per usucapire servitù di prospetto o di
veduta, basta il requisito dell'apparenza dell’opera, non la continuità
Cass., 28.11.1991, n. 12762, Giur.
it., 1993, I, 1, pag. 452
Ai fini dell'usucapione di una servitù di
prospetto o di veduta è necessario il solo requisito dell'apparenza il quale va
riferito alle opere destinate
all'esercizio della servitù; mentre non è necessaria la continuità
degli atti di
utilizzazione delle opere,
con la conseguenza che l'eventuale intermittenza di tali atti di
godimento non scalfisce la continuità del possesso, la quale persiste fin tanto
che permane la possibilità concreta
di effettuare l'inspectio e la prospectio.