effettuare la ritenuta
d’acconto del 20 % sull’importo delle parcelle emesse da professionisti e
lavoratori autonomi, come fino ad oggi facevano imprenditori e persone
giuridiche.
Si segnala che, a norma del D. Lgs. 471/1997, l’omessa esecuzione di
ritenute alla fonte comporterà - con decorrenza dal 1° aprile 1998 - la
sanzione amministrativa pari al 20 % dell’ammontare non trattenuto (art. 14), nonché,
come conseguenza del mancato versamento, la sanzione amministrativa del 30 %
dell’importo non versato (art. 13).
Il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 445, recante norme in tema di
semplificazioni per gli adempimenti dei sostituti d’imposta, stabilisce alcune
importanti regole, con decorrenza (per quanto interessa specificamente i notai)
dal 1° gennaio 1998:
a) - il sostituto d’imposta che abbia effettuato un versamento di
ritenute alla fonte in misura superiore rispetto a quanto effettivamente
trattenuto ha facoltà di scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi;
b) - il sostituto d’imposta che nell’anno eroga esclusivamente compensi
di lavoro autonomo a non più di tre soggetti per un importo complessivo non
superiore a lire 2.000.000 effettua i versamenti delle ritenute del periodo
d’imposta in tre rate, corrispondenti ai termini per il versamento della prima
rata di acconto delle imposte sui redditi (per le ritenute operate nei mesi da
gennaio ad aprile), della seconda rata di acconto (per le ritenute operate nei
mesi da maggio ad ottobre), e del versamento a saldo (per le ritenute operate
nei mesi di novembre e dicembre);
c) - l’obbligo della dichiarazione di sostituto d’imposta viene
adempiuto mediante compilazione di apposita sezione della dichiarazione dei
redditi;
d) - se nel periodo d’imposta viene superato anche uno solo dei limiti
sopra indicati sub b), il sostituto d’imposta è tenuto, a partire dalla
prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini ordinari (quindi
entro il giorno 15 del mese successivo).
28) CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE -
Ai sensi dell’art. 59, comma 16, del collegato alla Finanziaria 1998,
aumenta, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, dal 10 % all’ 11,5 % il
contributo ex art. 2, comma 26, della legge 335/1995, ma soltanto per i
soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie. Rimane quindi
fissato al 10 % il contributo dovuto dai notai che effettuino eventualmente
tali collaborazioni (si pensi ai componenti delle Commissioni studi, e simili).
29) MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IVA -
Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA, e
quindi con apposito comunicato stampa, il Ministero delle Finanze ha comunicato
lo slittamento del termine per la dichiarazione annuale al 25 marzo
(valevole anche per la tassa annuale di lire 600.000 sulle vidimazioni dei
libri delle società di capitali). Per la dichiarazione relativa all’anno 1997,
con D.P.C.M. 23 marzo 1998 (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 25 marzo 1998) è
stato previsto lo slittamento del termine per la dichiarazione al 30 giugno
1998, e del termine per il pagamento (per le persone fisiche) entro il
termine previsto per il pagamento delle imposte dovute in base alla
dichiarazione dei redditi, con pagamento degli interessi pari allo 0,50 %
mensile a decorrere dal 15 marzo 1998.
Il D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 313, all’articolo 1, comma 2, articolo
3, comma 1, stabilisce che non è detraibile l’imposta relativa a prestazioni
alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, acquisto degli stessi, nonché
alle spese di rappresentanza (norme, queste ultime, che interessano il notaio
contribuente).
Con lo D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 (in G.U. n. 88 del 16.4.1998) è prevista,
a decorrere dal mese di maggio 1998, la nuova decorrenza al giorno 15 di
ogni mese per il versamento dell’IVA mensile (con i nuovi appositi modelli
F24, approvati con D.M. 30 marzo 1998), e comunque entro il giorno 15 del mese
di scadenza per i contribuenti trimestrali.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
23 marzo 1998 n. 56 (pubblicato in G.U. n. 70 del 25.3.1998), che ha
ulteriormente modificato l’art. 25 del D.P.R. 633/1972 (già modificato dal D.
Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, in tema di riordino dell'IVA), la registrazione
delle fatture di acquisto dovrà essere effettuata anteriormente alla
liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Considerato che,
dal 1999, la liquidazione periodica Iva dovrà essere effettuata con cadenza
mensile, dal prossimo anno la registrazione delle fatture di acquisto dovrà
essere effettuata entro il mese in cui viene operata la detrazione.
Le suindicate modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 1998.
30) DICHIARAZIONE UNIFICATA IRPEF-IVA-770 - TERMINI -
Ai sensi degli articoli 6, 11 e 12 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a
decorrere dall’anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA
dovranno presentare, tra il 1° maggio ed il 30 giugno di ogni anno,
dichiarazione unificata ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, da valere
anche quale dichiarazione di sostituto d’imposta, nell’ipotesi in cui il
soggetto abbia effettuato ritenute fiscali nei confronti di non più di 10
contribuenti (art. 7).
Per i soggetti IRPEG, tale dichiarazione unica decorrerà dall’anno
2000; per le società di persone e gli studi associati, dall’anno 1999.
Certificazioni dei sostituti d’imposta, altri documenti probatori in
genere, bilancio dovranno essere conservati a cura del contribuente.
Viene prevista la presentazione in via telematica della dichiarazione
(art. 6), entro il 30 settembre di ogni anno, ovvero, per i soggetti
IRPEG, entro due mesi dall’approvazione del bilancio o dalla scadenza del
relativo termine.
Con D.P.C.M. 24 marzo 1998, emanato ai sensi dell’art. 12, comma 5, del
D. Lgs. 9.7.1997 n. 241 (pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo 1998), sono
stati prorogati i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative
all’anno 1997. In particolare, il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche è fissato, per quest’anno, tra
il 1° giugno ed il 31 luglio 1998; il relativo versamento può essere
effettuato fino al 15 giugno 1998, senza alcuna maggiorazione, oppure
entro il 15 luglio 1998, con una maggiorazione a titolo di interessi dello 0,50
%.
Per inciso, con lo stesso provvedimento è stata modificata la scadenza
per la presentazione del mod. 760 relativo all’anno 1997, fissata al 30
giugno 1998. Il relativo pagamento deve essere effettuato entro il 30
giugno, con la maggiorazione a titolo di interessi dello 0,50% mensile a
decorrere dal sedicesimo giorno dalla scadenza del termine ordinario di
versamento (un mese dall’approvazione del bilancio).
31) VERSAMENTI UNITARI DELLE IMPOSTE E CONTRIBUTI -
Ai sensi degli articoli 17, 18, 19 e 25 del D. Lgs. 241/1997 (come
modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1, del decreto legislativo
23 marzo 1998 n. 56 (pubblicato in G.U. n. 70 del 25.3.1998), tutti i
contribuenti titolari di partita IVA dovranno, a decorrere dal mese di
maggio dell’anno 1998, effettuare versamenti unificati, entro il giorno
15 del mese di scadenza, tra l’altro, delle imposte sul valore aggiunto,
delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali dei datori di lavoro,
imposte sostitutive ed interessi in caso di pagamenti rateali (consentiti,
questi ultimi, in base all’articolo 20); fermi restando i termini di scadenza
dei pagamenti degli importi dovuti in acconto o a saldo delle dichiarazioni
annuali.
Il regime dei versamenti unificati entrerà in vigore, relativamente ai
versamenti all’INAIL, nel 1999 (art. 28).
L’articolo 17 prevede anche, in connessione ai suddetti versamenti unificati,
un regime di compensazione dei crediti, che entra in vigore a partire dal
1998 per le persone fisiche, dal 1999 per società di persone ed
equiparate, dal 2000 per i soggetti IRPEG.
I pagamenti delle imposte possono avvenire anche mediante carte di
credito e simili, assegni bancari e circolari (art. 23). Con D.M. 14 marzo
1998, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 1998, è stato disciplinato il
pagamento mediante “Pagobancomat” e assegni circolari.
32) ACQUISTO CARBURANTI -
Con D.P.R. 10 novembre 1997 n. 444 è stato approvato un nuovo modello
di scheda carburanti, in vigore dal 1° marzo 1998, mensile o
trimestrale, a scelta del contribuente, e nella quale il gestore dell’impianto
dovrà indicare, per ogni fornitura di carburanti, la data, l’ammontare del
corrispettivo al lordo dell’IVA, le proprie generalità e l’ubicazione
dell’impianto.
C)- NORME CHE ENTRERANNO IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE:
33) COMPETENZA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI -
A norma del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463 (in Supplemento 2/L alla
G.U. n. 2 del 3.1.1998), a decorrere dal 1° gennaio 1999 diverrà di
competenza del Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze la
registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate traslativi o
costitutivi a titolo oneroso di immobili o diritti reali immobiliari, soggetti
anche a pubblicità nei registri immobiliari.
Rimarranno, invece, di competenza del Dipartimento delle Entrate (oggi
uffici del registro) la gestione degli atti di cui sopra a titolo gratuito,
degli atti societari, nonché degli atti che riguardino, oltre ai beni immobili
di cui sopra, anche beni mobili.
Si porrà, in quel momento, il problema del coordinamento delle discipline
della trascrizione e della registrazione, con conseguente problema circa la
persistente applicabilità dell’art. 2669 c.c., e quindi della trascrivibilità
degli atti per cui non è stata pagata l’imposta di registro.
34) ATTI DI TRASFERIMENTO DI AUTOVEICOLI -
Ai sensi dell’articolo 17, commi 17 e 18 del collegato alla Finanziaria
1998, a decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti di trasferimento di
veicoli a motore sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva,
anziché ai cavalli fiscali; la relativa tariffa è stata emanata con D.M. 8
luglio 1998 n. 223 (in G.U. n. 160 del giorno 11 luglio 1998). Inoltre, con
decorrenza immediata (1° gennaio 1998), viene previsto l’obbligo
dell’acquirente di trascrivere il passaggio di proprietà entro sessanta giorni
dalla data dell’atto, pena la sanzione da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Per
gli atti posti in essere nel 1997 è consentito procedere alla trascrizione
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa, senza
applicazione di sanzioni. È inoltre espressamente previsto che per l’esonero
dall’obbligo di pagamento della tassa di circolazione sarà sufficiente, d’ora
in avanti, produrre idonea documentazione attestante l’inesistenza del
presupposto giuridico per l’applicazione della tassa (e quindi, in pratica,
copia della dichiarazione unilaterale di vendita autenticata).
Altre novità sono previste nel decreto legislativo istitutivo
dell’IRAP. In particolare, è disciplinata all’articolo 56 l’istituzione
dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione nel pubblico registro automobilistico, determinata sulla base di
apposita tariffa da emanarsi con decreto del Ministro delle Finanze. Ai sensi
del comma 7, alle formalità richieste ex art. 2688 c.c. si applicherà
un’imposta pari al doppio della relativa tariffa (per evidenti fini
antielusivi). Al comma 8 si prevede che, per gli atti societari, il
termine per la richiesta delle formalità di cui sopra è di sei mesi a
decorrere dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese. La norma non
prevede le stesse sanzioni sopra indicate, che devono pertanto ritenersi
inapplicabili alla fattispecie in oggetto. Si pone inoltre un problema di
coordinamento, in quanto risulta incerto il trattamento degli atti societari
che però comportano trasferimento di autoveicoli (ad esempio, conferimenti,
cessioni di aziende, ecc.): nel dubbio, è opportuno ritenere, prudenzialmente,
applicabile la disposizione sanzionatoria anche a queste fattispecie.
Il successivo articolo 57 prevede, in concomitanza, che gli atti di
trasferimento di autoveicoli non saranno più soggetti a registrazione a
decorrere dal 1° gennaio 1999, sia che siano stipulati in forma privata
che pubblica, e non saranno più in alcun caso soggetti ad imposta di registro o
imposta di donazione.
35) PLUSVALENZE DA CESSIONI DI QUOTE SOCIALI -
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 28 settembre 1997 n. 328,
convertito con legge 29 novembre 1997 n. 410, in caso di cessione di quote a
titolo oneroso con opzione per il c.d. regime forfettario di tassazione, la
relativa aliquota è stabilita nella misura del 2,10 % del prezzo di cessione.
Il regime forfettario rimarrà in vigore fino al 30 giugno 1998;
a partire dal successivo 1° luglio 1998 entrerà in vigore il D. Lgs.
461/1997, di attuazione della delega contenuta nell’art. 3, comma 160, della
legge 662/1996, a seguito del quale non vi sarà più possibilità di optare per
tale regime forfettario. Le cessioni avverranno pertanto tutte in regime
analitico (cfr. il novellato art. 82 T.U.I.R.), con l’applicazione dell’imposta
sostitutiva con aliquote differenziate (art. 3, comma 1, e art. 5):
- del 27 % in caso di cessione di partecipazioni qualificate, cioè,
relativamente alle società non quotate, superiori al 20 % dei diritti di voto o
comunque al 25 % del capitale (lettera
c) del novellato art. 81 T.U.I.R.);
- del 12,50 % in caso di cessione di partecipazioni non qualificate
(lettera c bis) del novellato art. 81 T.U.I.R.).
Gli obblighi del notaio nel nuovo regime sono previsti dall’articolo 10
del suddetto decreto legislativo.
Il D. Lgs. 461/1997 è stato in parte corretto con D. Lgs. 16 giugno
1998 n. 201 (in G.U. n. 150 del 30.6.1998).
36) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 (in G.U. n. 88 del 16.4.1998), recante
“semplificazione e razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia
di imposta sul valore aggiunto”(in attuazione della delega contenuta
nell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996 n. 662), è stato
introdotto l’obbligo di liquidazione periodica Iva; in particolare, è
previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’obbligo per il contribuente
di presentare mensilmente apposita dichiarazione, da presentarsi su
modello da approvarsi con decreto dirigenziale, dalla quale dovranno
risultare le liquidazioni periodiche dell’IVA. È previsto, inoltre, che
ove l’importo dell’IVA da versare non sia superiore a lire 50.000, il
versamento debba essere effettuato insieme a quello relativo al mese
successivo.
37) - MARCHE “CICERONI”.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 156, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, a decorrere dal 1° gennaio 1999 non sono più dovuti i contributi
previdenziali disciplinati dall’art. 1, primo comma, lett. a) della legge
12.3.1968 n. 410 (marche ciceroni).
_________________________
INTRODUZIONE DELL’EURO
La legge 17 dicembre 1997 n. 433 (in G.U. n. 295 del 19.12.1997) ha
delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare l’introduzione
dell’Euro nell’ordinamento italiano. In attuazione di tale delega è stato
finora emanato il D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 (in G.U. n. 157 del giorno
8.7.1998). Il panorama normativo si completa con i regolamenti CE n. 1103/97
del 17 giugno 1997 (in G.U.C.E. n. L 162 del 19.6.1997), e n. 974/98 del 3
maggio 1998 (in G.U.C.E. n. L 139/1 dell’11.5.1998); fonti, queste ultime,
sovraordinate rispetto alla legislazione statale.
Tra le disposizioni di maggior interesse notarile, rilevano le
seguenti:
1) - l’Euro è
moneta avente corso legale nello Stato (art. 2 Regolamento CE n.
974/98), unitamente alla lira nel periodo transitorio, fino cioè al 31.12.2001,
per gli effetti dell’articolo 1277 del codice civile (adempimento delle
obbligazioni pecuniarie): conseguentemente è data facoltà ad ogni debitore di
pagare in Euro, anche se al momento della conclusione del contratto questa
moneta non esisteva. Poiché, tuttavia, l’Euro è moneta solo scritturale, cioè smaterializzata,
per tutto il periodo transitorio, la possibilità di effettuare pagamenti in
Euro è data solo attraverso gli strumenti relativi (bonifico bancario, assegno
circolare, assegno bancario, e simili). Quanto sopra vale anche per le
obbligazioni tra privati tipicamente ricorrenti nell’attività notarile:
pagamenti di mutui, di obbligazioni derivanti da compravendite, ecc.;
2) - in
applicazione del principio di continuità, l’art. 2 del Regolamento CE n.
1103/97 dispone che “l’introduzione dell’Euro non avrà l’effetto di alterare
alcun termine di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare
dall’adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il
diritto di modificare o porre fine unilateralmente ad uno strumento giuridico”.
3) - in
applicazione del principio “né obbligo, né divieto”, la somma come sopra
pagata in Euro, viene accreditata sul conto del creditore nella
denominazione in cui tale conto è espresso (art. 8, comma 3, Regolamento CE n.
974/98);
4) - salvo
quanto sopra detto, i contratti stipulati prima dell’avvento dell’Euro
manterranno la loro denominazione nella valuta originaria (art. 7 Regolamento
CE n. 974/98);
5) - i nuovi
contratti, stipulati a partire dal 1° gennaio 1999, possono essere
denominati sin dall’origine in Euro. Ciò significa che è possibile stipulare, a
partire dal 1° gennaio 1999, contratti di mutuo denominati in
Euro, o contratti di compravendita in cui il prezzo è denominato in
Euro.
Ovviamente, nulla impedisce che nei nuovi contratti vengano indicati
sia gli importi in Euro che quelli in lire (ciò sarà anzi consigliabile nel
periodo transitorio).
Per quanto concerne le modalità di iscrizione dell’ipoteca, il
Ministero delle Finanze, con circolare n. 293/T del 23 dicembre 1998, ha
chiarito che gli importi da indicare nel quadro “A” della nota di
iscrizione (ipoteca, capitale garantito, interessi, spese) devono comunque
essere indicati in lire, salvo indicare nel quadro “D” gli importi in
Euro, unitamente alla precisazione che si tratta di mutuo o debito in Euro. Non
è invece evidentemente da barrare l’apposita casella del quadro “A”, “importi
in valuta estera”. Deve ritenersi consentito procedere all’iscrizione con tali
modalità, anche ove nell’atto di concessione dell’ipoteca gli importi siano
indicati solamente in Euro, e non anche in lire: si procederà, in tal caso,
agli arrotondamenti in base alle relative norme di legge.
Per quanto riguarda le domande di annotamento, in caso di
riduzione dell’ipoteca, della somma dovuta, o per l’indicazione dell’importo
degli immobili liberati, da indicarsi nel quadro “A”, le somme relative
vanno indicate in lire, mentre nel quadro “D” si indicheranno gli importi
in Euro.
6) - dal 1°
gennaio 2002 tutti i contratti saranno ridenominati in Euro, che diverrà
l’unica moneta avente corso legale nello Stato, per gli effetti di cui all’art.
1277 del codice civile (Art. 14 Regolamento CE n. 974/98). Per i contratti già
stipulati in precedenza, le parti possono pattuirne la ridenominazione in Euro
(art. 8 Regolamento CE n. 974/98). La ridenominazione avviene, a norma
dell’articolo 7 del D. Lgs. 213/1998, arrotondando al secondo decimale
per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005
Euro. Quindi, se il terzo decimale è uguale a 0,005 Euro, l’arrotondamento si
effettua per eccesso.
7) - i
contratti già indicizzati al Tasso Ufficiale di Sconto manterranno
l’indicizzazione al “tasso di riferimento” determinato periodicamente dalla
Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 213/1998.
Con decreto del Ministro delle Finanze del 23 dicembre 1998 (sul “Sole
24 Ore” del 29.12.1998) è stata prevista la sostituzione, per i rapporti
giuridici già esistenti ed indicizzati al tasso “Ribor”, con
decorrenza dal 30 dicembre 1998, del suddetto tasso “Ribor” con il
tasso “Euribor”, quest’ultimo da moltiplicarsi per 365/360.
8) - a
partire dal 1° gennaio 1999 è possibile costituire nuove società con
capitale denominato in Euro. Per quanto riguarda il capitale delle società
di capitali, l’articolo 4 del D. Lgs. 213/1998 disciplina i nuovi minimi (in
particolare, 100.000 Euro per le società per azioni, 10.000 Euro per le società
a responsabilità limitata, salvi i diversi importi per alcune società
speciali). Questi minimi troveranno applicazione:
a) - per tutte le società a partire dal 1° gennaio 2002;
b) - per quelle società che, dal 1° gennaio 1999, si
costituiscano con capitale espresso in Euro.
Vengono altresì disciplinati i nuovi minimi e massimi delle quote e
azioni delle cooperative (art. 4, comma 2, lett. c, del D. Lgs.
213/1998), rilevandosi peraltro un difetto di coordinamento con le previgenti
disposizioni (ex legge 59/1992) che prevedono l’elasticità e l’indicizzazione
del limite massimo delle quote delle cooperative, configurandosi quindi un
possibile eccesso di delega.
Nulla impedisce che il capitale delle neo costituite società venga
indicato sia in Euro che in lire.
Ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, si riscontra
un’incongruenza tra la modulistica cartacea (approvata con D.M. 7 agosto 1998),
adeguata all’entrata in vigore dell’Euro, ed il software “Fedra”, versione 5.0,
che non prevede invece tale distinzione. Di conseguenza:
a) - in caso di utilizzo di modulistica cartacea, i relativi importi
vanno indicati alternativamente in Lire o in Euro, e ciò anche ove il
capitale sia stato indicato nell’atto costitutivo in entrambe le valute;
b) - in caso di utilizzo del programma “Fedra 5.0”, fino a quando
questo non verrà opportunamente adeguato, gli importi andranno indicati in
ogni caso in lire, salvo precisare nelle annotazioni gli importi in Euro.
Per l’adeguamento del capitale già denominato in lire delle società
di capitali, l’articolo 17 del D. Lgs. 213/1998 detta le regole di
conversione e di arrotondamento, che comporta, a seconda dei casi, l’aumento
gratuito o la riduzione del capitale sociale. Il tutto, trattandosi di società
con azioni il cui valore nominale è superiore a lire 200, potrà avvenire senza
necessità di verbale di assemblea notarile, ma con semplice deliberazione
dell’organo amministrativo, pur con il rispetto dell’art. 2436 del codice
civile, e quindi con la necessità di omologa delle suddette deliberazioni. Le
stesse regole si applicano, in quanto compatibili, per le società a
responsabilità limitata. Se, viceversa, il valore nominale delle azioni è
inferiore a lire 200, ovvero quando si tratta di azioni privilegiate, permane
la necessità della deliberazione dell’assemblea straordinaria
verbalizzata da notaio.
Il capitale sociale come sopra ridenominato in Euro dovrà essere
indicato negli atti e nella corrispondenza (art. 2250 c.c.) entro il
secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta (art.
17, comma 7, D. Lgs. 213/1998).
Nulla dispone il decreto legislativo in commento per il capitale delle società
di persone registrate, che pure ha una sua rilevanza normativa, desumibile
dall’articolo 2306 del codice civile. Ne deriva che, relativamente alle società
di persone registrate, rimane l’esigenza di stipula dell’atto notarile
per l’adeguamento del capitale, ai fini dell’iscrizione nel registro delle
imprese.
9) - A
decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto
adottare l’Euro quale moneta di conto al posto della lira; adozione che
diverrà obbligatoria dal 2002 (art. 16 D. Lgs. 213/1998). L’art. 16, comma 4,
del D. Lgs. 213/1998 stabilisce, per il periodo transitorio, che a partire dal
primo documento contabile obbligatorio redatto in Euro, tutti quelli successivi
dovranno essere redatti nella medesima valuta. Le regole suddette trovano
applicazione anche agli operatori economici diversi dalle imprese, e quindi
anche ai professionisti (art. 20 D. Lgs. 213/1998).
10) - Per
quanto specificamente concerne i profili fiscali, l’art. 47, comma 2,
del D. Lgs. 213/1998 prevede che le dichiarazioni relative ad imposte sui
redditi, Iva, Irap e dei sostituti d’imposta possono essere presentate con gli
importi indicati in Euro a partire dai periodi d’imposta aventi decorrenza dal 1°
gennaio 1999. Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 291/E del 23
dicembre 1998, ha dettato alcune importanti regole applicative:
a) - le regole di arrotondamento di cui all’art. 7 del D. Lgs.
213/1998 ed all’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97 trovano applicazione anche
in materia fiscale (con arrotondamento per eccesso degli importi che si
pongono nel mezzo), in contrasto con il metodo finora usato (che prevede,
al contrario, l’arrotondamento per difetto per gli importi che si pongono nel
mezzo);
b) - l’articolo 20 del D. Lgs. 213/1998 si riferisce, tra l’altro,
anche ai professionisti;
c) - le fatture possono essere emesse liberamente in lire o in
euro, o con la doppia indicazione delle due valute. Esse non vengono ricomprese
tra i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna ai sensi dell’art. 16
del D. Lgs. suindicato. La conversione da lire ad euro e viceversa (ad esempio,
per le fatture acquisti da registrare) avviene con i medesimi criteri di
arrotondamento surriportati.
d) - anche la contabilità può essere tenuta in lire, in euro od
in entrambe le valute (in quest’ultimo caso distinguendo colonne in lire per le
fatture denominate in lire e colonne in euro per le fatture denominate in
euro). Ove non si tenga la contabilità in doppia valuta, è consentito
registrare in lire le fatture acquisti emesse in euro, e viceversa, a
seconda della valuta utilizzata per la contabilità.
e) - le dichiarazioni Iva possono essere presentate in lire o in
euro. Ove, peraltro, si scelga di presentare una dichiarazione periodica in
euro, i successivi comportamenti devono essere uniformati a tale scelta.
f) - anche per gli altri tributi indiretti diversi dall’Iva, i
contribuenti possono indicare in Euro i valori contenuti negli atti e nelle
dichiarazioni. Ciò significa che, per gli atti ricevuti o autenticati e per
le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999 è
possibile indicare i valori in Euro, ai fini delle relative imposte (di
registro, ipotecarie, catastali, bollo, sostitutiva Invim, tassa sui contratti
di borsa) in Euro.
g) - ove sia necessario presentare dichiarazioni sostitutive,
rettificative, integrative, le stesse vanno presentate nella stessa valuta
utilizzata per la dichiarazione originaria.
h) - per quanto invece concerne l’imposta Invim, avendo la
stessa come riferimento date anteriori al 1993, secondo la suddetta circolare
ministeriale (che appare criticabile sotto questo profilo) le relative
dichiarazioni devono essere comunque presentate in lire, e ciò anche quando
l’Euro diverrà l’unica moneta avente corso legale, quindi anche nel corso
dell’anno 2002.
i) - per quanto concerne l’imposta di bollo, dal 1° gennaio 1999
è previsto che venga indicato anche il controvalore in Euro per i valori di
importo non inferiore a lire 1.000; per quelli di importo inferiore rimarrà
indicato solo l’importo in lire. Con decreto del direttore generale del
Dipartimento delle Entrate (in G.U. n. 10 del 15 gennaio 1999) si prevede la
modifica della grafica dei valori bollati, inserendo anche il valore in Euro:
ciò per i valori bollati di qualunque tipologia e taglio.
l) - a prescindere dalla valuta utilizzata per gli atti e le
dichiarazioni e per le liquidazioni del debito tributario, il contribuente è
libero di scegliere la lira o l’euro per il pagamento delle imposte.
m) - Con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 1998 è stato
approvato il nuovo modello sostitutivo del modello F24 per il pagamento
unificato di imposte dirette, Iva, contributi, che consente anche il pagamento
in Euro.
n) - Con decreto dirigenziale 17 dicembre 1998 (in Suppl. ord. n. 209
alla G.U. n. 301 del 28.12.1998) è stato approvato il nuovo modello F23
per il pagamento delle imposte indirette diverse dall’Iva, che consente anche
il pagamento in Euro. Secondo le istruzioni annesse a tale modello, l’importo
da pagare, ove espresso in Euro, deve essere arrotondato all’unità,
per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi di Euro, o per
eccesso se superiore. Per quanto concerne, peraltro, gli importi delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale, l’arrotondamento deve essere
preliminarmente effettuato alle 10.000 lire per difetto, se la frazione non è
superiore alle 5.000 lire, o per eccesso se superiore; l’importo così ottenuto
deve essere convertito in Euro e arrotondato all’unità di Euro così come
indicato in precedenza.
11) - La
circolare del Ministero delle Finanze n. 293/T del 23 dicembre 1998 ha
annunciato che, prossimamente, nelle visure e certificazioni catastali
verranno indicate le rendite catastali ed i redditi dominicali ed
agrari con i doppi importi, in lire ed in Euro, questi ultimi arrotondati
come per legge.
12) - La
suddetta circolare n. 293/T del 23 dicembre 1998 ha chiarito che il pagamento
delle somme dovute alle Conservatorie può avvenire sia in lire che in Euro;
peraltro, ove si proceda al pagamento in contanti, consentito a seguito
del ripristino dei servizi di cassa, il pagamento potrà avvenire solo in
lire.
13) - Ai
fini dell’iscrizione a repertorio degli atti in cui sono indicati
importi in Euro, deve ritenersi valga il principio suesposto “né obbligo, né
divieto”, con la conseguenza che - salva l’esigenza di congruenza con le
risultanze dell’atto, e quindi in correlazione con le valute indicate nello
stesso - sarà possibile indicare gli importi in lire, in euro o in entrambe le
valute. In concreto, sarà consigliabile, nel periodo transitorio, indicare
in atto entrambe le valute, e quindi - almeno fino a diverse istruzioni
ministeriali - indicare nel repertorio i soli importi in lire.
L’atto o la delibera societaria con la quale si converta il capitale da
lire ad euro dovrà ritenersi soggetto ad onorario in misura fissa di lire
80.000, salva l’applicazione dell’onorario graduale in relazione ad eventuali
aumenti o riduzioni del capitale.
AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA
L’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (c.d. collegato
alla Finanziaria 1999, in Suppl. ord. n. 210/L alla G.U. n. 302 del
29.12.1998) prevede - a decorrere dal 1° gennaio 1999 - nuove
agevolazioni per i soggetti che alienano l’abitazione per la quale hanno già
usufruito di agevolazioni, ed entro un anno dall’atto di alienazione riacquistano
una nuova abitazione, in presenza dei requisiti per usufruire nuovamente delle
agevolazioni stesse. L’agevolazione consiste in un credito di imposta, fino a
concorrenza del minore importo tra l’imposta di registro o l’Iva pagata
in relazione al precedente acquisto agevolato, e l’imposta di registro o l’Iva
dovuta per l’acquisto della nuova abitazione.
Condizioni per ottenere la nuova agevolazione sono
quindi le seguenti:
1) - aver usufruito in passato delle agevolazioni per la prima casa (ai
fini dell’imposta di registro o dell’Iva), in base ad uno dei provvedimenti
legislativi succedutisi dal 1982 ad oggi, e quindi aver acquistato un immobile
abitativo a decorrere da tale data;
2) - aver alienato (a qualsiasi titolo, anche gratuito) l’immobile
agevolato;
3) - che non sia trascorso più di un anno dall’alienazione
dell’immobile agevolato;
4) - l’acquisto, a qualsiasi titolo (ovviamente però sempre a titolo oneroso,
ex art. 1, nota II-bis della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986,
richiamata dalla nuova norma), di abitazione non di lusso, da soggetto privato
o da imprenditore, e quindi soggetto indifferentemente ad imposta di registro o
ad Iva;
5) - la sussistenza, rispetto al nuovo acquisto, delle condizioni per
usufruire delle agevolazioni per la prima casa.
(Con riferimento al requisito sub 4), la legge parla di acquisto a
qualsiasi titolo in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis
dell’art. 1 della tariffa, il che potrebbe far pensare alla possibilità, ad
esempio, ricorrendo le suddette condizioni di cui alla nota II-bis, di
acquistare per donazione usufruendo delle agevolazioni per il riacquisto, senza
usufruire delle agevolazioni per la prima casa. Senonché, il comma 2 dell’art.
7 parla di “imposta di registro” relativa all’“atto di acquisto agevolato” che
determina il credito d’imposta, con ciò facendo apparire che il credito
d’imposta medesimo nasce solo a seguito di un atto soggetto ad imposta di
registro agevolata).
Ricorrendo questi presupposti, sorge il credito d’imposta, che può
essere utilizzato in uno dei seguenti modi:
a) - diminuendo l’imposta di registro dovuta sul nuovo atto di acquisto
agevolato (sembra, dal tenore letterale della norma, che non possano diminuirsi
le imposte ipotecarie e catastali, probabilmente perché già dovute in misura
fissa; ciò comporta che sono comunque dovute le imposte fisse ipotecaria e
catastale per il nuovo acquisto; inoltre, nell’ipotesi in cui venga assorbita
con il credito d’imposta l’intera nuova imposta di registro, probabilmente è
comunque dovuta l’imposta fissa di registro).
b) - diminuendo le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni dovute su altri atti e denuncie presentati
successivamente al sorgere del credito.
c) - diminuendo le imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in
base a dichiarazioni da presentarsi successivamente al sorgere del credito.
d) - utilizzando il credito d’imposta in compensazione ai sensi del D.
Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Tra le modalità di utilizzo non vi è la diminuzione dell’imposta sul
valore aggiunto dovuta in relazione al nuovo acquisto (l’ipotesi principale è
quella dell’acquisto da impresa costruttrice): in questo caso l’unico modo per
usufruire delle agevolazioni è quello sub lettere b), c) e
d).
Non è neanche utilizzabile, quale modalità di utilizzo del credito
d’imposta, la richiesta di rimborso delle imposte già pagate in occasione del
primo acquisto.
Rispetto alle modalità di fruizione sub lettere b), c)
e d), occorre d’altronde precisare che la legge non prevede alcun
termine per usufruire del credito d’imposta, che può quindi essere utilizzato
anche dopo anni dall’acquisto agevolato.
Nulla impedisce, inoltre, che il credito d’imposta venga utilizzato in
parte diminuendo una determinata imposta (ad esempio, imposta di registro), ed
in parte un’altra (ad esempio, Irpef).
La legge non impone poi particolari oneri di documentazione al
contribuente che intenda usufruire della nuova agevolazione: sembra doversi
ritenere che, salva l’opportunità di indicare in atto gli estremi del
primo atto di acquisto agevolato e del relativo atto di alienazione, non vi sia
comunque un obbligo in questo senso, non potendo comunque l’Amministrazione
finanziaria, in ottemperanza alle norme regolatrici del procedimento
amministrativo, richiedere al contribuente documentazione di cui si trovi già
in possesso.
La legge non prevede una richiesta di agevolazioni in atto a pena di
decadenza, né alcuna dichiarazione della parte acquirente: si ritiene peraltro necessario,
vista la facoltà di scelta del contribuente tra più modalità di utilizzo del
credito di imposta, che il contribuente, in atto o con separata istanza da
produrre al momento della registrazione, chieda all’ufficio di avvalersi del
credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per il nuovo
acquisto: diversamente l’ufficio non potrebbe autonomamente prendere tale
decisione.
La nuova norma agevolativa si riferisce sempre all’acquisto di “casa
di abitazione”, non contemplando, a differenza dell’art. 1, nota II-bis
della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, le pertinenze. Sembra
peraltro, per evidenti ragioni di omogeneità di trattamento fiscale, che anche
queste ultime debbano essere ricomprese nella nuova disposizione, sia pure
agevolando il riacquisto di una pertinenza solo a fronte dell’alienazione di
altra pertinenza, o di una nuova abitazione a fronte dell’alienazione di una
precedente abitazione.
Occorre infine rammentare che, ove l’atto di alienazione del primo
immobile agevolato venga posto in essere quando non siano ancora decorsi cinque
anni dall’acquisto, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni e
le relative sanzioni è necessario:
1) - che entro un anno dall’alienazione si acquisti un altro immobile;
2) - che il nuovo immobile venga adibito dall’acquirente a
propria abitazione principale (quest’ultima condizione è prescritta
dalla nota II-bis dell’art. 1 della tariffa all’esclusivo fine di
evitare la decadenza dalle agevolazioni e le sanzioni relative, e non, quindi,
ai fini della nuova disciplina agevolativa. In ogni caso, nessuna menzione
obbligatoria è richiesta in atto).
L’articolo 7, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede
infine - ferma restando l’esclusione del rimborso d’imposta, ed a condizione
che si tratti di rapporti tributari non ancora definiti - una “sanatoria”
per le ipotesi in cui si sia usufruito di agevolazioni prima casa in base al
D.L. n. 12/1985, avendone già usufruito in base alla legge n. 168/1982.
RINEGOZIAZIONE DI MUTUI
L’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 consente di
mantenere il beneficio della detrazione degli interessi pagati in relazione a
mutui ipotecari estinti, con successiva stipula di un nuovo mutuo di importo
non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle
spese e degli oneri collegati. La disposizione si applica anche ai mutui
estinti ed a quelli stipulati nel corso dell’intero periodo d’imposta 1998.
La disposizione in esame non prevede alcun termine entro il quale
stipulare il nuovo mutuo, dopo che si è estinto il precedente: nulla vieterebbe
quindi, teoricamente, di stipulare il nuovo mutuo in un diverso periodo
d’imposta, rispetto a quello in cui è stata effettuata l’estinzione.
La norma non pone inoltre alcuna limitazione in ordine al motivo per
cui viene estinto il mutuo e stipulato uno nuovo: può, ad esempio, anche
ipotecarsi un immobile diverso da quello precedentemente ipotecato.
La norma suddetta non trova applicazione, ovviamente, per le rinegoziazioni
del tasso di interesse in senso tecnico (modifiche contrattuali che non comportano
l’estinzione del preesistente mutuo), per le quali nessun problema si poneva
anche in assenza della nuova disposizione.
DELEGHE AL GOVERNO
L’articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 modifica
l’articolo 3, comma 134, lettera g), della legge 23 dicembre 1996 n.
662, eliminando la previsione della registrazione agli uffici del Territorio,
ed introducendo nuove deleghe al Governo, il quale dovrà provvedere a
realizzare:
- l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti presso
gli uffici finanziari;
- la semplificazione e l’unificazione di tutte le operazioni di
competenza degli uffici finanziari in materia immobiliare, anche mediante
definizione di un codice unico identificativo;
- l’armonizzazione e l’autoliquidazione delle imposte di
registro, ipotecarie, catastali, di bollo, e degli altri tributi e diritti
collegati;
- la determinazione degli imponibili degli immobili su base
catastale, quando saranno definite le nuove rendite, ad eccezione dei
terreni edificabili e dei fabbricati non ultimati (compresi, quindi, i
fabbricati rurali);
- revisione della disciplina dei relativi procedimenti tributari.
Al comma 6 è prevista poi l’emanazione di regolamenti e decreti
ministeriali di natura non regolamentare per organizzare e disciplinare gli
uffici dell’Amministrazione finanziaria in conseguenza di quanto sopra.
DEMANIO STRADALE
L’articolo 31, comma 21, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede
che, in sede di revisione catastale, è data facoltà agli Enti locali, con proprio
provvedimento, di accorpare al demanio stradale le porzioni di terreno
utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni. Il tutto,
peraltro, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali
proprietari.
Il provvedimento è soggetto a registrazione e trascrizione, ma a titolo
gratuito (articolo 31, comma 22), quindi senza pagamento né di imposte
ipotecarie, né di tasse ipotecarie.
CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREE P.E.E.P.
L’articolo 31, commi da 45 a 50, della legge 23 dicembre 1998 n. 448
ridisciplina integralmente, con effetto dal 1° gennaio 1999, la cessione
in proprietà, da parte dei Comuni, di aree già concesse in diritto di
superficie, abrogando le corrispondenti disposizioni contenute nella legge
549/1995 e nella legge 662/1996. La nuova disposizione prevede ora
l’accettazione dei singoli proprietari degli alloggi condominiali, per la quota
millesimale corrispondente, e non più la deliberazione dell’assemblea del
condominio.
Ne consegue che alcuni condomini possono essere pieni proprietari
dell’appartamento e della quota millesimale dell’area, ed altri invece solo
proprietari superficiari.
Vengono inoltre previsti nuovi criteri per la determinazione del
corrispettivo della cessione in proprietà.
BENI CULTURALI
L’articolo 32 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 dispone che i beni
immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle
provincie e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi da
prevedersi con apposito regolamento. Vengono peraltro fatte salve le procedure
di alienazione già avviate in attuazione dell’articolo 12 della legge 15 maggio
1997 n. 127.
L’articolo 33 della legge 448/1998 prevede, per i beni immobili
oggetto di notifica in base alle norme anteriori alla legge 1089/1939, la
ricomprensione nel regime dei beni vincolati in base a quest’ultima normativa,
su domanda degli interessati, prevedendo altresì che agli atti di alienazione
posti in essere fino a tutto il 31 dicembre 1998, relativi agli immobili
suddetti, non si applichino le disposizioni del capo III, sezione II, della
legge 1089/1939 (cioè le disposizioni dagli articoli da 30 a 34 sulla
prelazione dello Stato avente ad oggetto i beni culturali).
OBBLIGAZIONI DI SOCIETÀ COOPERATIVE
La disciplina, innovativa, delle obbligazioni di cooperative è
contenuta nell’articolo 58 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
PAGAMENTO DI IMPOSTE AGLI UFFICI FINANZIARI
Con decreto dirigenziale 17 dicembre 1998 (in Suppl. ord. n. 209 alla
G.U. n. 301 del 28.12.1998) è stato approvato il nuovo modello F23,
utilizzabile con decorrenza dal 1° gennaio 1999, per il pagamento di
imposte indirette agli uffici finanziari. Lo stesso decreto modifica alcuni
codici tributo utilizzati per il pagamento delle imposte suddette. In particolare
vanno segnalati i seguenti codici (così testualmente descritti):
- 111T - Imposta di
registro - agevolazioni prima casa
(utilizzabile sia per l’imposta proporzionale che per l’imposta fissa,
in caso di atto soggetto ad Iva)
- 109T - Imposta di registro per atti, contratti verbali e
denunce
(utilizzabile come codice residuale, sia per imposta fissa che
proporzionale)
- 104T - Imposta registro trasferimento fabbricati e relativi
contratti preliminari
(sia imposta fissa che proporzionale)
- 105T - Imposta registro trasferimento terreni e relativi
contratti preliminari
(sia imposta fissa che proporzionale).
I codici per il versamento delle altre principali imposte di interesse
notarile (ipotecarie, catastali, Invim, sostitutiva Invim, donazione globale o
sulle singole quote, bollo, tassa sui contratti di borsa, tasse ipotecarie,
tributi speciali per la registrazione) rimangono invariati.
A partire dal 1° gennaio 1999 non possono più essere
utilizzati i vecchi modelli F23 ed F32 per il pagamento delle imposte
suindicate.
Con lo stesso decreto dirigenziale sono poi approvati il nuovo modello
“allegato 8” da presentare unitamente alla richiesta di registrazione, il
modello “allegato 10” da presentare per la richiesta di formalità ipotecarie, e
il modello “allegato 9”, prospetto di autoliquidazione delle imposte relative a
denuncie di successione.
Si rileva, inoltre, che l’articolo 1, comma 1, lettera d) del D.
Lgs. 19 novembre 1998 n. 442 (in G.U. n. 287 del 9 dicembre 1998) ha abolito
il vincolo territoriale, riferito alla sede dell’ufficio finanziario
competente, per il versamento ai concessionari della riscossione;
conseguentemente - con rilevanza pratica soprattutto per le trascrizioni da
effettuarsi in altre Conservatorie e per le denuncie di successione da
presentarsi ad altri Uffici del registro - diviene possibile il versamento a qualsiasi
concessionario.
SERVIZI DI CASSA DELLE CONSERVATORIE
Con D. Lgs. 19 novembre 1998 n. 442 (in G.U. n. 287 del 9.12.1998) sono
state emanate disposizioni integrative e correttive, tra l’altro, del D. Lgs. 9
luglio 1997 n. 237, relativo alla soppressione dei servizi di cassa degli
uffici finanziari. In particolare, è stato modificato il comma 3 dell’art. 6,
ed è stato aggiunto il seguente comma 3-bis: “Nel caso di pagamento
contestuale di imposte ipotecaria o di bollo e di tasse ipotecarie, queste
ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui
all’articolo 4”.
In attuazione di quanto sopra, con Decreto dirigenziale 16 dicembre
1998 (in G.U. n. 296 del 19.12.1998) sono stati ripristinati i servizi di cassa
degli Uffici dipendenti dal Dipartimento del Territorio. Ai sensi dell’art. 1
di tale decreto, che “Le somme corrispondenti alle tasse ipotecarie ... sono
riscosse presso gli uffici periferici del Dipartimento del Territorio ... Sono
altresì riscosse presso gli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio
... l’imposta di bollo, le sanzioni amministrative e ogni altro corrispettivo
da riscuotersi contestualmente ai servizi resi dai predetti uffici. Resta ferma
la possibilità ... di versare ai concessionari della riscossione, le tasse
ipotecarie corrisposte contestualmente all’imposta ipotecaria e all’imposta di
bollo”. A norma dell’articolo 2, “Presso gli uffici dipendenti dal
Dipartimento del territorio, l’imposta di bollo è riscossa in modo virtuale”.
Ai sensi dell’articolo 3, “Le entrate corrispondenti ai servizi resi dagli
uffici del Dipartimento del territorio sono riscosse in contante, o con gli
altri titoli ammessi in pagamento, espressi in lire e in euro”. L’articolo
4 dispone che “Per il pagamento delle somme dovute tramite carte di
pagamento saranno utilizzati terminali POS che potranno essere forniti dalle
banche”. A norma dell’articolo 7, “I versamenti corrispondenti alle
somme prelevate presso i dipendenti uffici e quelli corrispondenti ad importi
pagati con sistemi elettronici, sono effettuati al lordo dei compensi spettanti
alle banche intermediarie del servizio”.
La riscossione delle imposte ipotecarie deve invece
tassativamente avvenire con le modalità di cui all’art. 4 del D. Lgs. 237/1997.
Con successivo Decreto dirigenziale 17 dicembre 1998 (in suppl. ord. n.
209 alla G.U. n. 301 del 1998) è stato però disposto, all’art. 2, che “Le
tasse ipotecarie di cui alla lettera h) dell’art. 2 del decreto legislativo 9
luglio 1997 n. 237, possono essere corrisposte con le modalità di cui all’art.
1, nell’ipotesi in cui il loro versamento sia contestuale al pagamento di
imposte ipotecarie o di bollo”. Ciò significa che, in base a quest’ultimo
provvedimento, che ovviamente prevale sul precedente, anche in caso di
pagamento di sola imposta di bollo è legittimo pagare la tassa ipotecaria al
concessionario della riscossione.
Con Decreto Dirigenziale 14 dicembre 1998 (in G.U. n. 299 del 23
dicembre 1998) è stato poi previsto che il versamento delle tasse ed altre
somme agli uffici dipendenti sia dal Dipartimento del Territorio che da quello
delle Entrate, per cui è previsto l’utilizzo del mod. F23, può essere
effettuato anche mediante delega alle Poste Italiane S.p.A.
(considerando non lavorativa la giornata del sabato).
COMPETENZA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
L’articolo 7, comma 7, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998 n.
448 ha abrogato l’articolo 2 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, che
prevedeva, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, la competenza degli uffici
dipendenti dal Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze per la
registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate traslativi o
costitutivi a titolo oneroso di immobili o diritti reali immobiliari, soggetti
anche a pubblicità nei registri immobiliari. Conseguentemente, rimane
invariata la competenza degli uffici del registro, o uffici delle entrate, per
la registrazione degli atti immobiliari suddetti.
SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI
Con D.M. 10 dicembre 1998 (in G.U. n. 289 del 11.12.1998), adottato ai
sensi del nuovo art. 1284 del codice civile, è stato dimezzato, con effetto dal
1° gennaio 1999, il saggio degli interessi legali, che passa dal 5 % al 2,5%.
Non è stato peraltro modificato - entro il 31 dicembre 1998 - il
“prospetto dei coefficienti” per la determinazione degli usufrutti a vita e
delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al D.P.R. 131/1986, calcolato “al
saggio di interesse del cinque per cento”. Il prospetto non si riferisce
espressamente al saggio legale degli interessi, ma al saggio del cinque per
cento senza ulteriormente specificare; al saggio legale fa riferimento peraltro
l’art. 48 T.U.. Ai sensi dell’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996
n. 662, il prospetto dei coefficienti in oggetto deve essere variato, in
relazione alla misura del saggio legale degli interessi, con decreto del
Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, da pubblicarsi
sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta
modifica è avvenuta.
Con decreto direttoriale in data 11 gennaio 1999 (in G.U. n. 9
del 13.1.1999) è stato emanato il nuovo prospetto dei coefficienti,
prevedendosi, all’articolo 2, che lo stesso si applica agli atti formati dal 1°
gennaio 1999. La disposizione peraltro non sembra conforme all’art.
3, comma 164, della legge 662/1996, secondo cui le variazioni “hanno
efficacia ... per le successioni aperte e per le donazioni fatte a decorrere
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di
variazione”.
VOLTURA AUTOMATICA
Con decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 (in G.U. n. 250 del
26.10.1998) è stata ridisciplinata la c.d. voltura automatica, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 19 aprile 1994 n. 701. L’argomento è stato
inoltre oggetto della Circolare del Ministero delle Finanze n. 287/T del 18
dicembre 1998. Tale modalità di voltura diviene operativa - pur se non
obbligatoria - a seguito di successivi decreti dirigenziali emessi in relazione
a ciascuna Conservatoria o Ufficio del Territorio. Come immediata conseguenza,
occorre rammentare che, ai fini della voltura automatica:
- negli atti devono essere menzionati gli estremi dei tipi di
frazionamento e tipi mappali, nonché la cronistoria dei passaggi intermedi non
ancora volturati;
- condizioni per l’effettuazione della voltura automatica,
secondo quanto affermato nella circolare, sono: che vengano barrate le apposite
caselle “atto soggetto a voltura” e “non differita”; che venga corrisposta la
prevista tassa ipotecaria di lire 50.000 per ogni formalità avente efficacia di
voltura (sostitutiva del tributo speciale di lire 50.000 da pagarsi in
catasto), e l’esito positivo dell’elaborazione;
- in caso di banca dati catastale non aggiornata (partita non
aggiornata quanto all’intestazione, difetto di aggiornamento quanto all’oggetto),
come pure in altri casi espressamente previsti (atto da volturarsi anche al
coniuge in comunione legale non comparente, alienazione di quote o diritti
parziari, per cui è necessario integrare i dati dell’atto con quelli dei
“soggetti a complemento”), è necessario compilare apposito “foglio
informativo” con l’apposito software “Allegati”; i dati ivi inseriti
vengono riversati nel “quadro D - catasto”, e rilevano ai fini dell’imposta
di bollo;
- in caso di intestazione non aggiornata, occorre indicare
analiticamente nel foglio informativo i passaggi intermedi, con estremi
di registrazione o, in difetto, di trascrizione; è opportuno, anche se non
obbligatorio, indicare anche gli estremi di voltura dei passaggi intermedi (in
difetto la voltura viene comunque effettuata, ma con l’annotazione “passaggi
intermedi da esaminare”.
Non appare, invece, del tutto conforme a legge quanto previsto nella
suddetta circolare in relazione all’istanza di attribuzione di rendita ex
art. 12 D.L. 70/1988 che, sempre in base a detta circolare, va
presentata in Conservatoria unitamente alla nota di trascrizione. Per
l’esattezza, tale modalità di presentazione può probabilmente ritenersi
conforme al dettato legislativo solo ove sia già stato istituito l’Ufficio
del Territorio (in quanto lo stesso esercita congiuntamente le funzioni già
attribuite alle conservatorie e agli uffici tecnici erariali, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, del D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287). Negli altri casi,
sembra opportuno presentare la domanda di voltura in catasto, con allegata
istanza, come previsto dall’art. 12 suddetto.
Con D.M. 30 novembre 1998 (in G.U. n. 285 del 5.12.1998) è stato
disposto che la voltura automatica per i beni siti nei Comuni ricadenti
nella competenza territoriale catastale dell’ufficio tecnico erariale di
Novara, sulla base delle corrispondenti note di trascrizione eseguite presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania, è entrata in vigore
il giorno 10 dicembre 1998. Quest’ultimo decreto sostituisce quindi il
D.M. 18.11.1998 (in G.U. n. 275 del 24.11.1998), emanato facendo riferimento,
erroneamente, alla sola provincia di Novara, anziché alla circoscrizione
catastale.
IMPRENDITORIA AGRICOLA GIOVANILE
La legge 15 dicembre 1998 n. 441 (in G.U. n. 298 del 22.12.1998)
contempla una serie di agevolazioni per i giovani agricoltori, che non abbiano
ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilisce il Regolamento CE n.
950/97 del 20 maggio 1997. Nell’ambito dell’attività notarile interessano
principalmente le agevolazioni di natura fiscale:
1) - l’art.
13 estende la detrazione Irpef del 41% delle spese di ristrutturazione
agli interventi eseguiti su fabbricati rurali sia di natura abitativa, sia
strumentale all’attività agricola, purché utilizzati da coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo principale che non abbiano ancora compiuto i
quaranta anni;
2) - in caso
di successione o donazione (a partire dal 1° gennaio 1999) tra
ascendenti e discendenti entro il terzo grado, ove il beneficiario sia
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale non ancora
quarantenne, iscritto o da iscriversi entro tre anni dal trasferimento alle
relative gestioni previdenziali, ovvero soggetto non ancora quarantenne che
acquisisca la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o
coltivatore diretto entro due anni dal trasferimento, e si iscriva alle
relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni, l’articolo 14
della legge prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni,
dalle imposte catastali, di bollo e dall’Invim, e la soggezione ad imposta
ipotecaria in misura fissa. La legge nulla dispone per l’imposta sostitutiva
dell’Invim, per la quale, in base a quanto in precedenza affermato
dall’Amministrazione finanziaria, non si applicano le esenzioni previste per
l’Invim. Inoltre, in base all’art. 59, lettera b), del D. Lgs. 346/1990,
l’imposta di donazione dovrebbe comunque applicarsi in misura fissa. Quanto
sopra, a condizione che il beneficiario si obblighi a coltivare o condurre
direttamente i fondi rustici per almeno sei anni. Si ritiene che questo obbligo
debba essere assunto nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione.
L’articolo 14 prevede espressamente che l’incentivo in oggetto è volto a
favorire “la continuità dell’impresa agricola, anche se condotta in forma di
società di persone”, con ciò legittimando la conclusione che l’agevolazione sia
estensibile anche alla successione o donazione avente ad oggetto quote di
società personali, ove l’acquirente abbia i requisiti ed assuma gli obblighi di
cui sopra, nonché alla successiva regolarizzazione della società di fatto
costituitasi tra gli eredi dell’imprenditore agricolo o coltivatore diretto.
3) - in caso
di acquisto, anche mediante permuta, a partire dal 1° gennaio 1999,
di terreni da parte dei giovani agricoltori in possesso dei requisiti per
beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento CE n. 950/97, l’imposta di
registro si applica nella misura del 75% di quella ordinaria (quindi, in luogo
dell’8%, nella misura del 6%). Le imposte ipotecarie, catastale, Invim e di
bollo si applicano invece in misura normale. La norma, inoltre, parla di
acquisto di terreni, legittimando la conclusione che l’acquisto di fabbricati
rurali, a meno che si tratti di pertinenza di terreno agricolo acquistata
contestualmente allo stesso, non benefici delle medesime agevolazioni.
L’agevolazione ai fini dell’imposta di registro non riguarda, inoltre,
l’acquisto di aziende agricole. Per l’individuazione dei requisiti soggettivi,
deve ritenersi applicabile quanto disposto dall’articolo 2 della legge medesima
(con l’estensione, quindi, delle agevolazioni agli acquisti compiuti, tra
l’altro, da società, alle condizioni ivi previste). L’art. 14 della legge,
peraltro, rinvia al regolamento CE solo per l’individuazione dei requisiti
soggettivi, ma non prevede un obbligo di coltivazione come per l’ipotesi di
successione e donazione.
4) -
L’articolo 15 della legge prevede che i contratti di affitto di fondi
rustici a favore dei giovani agricoltori che non abbiano ancora compiuto i
quaranta anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi, siano soggetti
a registrazione solo in caso d’uso. La portata generale della disposizione fa
ritenere che la stessa sia applicabile anche ai contratti di affitto stipulati
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, trattandosi di norma
speciale rispetto all’art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.
131/1986.
5) -
L’articolo 4, comma 6, della legge 441/1998 prevede - a determinate condizioni
- la possibile revoca del vincolo di indivisibilità di cui all’art. 11 della
legge 14 agosto 1971 n. 817.
Con D.M. 19 marzo 1999 n. 147 (in G.U. n. 119 del 24 maggio 1999) è
stato approvato il regolamento per la concessione ai giovani agricoltori delle
agevolazioni ex art. 1, comma 2, del D.L. 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in
legge 29 marzo 1995 n. 95.
CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE
Il D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 (in G.U. n. 112 del 13.4.1999)
disciplina, all’articolo 2, i requisiti soggettivi per l’affidamento del
servizio di riscossione. Possono essere concessionari soltanto:
- società per azioni;
- con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire;
- aventi ad oggetto “lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad
esso connessi o completamente indirizzati anche al supporto delle attività
tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato,
delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non
siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso”;
- i soci delle suddette S.p.A., nonché gli amministratori, direttori e
sindaci devono possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 385/1993.
I trasferimenti per atto tra vivi delle azioni delle società
concessionarie, le fusioni e le scissioni devono essere preventivamente
autorizzati, a pena di inefficacia, dal Ministero delle Finanze.
CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
Con decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490 (in G.U. n. 15 del
20.1.1999), contenente disposizioni integrative del D. Lgs. 9 luglio 1997 n.
241, sono state ridisciplinate le competenze dei C.A.F.. Di particolare
importanza, per la redazione dei relativi statuti, sono i nuovi articoli 33 e
34 del D. Lgs. 241/1997, come modificati dal nuovo provvedimento.
DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI ANTIMAFIA
Il D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (in G.U. n. 176 del 30.7.1998), entrato
in vigore il 28 settembre 1998, prevede che le pubbliche amministrazioni
debbano acquisire determinate informazioni prima di stipulare contratti con
soggetti privati. Più precisamente, l’articolo 10 dispone che gli enti pubblici
devono acquisire le informazioni dal Prefetto circa infiltrazioni mafiose nelle
imprese contraenti, “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti”
che siano di valore superiore a lire 300.000.000. Nel caso in cui gli
accertamenti di cui sopra diano esito positivo, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
è fatto divieto alle amministrazioni di stipulare i contratti in oggetto.
Nei casi di urgenza, l’articolo 11 consente di stipulare i contratti anche in
assenza di informazioni, con la condizione risolutiva di cui sopra.
La circolare del Ministero dell’Interno 559/Leg/240.517.8 del 18
dicembre 1998 (pubblicata su “Il Sole 24 Ore” del 31 dicembre 1998 e del 3
gennaio 1999) esplica i contenuti della nuova disciplina. Non sembra, peraltro,
che il divieto, come sopra posto a carico delle pubbliche amministrazioni, si
traduca in un divieto di stipula a carico del notaio rogante, con le
conseguenze di cui all’art. 28 della legge notarile: il divieto è posto
infatti a carico di uno solo dei soggetti del contratto, ed inoltre esistono
dei margini di discrezionalità (come nell’ipotesi di urgenza) relativamente ai
quali il notaio rogante non ha alcun potere di intervento. Né è richiesta
alcuna menzione in atto in ordine all’osservanza degli obblighi suindicati.
REGISTRO DELLE IMPRESE
A partire dal 1° gennaio 1999 diviene obbligatoria la nuova modulistica
approvata con D.M. 7 agosto 1998 (in Suppl. Ord. n. 143 alla G.U. n. 197 del
25.8.1998), e con successivo D.M. 3 novembre 1998 (in G.U. n. 268 del
16.11.1998), per le iscrizioni nel registro delle imprese.
Con circolare n. 251/E del Ministero delle Finanze in data 28 ottobre
1998 è stato attuato il disposto degli articoli 11, comma 9, e 32 del D.P.R. 7
dicembre 1995 n. 581, che prevede il rilascio del codice fiscale - partita
Iva alle società (in una prima fase solo società di persone) ed imprese
individuali al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese,
collegandosi in via telematica con il Ministero delle Finanze.
MARCHE “CICERONI”
Ai sensi dell’articolo 2, comma 156, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, a decorrere dal 1° gennaio 1999 non sono più dovuti i contributi
previdenziali disciplinati dall’art. 1, primo comma, lett. a) della legge
12.3.1968 n. 410 (marche ciceroni), per gli atti depositati presso il
registro delle imprese.
Quanto ai “ciceroni” per le vidimazioni, previsti nella misura
di lire 3.000 dall’art. 1, primo comma, lettera c) della legge 12.3.1968 n.
410, e dall’art. 10, comma 2, della legge 24.12.1969 n. 991, gli stessi non
sono più dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per effetto dell’art.
16, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 414.
COLLEGIO SINDACALE
Sono entrate in vigore le nuove incompatibilità per i componenti del
Collegio sindacale, quali disciplinate dall’art. 39 del D.P.R. 6 marzo 1998
n. 99 (in G.U. n. 88 del 16.4.1998). In particolare, ai sensi della lettera c)
del suddetto articolo 39, non può svolgere la funzione di sindaco chi
intrattenga con la società controllata rapporti continuativi o rilevanti aventi
ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione.
LIMITI MASSIMI DI CAPITALE DELLE COOPERATIVE
Con D.M. 19 maggio 1998 e D.M. 31 luglio 1998 (in G.U. n. 246 del
21.10.1998) sono stati aggiornati i nuovi massimi di capitale che ciascun socio
persona fisica può detenere nelle cooperative.
La modifica confligge con quanto ora stabilito in relazione all’entrata
in vigore dell’Euro: il D. Lgs. 213/1998 prevede infatti dei massimi in cifra
fissa e non indicizzati.
ASSEMBLEE DI SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA
L’articolo 1 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437 (in G.U. n. 295 del
18.12.1998) dispone che “Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall’articolo 2,
per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o
di altri Paesi dell’Unione europea il termine stabilito dall’articolo 2366,
secondo comma, del codice civile è aumentato a trenta giorni. Il medesimo
termine è di venti giorni nei casi di convocazione dell’assemblea a norma degli
articoli 2367, 2449, secondo comma, del codice civile, e dell’articolo 125,
comma 1, del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”.
SOCIETÀ PROFESSIONALI E DI INGEGNERIA
La legge 18 novembre 1998 n. 415, c.d. legge Merloni-ter (in
Suppl. ord. n. 199/L alla G.U. n. 284 del 4.12.1998), ha disciplinato
distintamente, all’articolo 6, le società di ingegneria e le società tra
professionisti in materia di lavori pubblici. Il comma 7 del medesimo articolo
6 rinvia ad un regolamento da emanarsi per la disciplina dei relativi requisiti
organizzativi e tecnici, consentendo comunque la costituzione delle relative società
anche prima di tale emanazione, e prevedendo la relativa disciplina
transitoria.
Gli articoli 37-quinquies e 37-sexies disciplinano poi le
“società di progetto”, previste per essere concessionarie di lavori pubblici
con il sistema del c.d project-financing.
MULTIPROPRIETÀ
Il D. Lgs. 9 novembre 1998 n. 427 (in G.U. n. 291 del 14.12.1998)
contiene la nuova disciplina della multiproprietà, in attuazione della
direttiva comunitaria n. 94/47/CE.
La normativa in oggetto entrerà in vigore dal 60° giorno successivo
alla pubblicazione, e quindi a decorrere dal 12 febbraio 1999.
RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI
L’articolo 2, commi 10 e 11, della legge 16 giugno 1998 n. 191, c.d Bassanini-ter
(in Suppl. ord. n. 110/L alla G.U. n. 142 del 20.6.1998) ha modificato
l’articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, e conseguentemente l’articolo
51 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Il nuovo assetto della rappresentanza
degli enti locali che ne emerge è il seguente:
a) - la stipulazione dei contratti spetta innanzitutto ai dirigenti
(art. 51, comma 3, lettera c) della legge 142/1990);
b) - nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, ove lo statuto
attribuisca la funzione di rappresentanza al segretario comunale, questi
è legittimato a rappresentare l’ente nella stipula degli atti negoziali (art.
17, comma 68, lett. c) della legge 127/1997);
c) - in difetto di quanto sopra, la rappresentanza può essere
attribuita, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, anche in deroga ad ogni diversa disposizione
(art. 51, comma 3-bis della legge 142/1990).
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI
L’articolo 51, comma 3, della legge 142/1990, alla lettera f),
stabilisce che spettano ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione,
concessione e simili (comprese le concessioni ed autorizzazioni edilizie); alla
lettera g) dispone poi che spetta ai dirigenti il rilascio delle
certificazioni (tra le quali è ricompreso il certificato di destinazione
urbanistica).
L’art. 3 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall’art. 3
del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (in Suppl. ord. n. 65/L alla G.U. n. 82
dell’8.4.1998), stabilisce che spetta ai dirigenti l’adozione degli atti
e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, e precisa che le attribuzioni suindicate
possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni
legislative (e quindi non dallo statuto del Comune). L’articolo 45 del suddetto
D. Lgs. n. 80/1998 dispone poi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
dello stesso provvedimento, le disposizioni che conferiscono agli organi di
governo (quindi al Sindaco) l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti.
Le norme di cui sopra vanno quindi coordinate con quanto previsto
dall’articolo 2, commi 10 e 11, della legge 16 giugno 1998 n. 191, c.d Bassanini-ter
(in Suppl. ord. n. 110/L alla G.U. n. 142 del 20.6.1998), che ha modificato
l’articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, prevedendo che, nei Comuni
privi di personale con qualifica dirigenziale, ove lo statuto
attribuisca la relativa funzione al segretario comunale, questi è
legittimato a porre in essere gli atti amministrativi di cui sopra; in
mancanza, la relativa competenza può essere attribuita, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei
servizi, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
Conseguentemente, come ribadito con Circolare del Ministero
dell’Interno 10 ottobre 1998 n. 4/1998, non è più legittima l’adozione degli
atti amministrativi in oggetto da parte del Sindaco.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (in G.U. n. 275 del 24.11.1998)
contiene una nuova disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e di atti di notorietà. Tale nuova disciplina entrerà in vigore novanta giorni
dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il 22 febbraio 1999
(ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 127).
Soffermando l’attenzione sulle disposizioni di maggior interesse
notarile, si rileva che:
1) - l’articolo 1 estende l’ambito di applicazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, ricomprendendovi, tra l’altro, tutti i dati
a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato
civile, la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
titoli di studio, situazione reddituale ed economica, qualità di pensionato,
studente, casalinga, ecc.. Da segnalare che le certificazioni suddette possono
essere sostituite da una dichiarazione dell’interessato soltanto nei rapporti
con la pubblica amministrazione o con soggetti gestori di pubblici servizi; il
notaio non rientra in alcuna di queste ultime categorie;
2) - l’articolo 13 abroga le dichiarazioni temporaneamente sostitutive;
3) - l’articolo 2 estende lo strumento della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio a tutti gli stati e fatti e qualità personali,
anche relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta
conoscenza, trattandosi comunque di dichiarazione resa nel proprio interesse.
Il tutto, sempre, nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i
concessionari di pubblici servizi;
4) - l’articolo 6 prevede che le singole amministrazioni predispongono
i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni, inserendovi la menzione
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge n. 15/68; articolo
26 di cui il successivo articolo 13 prevede l’abrogazione. In
relazione a quest’ultima disposizione, occorre rilevare:
a) - che non sembra indispensabile l’utilizzazione dei moduli previsti
dall’articolo 6, potendo essere redatta la dichiarazione sostitutiva anche
liberamente senza l’utilizzo di moduli; ciò in particolare quando la
dichiarazione è autenticata da notaio;
b) - correlativamente, in tutti i casi in cui non ricorra tale
modulistica, deve ritenersi permanere (salvo verificare, a livello
interpretativo, il significato del termine “abrogazione” utilizzato nell’art.
13) l’obbligo di ammonizione, quanto meno nella forma della menzione in atto
delle sanzioni penali già richiamate dall’articolo 26 della legge n. 15/1968,
come richiesto dal suddetto articolo 6;
5) - l’articolo 3 della legge prevede che costituisce violazione di
doveri d’ufficio, da parte del pubblico impiegato, la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la legge le preveda;
6) - l’articolo 7, comma 3, stabilisce che i documenti trasmessi ad
una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico
idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma
scritta, e non occorre far seguire la trasmissione del documento originale.
L’articolo 2, commi 10 e 11, della legge 16 giugno 1998 n. 191, c.d Bassanini-ter
(in Suppl. ord. n. 110/L alla G.U. n. 142 del 20.6.1998) dispone che la
sottoscrizione di istanze da produrre alla pubblica amministrazione od ai gestori
di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto, ovvero quando l’istanza sia presentata
unitamente a copia fotostatica del documento di identità; ciò anche quando
l’istanza contenga dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. Bassanini-bis).
ENTI NON COMMERCIALI
Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (in G.U. del 2.1.1998),
all’articolo 9, prevedeva, per il trasferimento a titolo gratuito di aziende o
beni a favore di enti non commerciali, con atto registrato entro il 30
settembre 1998, l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni,
ipotecaria e catastale, sull’incremento di valore degli immobili e relativa
imposta sostitutiva, e la relativa neutralità ai fini delle imposte dirette.
Nulla disponeva la norma ai fini dell’Iva, che quindi era regolarmente dovuta.
L’articolo 5 del D. Lgs. 19 novembre 1998 n. 442 ha riformulato la
prima parte del primo comma del suddetto articolo 9, come segue: “Il trasferimento
a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto
sottoposto a registrazione entro il 31 marzo 1999, non dà luogo, ai
fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze,
ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente
cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione
che l’ente dichiari che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attività”. Ne deriva che l’atto traslativo a
titolo gratuito è esente da imposta sulle successioni, sulle donazioni, da
imposta di registro, da Iva, da imposte ipotecarie e catastali, Invim e
relativa imposta sostitutiva. Dubbi possono sorgere invece per l’imposta di
bollo, non definibile probabilmente come “imposta sui trasferimenti”.
Lo stesso art. 5 modifica poi altre norme del D. Lgs. 460/1997,
ridefinendo in parte l’ambito delle Onlus e l’istituto del voto per
corrispondenza.
CONTRATTI DI LOCAZIONE
La legge 9 dicembre 1998 n. 431 (in G.U. n. 292 del 15.12.1998)
contiene una nuova disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso abitativo; la maggior parte di questa nuova disciplina non si applica
peraltro alle abitazioni di lusso, a quelle vincolate ai sensi della legge
1089/1939, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a quelli locati
esclusivamente per finalità turistiche, a quelli stipulati dagli enti locali
come conduttori per soddisfare esigenze abitative transitorie.
Di maggior interesse notarile:
- la necessità di forma scritta a pena di nullità per i
contratti di locazione stipulati dopo l’entrata in vigore della legge, e quindi
dal 31 dicembre 1998;
- le nuove norme sulla durata e sul rinnovo dei contratti di locazione,
contenute nell’articolo 2;
- la previsione di un nuovo diritto di prelazione, spettante al
conduttore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), nell’ipotesi
in cui il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà
di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a
propria abitazione. In tale caso il diritto di prelazione del conduttore è
disciplinato dagli articoli 38 e 39 della legge 392/1978.
CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI
L’articolo 7, comma 8, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede, per
i contratti di affitto di fondi rustici non stipulati per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, la possibilità di assolvere all’obbligo
della registrazione presentando all’ufficio del registro, entro il mese di
febbraio, una denuncia relativa ai contratti in essere nell’anno precedente.
L’aliquota dell’imposta di registro si applica sulla somma dei corrispettivi
pattuiti per i singoli contratti, con il minimo di lire 100.000.
PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
Scadono al 31 dicembre 1999 le agevolazioni per la piccola
proprietà contadina (art. 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1997 n. 449).
ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI GIÀ RURALI
L’articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 proroga al 31
dicembre 1999 il termine per l’accatastamento dei fabbricati che hanno
perduto i requisiti di ruralità, già stabilito nel 31 dicembre 1998
dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
ATTI DI TRASFERIMENTO DI AUTOVEICOLI
L’articolo 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ha istituito
l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione nel pubblico registro automobilistico, determinata sulla base di
apposita tariffa, che è stata emanata con decreto del Ministro delle Finanze 27
novembre 1998 n. 435 (in G.U. n. 294 del 17.12.1998), con effetto dal 1°
gennaio 1999.
Il successivo articolo 57 del D. Lgs. 446/1997 prevede, in
concomitanza, che gli atti di trasferimento di autoveicoli non sono più
soggetti a registrazione a decorrere dal 1° gennaio 1999, sia che siano
stipulati in forma privata che pubblica, e non saranno più in alcun caso
soggetti ad imposta di registro (art. 11-bis della tabella allegata
al D.P.R. 131/1986), né ad imposta di donazione (art. 59-bis del
D. Lgs. 346/1990). Deve conseguentemente ritenersi che, ove oggetto di
trasferimento sia un’azienda di cui facciano parte autoveicoli, discriminando
il relativo valore si assoggetterà ad imposta solo il valore degli altri
componenti aziendali.
DICHIARAZIONI FISCALI, VERSAMENTI, COMPENSAZIONE
L’articolo 2 del D. Lgs. 19 novembre 1998 n. 442 modifica, tra l’altro,
l’art. 18 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, prorogando di un giorno il termine
per i versamenti unitari di imposte dirette, ritenute, Iva, contributi; termine
che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, viene a scadere il giorno 16 di
ogni mese.
Vengono altresì modificati gli articoli 17 e 25 del medesimo
provvedimento, consentendosi i versamenti unitari anche ai soggetti non titolari
di partita Iva.
Con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 (in G.U. n. 88 del 16.4.1998), recante
“semplificazione e razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia
di imposta sul valore aggiunto” (in attuazione della delega contenuta
nell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996 n. 662), è previsto, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, l’obbligo di liquidazione periodica Iva,
e quindi l’obbligo per il contribuente di presentare mensilmente apposita
dichiarazione, da presentarsi su modello da approvarsi con decreto
dirigenziale, dalla quale dovranno risultare le liquidazioni periodiche
dell’IVA. A tutt’oggi non risulta emanato il decreto dirigenziale che deve
approvare il relativo modello di dichiarazione. È stato invece emanato un
comunicato stampa del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 1998 (in “Il
Sole 24 Ore” del 31 dicembre 1998), ove si annuncia che, con regolamento in
corso di approvazione, si prevederà che le dichiarazioni periodiche Iva, per
il 1999, dovranno essere presentate per le sole società di capitali ed
enti soggetti ad Irpeg; per il 2000 andranno presentate anche dagli altri
soggetti, comprese società di persone e soggetti equiparati, nonché persone
fisiche che hanno realizzato nell’anno precedente un volume di affari superiore
a 50 milioni di lire. Dette dichiarazioni vanno presentate entro l’ultimo
giorno del mese in cui vanno eseguite le liquidazioni periodiche: nell’anno
1999, le dichiarazioni periodiche Iva relative al mese di gennaio vanno
presentate entro il mese di 31 marzo 1999.
Ove l’importo dell’IVA da versare non sia superiore a lire 50.000, il
versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese
successivo.
Con D.P.C.M. 7 gennaio 1999 (in G.U. n. 6 del 9 gennaio 1999) è stato
anticipato al 1999 la possibilità per i soggetti all’IRPEG di
avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997,
come pure la presentazione della dichiarazione unificata ai fini dei
redditi, dell’Iva e della dichiarazione di sostituto d’imposta.
STUDI DI SETTORE
L’articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998 n. 146 ha previsto
che, nei confronti dei professionisti, gli accertamenti basati sugli studi di
settore hanno luogo solo se in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi
considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi
determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare
dei compensi dichiarati, ovvero, trattandosi di contribuente in contabilità
ordinaria, nell’ipotesi in cui la contabilità risulti inattendibile.
L’articolo 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha
modificato il comma 9 del suddetto articolo 10, stabilendo che i tempi e le
modalità per l’applicazione degli studi di settore saranno determinati con
appositi regolamenti, e non più automaticamente a decorrere dal periodo
d’imposta successivo all’approvazione degli studi.
RESTITUZIONE EUROTASSA
L’articolo 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede la restituzione
del 60 per cento del contributo straordinario per l’Europa pagato nel corso
del 1998.
Per il contribuente titolare di partita Iva (e quindi per il notaio) la
restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all’art. 17 del
D. Lgs. 241/1997, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di
gennaio 1999.
MODIFICHE IN TEMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Con legge 30 aprile 1999, n. 136 (in Suppl. ord. n. 97/L alla G.U. 18
maggio 1999, n. 114) sono state emanate norme per il sostegno ed il rilancio
dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a
carattere ambientale, modificando, tra l’altro, alcune disposizioni delle leggi
179/92 e 865/1971.
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
In data 2 giugno 1999 è entrato in vigore il D. Lgs. 19 febbraio
1998 n. 51 (in Suppl. Ord. n. 48/L alla G.U. n. 66 del 20.3.1998), che ha
istituito il giudice unico di primo grado, abolendo, correlativamente,
l’ufficio di Pretura.
Con tale decorrenza, pertanto, il Giudice tutelare non è più il Pretore
del mandamento, bensì il Tribunale
ordinario del circondario (art. 43, lett. c), del R.D. 30.1.1941 n. 12,
come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. 51/1998).
Parimenti, il giudice competente alla nomina del notaio per la
redazione dell’inventario, ex art. 769 c.p.c. (o art. 363 c.c.), è il
Tribunale (artt. 106 e 141 D. Lgs. 51/1998).
A norma dell’art. 52 delle disposizioni di attuazione del codice
civile, come modificato dall’art. 154 del D. Lgs. 51/1998, il Registro delle
successioni è tenuto presso la cancelleria del Tribunale, a cura del
cancelliere.
Pertanto, vanno effettuate alla Cancelleria del Tribunale le
comunicazioni relative a pubblicazioni di testamenti olografi, rinunce ad
eredità, verbali di inventario (artt. 363, 519, 622 c.c., e art. 55 disp. att.
c.c., come modificati dagli artt. 141, 146, 148, 156 del D. Lgs. 51/1998).
Ai sensi dell’art. 484 c.c., come modificato dall’art. 143 D. Lgs.
51/1998, competente a ricevere la dichiarazione di accettazione di eredità con
beneficio d’inventario è il cancelliere del Tribunale del circondario in cui si
è aperta la successione.
A norma dell’art. 48 del R.D. 12/1941,come modificato dall’art. 14
del D. Lgs. 51/1998, il Tribunale giudica ordinariamente in composizione
monocratica, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali
giudica in composizione collegiale. In particolare, l’art. 50-bis del
codice di procedura civile, introdotto dall’art. 56 del D. Lgs. 51/1998,
giudica in composizione collegiale, tra l’altro, nei procedimenti in camera di
consiglio ex artt. 737 e seguenti c.p.c., salvo che sia altrimenti
disposto. La norma va coordinata con quando disposto dall’art. 244, secondo
comma, del D. Lgs. 51/1998, a norma del quale i procedimenti in camera di
consiglio già di competenza del pretore sono ora di competenza del tribunale in
composizione monocratica.
L’articolo 153 del D. Lgs. 51/1998 introduce l’art. 51-bis alle
disposizioni di attuazione del codice civile, contemplando una serie di
provvedimenti, previsti dallo stesso codice civile, da adottarsi in
composizione monocratica.
Ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 51/1998, quando leggi o decreti
attribuiscono funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi
della pubblica amministrazione, le attribuzioni pretorili sono soppresse.
Gli articoli 233 e 234 prevedono alcune modifiche in materia di
notariato. In particolare:
- le comunicazioni previste dall’art. 38 della legge notarile devono
essere effettuate non più al Pretore, ma al capo dell’Archivio notarile
distrettuale;
- la collazione e copia degli originali a norma dell’art. 66 della
legge notarile è verificata dal capo dell’Archivio notarile; analoga competenza
è prevista per la consegna degli atti e repertori ai sensi dell’art. 107 L.N.;
- l’apposizione e rimozione di sigilli relativamente agli atti e
repertori del notaio defunto o cessato è effettuata dal capo dell’Archivio
notarile;
- l’interprete del sordo, muto o sordomuto ex artt. 56 e 57
della legge notarile è nominato dal Presidente del Tribunale.
Altre norme della legge e del regolamento notarile non sono state
espressamente modificate. Così, ad esempio, l’art. 51 del regolamento, nella
parte in cui prevede che il presidente del consiglio notarile debba dare
comunicazione del permesso di assenza e della nomina del notaio delegato, oltre
che al Presidente del tribunale, al Pretore, il quale ultimo dà comunicazione
al Procuratore della Repubblica. Soccorre in tal caso l’art. 244,
terzo comma, del D. Lgs. 51/1998, secondo cui “quando la competenza del pretore
è prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la
competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest’ultimo”. Il primo
comma dello stesso art. 244 prevede invece che quando leggi o decreti fanno
riferimento ad uffici o organi giudiziari soppressi, il riferimento si intende
agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni; a
norma del secondo comma, le funzioni di pretore non attribuite espressamente
ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica.
TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI
DI TRASFERIMENTO A SEGUITO DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 154/99 del 10 maggio 1999 (in
G.U. n. 20 del 19 maggio 1999), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui non estende
agli atti conseguenti a separazione tra coniugi le agevolazioni fiscali
previste in caso di divorzio (esenzione da imposte di registro, bollo,
ipotecarie e catastali, Invim).
REGIME FISCALE DEI VERBALI DI INCANTO
L’articolo 19 della legge 13 maggio 1999 n. 133 (c.d. “Collegato” alla
Finanziaria 1999, in Suppl. ord. n. 96/L alla G.U. del 17 maggio 1999), nel
modificare l’art. 11 della tariffa allegata alla legge di registro, e
nell’introdurre l’art. 11-ter alla tabella relativa, prevede l’esenzione
da registrazione dei verbali di gara e d’incanto, dichiarazioni di nomina ex
art. 583 c.p.c. e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.
RIFORMA DELLE IMPOSTE INDIRETTE
L’articolo 18, comma 1, lettere f) e g) della legge 13
maggio 1999 n. 133 contempla una delega al Governo per:
- rimodulare le imposte sui trasferimenti con base imponibile ridotta
rispetto ai valori catastali;
- armonizzazione, semplificazione ed autoliquidazione delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni, altri
tributi e diritti collegati in materia immobiliare, al fine di unificare le
basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri della P.A..
Alla lettera m) è prevista la delegificazione delle materie
indicate in precedenza, con regolamenti ex art. 17, comma 3, della legge
400/1988.
REDDITO FONDIARIO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
L’articolo 18, commi 4 e 5, della legge 13 maggio 1999 n. 133 prevede,
per l’anno 1999, la deduzione per l’abitazione principale di un importo pari a
1.400.000, in luogo dell’importo già fissato in lire 1.100.000.
TESTI UNICI TRIBUTARI
L’articolo 35 della legge 13 maggio 1999 n. 133 prevede l’emanazione di
Testi unici in materia tributaria, anche mediante l’emanazione di un Codice
tributario, disciplinandone i principi e criteri direttivi.
CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITÀ
Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 1999 n. 129 (in G.U. n. 109 del 12 maggio
1999) non si fa luogo ad accertamento e riscossione di tributi il cui importo
non supera, per ogni periodo d’imposta fino al 1997, lire 32.000.
RIASSETTO DEL SETTORE ELETTRICO E CONFERIMENTI DI
AZIENDA
L’articolo 10, comma 13, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce
che le operazioni di conferimento di azienda o di rami di azienda, poste in
essere in esecuzione della normativa attuativa della direttiva CEE n. 96/92/CE
non si considerano atti di alienazione ai fini dell’INVIM, e si applicano le
disposizioni dell’art. 6, settimo comma, del D.P.R. 643/1972.
VOTO PER CORRISPONDENZA NELLE SICAV
Con D.M. 26 marzo 1999 n. 139 (in G.U. n. 116 del 20 maggio 1999) sono
state disciplinate le modalità per l’esercizio del diritto di voto per
corrispondenza nelle SICAV.
DEVOLUZIONE AI COMUNI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO,
IPOTECARIA E CATASTALE
L’articolo 12, comma 4, della legge 13 maggio 1999 n. 133 ha abrogato
la previsione, contenuta nell’art. 3, comma 143, della legge 662/1996, secondo
cui le somme riscosse a titolo di imposte di registro, ipotecarie e catastali
per gli atti traslativi a titolo oneroso di immobili avrebbero dovuto essere
devolute ai Comuni.
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
Con legge 30 aprile 1999 n. 130 (in G.U. n. 111 del 14 maggio 1999) è
stata disciplinata la cartolarizzazione, realizzata mediante cessione a titolo
oneroso a società appositamente costituite, di crediti pecuniari.
DOCUMENTO ELETTRONICO E FIRMA DIGITALE
Con D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (in G.U. n. 87 del 15 aprile 1999) sono
state emanate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporali, dei documenti informatici; regole tecniche previste dall’art. 3,
comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513.
ESECUZIONI IMMOBILIARI
La disciplina transitoria dei termini per il deposito delle
certificazioni notarili sostitutive di cui al novellato articolo 567, comma 1,
c.p.c., come modificato dall’articolo 1 della legge 3 agosto 1998 n. 302 è
stata una prima volta modificata dall’art. 4 del D.L. 21 settembre 1998 n. 328,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998 n. 399. Gli stessi
termini sono stati ora ridisciplinati dal D.L. 17 marzo 1999 n. 64 (in G.U. n.
64 del 18 marzo 1999), convertito in legge 14 maggio 1999 n. 134 (in G.U. n.
113 del 17 maggio 1999).
Con circolare del Ministero delle Finanze n. 64/E del 17 marzo 1999 è
stata prevista la liquidazione tramite “Internet” delle imposte dovute in sede
di registrazione degli atti giudiziari.
DILAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Il D.M. 5 marzo 1999 (in G.U. n. 56 del 9.3.1999), emanato in
attuazione dell’art. 10 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 (che prevede la
determinazione da parte del Ministro delle Finanze del tasso degli interessi
della dilazione di imposte ex art. 38 del D. Lgs. 31.10.1990 n. 346), ha
stabilito che sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data
di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura del cinque
per cento.
COOPERATIVE
L’articolo 3 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 (in G.U. n. 43 del
22.2.1999) dispone:
- che le riserve indivisibili possono essere utilizzate a copertura di
perdite;
- che le cooperative possono adeguare i propri statuti alle
disposizioni sui fondi mutualistici entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge (9 agosto 1999), senza incorrere in decadenza dai benefici
fiscali;
- che il versamento ai fondi mutualistici non deve essere effettuato se
l’importo non supera lire 20.000.
ALIENAZIONE DI BENI ACQUISTATI SENZA DIRITTO ALLA DETRAZIONE
DELL’IVA
A norma dell’articolo 8 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, sono
soggette ad imposta proporzionale di registro le cessioni di beni acquistati
dal cedente senza diritto alla detrazione dell’Iva: cessioni esenti da Iva, ai
sensi dell’art. 10, comma 27-quinquies del D.P.R. 633/1972.
CONDONO EDILIZIO E AGEVOLAZIONI FISCALI
L’articolo 16 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 ha riaperto, fino
al 31 maggio 1999, il termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento
di sanatoria, entro il quale copia conforme della sanatoria medesima deve
essere prodotta all’ufficio del registro, ex art. 46 della legge n.
47/1985.
IMPOSTA DI REGISTRO E DECADENZA DELL’AZIONE
DELL’UFFICIO
L’articolo 24 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 ha modificato l’art.
76 del testo unico sull’imposta di registro, prevedendo che il termine biennale
di decadenza decorre dal pagamento dell’imposta proporzionale di registro (sia
essa principale, complementare o suppletiva).
ASSEGNAZIONI E CESSIONI DI BENI AI SOCI
L’articolo 13 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 ha modificato la
disciplina delle assegnazioni dei beni ai soci, contenuta nell’articolo 29
della legge 27 dicembre 1997 n. 449:
- estendendone il campo di applicazione anche alle cessioni a titolo
oneroso;
- prorogando il termine per le agevolazioni al 30 giugno 1999;
- prevedendo, in alternativa alla maggiorazione dell’imposta
sostitutiva e all’imposta di registro all’1%, l’applicazione dell’Iva,
evidentemente su opzione delle parti.
REGISTRO DELLE IMPRESE
Con D.M. 18 febbraio 1999 (in G.U. n. 43 del 22.2.1999) sono stati
modificati gli importi dei diritti di segreteria per l’iscrizione degli atti
nel registro delle imprese.
Con D.M. 11 marzo 1999 (in G.U. n. 65 del 19 marzo 1999) sono stati
modificati i modelli per il deposito nel registro delle imprese dei bilanci e
dell’elenco soci.
DELEGIFICAZIONE E BASSANINI-QUATER
La legge 8 marzo 1999 n. 50 (in G.U. n. 56 del 9.3.1999), c.d. Bassanini-quater
ha inserito, con l’articolo 2, l’articolo 20-bis nella legge 15 marzo
1997 n. 59 (c.d. prima legge Bassanini), sulla disciplina dei regolamenti di
delegificazione.
L’articolo 7 della legge n. 50/1999 prevede l’emanazione di testi
unici, in particolare in tema di condizione di reciprocità, abrogazione dell’articolo
17 del codice civile, soppressione del Busarl e del Busc.
I commi 2, 5 e 6 dell’articolo 7 contengono una regolamentazione
generale dei testi unici: di particolare importanza il comma 6, a norma del
quale le norme contenute in un testo unico non possono essere abrogate o
modificate se non in modo esplicito.
FERMO AMMINISTRATIVO DEGLI AUTOVEICOLI
L’articolo 4 del D.M. 7 settembre 1998 n. 503 (in G.U. n. 26 del 2
febbraio 1999) prevede che il fermo amministrativo degli autoveicoli
(equivalente, in sostanza, al pignoramento degli stessi) possa essere eseguito
mediante iscrizione nel pubblico registro automobilistico, senza alcuna
annotazione sul certificato di proprietà o sul foglio complementare.
Ai sensi del successivo articolo 5, comma 1, gli atti di disposizione
di veicoli sottoposti a fermo non possono essere opposti al concessionario se
di data successiva al fermo stesso.
RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (in Suppl. Ord. n. 80/L alla G.U. n. 95
del 24.4.1998), entrato in vigore il 24 aprile 1999, contiene, tra
l’altro, una disposizione di interesse notarile. In particolare, dal combinato
disposto degli articoli 26, comma 5, e 7, commi 1 e 2, si desume che
l’acquirente, il conferitario, l’affittuario, l’usufruttuario di un’azienda
commerciale non può iniziare l’attività commerciale se non dopo trenta giorni
dalla comunicazione al Comune competente per territorio dell’inizio
dell’attività; è poi richiesta ulteriore e successiva comunicazione dell’avvenuto
acquisto dell’azienda.
Secondo la circolare del Ministero dell’Industria esplicativa del D.
Lgs. 114/1998 (in Il Sole 24 Ore del 3 giugno 1999), nei casi di
trasferimento della gestione o proprietà di aziende è necessario dare previa
comunicazione, ma senza il decorso di trenta giorni, interpretando in tal senso
il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 26, comma 5.
La nuova disciplina del commercio non si applica, tra l’altro, agli
esercizi pubblici, ai titolari di rivendite di generi di monopolio, ai
farmacisti, alle vendite di carburanti ed olii minerali, agli artigiani, alla
vendita all’ingrosso, alla vendita effettuata durante fiere e mostre, alle
associazioni di produttori ortofrutticoli.
TASSO USURARIO
Con decreto del Ministro del Tesoro del 26 marzo 1999 (in G.U. n. 75
del 31 marzo 1999) sono stati rideterminati, con effetto dal 1° aprile 1999, i nuovi
tassi-soglia anti usura. Per i mutui, in particolare, il tasso-soglia si
attesta al 7,64 %
VERSAMENTO DI IMPOSTE E COMPENSAZIONE
Con D.P.C.M. 1 aprile 1999 (in G.U. n. 77 del 2.4.1999) sono stati
modificati i termini per i versamenti e le dichiarazioni per l’anno 1999.
In particolare:
- le dichiarazioni dei redditi e per l’Irap, compresa quella unificata,
delle persone fisiche devono essere presentate dal 1° maggio al 31 luglio
1999;
- le dichiarazioni dei redditi e per l’Irap, compresa quella unificata,
delle società di capitali devono essere presentate entro il 20 luglio 1999;
- i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati
senza maggiorazioni entro il 21 giugno 1999, e, con la maggiorazione
dello 0,40 %, entro il 20 luglio 1999;
- la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi deve
essere effettuata entro il 30 settembre 1999; la trasmissione telematica
del modello Unico va effettuata entro il 31 ottobre 1999.
Il D. Lgs. 24 marzo 1999 n. 81 (in G.U. n. 76 dell’1.4.1999) ha
modificato alcune norme contenute nel D. Lgs. 241/1997 in materia di versamento
di imposte dirette, Iva e compensazione. In particolare:
- è stata aggiunta la lettera h-ter) all’art. 17, comma 2,
estendendo quindi i versamenti unitari e la compensazione “alle altre imposte,
le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze;
- è stata rivista nello 0,40 % la maggiorazione per tardivo pagamento
delle imposte sui redditi e Iva (articoli 11 e 12 del D. Lgs. 241/1997).
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Con D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (in G.U. n. 71 del 26.3.1998) è
stato emanato il nuovo Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria.
Con D.M. 30 dicembre 1998 n. 517 (in G.U. n. 82 del 9 aprile 1999) sono
stati disciplinati i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
degli intermediari finanziari di cui all’art. 108, comma 1, del D. Lgs.
385/1993.
DISCIPLINA DELLE FONDAZIONI BANCARIE
Con legge 23 dicembre 1998 n. 461 (in G.U. n. 4 del 7.1.1999) è stato
delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare
il regime tributario degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del D.
Lgs. 20 novembre 1990 n. 356, nonché il regime fiscale di trasferimenti di
partecipazioni, scissioni, ristrutturazioni bancarie.
In attuazione di tale delega è stato emanato il D. Lgs. 17 maggio 1999
n. 153 (in G.U. n. 125 del 31 maggio 1999).
GIUDICI ONORARI AGGREGATI
Con D.L. 21 settembre 1998 n. 328, convertito in legge 19 novembre 1998
n. 399 (in G.U. n. 273 del 21.11.1998) è stata prevista la possibilità per i
notai di chiedere di far parte, in qualità di giudici onorari aggregati, delle
“sezioni stralcio” istituite dalla legge 22 luglio 1997 n. 276.
CONTRATTO DI AGENZIA
Con D. Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65 (in G.U. n. 65 del 18.3.1999) sono
state modificate alcune norme del codice civile (artt. 1742, 1746, 1748, 1749,
1751) che disciplinano il contratto di agenzia.
DETRAZIONE DEL 41% PER L’ACQUISTO DI AUTORIMESSE
Nelle istruzioni al modello 730/99 è espressamente prevista la facoltà
di detrarre il 41% delle spese sostenute per l’acquisto di autorimesse da
destinarsi a pertinenza di abitazioni, a condizione:
- che l’autorimessa sia acquistata dal costruttore (sia esso privato o
imprenditore);
- che il parcheggio sia destinato a pertinenza di un’unità abitativa,
anche se non facente parte dello stesso fabbricato.
La detrazione compete limitatamente alle spese sostenute per la
realizzazione dell’autorimessa, da comprovarsi mediante attestazione rilasciata
dal venditore.
CONAI
I termini e le modalità per l’iscrizione al Consorzio Nazionale
Imballaggi (CONAI), già disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426 (in
G.U. n. 291 del 14.12.1998), sono stati prorogati dal D.L. 28 dicembre 1998 n.
452 (in G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998).
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
L’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997 n. 433 ha delegato il
Governo ad emanare norme sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari
pubblici e privati, disciplinandone anche la circolazione.
Tale disciplina è ora contenuta negli articoli 28 e seguenti del D.
Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, nonché nel D.M. 31 luglio 1998 (in G.U. n. 183 del
7.8.1998), nel D.M. 28 agosto 1998 (in G.U. n. 216 del 16.9.1998), e nel D.M.
19 dicembre 1998 (in G.U. n. 293 del 16.12.1998). Disposizioni attuative sono
state dettate con deliberazione Consob n. 11768 in data 23 dicembre 1998 (in
G.U. n. 303 del 30.12.1998).
Di particolare importanza l’art. 30 del D. Lgs. 213/1998, ai sensi del
quale il trasferimento degli strumenti finanziari di cui sopra può avvenire
esclusivamente tramite gli intermediari autorizzati. Ciò non esclude,
ovviamente, la possibilità di farne oggetto di atti notarili (ad esempio di
donazione), fermo restando che la traditio deve aver luogo tramite
l’intermediario.
RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE
SECONDO SEMESTRE 1999
INVIM E IMPOSTA DI REGISTRO SU TRASFERIMENTI DI
FABBRICATI
L’art. 7, commi 4, 6, 7 e 8 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge
finanziaria per il 2000, in Suppl. ord. n. 227/L alla G.U. n. 302 del
27.12.1999) prevede una serie di riduzioni per le imposte indirette su
trasferimenti di fabbricati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000. In
particolare:
a) - l’INVIM sui trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati
“individuati catastalmente” ad uso abitativo e relative pertinenze è
ridotta di 1/4.
Si applica quindi l’Invim nella misura ordinaria:
- per i trasferimenti a titolo gratuito aventi ad oggetto i suddetti
beni;
- per i trasferimenti, a titolo gratuito od oneroso, aventi ad oggetto
terreni, fabbricati individuati catastalmente come non abitativi (salvo che
siano pertinenze di altri ad uso abitativo), fabbricati non censiti nel catasto
urbano.
Compete invece la riduzione di 1/4 per i trasferimenti di fabbricati
non ancora censiti con attribuzione di rendita, ma denunciati al catasto urbano
e ivi individuati (nelle relative denuncie e planimetrie) come abitativi.
Ove costituiscano oggetto dell’atto più beni, appartenenti a categorie
non omogenee, occorre quindi innanzitutto verificare se terreni e fabbricati
non abitativi abbiano la caratteristica di pertinenza (in base alle norme del
codice civile, non sussistendo, nella specie, alcuna norma limitativa, come
quella prevista per le agevolazioni della prima casa). In caso contrario,
occorrerà effettuare separate liquidazioni dell’imposta Invim per le diverse
categorie di beni. Non vi è limitazione circa il numero delle pertinenze.
La riduzione di 1/4 in oggetto è cumulabile con le altre riduzioni
previste da altre norme: conseguentemente, ad esempio, l’Invim per il
trasferimento soggetto ad agevolazioni prima casa sarà dovuta nella
misura di 3/8.
b) - Imposta di registro: l’aliquota dell’8% per gli atti
traslativi o costitutivi aventi ad oggetto fabbricati e relative pertinenze
è ridotta al 7%. La riduzione spetta anche per i fabbricati non
abitativi, a differenza di quella di cui sopra per l’Invim.
Rimane invece l’aliquota dell’8% per i trasferimenti di terreni non
agricoli e relative pertinenze, e per i trasferimenti dei terreni agricoli e relative
pertinenze ad imprenditori agricoli a titolo principale; e rimane l’aliquota
del 15% per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze.
c) - Imposta di registro: l’aliquota del 4%, prevista dall’art.
1 e relative note della tariffa, parte prima, allegata al T.U. sull’imposta di
registro, è ridotta al 3%. Si tratta, in concreto, dell’aliquota
dell’imposta di registro sull’acquisto della prima casa, e dell’aliquota per
gli atti traslativi di beni culturali.
Rimane invece al 4% l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto per
l’acquisto della prima casa.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E IMPOSTA
SOSTITUTIVA INVIM
L’art. 8 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ha sostituito la tariffa
allegata al T.U. dell’imposta sulle successioni e donazioni. Più precisamente:
- lo scaglione esente - relativamente all’aliquota sul valore globale
netto dell’asse ereditario e delle donazioni - è elevato a lire 350.000.000
per le successioni aperte e le donazioni fatte dal 1° gennaio al 31
dicembre 2000; è elevato a lire 500.000.000 per le successioni
aperte e le donazioni fatte dal 1° gennaio 2001;
- rimangono invariati gli altri scaglioni della tariffa.
Lo scaglione esente per l’imposta sostitutiva Invim è adeguato con le
medesime modalità e decorrenze dal suddetto art. 8.
Per le successioni apertesi anteriormente continua a trovare
applicazione il limite di lire 250.000.000; ciò vale anche ai fini dell’imposta
INVIM eventualmente dovuta per successioni apertesi anteriormente all’entrata
in vigore della normativa sull’imposta sostitutiva.
IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONFERIMENTI IN SOCIETÀ E
ASSEGNAZIONI A SOCI
L’articolo 10 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 modifica
considerevolmente la disciplina fiscale dei conferimenti in società. In
particolare:
- sono assoggettati ad imposta fissa di registro i conferimenti di
azienda e rami di azienda, di denaro, beni mobili e diritti diversi, gli
aumenti di capitale mediante passaggio di riserve o conversione di
obbligazioni, le regolarizzazioni di società di fatto, le operazioni di società
ed enti esteri, gli atti propri dei GEIE (salvo, per questi ultimi, che vengano
conferite imbarcazioni); correlativamente, sono abrogati il comma 3 dell’art.
19, il comma 6 dell’art. 27 T.U.;
- non sono più soggetti a tassazione i versamenti in conto capitale e a
fondo perduto, essendo abrogata la preesistente nota I all’art. 4 della
tariffa, parte prima;
- rimangono assoggettati alle aliquote dei trasferimenti immobiliari i
conferimenti di immobili (salvo che in GEIE o in società aventi sede in altro
Stato CEE, e salvo che si tratti di immobili aziendali conferiti unitamente
all’azienda di cui fanno parte); a tal uopo viene modificato l’art. 50 T.U.,
prevedendosi la deduzione dalla base imponibile di passività ed oneri accollati
alla società, nonché della percentuale forfettaria per spese di costituzione o
aumento;
- rimangono assoggettati all’aliquota del 4% i conferimenti di immobili
a destinazione commerciale (art. 4, lett. a), n. 2, tariffa parte
prima);
- sono assoggettati ad imposta fissa di registro i contratti di
associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da immobili e
imbarcazioni; correlativamente, è abrogata la lettera g) del comma 1 dell’art.
43 T.U. (per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di
immobili e imbarcazioni, la base imponibile, le aliquote e gli importi sono
quindi quelle ordinarie degli atti traslativi, salva l’applicazione della
disciplina delle operazioni permutative se gli utili riconosciuti all’associato
superano il valore dell’apporto del medesimo, e salva, eventualmente,
l’applicazione della disciplina fiscale dei contratti con corrispettivo
determinabile);
Le disposizioni suddette, in caso di aumento di capitale, si applicano
a decorrere da queli sottoscritti nel trimestre in corso al 31.12.1999, la cui
denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.
Nessuna modifica è invece apportata in materia di imposta sul valore
aggiunto: i conferimenti soggetti ad Iva (anche quelli esenti da tale imposta)
continuano ad essere disciplinati secondo le regole previgenti.
Per i conferimenti di azienda, si pone il problema del coordinamento
della norma in oggetto con l’art. 25 della legge 146/1998, che disciplina i
conferimenti di azienda da imprenditore individuale in sede di costituzione di
società, effettuati ai sensi del D. Lgs. 358/1997. La norma ha dato luogo a non
pochi problemi interpretativi: con riferimento, tuttavia, alla sola imposta di
registro, essa deve intendersi oggi superata dalla modifica in esame. Ciò
significa che, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui all’art.
25 legge 146/1998, qualsiasi conferimento di azienda è oggi soggetto ad imposta
fissa di registro.
Per le regolarizzazioni di società di fatto, deve ritenersi che -
essendo in effetti il conferimento l’oggetto reale della tassazione - anche per
gli atti successivi all’anno dall’apertura della successione si applichi
l’imposta fissa di registro, salva l’applicazione delle sanzioni ex art.
22 T.U..
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i conferimenti sottoscritti
a partire dal 1° ottobre 1999, ancorché deliberati precedentemente.
Quanto alle assegnazioni a soci, l’art. 4, lett. d), n. 2 della
tariffa, parte prima, allegata al T.U. richiama, per le assegnazioni non
soggette ad Iva e non aventi ad oggetto utili in denaro, le stesse aliquote di
cui alla lettera a). Conseguentemente, l’assegnazione a soci di azienda è
soggetta ad imposta fissa di registro.
RENDITE CATASTALI
L’art. 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ai fini
dell’imposta comunale sull’immobile (ICI), dispone che il contribuente può
ricorrere avverso la determinazione della rendita catastale a decorrere dalla
data in cui gli è stata notificata la rendita medesima; precisa, altresì, che
fino alla data dell’avvenuta comunicazione non sono dovuti né sanzioni né
interessi per effetto della nuova determinazione della rendita.
BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA
L’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 elimina - con
decorrenza dal 1° luglio 2000 - le imposte di bollo ed i diritti di
cancelleria per i procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria
giurisdizione, esecutivi e concorsuali, istituendo, in luogo degli stessi, un
contributo unificato nelle misure previste dalla tabella 1 allegata alla legge.
In particolare, è previsto un diritto fisso di lire 10.000 per
ogni copia autentica di atti giudiziari, anche se composto da più fogli e più
pagine.
Per i procedimenti di volontaria giurisdizione (omologhe,
autorizzazioni, ecc.), previsti al titolo II del libro IV del codice di
procedura civile, e trattandosi di procedimenti con valore indeterminabile, è
dovuto il contributo di cui alla lettera d) del punto 1. della tabella,
ridotto alla metà, e quindi di lire 300.000.
ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI RURALI
L’art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 stabilisce che
il termine per l’iscrizione in catasto dei fabbricati rurali, già prorogato al
31.12.1999, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
Il termine per le agevolazioni tributarie per la formazione ed
arrotondamento della proprietà contadina è prorogato al 31 dicembre 2001
dall’art. 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
ALIQUOTA IVA PER INTERVENTI DI RECUPERO
L’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 dispone che
- fino al 31 dicembre 2000, sono soggette all’aliquota Iva del 10%
le prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio (deve però trattarsi di fabbricati “a prevalente destinazione
abitativa privata”) di cui all’art. 31, 1° comma, lettere a), b), c) e d)
della legge 5 agosto 1978 n. 457.
Rimangono, quindi, assoggettate all’aliquota del 20% solo le
prestazioni di cui alla lettera e) (ristrutturazioni urbanistiche).
In realtà, l’aliquota del 10 % si applicava già - a regime - agli
interventi di cui all’articolo 31, lettere c) e d) della legge 457/1978
(restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia: art. 127 quaterdecies
della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972). La nuova norma fa
espressamente salve le disposizioni preesistenti più favorevoli, e quindi la
preesistente aliquota del 10% continua ad applicarsi secondo il regime già
vigente, e continuerà ad applicarsi anche dopo il 2000.
In pratica, quindi, la portata dell’innovazione si riduce alle
manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate su immobili a prevalente
destinazione abitativa. La Circ. Min. Fin. n. 247/E del 29.12.1999 detta, a tal
proposito, opportuni chiarimenti.
Con D.M. 29 dicembre 1999 (in G.U. n. 306 del 31.12.1999), sono stati
elencati i beni costituenti “parte significativa” del valore delle forniture
effettuate nell’ambito delle prestazioni suindicate, che possono usufruire solo
in parte della minore aliquota del 10%.
DISMISSIONE DI BENI DI ENTI PUBBLICI
Gli artt. 2, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono state
dettate norme per la dismissione di beni e diritti immobiliari da parte di enti
previdenziali pubblici, dello Stato, delle Ferrovie dello Stato S.p.A.. In
particolare:
- l’ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprietà, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto; lo
Stato venditore è altresì esonerato dalla dimostrazione dei documenti inerenti
alla regolarità urbanistica e fiscale, producendo apposita dichiarazione;
- gli onorari notarili sono ridotti al 20%;
- l’art. 4, comma 11, ridisciplina il diritto di prelazione dei Comuni,
Provincie e Regioni sugli immobili oggetto di dismissione da parte dello Stato.
Con D.M. 4 agosto 1999 (in G.U. n. 197 del 23.8.1999) sono state
previste particolari modalità di dilazione del corrispettivo delle alienazioni
di beni ad uso abitativo, ex art. 6, comma 7, del D. Lgs. 16.2.1996 n. 104,
allorchè gli acquirenti versino in condizioni di disagio economico e sociale.
REDDITO FONDIARIO DEI FABBRICATI
L’art. 6 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 prevede la deduzione di un
importo fino a lire 1.800.000 dal reddito dell’abitazione principale e
relative pertinenze, definendo nel contempo la nozione di pertinenza
immobiliare. Il comma 7 coordina la disposizione con quelle che prevedono
l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. La modifica
decorre già dal periodo d’imposta 1999 e quindi - ai fini della dichiarazione
da rendere negli atti traslativi ex legge 165/1990, per gli atti stipulati
successivamente alla scadenza del termine per la dichiarazione 1999 (in linea
di massima, quindi, posteriori al 31 luglio 2000). Anteriormente, il
limite rimane fissato in lire 1.100.000.
ACCONTO IRPEF
Ai sensi dell’art. 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, per
il periodo d’imposta 2000 la misura dell’acconto Irpef è ridotta dal 98% al
92%.
DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E PER
ACQUISTO DI AUTORIMESSE
L’art. 6, comma 15, del legge 23 dicembre 1999 n. 488 proroga per tutto
il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2000 la detrazione per spese di
ristrutturazione prevista dall’art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449, riducendo
peraltro la misura della detrazione al 36%, ed estendendola, d’altra parte,
alle spese per la sicurezza statica del patrimonio edilizio e per ottenere la
relativa documentazione. Il successivo comma 16 consente la detrazione degli
interessi per mutui contratti nell’anno 2000 per effettuare interventi
necessari alla sicurezza statica di cui sopra.
Con Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 166/E del 20 dicembre
1999 sono state chiarite le modalità per accedere all’agevolazione nel caso di
acquisto di autorimessa pertinenziale ad abitazione da chi l’ha costruita.
IRAP
Sono state modificate alcune norme relative all’IRAP con decreto
legislativo, approvato il 16 dicembre 1999, in corso di pubblicazione sulla
G.U. (cfr. il testo su Il Sole 24 Ore del 21.12.1999).
UNITÀ LEGALI DI MISURA
L’articolo 3, comma 4, del D.P.R. 12 agosto 1982 n. 802 (in Suppl. ord.
alla G.U. n. 302 del 3.11.1982), come modificato dall’art. 1, lett. b),
del D.M. 30 dicembre 1989 (in G.U. n. 14 del 18.1.1990), dispone: “È
autorizzato fino al 31 dicembre 1999 l’impiego di indicazioni
plurime, costituite dall’indicazione di una delle unità di misura legali
previste dall’art. 1, primo comma, accompagnata da una o più indicazioni
espresse con unità diverse. In tal caso l’indicazione dell’unità legale deve
essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono
essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che
l’accompagnano”.
Il successivo articolo 4 prevede, in caso di violazione, la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.
Le unità di misura legali autorizzate sono quelle indicate negli
allegati al suddetto D.P.R.: in particolare, sono autorizzate le indicazioni in
metri, kilometri, decimetri, centimetri, millimetri, centiare, are, ettari,
kilogrammi, etti, tonnellate, secondi, minuti, ore, giorni (occorre scrivere
“kilogrammo” e non “chilogrammo”, “kilometro” e non “chilometro”).
Non sono autorizzate invece le indicazioni in mesi, bimestri, semestri, anni, quintali.
I termini legali indicati negli atti (ad esempio, negli atti di
mutuo), in quanto indicano non misure di tempo ma scadenze di calendario, non
sono soggetti alle regole suindicate.
Cfr. sul punto lo studio approvato dal CNN il 20 gennaio 1990, e la
nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 25 gennaio 1990, in CNN Strumenti,
voce 1210, p. 2.11 ss..
CONTRATTI A DISTANZA E CON CONSUMATORI
Con D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 185 (in G.U. n. 143 del 21 giugno 1999) è
stata attuata la direttiva n. 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza.
L’art. 25 della legge 21 dicembre 1999 n. 15/L (in Suppl. ord. n. 15/L
alla G.U. 18 gennaio 2000 n. 13), c.d.
“legge comunitaria 1999”, apporta alcune modifiche agli articoli 1469-bis,
1469-quater e 1469-quinquies del codice civile.
MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Con legge 3 agosto 1999 n. 265 (in Suppl. ord. n. 149/L alla G.U. n.
183 del 6 agosto 1999) sono state apportate modifiche all’ordinamento degli
enti locali. In particolare:
- è prevista una più pregnante autonomia statutaria degli enti locali;
a norma dell’art. 1, lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell’ente; la legislazione
enuncia espressamente i principi inderogabili da parte degli statuti;
- la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante, tra
l’altro, la forma, l’oggetto e le clausole essenziali del contratto, il fine
dello stesso e le modalità di scelta del contraente (art. 14, che modifica
l’art. 56 della legge 142/1990);
- l’art. 6 disciplina le unioni di Comuni;
- l’art. 7 disciplina le Comunità montane;
- l’art. 31 prevede l’adozione di un Testo unico in materia di
ordinamento degli enti locali;
- scade il 21 dicembre 1999 il termine per l’adeguamento degli
statuti alle novità introdotte dalla legge: non sono previste comunque
conseguenze per il ritardo (art. 1, comma 2).
Con circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2000 in data 7
gennaio 2000 (in G.U. n. 19 del 25.1.2000) sono stati dettati chiarimenti per
l’adeguamento degli statuti degli enti locali.
PROROGA DI TERMINI PER IL “MILLENNIUM BUG”
Ai sensi dell’art. 1 della legge 13 dicembre 1999 n. 466 (in G.U. n.
292 del 14.12.1999), sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i
termini scadenti il 31 dicembre 1999, in quanto riguardino pagamenti,
adempimenti, operazioni di qualsiasi genere da effettuarsi tramite banche,
poste, società finanziarie e di intermediazione mobiliare. Secondo la Circ.
Min. Fin. n. 247/E del 29 dicembre 1999, sono deducibili o detraibili nel
periodo d’imposta 1999 i pagamenti “da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 e,
di fatto, eseguiti il 3 gennaio 2000”.
MODIFICHE ALLE DICHIARAZIONI FISCALI
Con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3
settembre 1999, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. il
testo su Il Sole 24 Ore del 4.9.1999), sono state effettuate alcune
modifiche alla disciplina degli adempimenti fiscali dei contribuenti,
relativamente ad imposte dirette ed Iva. In particolare:
- è previsto l’obbligo della dichiarazione periodica Iva anche per i
soggetti diversi dalle società di capitali ed altri soggetti Irpeg, per cui
l’obbligo era già entrato in vigore nel 1999; quindi, anche per i professionisti;
- sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi presentate entro
novanta giorni dalla scadenza del termine;
- la dichiarazione del sostituto d’imposta è compresa nella
dichiarazione unificata (modello Unico) se il sostituto ha effettuato ritenute
nei confronti di non più di venti soggetti;
- la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è
consegnata dal contribuente alla banca, all’ufficio postale, o ad uno degli
intermediari abilitati, ovvero trasmessa direttamente per via telematica.
NORME SUI DISTRETTI NOTARILI
Con D. Lgs. 3 dicembre 1999 n. 491 (in G.U. n. 302 del 27.12.1999) sono
stati modificati i circondari di alcuni Tribunali. L’art. 9 di tale decreto
dispone che le norme emanate non hanno incidenza sul territorio dei Distretti
notarili, che resta determinato - senza più aggancio con le circoscrizioni dei
Tribunali - in base alla tabella adottata con D.P.R. 4 agosto 1986 n. 651, e
successive revisioni.
Sono quindi abrogati l’art. 3, primo comma, della legge notarile;
l’art. 3, secondo comma, del regolamento notarile; gli artt. 1, 2, e 3 del
R.D.L. 28.12.1924 n. 2124.
MISURE DI SICUREZZA PER LA PRIVACY
Con D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318 (in G.U. n. 216 del 14.9.1999) sono
state dettate le misure di sicurezza da adottare per l’adeguamento degli
archivi, informatici o meno, che custodiscono dati personali. Le nuove norme
dovranno essere adempiute (ai sensi dell’art. 41, comma 3, della legge
31.12.1996 n. 675), entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento, e quindi entro il 29 marzo 2000. In particolare,
è previsto l’obbligo di una password per l’accesso agli archivi
informatici, con differenti modalità a seconda che i dati siano accessibili da
un singolo computer, ovvero tramite una rete di computers: in quest’ultimo
caso, a ciascun utente deve essere attribuito un codice identificativo
personale.
Gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione
ad opera di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale,
mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati
con cadenza almeno semestrale.
Norme più restrittive sono dettate per l’accesso ai dati c.d.
sensibili.
Con provvedimento dell’Autorità Garante per la privacy in data 29
settembre 1999 (in G.U. n. 232 del 2.10.1999) è stata rilasciata autorizzazione
ai liberi professionisti per il trattamento dei dati sensibili.
SOCIETÀ TRA AVVOCATI
L’art. 19 della legge 21 dicembre 1999 n. 15/L (in Suppl. ord. n. 15/L
alla G.U. 18 gennaio 2000 n. 13), c.d.
“legge comunitaria 1999”, delega il Governo all’emanazione della
disciplina delle società tra avvocati, dettando i relativi criteri direttivi.
DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO
Con D.P.C.M. 22 ottobre 1999 n. 437 (in G.U. n. 277 del 25 novembre
1999) sono state disciplinate le modalità per il rilascio di documenti di
identità elettronici, su supporto informatico, che dovrà contenere i consueti
dati identificativi della persona (compresa la fotografia, ma questa non è
obbligatoria in tutti i casi: art. 3, comma 2), il codice fiscale, la
sottoscrizione del titolare; potrà, inoltre, contenere le informazioni ed
applicazioni occorrenti per la firma digitale di cui al D.P.R. 513/1997. La
carta di identità elettronica può essere utilizzata anche per pagamenti
informatici.
RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI
Con D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 (in G.U. n. 268 del 15.11.1999) sono
state dettate norme per il riordinamento degli enti pubblici nazionali diversi
da quelli previdenziali, in particolare norme su privatizzazione,
trasformazione, fusione, adeguamenti statutari dei suddetti enti.
REGISTRO DELLE IMPRESE
Con regolamento approvato in data 19 novembre 1999, in corso di
pubblicazione sulla G.U. (cfr. il testo su Il Sole 24 Ore del
20.11.1999), sono state dettate modifiche alla disciplina del registro delle
imprese. In particolare:
- è stata istituita un’unica sezione speciale per imprenditori
agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprenditori artigiani (art.
2);
- dalla data di entrata in vigore del regolamento (quindici giorni dopo
la pubblicazione in G.U.), il numero di iscrizione nel registro delle imprese
coincide con il codice fiscale (art. 3);
- in caso di trasferimento della sede in altra provincia, la domanda è
presentata esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese della nuova
sede (art. 3);
- i termini scadenti di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al
giorno successivo non festivo (art. 3);
- decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento le
domande di iscrizione nel registro delle imprese sono presentate su supporto
informatico o inviate per via telematica, ad eccezione di quelle relative agli
imprenditori individuali (art. 4);
- l’autenticazione delle firme autografe è effettuata anche dai dottori
commercialisti, avvocati, ragionieri, consulenti del lavoro (art. 4);
- le trascrizioni da effettuarsi nei registri di cancelleria, ex
art. 1524 c.c. (e quindi anche quelle ex legge Sabatini, n. 1329/1965),
sono effettuate mediante iscrizione al REA (art. 6);
- le domande di iscrizione di atti non soggetti ad omologazione, ma
conseguenti a deliberazioni soggette ad omologazione, sono presentate
contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime (art. 13).
CONSORZI AGRARI
Con legge 28 ottobre 1999 n. 410 (in G.U. n. 265 dell’11.11.1999),
entrata in vigore il 12 novembre 1999, sono state apportate modifiche
all’ordinamento dei consorzi agrari. In particolare:
- è stato precisato che i consorzi in oggetto sono cooperative a
responsabilità limitata, regolate dalle norme del codice civile nonché dalle
leggi speciali sulle cooperative (art. 1);
- è stato previsto l’uso esclusivo della denominazione di consorzio
agrario (art. 3);
- vi è l’obbligo di recepimento delle disposizioni della legge negli
statuti dei consorzi agrari entro dodici mesi dall’entrata in vigore della
legge, e quindi entro il 12 novembre 2000 (art. 5);
- è previsto, in caso di vendita di beni del consorzio agrario in
liquidazione coatta amministrativa, il diritto di prelazione a parità di
condizioni a favore di altri consorzi agrari della regione o in regione
confinante, con le procedure previste dall’art. 38 della legge 392/1978.
CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ E IMMIGRATI
L’art. 1 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (in Suppl. ord. n. 190/L alla
G.U. n. 258 del 3.11.1999) stabilisce che i notai che redigono gli atti che
comportano esercizio dei diritti in materia civile da parte di immigrati:
- richiedono l’accertamento della condizione di reciprocità al
ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico n.
286/1998, e nei casi in cui le convenzioni internazionali prevedono la
condizione di reciprocità;
- non devono richiedere tale accertamento per i cittadini stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa
individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
Pertanto:
- nulla cambia per gli stranieri non regolarmente soggiornanti, per i
quali va accertata, di volta in volta, la condizione di reciprocità (salvo che
si tratti di cittadini della comunità europea);
- nulla cambia, altresì, per i titolari di permesso di soggiorno per
motivi diversi da quelli sopra elencati.
DELEGA PER ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI
Con D.M. 25 maggio 1999 n. 313 (in G.U. n. 213 del 10.9.1999) è stata
approvata la tariffa dei compensi spettanti ai notai delegati alle operazioni
di vendita con incanto, ex legge 302/1998.
Con D.L. 17 dicembre 1999 n. 480 (in G.U. n. 296 del 18.12.1999) è
stato prorogato il termine per il deposito della certificazione sostitutiva ex
art. 567 c.p.c.; in particolare, sono stati unificati al 21 ottobre 2000
i termini per il deposito, per tutte le procedure per le quali l’istanza di
vendita risulti depositata entro il 31 maggio 2000.
RILEVAZIONE DEI TASSI MEDI PER L’USURA
Con D.M. 22 settembre 1999 (in
G.U. n. 226 del 25.9.1999) sono stati rilevati i tassi di interesse effettivi
globali medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura.
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ BANCARIA E
FINANZIARIA
Con l’art. 3 del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 333 (in G.U. n. 228 del
28.9.1999) sono state modificate alcune condizioni per l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria.
Con provvedimento dell’Ufficio italiano Cambi del 4 giugno 1999 (in
G.U. n. 141 del 18 giugno 1999) sono state dettate istruzioni per
l’applicazione del D.M. 2 aprile 1999, in materia di requisiti patrimoniali
degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie.
RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE ED ENTI
ECCLESIASTICI
Con D.P.R. 1 settembre 1999 n. 337 (in G.U. n. 230 del 30.9.1999) sono
state dettate nuove modalità per la richiesta di riconoscimento degli enti
ecclesiastici.
Con circolari n. 74 del 1° luglio 1999, e n. 60 del 24 maggio 1999 del
Ministero dell’Interno, sono state precisate le modalità per la richiesta di
riconoscimento di persone giuridiche private in genere, e per le modifiche
statutarie ex art. 16 c.c..
BENI CULTURALI
Con D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (in Suppl. ord. n. 229/L alla G.U.
n. 302 del 27.12.1999) è stato emanato il Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1
della legge 8 ottobre 1997 n. 352.
Con circolare n. 146 del 27 agosto 1999 del Ministero per i beni e le
attività culturali (in G.U. n. 209 del 6.9.1999) sono stati precisati le
modalità ed i criteri applicativi per la concessione dei contributi in conto
interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni
immobili vincolati.
MODIFICHE IN TEMA DI CREDITO FONDIARIO
Con D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 (in G.U. n. 233 del 4 ottobre 1999)
sono state modificate alcune norme del Testo unico bancario, n. 385/1993. In
particolare:
- è modificato l’art. 40 T.U., prevedendosi il diritto di estinzione
anticipata del debito, con corresponsione di un compenso contrattualmente
fissato e rispettoso dei criteri stabiliti dal CICR (art. 6);
- è modificato l’art. 44 T.U. sul credito agrario e peschereccio (art.
7);
- è modificato l’art. 46 T.U. sul privilegio speciale per i
finanziamenti ad imprese; tra l’altro, è espressamente previsto che gli onorari
notarili sono ridotti a metà (art. 8);
- è modificato l’art. 58 T.U., nel senso che privilegi, garanzie, trascrizione
degli atti di acquisto di beni oggetto di locazione finanziaria conservano la
loro validità, in caso di cessione del rapporto, anche in mancanza di formalità
di annotazione (art. 12);
- l’art. 119 T.U. è stato modificato, prevedendosi il diritto di
ottenere copia della documentazione inerente ad operazioni bancarie compiute
negli ultimi dieci anni (art. 24);
- l’art. 120 T.U. prevede ora nuove modalità di calcolo degli
interessi, in particolare la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
sia debitori sia creditori (art. 25);
- l’art. 36 modifica l’art. 58 della legge 23.12.1998 n. 448, sulle
obbligazioni delle società cooperative. Con delibera del CICR del 3 maggio 1999
(in G.U. n. 158 del giorno 8.7.1999) sono stati determinati limiti e criteri
per l’emissione delle suddette obbligazioni.
SPEDIZIONI POSTALI CON TASSA A CARICO
L’art. 16 del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 (in G.U. n. 182 del
5.8.1999), con decorrenza dal 6 agosto 1999, ha abrogato l’art. 54 del D.P.R.
29 marzo 1973 n. 156, che consentiva l’invio da parte di uffici statali con
tassa a carico del destinatario.
CAPITAL GAINS
Con D.M. 28 ottobre 1999 (in G.U. n. 256 del 30 ottobre 1999) è stata
disciplinata la certificazione che i notai ed altri intermediari devono
rilasciare alle parti, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in
cui è compiuta l’operazione di cessione di partecipazioni sociali o assimilata.
In particolare, la certificazione:
- non deve essere rilasciata allorchè sia stata esercitata l’opzione di
cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 21.11.1997 n. 461;
- deve indicare: generalità e codice fiscale del contribuente, natura,
oggetto e data dell’operazione, quantità delle attività finanziarie oggetto
della partecipazione, eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
- non deve contenere, a differenza della certificazione disciplinata
dalla vecchia normativa, l’indicazione delle spese dell’atto;
- non deve essere redatta su moduli particolari.
Il suddetto D.M. richiama le lettere da c) a c-quinquies)
dell’art. 81 del T.U.I.R.: ciò significa che sono ricomprese nella disciplina
anche le cessioni di crediti tra privati, ove produttive di plusvalenze.
Con D. Lgs. 21 luglio 1999 n. 259 (in G.U. n. 181 del 4 agosto 1999)
sono state emanate disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 4.12.1997
n. 460, e del D. Lgs. 21.11.1997 n. 461, in materia di redditi di capitale e
sanzioni tributarie.
Con D. Lgs., approvato il 16 dicembre 1999, in corso di pubblicazione
sulla G.U. (cfr. il testo su Il Sole 24 Ore del 21.12.1999) sono stati
apportati ulteriori correttivi ai decreti legislativi 461/1997, 466/1997,
467/1997.
FIRMA DIGITALE
Con delibera dell’AIPA (Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione) in data 26 luglio 1999 n. Aipa/CR/22 (in G.U. n. 179 del 2
agosto 1999), sono state fissate le modalità per l’iscrizione all’elenco
pubblico dei certificatori delle società di certificazione.
PRIVILEGI FISCALI
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 386 del 15 ottobre 1999, ha
dichiarato infondata la questione di costituzionalità degli artt. 34 e 41 del
Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni, interpretando le
stesse norme nel senso che il terzo acquirente di un bene gravato da privilegio
ha diritto alle medesime tutele processuali previste dalla legge per il terzo
acquirente del bene ipotecato, a condizione che abbia trascritto il proprio
acquisto.
CONSIGLI NOTARILI - COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE
TRIBUTARIA
Con D.M. 17 settembre 1999 (in G.U. n. 235 del 6 ottobre 1999) è stato
previsto l’obbligo a carico degli ordini professionali, e quindi anche dei
consigli notarili, a comunicare annualmente all’anagrafe tributaria i dati e
notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni di notai. La
comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno (con
riferimento alle variazioni intervenute nell’anno precedente), su supporto
magnetico, allegando apposita nota di accompagnamento.
TRASFORMAZIONE IN TITOLI DEL TFR
Il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 299 (in G.U. n. 202 del 28.8.1999),
nell’ambito della disciplina della trasformazione in titoli del trattamento di
fine rapporto, prevede, tra l’altro:
- la possibilità per gli emittenti quotati di deliberare aumenti del
capitale sociale, riservati ai fondi pensione cui aderiscano lavoratori
dipendenti della società stessa o del gruppo; il conferimento di TFR si
considera conferimento in denaro ai fini dell’art. 2343 c.c. (art. 3, commi 1 e
2);
- nel rispetto delle condizioni di cui sopra, gli emittenti quotati
possono emettere obbligazioni, anche convertibili, e titoli “cum warrant” (art.
3, comma 3);
- le società ed enti prossimi alla quotazione possono emettere
obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai fondi pensione, con
specifica disciplina (art. 4);
- l’art. 5 prevede l’emissione di obbligazioni convertibili e titoli
“cum warrant” da parte di società ed enti che si impegnano, con delibera
dell’assemblea straordinaria, a consentire l’ingresso nel proprio capitale
sociale di qualificati operatori finanziari;
- l’art. 8 stabilisce che alle suddette obbligazioni si applica
l’imposta di registro in misura fissa.
ANTIRICICLAGGIO
Con Decreto legislativo approvato in data 17 settembre 1999, in corso
di pubblicazione sulla G.U. (cfr. il testo su Il Sole 24 Ore del 18
ottobre 1999), sono state apportate modifiche alla disciplina contenuta nel
D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197. Tra
l’altro, gli obblighi di segnalazione sono stati estesi a nuovi soggetti, come
le agenzie di affari in mediazione immobiliare.
DETRAZIONE INTERESSI PER MUTUI SULLA COSTRUZIONE E
RISTRUTTURAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Con D.M. 30 luglio 1999 n. 311 (in G.U. n. 211 del giorno 8.9.1999)
sono state emanate norme per la detrazione degli interessi passivi in
dipendenza di mutui ipotecari contratti per la costruzione dell’abitazione
principale. La detrazione può aver luogo alle seguenti condizioni:
- deve trattarsi di contratti di mutuo stipulati a partire dal 1°
gennaio 1998;
- i lavori di costruzione devono aver inizio nei sei mesi anteriori o
successivi alla stipula del mutuo;
- l’abitazione deve essere adibita ad abitazione principale entro sei
mesi dalla fine dei lavori;
- può trattarsi anche di integrale ristrutturazione, ai sensi dell’art.
31, lettera d), della legge 457/1978;
- la detrazione è cumulabile con quella per l’acquisto dell’abitazione
principale solo per il periodo di durata dei lavori di costruzione, e per i sei
mesi successivi;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione
principale;
- il diritto alla detrazione viene meno se i lavori non sono ultimati
entro il termine previsto nella concessione edilizia e successivi rinnovi,
salvo che si tratti di causa imputabile all’amministrazione comunale;
- il contribuente deve conservare, ed esibire a richiesta, le quietanze
di pagamento degli interessi, il contratto di mutuo ipotecario, le abilitazioni
edilizie, copia delle fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese.
STATUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE
È stato pubblicato sulla G.U. n. 186 del 10.8.1999 l’“Atto di indirizzo
a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni”,
ai sensi della legge n. 461/1998 e del D. Lgs. n. 153/1999.
RIFORMA DEI MINISTERI
Con D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 (in Suppl. ord. n. 163/L alla G.U. n.
203 del 30.8.1999) sono state dettate norme per la riorganizzazione dei
ministeri. In particolare:
- il Ministero di grazia e giustizia ha assunto la denominazione di
Ministero della giustizia; la decorrenza della modifica è stata fissata dal 14
settembre 1999 con D.P.R. 13 settembre 1999 (in G.U. n. 225 del 24 settembre
1999): L’art. 16 del suddetto D. Lgs. disciplina le competenze del Ministero;
- l’art. 23 prevede l’istituzione, a decorrere dalla prossima
legislatura del Ministero dell’economia e delle finanze, le cui attribuzioni
sono disciplinate dall’art. 24;
- gli artt. 61 e seguenti disciplinano le nuove Agenzie fiscali,
persone giuridiche di diritto pubblico (Agenzie delle entrate, delle dogane,
del territorio, del demanio). In attuazione di tali norme, è stato emanato il
D.M. 3 dicembre 1999 (in Suppl. ord. n. 222 alla G.U. n. 296 del 18.12.1999).
CONTROLLI FISCALI SUI NOTAI
Con circolare del Ministero delle Finanze n. 175/E in data 5 agosto
1999 sono state dettate modalità operative per l’esecuzione dei controlli
fiscali sui notai.
Da rilevare la possibilità di controlli “induttivi”, a seguito
dell’applicazione degli studi di settore, giuste le disposizioni dell’art. 62
del D.L. 331/1993, e dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973, e come chiarito anche
nella circolare ministeriale n. 110/E del 1999.
DEPENALIZZAZIONE
Con legge 25 giugno 1999 n. 205 (in G.U. n. 149 del 28.6.1999) è stato
delegato il governo ad emanare disposizioni per la depenalizzazione di una
serie di reati tributari, e reati per l’emisisone di assegni bancari e postali.
LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI
La Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 500 del 22
luglio 1999, ha sancito la risarcibilità del danno per lesione di interessi
legittimi, determinato da un comportamento della pubblica amministrazione posto
in essere in violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e buona
amministrazione.
PARTITI POLITICI
Ai sensi dell’art. 5 della legge 3 giugno 1999 n. 157 (in G.U. n. 129
del 4 giugno 1999):
- sono esenti da imposta di bollo e registro gli atti costitutivi, gli
statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei
movimenti e partiti politici, derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari;
- sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni (e quindi
soggetti ad imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) i trasferimenti a
favore di movimenti e partiti politici.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Con D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (in G.U. n. 185 del 9.8.1999) sono
state dettate norme per l’amministrazione straordinaria di grande imprese in
stato di insolvenza.
STUDI DI SETTORE
Ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1999 n. 195 (in G.U. n. 146 del 24 giugno
1999):
- per il primo periodo d’imposta in cui trova applicazione lo studio di
settore, o sue modifiche, non si applicano sanzioni ed interessi nei confronti
dei contribuenti che adeguano ricavi e compensi nella dichiarazione dei
redditi, e che effettuino il medesimo adeguamento ai fini IVA mediante
versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
dei redditi;
- nei confronti dei contribuenti per cui non risultano approvati gli
studi di settore, continuano ad applicarsi i parametri di cui alla legge
549/1995.
TUTELA GIURIDICA DI BANCHE DI DATI
Con D. Lgs. 6 maggio 1999 n. 169 (in G.U. n. 138 del 15 giugno 1999) è
stata recepita la direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche di
dati.
CONTRATTI A DISTANZA
Con D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 285 (in G.U. n. 143 del 21 giugno 1999)
sono state dettate norme per la conclusione di contratti a distanza (quindi
anche per i contratti conclusi in via informatica), prevedendosi, tra l’altro,
obblighi di informazione preventiva, diritti di recesso, norme per l’esecuzione
degli ordini, divieto di forniture non richieste, il tutto con disciplina
inderogabile. Le suddette norme sono entrate in vigore il 19 ottobre 1999.
INTRODUZIONE DELL’EURO
Con D. Lgs. 15 giugno 1999 n. 206 (in G.U. n. 149 del 28 giugno 1999)
sono state emanate norme integrative e correttive del D. Lgs. n. 213/1998.
In particolare:
- sono stati adeguati i limiti massimi delle quote di cooperative in
50.000 Euro, ed in 70.000 Euro per i soci delle cooperative di produzione e
lavoro, o di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione
di prodotti agricoli (art. 1, comma 2);
- è stato modificato l’art. 2485 c.c., prevedendosi che il socio di
S.r.l. ha diritto ad un voto per ogni euro (art. 1, comma 2);
- si è previsto che l’adeguamento del capitale in Euro è deliberato
dagli amministratori. Il relativo verbale è iscritto nel registro delle imprese
previa omologazione, ma quest’ultima non è necessaria se la deliberazione è
verbalizzata da notaio. Al notaio compete l’onorario fisso di lire 80.000
previsto per i verbali di assemblee, oltre, ovviamente, ai compensi e diritti
per prestazioni accessorie, copie, art. 30, ecc. (art. 2, comma 2);
- le deliberazioni adottate all’esclusivo fine della conversione in
Euro sono esenti da imposte di registro e bollo (art. 2, comma 4).
GIUDICE UNICO - GIUDICE DI PACE
Con legge 16 dicembre 1999 n. 479 (in G.U. n. 296 del 18.12.1999) sono
state apportate delle modifiche al procedimento dinanzi al Tribunale in
composizione monocratica, ed altre modifiche processuali. In particolare:
- sono state ridisciplinate le competenze del giudice di pace (artt. 1,
2 e 3);
- sono state dettate regole procedurali per le sezioni stralcio (art.
4);
- sono stati disciplinati i limiti per l’esercizio dell’attività
professionale dei praticanti avvocati.
Con legge 24 novembre 1999 n. 468 (in G.U. 15.12.1999 n. 293), sono
state approvate modifiche alla legge 21 novembre 1991 n. 374, recante
istituzione del giudice di pace.
IMPOSTA
DI DONAZIONE
ALIQUOTE
PER L’ANNO 2000
ALIQUOTE
SUL VALORE GLOBALE NETTO
DELLE
DONAZIONI
PARENTI
IN LINEA RETTA E CONIUGI
|
VALORE IMPONIBILE |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE |
|
Oltre 10 fino a 350 milioni |
|
|
|
Oltre 350 fino a 500 milioni |
7 % |
24.500.000 |
|
Oltre 500 fino a 800 milioni |
10 % |
39.500.000 |
|
Oltre 800 fino a 1.500 milioni |
15 % |
79.500.000 |
|
Oltre 1.500 fino a 3.000 milioni |
22 % |
184.500.000 |
|
Oltre 3.000 milioni |
27 % |
334.500.000 |
______________________________________________________________________
ALIQUOTE
SULLE QUOTE DELLE DONAZIONI
FRATELLI
E SORELLE E AFFINI IN LINEA RETTA
|
VALORE IMPONIBILE |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE |
|
Oltre 10 fino a 100 milioni |
|
|
|
Oltre 100 fino a 250 milioni |
3 % |
3.000.000 |
|
Oltre 250 fino a 350 milioni |
6 % |
10.500.000 |
|
Oltre 350 fino a 500 milioni |
10 % |
24.500.000 |
|
Oltre 500 fino a 800 milioni |
15 % |
49.500.000 |
|
Oltre 800 fino a 1.500 milioni |
20 % |
89.500.000 |
|
Oltre 1.500 fino a 3.000 milioni |
24 % |
149.500.000 |
|
Oltre 3.000 milioni |
25 % |
179.500.000 |
______________________________________________________________________
ALIQUOTE
SULLE QUOTE DELLE DONAZIONI
ALTRI
PARENTI FINO AL 4° GRADO
AFFINI
IN LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO
|
VALORE IMPONIBILE |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE |
|
Oltre 10 fino a 100 milioni |
3 % |
300.000 |
|
Oltre 100 fino a 250 milioni |
5 % |
2.300.000 |
|
Oltre 250 fino a 350 milioni |
9 % |
12.300.000 |
|
Oltre 350 fino a 500 milioni |
13 % |
26.300.000 |
|
Oltre 500 fino a 800 milioni |
19 % |
56.300.000 |
|
Oltre 800 fino a 1.500 milioni |
24 % |
96.300.000 |
|
Oltre 1.500 fino a 3.000 milioni |
26 % |
126.300.000 |
|
Oltre 3.000 milioni |
27 % |
156.300.000 |
ALIQUOTE
SULLE QUOTE DELLE DONAZIONI
ALTRI
SOGGETTI
|
VALORE IMPONIBILE |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE |
|
Oltre 10 fino a 100 milioni |
6 % |
600.000 |
|
Oltre 100 fino a 250 milioni |
8 % |
2.600.000 |
|
Oltre 250 fino a 350 milioni |
12 % |
12.600.000 |
|
Oltre 350 fino a 500 milioni |
18 % |
33.600.000 |
|
Oltre 500 fino a 800 milioni |
23 % |
58.600.000 |
|
Oltre 800 fino a 1.500 milioni |
28 % |
98.600.000 |
|
Oltre 1.500 fino a 3.000 milioni |
31 % |
143.600.000 |
|
Oltre 3.000 milioni |
33 % |
203.600.000 |
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE
PER I PIÙ FREQUENTI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
1) - Prima casa - vendita da privato o da impresa non
costruttrice
- Imposta di registro: 3 %
- Imposta ipotecaria: lire 250.000
- Imposta catastale: lire 250.000
- Invim: ridotta a 3/8
2) - Prima casa - vendita da impresa costruttrice
- IVA: 4%
- Imposta di registro: lire 250.000
- Imposta ipotecaria: lire 250.000
- Imposta catastale: lire 250.000
- Invim: ridotta a 3/8
3) - Fabbricato abitativo e/o sua pertinenza venduti
da privato o da impresa non costruttrice:
- Imposta di registro: 7%
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: ridotta a 3/4
4) - Fabbricato abitativo non di lusso e/o sua
pertinenza venduti da impresa costruttrice:
- IVA: 10%
- Imposta di registro: lire 250.000
- Imposta ipotecaria: lire 250.000
- Imposta catastale: lire 250.000
- Invim: ridotta a 3/4
5) - Fabbricato non abitativo e/o sua pertinenza
venduti da privato:
- Imposta di registro: 7%
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: nella misura ordinaria
6) - Fabbricato non abitativo e/o sua pertinenza
venduti da impresa:
- IVA: 10 % se fabbricato Tupini, 20% nei rimanenti casi
- Imposta di registro: lire 250.000
- Imposta ipotecaria: lire 250.000
- Imposta catastale: lire 250.000
- Invim: nella misura ordinaria
7) - Terreni non agricoli e relative pertinenze
venduti da privato:
- Imposta di registro: 8%
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: nella misura ordinaria
8) - Terreni edificabili e relative pertinenze venduti
da impresa:
- Iva: 20%
- Imposta di registro: lire 250.000
- Imposta ipotecaria: lire 250.000
- Imposta catastale: lire 250.000
- Invim: nella misura ordinaria
9) - Terreni non agricoli e non edificabili e relative
pertinenze venduti da impresa:
- Imposta di registro: 8%
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: nella misura ordinaria
10) - Terreni agricoli e relative pertinenze venduti
da privato:
- Imposta di registro: 15% (se acquista imprenditore agricolo a titolo
principale, 8%)
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: nella misura ordinaria
11) - Terreni agricoli e relative pertinenze venduti
da impresa:
- Imposta di registro: 15 % (se acquista imprenditore agricolo a titolo
principale, 8%)
- Imposta ipotecaria: 2 %
- Imposta catastale: 1 %
- Invim: nella misura ordinaria
12) - Donazione di terreni e fabbricati di qualsiasi
tipo:
- Imposta di donazione: secondo la tabella
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: nella misura ordinaria
Gaetano Petrelli