per usucapire servitù di prospetto o di veduta, basta il requisito dell'apparenza dell’opera, non la continuità


 

Cass., 28.11.1991, n. 12762, Giur. it., 1993, I, 1, pag. 452

 

Ai  fini  dell'usucapione  di  una servitù di prospetto o di veduta è necessario il solo requisito dell'apparenza il quale va riferito alle opere  destinate all'esercizio della servitù; mentre non è necessaria la  continuità  degli  atti  di  utilizzazione  delle  opere,  con la conseguenza  che  l'eventuale intermittenza di tali atti di godimento non scalfisce la continuità del possesso, la quale persiste fin tanto che  permane  la  possibilità concreta di effettuare l'inspectio e la prospectio.