detrazione 36 per cento delle spese per recupero spetta anche ai
familiari conviventi del possessore o detentore
Circ. 12.06.2002,
n. 50/E, AgE
Videoconferenza
14.05.2002, www.agenziaentrate.it
R.: La
detrazione per interventi di recupero di cui all’art. 1, L. 27.12.1997, n. 449,
spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile
sul quale vengono effettuati i lavori.
Da una lettura
combinata della c.m. 11.05.1998, n. 121, e della r.m. 06.05.2002, n. 136, è
possibile ricavare che il familiare può usufruire dell’agevolazione, se
risultino a suo carico le spese dei lavori e se risulti essere convivente del
possessore o detentore dell’immobile già all’avvio della procedura, ossia
all’atto di invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione
Finanziaria.
Non è, invece,
richiesto che tale immobile sia considerato abitazione principale per il
proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti
di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza.