detrazione 36% per ristrutturazioni è
cumulabile con la detrazione del 19% degli interessi passivi
art. 1, L.
27.12.1997, n. 449
1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a
carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e
d) dell'art. 31, L.
05.08.1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di
cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c)
e d) dell'art. 31, L. 05.08.1978, n. 457,
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.
Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione
e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e
alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla L. 06.12.1971, n. 1083,
per gli impianti a metano.
La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle
barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravità, ai sensi dell'art.
3, c. 3, L. 05.02.1992, n. 104, all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al
contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto
di vincolo ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella
misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute
per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote
costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi
d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di
banche o della società Poste Italiane Spa, in funzione del contenimento del
fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento
delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dai decreti
legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui
al presente articolo sono ammesse per
edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili
(ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
4. In
relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare
l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
5. I
comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per
mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero
di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri
storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è
applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le
spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per
quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000,
nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In
caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli
interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi
di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
ris. 12.06.2002, n. 184/E, Agenzia delle
Entrate
Si chiede
- se il beneficio in oggetto sia cumulabile con l'ulteriore
agevolazione fiscale che permette al proprietario dell'immobile, da adibire ad
abitazione principale, la detrazione d'imposta, nella misura del 19%, degli
interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario contratto per effettuare il
lavori di ristrutturazione.
L'art. 13-bis, c. 1, lett. l - ter), D.P.R. 22.12.1986, n.
917, dispone una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19%
dell'ammontare complessivo, non superiore € 2.582,28, degli interessi passivi e
relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal
1° gennaio 1998, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale.
Il D.M. 30.07.1999, n. 311,
ne ha definito l'ambito applicativo, precisando che nel concetto di
"costruzione dell'unità immobiliare" devono essere ricondotti tutti
quegli interventi realizzati in conformità a provvedimenti di abilitazione
comunale che autorizzino una nuova costruzione, compresi quelli di ristrutturazione
edilizia previsti dall'art. 31, c. 1, lett. d), L. 05.08.1978, n. 457.
La c.m. 12.05.2000, n. 95, ha precisato che, in tale ultima
ipotesi, si tratta degli interventi, soggetti a concessione edilizia, volti a
trasformare un organismo edilizio preesistente per mezzo di un insieme
sistematico di opere che possono determinare un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso da quello precedente.
Pertanto, il contribuente potrà usufruire anche della
detrazione d'imposta del 19% ai sensi del citato art. 13-bis, a condizione che
gli interventi di ristrutturazione da eseguirsi sull'immobile interessato
rientrino nella tipologia elencata dall'art. 31, c. 1, lett. d), L. 05.08.1978, n.
457.