strada interpoderale o vicinale, soggetta
al pubblico transito negli elenchi comunali, esclude il retratto agrario
 
Cass.,
14.01.1998, n. 265, in Dir. e giur. agr., 1998, pag. 216
 
La  strada
interpoderale o vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume
assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell'ente pubblico,
estinguibile  soltanto  per 
volontā  di  esso, 
anche implicita.
 
Ne consegue che, 
se  i terreni oggetto di retratto
agrario sono separati  da  quelli 
del  retraente da una strada
interpoderale, per ritenerli 
confinanti  (art.  7, 
L.  14.08.1971, n. 817) non č
sufficiente  la  mancanza dell'uso ventennale di passaggio su
di essa da parte della collettivitā.