detrazione 36 per cento delle spese per recupero spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore


 

Circ. 12.06.2002, n. 50/E, AgE

Videoconferenza 14.05.2002, www.agenziaentrate.it

 

R.:        La detrazione per interventi di recupero di cui all’art. 1, L. 27.12.1997, n. 449, spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori.

 

Da una lettura combinata della c.m. 11.05.1998, n. 121, e della r.m. 06.05.2002, n. 136, è possibile ricavare che il familiare può usufruire dell’agevolazione, se risultino a suo carico le spese dei lavori e se risulti essere convivente del possessore o detentore dell’immobile già all’avvio della procedura, ossia all’atto di invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione Finanziaria.

 

Non è, invece, richiesto che tale immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza.