notaio informatico Riccardo Ricciardi

 

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE DI INTERESSE NOTARILE

Primo semestre 2014

 

 

CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETà PER AZIONI 3

ACQUISTI PERICOLOSI NELLE SOCIETà PER AZIONI 3

ORGANO DI CONTROLLO NELLE SOCIETà A RESPONSABILITà LIMITATA E NELLE COOPERATIVE. 3

STIMA DEL PATRIMONIO NELLA TRASFORMAZIONE SOCIALE. 3

OFFERTA DI OPZIONE NELLE SOCIETà PER AZIONI 3

SOCIETà COOPERATIVE. 3

PREZZO-VALORE, ESPROPRIAZIONE FORZATA E PUBBLICO INCANTO.. 3

ACQUISTO DI IMMOBILI DA COSTRUIRE. 3

ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 3

DISMISSIONE DI IMMOBILI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 3

RIFORMA DELLA FILIAZIONE. 3

INVIO TELEMATICO AI COMUNI DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI 3

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – OPERAZIONI DI RESTITUZIONE. 3

OBBLIGO DEL POS PER I PROFESSIONISTI 3

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO.. 3

PUBBLICITà IMMOBILIARE E CATASTO.. 3

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. 3

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.. 3

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NORME REGIONALI 3

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI – CESSIONI DI CONTRATTI E CREDITI E DELLE RELATIVE GARANZIE. 3

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DA SOCIETà DI CARTOLARIZZAZIONE O IMPRESE DI ASSICURAZIONE. 3

ANATOCISMO BANCARIO.. 3

TASSI USURARI 3

INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 3

ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI – REGOLE TECNICHE. 3

ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI – OBBLIGHI TRIBUTARI 3

PROCESSO CIVILE – SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE. 3

NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC.. 3

VENDITA FORZATA DI BENI MOBILI CON MODALITà TELEMATICHE. 3

PROCESSO CIVILE TELEMATICO.. 3

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO.. 3

CONTRATTI DI LOCAZIONE. 3

LOCAZIONI IMMOBILIARI PASSIVE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 3

DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – CESSIONE DEI CREDITI CERTIFICATI 3

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.. 3

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. 3

ARBITRATO NEI CONTRATTI PUBBLICI 3

FATTURA ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA P.A. 3

DIRITTI DI ROGITO DEI SEGRETARI COMUNALI 3

RICOGNIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI 3

SOPPRESSIONE DELLE SEZIONI STACCATE DEI T.A.R. 3

SOPPRESSIONE DELL’AVCP. 3

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MODULI STANDARD.. 3

MISURE RELATIVE ALL’ESECUZIONE DI APPALTI PUBBLICI 3

BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – RIFUGIATI 3

PERMESSO DI SOGGIORNO UNICO UE. 3

DIRITTI DEI CONSUMATORI 3

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI 3

BONIFICA DI SITI INQUINATI ED ONERE REALE. 3

CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO E CREDITI PREDEDUCIBILI 3

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITà AZIENDALE E APPALTI PUBBLICI 3

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI 3

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI SENZA TITOLO.. 3

PARTITI POLITICI 3

SOCIETà PER AZIONI QUOTATE – LIQUIDAZIONE IN CASO DI RECESSO.. 3

SOCIETà PER AZIONI QUOTATE – MAGGIORAZIONE DEL VOTO.. 3

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETà PUBBLICHE. 3

START-UP INNOVATIVE. 3

MEDIATORI CREDITIZI 3

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI 3

FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI 3

LIQUIDAZIONE COATTA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE. 3

RATING DI LEGALITà DELLE IMPRESE. 3

DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO.. 3

VERSAMENTI UNITARI E COMPENSAZIONE (MOD. F24) 3

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI ATTI RELATIVI AD USI CIVICI 3

AGEVOLAZIONI FISCALI PER EXPO 2015. 3

DISPOSIZIONI SULLE PROVINCE. 3

APPROVAZIONE DEL MODELLO PER LA TOBIN TAX.. 3

CERTIFICAZIONE PER CAPITAL GAINS. 3

DETRAZIONE DI SPESE DI RISTRUTTURAZIONE. 3

MONITORAGGIO FISCALE. 3

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE. 3

ESCLUSIONE DI SAN MARINO DALLA BLACK LIST FISCALE. 3

IMU, TASI E TARI PER I CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL’AIRE. 3

DELEGA FISCALE. 3

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE. 3

RIMBORSI DI IMPOSTE MEDIANTE PROCEDURE AUTOMATIZZATE. 3

COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI 3

RIDUZIONE DELL’IRAP. 3

IMPOSIZIONE SULLE RENDITE FINANZIARIE. 3

VIGILANZA SU IMPRESE APPARTENENTI A CONGLOMERATI FINANZIARI 3

UFFICI GIUDIZIARI 3

DIRITTO D’AUTORE. 3

FINANZIAMENTI DELLA BANCA D’ITALIA.. 3

FONDO DI GARANZIA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 3

PARAMETRI PER GLI ONORARI DEGLI AVVOCATI 3

DIRITTI DI PROTESTO.. 3

ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.. 3

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI INSOLVENZA TRANSFRONTALIERE. 3

REGOLAMENTO SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 3

DIRETTIVA SUI MUTUI IPOTECARI AI CONSUMATORI 3

DIRETTIVA SUL RISANAMENTO DELLE BANCHE. 3

DIRETTIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 3

DIRETTIVA SULLA REVISIONE DEI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI 3

DIRETTIVA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO.. 3

DIRETTIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI 3

LEGISLAZIONE REGIONALE – PRIMO SEMESTRE 2014. 3


CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETà PER AZIONI

L’art. 20, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha modificato l’art. 2327 del codice civile, riducendo l’importo del capitale minimo delle società per azioni da euro 120.000 ad euro 50.000.

Come precisato nella Relazione al D.D.L. n. AS-1541, di conversione del d.l. in oggetto, “L’ammontare minimo del capitale sociale per la costituzione di una società per azioni può essere considerato, tra gli altri, uno dei motivi per i quali le imprese in fase di avviamento privilegiano il ricorso al tipo della società a responsabilità limitata (srl), in luogo della spa, che per converso rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito. Nell’ordinamento europeo la seconda direttiva in materia di società (77/91/CEE) e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012 prevedono un importo minimo pari a 25.000 euro”.

Sul progressivo ridimensionamento della rilevanza del capitale sociale, cfr. TASSINARI, Gli apporti dei soci e la disciplina del capitale sociale tra attualità e prospettive, in Riv. not., 2013, p. 205; ID., Il diritto societario italiano tra riforma ed evoluzione del diritto comunitario: attualità e prospettive del capitale sociale, in Atti del 40° Congresso Nazionale del Notariato, Milano 2003, p. 167.

 

ACQUISTI PERICOLOSI NELLE SOCIETà PER AZIONI

L’art. 20, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha modificato l’art. 2343-bis, comma 2, del codice civile: nell’ipotesi di acquisto da parte della società per azioni, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, la norma prevede ora che l'alienante può presentare – in alternativa alla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato – la documentazione di cui all’art. 2343-ter, primo e secondo comma, c.c. E’ stato correlativamente modificato anche il terzo comma dell’art. 2343-bis c.c., prevedendo che il verbale di assemblea, da depositarsi entro trenta giorni dall’autorizzazione presso l’ufficio del registro delle imprese, debba essere corredato, in alternativa alla relazione dell’esperto designato dal tribunale, dalla suddetta documentazione ex art. 2343-ter c.c.

La documentazione sopra richiamata è quella comprovante che il valore attribuito ai beni acquistati  è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti l’acquisto; ovvero che detto valore è pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato l’acquisto a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto dell’acquisto, ovvero; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi l’acquisto e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di acquisto, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente dal soggetto alienante, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto alienante o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

In questo modo, la disciplina dei c.d. acquisti pericolosi è stata allineata a quella dei conferimenti in natura.

Come precisato nella Relazione al D.D.L. n. AS-1541, di conversione del d.l. in oggetto, “i commi 4 e 5 prevedono l’applicazione della procedura semplificata prevista dall’articolo 2343-ter del codice civile («Conferimento di beni di natura o crediti senza relazione di stima»), qualora sussistano i presupposti ivi indicati, alle ipotesi di cui all’articolo 2343-bis («Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori») e all’articolo 2500-ter («Trasformazione di società di persone»), recependo quanto in parte già sostenuto in dottrina in merito all’applicabilità, in via analogica, della predetta procedura semplificata per gli acquisti da promotori, fondatori, soci e amministratori e per la trasformazione di società di persone in società di capitali”.

Sulla disciplina dell’art. 2343-ter c.c., e sulle relative problematiche, cfr. le Rassegne relative al secondo semestre 2008 ed al secondo semestre 2010, in http://www.gaetanopetrelli.it. Cfr. inoltre SPOLIDORO, Appunti sull'attuazione della Direttiva 2006/68/CE in tema di conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, in Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, 4, **, Diritto comunitario, a cura di Preite, Torino 2011, p. 1309; PORTALE, Le nuove norme sui conferimenti in natura della s.p.a.: dal “ravvicinamento” alla “disarmonizzazione” dei diritti nazionali, in Riv. soc., 2012, p. 11; MALTONI, Questioni in merito all'applicazione della disciplina dell'art. 2343-ter c.c., in Studi e materiali, 2011, 3, p. 885; PECORARO, Formazione del capitale sociale nelle operazioni straordinarie di ristrutturazione dell'impresa: dopo il d. lgs. 142/2008, in Riv. dir. comm., 2011, I, p. 251; STRAMPELLI, I regimi alternativi di stima dei conferimenti in natura di società per azioni: appunti, in Riv. dir. civ., 2011, II, p. 211; BINI, Verso una più precisa definizione di fair value, in Società, 2011, p. 320; LAZZARO, La nuova disciplina dei conferimenti di beni in natura o crediti senza relazione di stima, in Riv. dir. comm., 2010, I, p. 649; TACCONI, Appunti ed osservazioni sull'art. 2343-ter c.c., in Vita not., 2010, p. 1145; PERONE, La nuova disciplina della stima dei conferimenti diversi dal danaro in società per azioni, in Riv. dir. comm., 2010, I, p. 213; OLIVIERI, I sistemi alternativi di valutazione dei conferimenti in natura nelle s.p.a., in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 227; SALAMONE, Le verifiche della valutazione semplificata del conferimento "non in contanti", in Giur. comm., 2010, I, p. 47; MALTONI, Questioni in merito all'applicazione della disciplina dell'art. 2343-ter c.c., in Studi e materiali, 2009, 4, p. 1437; IBBA, Osservazioni sulla stima dei così detti conferimenti senza stima, in Giur. comm., 2009, I, p. 929; CARATOZZOLO, Il "valore equo" nella disciplina alternativa della valutazione dei conferimenti in natura, in Società, 2009, p. 1201; MANIGLIO, Le novità introdotte dal d. lgs. 142/2008 in tema di conferimenti nelle s.p.a., in Vita not., 2009, p. 601; MORO VISCONTI, Conferimenti in natura e valore equo nel nuovo art. 2343-ter c.c., in Società, 2009, p. 859; FERRI Jr, La nuova disciplina dei conferimenti in natura in società per azioni: considerazioni generali, in Società, 2009, p.  253; DE LUCA-DE BIASI,  Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima, in Nuove leggi civ., 2009, p. 428; DE LUCA, Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione, in Nuove leggi civ., 2009, p. 435; TULLIO, Conferimenti di beni in natura e di crediti (aumento del capitale), in Nuove leggi civ., 2009, p. 463; TULLIO, Aumento di capitale liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima, in Nuove leggi civ., 2009, p. 463; MALTONI, Brevi considerazioni sulla disciplina dell'art. 2343-ter c.c., in Riv. not., 2009, p. 387; ABRIANI, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, in Riv. not., 2009, p. 295; CORSI, Conferimenti in natura "senza stima": prime valutazioni,  in Giur. comm., 2009, I, p. 12; TEDESCHINI-GINEVRI, La nuova disciplina dei conferimenti in natura e dell'assistenza finanziaria nelle s.p.a.: primi spunti applicativi, in Giur. comm., 2009, I, p. 58; NOTARI, Il regime normativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, in Riv. soc., 2009, p. 54; SPOLIDORO, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, in Notariato, 2009, p. 64; PAOLINI, Nuova disciplina dei conferimenti in natura senza relazione di stima, in Studi e materiali, 2009, 1, p. 408; FERRARI, D.Lgs n. 142/2008: conferimenti, acquisto di azioni proprie e altre operazioni della società (commento al D.Lgs. 4.8.2008 n. 142), in Società, 2008, p. 1427; Circ. Assonime n. 19/2011, La nuova disciplina dei conferimenti di beni in natura e crediti, in Riv. soc., 2011, p. 986.

 

ORGANO DI CONTROLLO NELLE SOCIETà A RESPONSABILITà LIMITATA E NELLE COOPERATIVE

L’art. 20, comma 8, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha modificato l’art. 2477 c.c., che prevedeva l’obbligo dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata aventi capitale non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.

A seguito di tale modifica, il testo così emendato dell’art. 2477 c.c. non contempla più in alcun modo, tra i requisiti rilevanti ai fini della nomina obbligatoria dell’organo di controllo, l’ammontare del capitale sociale (che diviene quindi irrilevante). Ne consegue che questo aspetto è ora regolato in via esclusiva dall’art. 2477, comma 3, c.c., a norma del quale:

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis”.

Quanto alle s.r.l. in cui all’entrata in vigore della disposizione in commento esiste già un organo di controllo, ora non più obbligatorio, deve ritenersi che lo stesso rimanga in caricasalvo dimissionifino alla sua naturale scadenza, con esclusione della relativa possibilità di revoca da parte dei soci (in questo senso ha, in passato, disposto espressamente l’art. 16 del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10).

Quanto alle società cooperative, a norma dell’art. 2543, comma 1, c.c. “La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal [secondo e] terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”. Il rinvio al secondo comma dell’art. 2477 c.c. cessa, ovviamente, di produrre effetto con la relativa abrogazione; cosicché viene meno qualsiasi rilevanza del capitale sociale, ai fini della nomina obbligatoria dell’organo di controllo, anche nelle cooperative.

 

STIMA DEL PATRIMONIO NELLA TRASFORMAZIONE SOCIALE

L’art. 20, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha sostituito il secondo comma dell’art. 2500-ter del codice civile (trasformazione di società di persone in società di capitali): “Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter, ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo”.

Nei suddetti casi, quindi, all’atto di trasformazione può essere allegata, in alternativa alla relazione di stima ex art. 2343 c.c., la documentazione prevista dall’art. 2343-ter c.c.

Il nuovo riferimento all’art. 2343-ter c.c. opera, ovviamente, soltanto nell’ipotesi di trasformazione in società per azioni (e non in quello di trasformazione in società a responsabilità limitata).

 

OFFERTA DI OPZIONE NELLE SOCIETà PER AZIONI

L’art. 20, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014,  ha sostituito il secondo comma dell’art. 2441 del codice civile: “L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta”.

 

SOCIETà COOPERATIVE

A norma dell’art. 11, comma 3-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23.12.2013), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. n. 43 del 21.2.2014), in vigore dal 22 febbraio 2014, “Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito”.

Ai sensi dell’art. 2526, comma 4, c.c., “La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati”.

A norma dell’art. 2483 c.c., “Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività”.

Dalla disposizione in commento si evince, quindi, che le cooperative che applicano le norme delle s.r.l. possono emettere anche strumenti finanziari diversi dai titoli di debito; e che a tali strumenti finanziari non si applica la previsione dell’ultimo comma dell’art. 2526 c.c. (quindi, detti ulteriori strumenti possono attribuire anche diritti di amministrazione, e non devono essere necessariamente offerti ad investitori qualificati).

L’art. 4, comma 12-ter, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), ha modificato l’art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, a norma del quale “La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefìci fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite”. Diviene quindi irrilevante, ai fini della detassazione delle riserve indivisibili, la distribuzione di utili ai soci finanziatori.

 

PREZZO-VALORE, ESPROPRIAZIONE FORZATA E PUBBLICO INCANTO

La Corte costituzionale, con sentenza 15-23 gennaio 2014, n. 6 (in G.U. n. 5 del 29 gennaio 2014 – prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all’art. 44, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Pertanto, l’aggiudicatario all’incanto o in sede di espropriazione forzata può presentare apposita istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (da produrre unitamente alla richiesta di registrazione del decreto di trasferimento, o del verbale di incanto, o del contratto di compravendita), con cui chiedere l’applicazione della disposizione in oggetto.

Cfr. sulla questione PISCHETOLA, «Prezzo–valore» anche per procedure espropriative e aste pubbliche (nota a Corte Cost. 23 gennaio 2014, n. 6), in Notariato, 2014, p. 52; CANNIZZARO, Si applica il prezzo-valore se il trasferimento immobiliare avviene per incanto (nota a Corte Cost. 23 gennaio 2014, n. 6), in Riv. giur. trib., 2014, p. 486; CIARLEGLIO, La Consulta dà il via libera al prezzo-valore anche per le vendite coattive, in Immobili & proprietà, 2014, p. 311.

 

ACQUISTO DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

L’art. 10-quater del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (in G.U. n. 73 del 28.3.2014), convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. n. 121 del 27.5.2014), in vigore dal 28 maggio 2014, ha modificato il D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. In particolare:

1) – l’art. 5, comma 1-bis, del d. lgs. n. 122/2005 dispone ora espressamente che “L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta”. Si tratta di norma che era pacificamente ricavata, in via interpretativa, dalla disciplina complessiva del d. lgs. n. 122/2005;

2) – il diritto di prelazione, già riconosciuto in caso di vendita forzata dell’immobile da costruire dall’art. 9 del d. lgs. n. 122/2005, qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è ora esteso anche all’ipotesi in cui l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale per il coniuge dell’acquirente;

3) – l’esenzione da revocatoria fallimentare, già prevista dall’art. 10 del d. lgs. n. 122/2005 riguardo agli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, è stata estesa anche all’ipotesi in cui sia stabilita nell’immobile, entro il suddetto termine di dodici mesi, la residenza del coniuge dell’acquirente.

 

ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI

Il D.M. 14 febbraio 2014 (in G.U. n. 108 del 12.5.2014) ha determinato le modalità di documentazione dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (a norma del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni”).

Il decreto suindicato costituisce integrazione del decreto 16 marzo 2012 (di cui infra) per la disciplina delle attività di acquisto di immobili effettuate a titolo oneroso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sotto qualsiasi forma, sia diretta sia indiretta, da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero. A norma dell’art. 2 del d.m., fermo restando quanto stabilito dal decreto 16 marzo 2012, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, allorché comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano triennale di investimento, producono contestualmente l'attestazione del responsabile del procedimento, con la quale viene documentata l'indispensabilità e l'indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio.  L'attestazione della congruità del prezzo rilasciata dall'Agenzia del Demanio deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto. A norma dell’art. 3 del d.m., l'attestazione del responsabile del procedimento deve dimostrare che gli acquisti programmati per il triennio di riferimento sono, nel contempo, indispensabili e non procrastinabili. Il requisito dell'indispensabilità attiene alla assoluta necessità di procedere all'acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intensa e specifica tutela. Il requisito della indilazionabilità afferisce all'impossibilità di differire l'acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti sanzionatori. Tali requisiti si ritengono egualmente soddisfatti anche qualora l'acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi, considerati gli oneri accessori nonché di trasloco e nuova sistemazione.

Va poi rammentato che:

1) – ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, “A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui sopra è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Con D.M. 16 marzo 2012 (in G.U. n. 95 del 23 aprile 2012) sono state stabilite le modalità di attuazione della disciplina sopra descritta. In particolare, è disposto che le pubbliche amministrazioni individuate come sopra comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili. Il piano distingue, sia per gli acquisti, sia per le vendite, tra operazioni dirette ed operazioni indirette. La realizzazione dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani. Le operazioni indicate nell'allegato “A”, parte integrante del decreto, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, potranno essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al ministero nel caso in cui questo non abbia formulato osservazioni. Analogamente i piani di investimento redatti per un importo complessivo inferiore ad euro 500.000 possono essere posti in essere nei termini di cui al periodo precedente. L’allegato “A” elenca le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero senza che siano state formulate osservazioni: vi è compresa, tra l’altro, la vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

2) – ai sensi del comma 1-ter dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente;

3) – in base al comma 1-quater dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011, per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non potevano acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si trattasse di rinnovi di contratti, ovvero la locazione fosse stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Erano esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restavano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Erano fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto ministeriale previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. A norma del successivo comma 1-sexies dell’art. 12, erano inoltre fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. L’art. 10-bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicava alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuavano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

4) – ai sensi del comma 1-quinquies dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011, “Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica”.

 

DISMISSIONE DI IMMOBILI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI

L’art. 3 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133 (in G.U. n. 281 del 30.11.2013), come modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5 (in Suppl. ord. n. 9 alla G.U. n. 23 del 29.1.2014), in vigore dal 30 gennaio 2014, ha modificato l’art. 11-quinquies, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, disponendo che “è in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari”.

Lo stesso art. 3 del D.L. n. 133/2013 ha inoltre modificato l’art. 66 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, disponendo che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procedono all’individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico e ambientali in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette. I suddetti Ministri comunicano quindi all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui sopra. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione.

Non è stato convertito in legge il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, il cui art. 2, commi 4 e 5, aveva modificato l’art. 3 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, esonerando lo Stato e gli enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed aveva consentito che l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, potesse essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento.

 

RIFORMA DELLA FILIAZIONE

Con D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. n. 5 del giorno 8.1.2014), in vigore dal 7 febbraio 2014, è stata effettuata la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano le seguenti:

- sono state modificate tutte le disposizioni del codice civile che menzionavano le diverse categorie dei figli legittimi e naturali, sostituendovi l’indicazione unica di “figli”, ed equiparando conseguentemente la relativa disciplina;

- in tutte le disposizioni del codice civile che facevano riferimento alla “potestà dei genitori”, l’espressione è stata sostituita con quella di “responsabilità genitoriale”;

- a norma del nuovo art. 231 c.c., “Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio” (ancorché concepito precedentemente, in qualsiasi momento);

- correlativamente, è stato modificato l’art. 232 c.c.: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”;

- l’art. 262 c.c. regola diversamente l’attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio;

- a norma del nuovo art. 316 c.c., “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio”;

- a norma del nuovo art. 317, comma 2, c.c., “La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo”;

- sono stati abrogati gli artt. da 155 a 155-sexies c.c. riguardo alle conseguenze per i figli della separazione personale dei coniugi ed all’affidamento della casa familiare; la relativa disciplina è ora contenuta negli artt. da 337-bis a 337-octies c.c.;

- a norma dell’art. 337-ter, comma 3, c.c., “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento”;

- l’art. 337-ter, comma 4, c.c., disciplina l’obbligo di mantenimento dei figli di coniugi separati, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti”;

- ai sensi dell’art. 337-quater c.c., il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori. Giusta la previsione del comma 3, “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”;

- “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo” (art. 337-quinquies c.c.);

- a norma dell’art. 337-sexies, comma 1, c.c., “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

- a norma del nuovo art. 480, comma 2, secondo periodo, c.c., in caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decennale per l’accettazione dell’eredità decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa;

- a norma del nuovo art. 536, comma 1, c.c., “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti”;

- è stato abrogato il terzo comma dell’art. 537 c.c., che prevedeva il c.d. diritto di commutazione della porzione di eredità spettante ai figli naturali (e conseguentemente sono stati abrogati gli artt. 542, comma 3, e 566, comma 2, c.c.);

- gli artt. 580 e 594 c.c. regolano i diritti, nella successione legittima, dei figli nati fuori dal matrimonio e non riconoscibili;

- come effetto della considerazione unitaria dei rapporti di parentela (ex art. 74 c.c.), gli ascendenti, i fratelli e gli altri parenti “naturali” sono equiparati a quelli “legittimi”, a tutti gli effetti successori;

- a norma del nuovo art. 643, comma 2, c.c., “Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre”;

- a norma del nuovo art. 687, comma 2, c.c., la revocazione del testamento “ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento”;

- ai sensi del nuovo art. 803 c.c., “Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione”;

- è stato aggiunto un periodo al comma 1 dell’art. 38 disp. att. c.c.: “Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile”;

- a norma del nuovo art. 6, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dello scioglimento del matrimonio), “Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile”;

- sono state modificate alcune disposizioni della legge 31 maggio 1995, n. 218 (diritto internazionale privato, e in particolare:

1) – a norma del nuovo art. 33, “Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento nella nascita. La legge individuata ai sensi del comma 1, regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l’unicità dello stato di figlio”;

2) – a norma del nuovo art. 35, “Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana”;

3) – ai sensi dell’art. 36-bis, “Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale; b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio; c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio”.

L’art. 104 del D. Lgs. n. 154/2013 contiene la disciplina transitoria; in particolare:

- “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede” (comma 1);

- “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge” (comma 2);

- “Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219” (comma 3);

- “I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine” (comma 4);

- “Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità o maternità” (comma 5);

- “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l'articolo 74 del codice civile, come modificato dallalegge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo” (comma 6).

Sulla disciplina in oggetto, cfr. in particolare SESTA, L’accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013, in Famiglia e dir., 2014, p. 454; CARBONE, Il d.lgs. n. 154/2013 sulla revisione delle disposizioni vigenti in tema di filiazione, in Famiglia e dir., 2014, p. 447; DOGLIOTTI, La nuova filiazione fuori del matrimonio: molte luci e qualche ombra, in Famiglia e dir., 2014, p. 480; BARBA, Princìpî successorî del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio, in Famiglia e dir., 2014, p. 497; AL MUREDEN, La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari, in Famiglia e dir., 2014, p. 466; BONILINI, L’abrogazione della norma concernente il diritto di commutazione, in Famiglia e dir., 2014, p. 517; SCHLESINGER, Il D.Lgs. n.154 del 2013 completa la riforma della filiazione, in Famiglia e dir., 2014, p. 443; SALANITRO, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega, in Corriere giur., 2014, p. 540 e 675; TOMMASEO, I profili processuali della riforma della filiazione, in Famiglia e dir., 2014, p. 526; DAMIANI, Filiazione e processo all'indomani della l. 219/2012, in Riv. dir. civ., 2014, 1, p. 73; SESTA, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 2014, p. 1; OLIVIERO, Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448-bis c.c., in Riv. dir. civ., 2014, p. 35; DELFINI, Riforma della filiazione e diritto successorio, in Corriere giur., 2013, p. 545; CINQUE, Profili successori nella riforma della filiazione, in Nuova giur. civ., 2013, II, p. 657; AA.VV., Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie, in Quaderni di Notariato, Milano 2013; INGENITO, Osservazioni a prima lettura della riforma della filiazione - Legge 10 dicembre 2012, n. 219, in Vita not., 2013, p. 917; SCALISI, Considerazioni sulla riforma delle norme in materia di filiazione, in Studi e materiali, 2013, p. 701; MAGNANI, Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori, in Riv. not., 2013, p. 629; FERRANDO, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corriere giur., 2013, p. 525; BIANCA, La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, p. 1; PALAZZO, La riforma dello status di filiazione, in Riv. dir. civ., 2013, p. 245.

 

INVIO TELEMATICO AI COMUNI DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI

Con D.M. 12 febbraio 2014 (in G.U. n. 46 del 25.2.2014), in vigore dal 12 marzo 2014, sono state determinate le modalità di comunicazione telematica tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (a norma del quale “sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni: … c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile”).

Più precisamente, l’art. 4 del decreto dispone che “Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, sono effettuate dai notai a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti trasmessi unitamente alla comunicazione sono firmati digitalmente per attestarne la conformità all'originale”.

 

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – OPERAZIONI DI RESTITUZIONE

Con Provvedimento della Banca d’Italia – UIF – in data 10 marzo 2014 (pubblicato nel sito internet della Banca d’Italia il 10 marzo 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state emanate istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del d. lgs. n. 231 del 2007. Ai sensi di quest’ultima disposizione, “Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1”.

A norma dell’art. 3 del provvedimento in esame, i soggetti indicati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto antiriciclaggio (tra i quali rientrano anche i notai) inviano alla UIF una comunicazione per ogni operazione di restituzione di importo superiore a euro 5.000, fermo restando l’obbligo di acquisire e conservare le informazioni relative anche alle operazioni di restituzione di minore importo. I destinatari segnalano come sospetta l’operazione di restituzione solo qualora sussistano gli elementi di cui all’art. 41 del decreto antiriciclaggio; l’invio della segnalazione di operazione sospetta non esonera dalla comunicazione dell’operazione di restituzione.

A norma dell’art. 4, le comunicazioni sono trasmesse entro quindici giorni all’UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, utilizzando il modulo "Comunicazione operazione di restituzione" di cui al successivo articolo 5. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo attribuito dal destinatario e da un numero di protocollo attribuito dal sistema informativo dell’UIF.

Il modulo "Comunicazione operazione di restituzione" e il relativo manuale operativo per la compilazione sono disponibili nel sito internet della Banca d’Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria (art. 5).

L’UIF notifica ai destinatari, con messaggio di posta elettronica, l’accettazione o il rifiuto della comunicazione (art. 6).

 

OBBLIGO DEL POS PER I PROFESSIONISTI

L’art. 9, comma 15-bis, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. n. 304 del 30.12.2013), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. n. 49 del 28.2.2014), in vigore dal 1° marzo 2014, ha disposto, al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), la modifica dell'art. 15, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la proroga del relativo termine di decorrenza dell’obbligo al 30 giugno 2014.

Va evidenziato che, secondo l’interpretazione fornita con risposta ad interrogazione parlamentare (Camera dei deputati) n. 5-02936, in data 11 giugno 2014, che – recependo la lettura data dal Consiglio nazionale forense, ha ritenuto che la norma in oggetto abbia introdotto “un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica”.

A norma dell’art. 2 del D.M. 24 gennaio 2014 (in G.U. n. 21 del 27.1.2014), “L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi”.

 

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Giusta il comunicato in data 29 marzo 2014 (in G.U. n. 74 del 29.3.2014), con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato n. 111 in data 11 ottobre 2013, come modificata con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2014, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 dicembre 2013 e 13 marzo 2014, è stato stabilito – con decorrenza dal 1° gennaio 2014 – l’aumento delle aliquote contributive da parte dei notai in esercizio, e precisamente:

a) – per gli atti di valore fino ad euro 37.000 (di cui all’allegato “A” al d.m. n. 265/2012), l’aliquota è pari al 22%;

b) – per tutti gli altri atti, l’aliquota è pari al 42%.

Giusta il comunicato in data 29 marzo 2014 (in G.U. n. 74 del 29.3.2014), con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato n. 141 del 14 dicembre 2013, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 marzo 2014, con la quale è stato modificato l'articolo 26 del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà, in materia di indennità di cessazione, con la previsione della seguente disciplina temporanea: “L’indennità di cessazione dovuta al notaio che, fino alla data del 31 dicembre 2015, presenti domanda di pensione prima del compimento del settantacinquesimo anno di età, sarà erogata in rate annuali pari ad un decimo dell’importo complessivo spettante e fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, data in cui il residuo importo dovuto sarà versato a saldo in unica soluzione. In ogni caso la rateazione non può superare i dieci anni e sul relativo importo sono riconosciuti gli interessi a tasso variabile annualmente legato all’andamento del rendimento del patrimonio complessivo della Cassa nell’anno precedente. La presente disposizione non si applica nel caso di pensioni riconosciute ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 25 del presente Regolamento.

 

PUBBLICITà IMMOBILIARE E CATASTO

Con Provv. Agenzia Entrate 10 marzo 2014 (in G.U. n. 65 del 19.3.2014) è stato esteso ad altri soggetti il regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, ed è stata disciplinata la restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità. Più precisamente:

1) – a decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltatività, i pubblici ufficiali che operano nell'ambito degli enti di cui all'art. 1, lett. e), del provvedimento interdirigenziale del 17 novembre 2009, possono trasmettere per via telematica il titolo per gli atti da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010. La trasmissione telematica riguarda la copia autenticata, integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, degli atti dei pubblici ufficiali di cui al comma 1, dagli stessi conservati in originale (art. 1);

2) – a decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltatività, gli agenti della riscossione possono trasmettere per via telematica il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010. La trasmissione telematica riguarda i documenti, sottoscritti con l'impiego della firma digitale, che costituiscono il titolo per l'esecuzione delle formalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del provvedimento interdirigenziale 18 dicembre 2009 (art. 2);

3) – per la trasmissione telematica dei titoli di cui al provvedimento in oggetto sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010 (art. 4);

4) – a decorrere dal 31 marzo 2014, per tutte le formalità trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico (art. 3).

Cfr. anche, per un’illustrazione delle norme riguardanti la trasmissione telematica del titolo), le Rassegne relative al secondo semestre 2006, al secondo semestre 2010, al secondo semestre 2011 ed al secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it). Cfr. anche AA.VV., Il modello unico informatico. Bilanci e prospettive a 10 anni dall'introduzione, Quaderni di Notariato, Milano, 2011.

Con Provv. Agenzia Entrate 4 marzo 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 4 marzo 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato attivato il servizio gratuito di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

A norma dell’art. 2, a decorrere dal 31 marzo 2014, l’accesso gratuito al servizio di cui sopra è consentito, in una prima fase di erogazione dello stesso, alle persone fisiche registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline definiti, rispettivamente, al Capo II e al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Relativamente agli atti catastali, il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative agli immobili di cui il soggetto risulta intestatario, individuati nella banca dati catastale tramite il codice fiscale del soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione. Relativamente ai registri immobiliari, il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione, individuato tramite il codice fiscale, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali.

A norma dell’art. 3, a decorrere dal 31 marzo 2014, l’accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale, gratuito e in esenzione da tributi, relativo agli immobili di cui all’articolo 2, comma 4, è esteso alle consultazioni telematiche effettuate presso gli sportelli catastali decentrati, secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell’Agenzia. All’atto della richiesta, il richiedente persona fisica dovrà esibire, al fine dell’esenzione, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta è effettuata dal legale rappresentante o altro rappresentante organicamente riferibile all’ente, che, oltre ad esibire il proprio documento di identità o di riconoscimento, dovrà comprovare la propria qualità di rappresentante - legale od organico - del soggetto cui la visura stessa si riferisce, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva.

Sulla disciplina della consultazione telematica gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale, cfr. anche la Rassegna relativa al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Con Circolare del Ministero dello sviluppo economico 27 febbraio 2014, n. 3668/C (in Suppl. ord. n. 23 alla G.U. n. 63 del 17.3.2014) sono state dettate le nuove istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2013.

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L’art. 1, commi da 7 a 8-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23.12.2013), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. n. 43 del 21.2.2014), in vigore dal 22 febbraio 2014, ha ulteriormente modificato la disciplina della certificazione energetica degli edifici. Più precisamente:

- in base alla nuova previsione dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, “Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni”;

- all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è abrogata. Si tratta della previsione che, modificando il comma 3-bis (in realtà non più esistente) dell’art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, riguardo all’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica, ed alla relativa sanzione di nullità  disponeva come segue: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12, l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”. A seguito di questa modifica, pertanto, è ormai pacifico che non sussista sanzione di nullità in caso di mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica.

La disciplina vigente sul punto è, quindi, quella dettata dal nuovo comma 3 dell’art. 6 del d. lgs. n. 192/2005, che recita:

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Inoltre, a norma dell’art. 1, commi 8 e 8-bis del d.l. n. 145/2013, come modificato dalla legge di conversione:

“8.  Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

8-bisAi fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore”.

L’art. 1, comma 8-ter, del D.L. n. 145/2013 ha modificato alcune disposizioni del regolamento di cui al d.p.r. 16 aprile 2013, n. 75, precisando, tra l’altro, che le disposizioni del medesimo decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE.

L’art. 1, comma 8-quater, del D.L. n. 145/2013, ha modificato l’art. 6, comma 8, del d. lgs. n. 192/2005: “Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente”.

Con D.M. 10 febbraio 2014 (in G.U. n. 55 del 7.3.2014) sono stati approvati i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al d.p.r. n. 74/2013 (il decreto è stato successivamente modificato – quanto al termine di entrata in vigore – dal Decreto del Ministro per lo sviluppo economico in data 20 giugno 2014). L’art. 1 dispone, in particolare, che entro e non oltre il 15 ottobre 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello riportato all'allegato I del suddetto decreto. Inoltre, a norma dell’art. 2, entro e non oltre il 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del d.p.r. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del decreto. Questa disposizione non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto. Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014, i “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del d.m. 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto (art. 3, comma 8). Va rammentato che il regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192, è stato approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, il cui art. 11 dispone che In relazione agli adempimenti di cui al medesimo decreto vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del D. Lgs. n. 192/2005, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione; inoltre, a norma dell’art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 192/2005, per quanto concerne l’attestato di prestazione energetica, “La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica”.

Cfr. anche, sulla disciplina della certificazione energetica, le Rassegne relative al primo semestre 2013 ed al secondo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NORME REGIONALI

Sono state pubblicate, nel primo semestre 2014, le seguenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di certificazione energetica degli edifici:

 

1) – Emilia Romagna.

- D.G.R. 7 aprile 2014, n. 453 (in B.U. n. 119 del 23.4.2014) – Modifica dei criteri di riconoscimento dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici: modifiche alla Delib.Ass.Legisl. 4 marzo 2008, n. 156 "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici - Parte prima - Disposizioni generali" e s.m.i., nonché alla Delib.G.R. n. 1754/2008 e alla Delib.G.R. n. 429/2012 e ai successivi provvedimenti.

 

2) – Liguria.

- D.G.R. 18 aprile 2014, n. 447 (in B.U. n. 20 del 14.5.2014, parte seconda) – Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica degli edifici, dei requisiti degli organismi formativi erogatori dei corsi, e dei corsi di formazione per certificatore energetico.

 

3) – Lombardia.

- D.G.R. 10 gennaio 2014, n. 10/1216 (in B.U. n. 3 del 15.1.2014) – Aggiornamento della disciplina regionale per l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici.

Viene previsto, tra l’altro, che l'Attestato energetico di cui all'allegato C) della Delib.G.R. 8745/2008, come modificato con Delib.G.R. 1811 del 31 maggio 2011, viene denominato "Attestato di Prestazione Energetica" a far data dal 15 gennaio 2014. Vengono inoltre confermate, per tutto quanto non espressamente modificato, le precedenti disposizioni regionali approvate con Delib.G.R. 8745/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

 

4) – Piemonte.

- D.G.R. 4 febbraio 2014, n. 17-7073 (in B.U. n. 7 del 13.2.2014) –  Adeguamento in materia di certificazione energetica alle disposizioni di cui al decreto legge n. 63/2013 convertito dalla legge 90/2013 e al D.P.R. n. 75/2013. Modifica della Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965 e s.m.i.

Con il suindicato provvedimento è stato disposto, nelle more della revisione della L.R. 13/2007 in materia di rendimento energetico in edilizia, al fine di procedere ad un adeguamento alla normativa nazionale:

- di modificare, la denominazione dell'Attestato di Certificazione energetica in "Attestato di Prestazione Energetica", in modo da uniformare la terminologia di riferimento utilizzata in ambito nazionale;

- di osservare i criteri dettati dal D.P.R. 75/2013 in sede di accreditamento dei corsi di formazione per i tecnici a cui è demandata l'attività di valutazione della prestazione energetica degli edifici;

- di modificare la Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965, la Delib.G.R. 20 ottobre 2009, n. 1-12374 e la Delib.G.R. 19 luglio 2010, n. 11-330, ai sensi dei punti precedenti.

 

5) – Toscana.

- D.G.R. 23 dicembre 2013, n. 1171 (in B.U. n. 1 del giorno 8.1.2014, parte seconda) – Primi indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75).

 

6) – Umbria.

- D.G.R. 24 marzo 2014, n. 321 (in B.U. n. 19 del 16.4.2014) – Adeguamento standard di percorso formativo "Certificatore energetico" ai sensi della legge 21 febbraio 2014, n. 9.

 

7) – Veneto.

- D.G.R. 27 maggio 2014, n. 726 (in B.U. n. 55 del 30.5.2014) – Approvazione, con integrazioni, del modello di Libretto di impianto per la climatizzazione degli edifici ed adozione dei modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Per lo stato attuale complessivo della normativa regionale vigente (oltre che nazionale), cfr. PETRELLI, Certificazione energetica degli edifici. Prospetto sinottico nazionale e regionale, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI – CESSIONI DI CONTRATTI E CREDITI E DELLE RELATIVE GARANZIE

L’art. 22, comma 2, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha modificato l’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, il cui comma 1, come novellato, recita:

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell’ articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”.

In tal modo, il regime dell’imposta sostitutiva è espressamente esteso alle cessioni dei contratti di finanziamento, alle cessioni dei crediti relativi, ai trasferimenti delle inerenti garanzie.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DA SOCIETà DI CARTOLARIZZAZIONE O IMPRESE DI ASSICURAZIONE

L’art. 22, comma 2, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha inserito nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, il nuovo art. 17-bis, a norma del quale:

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

E’ stato, in tal modo, ampliato l’ambito dei soggetti che possono concedere finanziamenti, soggetti al regime dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973.

Correlativamente:

1) – l’art. 22, comma 3, del D.L. n. 91/2014 ha modificato l’art. 114 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), stabilendo, al comma 2-bis, che “Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata  esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia”. E’ stato inoltre modificato l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo i seguenti criteri per la concessione di finanziamenti da parte delle imprese di assicurazione: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione; c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione;

2) – l’art. 22, comma 6, del D.L. n. 91/2004 ha modificato l’art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, disponendo al comma 1-ter che “Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c); b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia”.

Si rammenta infine che l’art. 12, comma 4, lett. c), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha inserito nel D.P.R. n. 601/1973 il seguente articolo 20-bis (“operazioni di finanziamento strutturate”):

1.  Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

2.  L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo provvedimento autorizzativo.

3.  L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.

4.  Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.

5.  Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202”.

 

ANATOCISMO BANCARIO

L’art. 31, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha sostituito il comma 2 dell’art. 120 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.) con il seguente:

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”.

A norma dell’art. 31, comma 2, del D.L. n. 91/2014, “Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma del Testo unico, bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo”.

Viene quindi modificata la disciplina, che era stata dettata dall’art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che aveva appena modificato l’art. 120, comma 2, t.u.b., al fine di escludere in ogni caso l’anatocismo nelle operazioni bancarie, che ora è, nuovamente, in principio consentito, sia pure nei limiti fissati dal CICR (sulla previgente disciplina, introdotta – con la modifica dell’art. 120, comma 2, del t.u.b. – dall’art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it/).

A norma dell’art. 31, comma 3, del D.L. n. 91/2014, la periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 24 marzo 2014 (in G.U. n. 74 del 29.3.2014);

- con D.M. 25 giugno 2014 (in G.U. n. 148 del 28.6.2014).

A seguito di quest’ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° luglio al 30 settembre 2014:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, del 10,3875 %;

- relativamente ai mutui a tasso variabile, del 8,7750 %;

- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 16,7500 %.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del suddetto decreto, “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

Con D.M. 25 settembre 2013 (in G.U. n. 228 del 28.9.2013) è stata approvata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari: si tratta di “aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine”.

Quanto alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, dettate con Provvedimento della Banca d’Italia in data 29 agosto 2009 (in G.U. n. 200 del 29.8.2009), cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2009, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

Cfr. anche l’art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in vigore dal 14 maggio 2011, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. n. 160 del 12.7.2011), in vigore dal 13 luglio 2011, che ha modificato la disciplina dettata dall’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini del calcolo del limite massimo, oltre il quale gli interessi sono usurari (il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione trimestrale deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali): cfr. sul punto la Rassegna relativa al primo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Giusta il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 3 marzo 2014 (in G.U. n. 51 del 3.3.2014), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, e successive modificazioni, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari allo 0,25 % per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell’art. 5, la maggiorazione dell’8 %, il tasso d’interesse di mora applicabile in tale periodo è pari all’8,25 %.

 

ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI – REGOLE TECNICHE

Con D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 59 del 12.3.2014), in vigore dal giorno 11 aprile 2014, sono state emanate le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005. A norma dell’art. 14, i sistemi di conservazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto sono adeguati entro e non oltre 36 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. Fino al completamento del processo di cui al comma 2, restano validi i sistemi di conservazione realizzati ai sensi della deliberazione CNIPA n. 11/2004 (che quindi, da tale momento, cesserà di avere efficacia). In particolare, l’allegato 2 al decreto definisce i formati ammissibili per la conservazione dei documenti informatici (Pdf – PdfA – Tiff – Jpg – Office Open XML – Open Document Format – XML – TXT).

Con altro D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 59 del 12.3.2014), in vigore dal giorno 11 aprile 2014, sono state approvate le regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. n. 82 del 2005.

 

ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI – OBBLIGHI TRIBUTARI

Con D.M. 17 giugno 2014 (in G.U. n. 146 del 26.6.2014), in vigore dal 27 giugno 2014, sono state disciplinate le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, a norma dell’art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 82/2005.

Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica (cfr. sul punto la Circ. Agenzia Entrate 24 giugno 2014, n. 18/E). I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo (cfr. al riguardo il D.P.C.M. 3 dicembre 2013, in Suppl. ord. alla G.U. n. 59 del 12.3.2014), ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico (art. 2).

Per quanto riguarda, in particolare, il profilo della conservazione, a norma dell’art. 3 i documenti informatici sono conservati in modo tale che: a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489 (“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”).

L’art. 4 disciplina gli obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari. Si precisa che il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto in oggetto, sopra illustrato. Sempre ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui sopra.

A norma dell’art. 5, il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. E’ stato, quindi, eliminato l’obbligo di comunicare all’amministrazione finanziaria l’impronta dei documenti informatici. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.

Quanto alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, a norma dell’art. 6 del decreto l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (quindi con mod. F24), con modalità esclusivamente telematica. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

A decorrere dal 27 giugno 2014 è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, le cui disposizioni continuano peraltro ad applicarsi ai documenti già conservati a tale momento. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche previgenti possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni del presente decreto.

A norma dell’art. 7, comma 5, del decreto, la sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

 

PROCESSO CIVILE – SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE

L’art. 45 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha modificato l’art. 126, comma 2, c.p.c., come segue: “Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale”. Non è quindi più richiesta, in nessun caso, la sottoscrizione del processo verbale da parte di soggetti diversi dal cancelliere (al fine, evidentemente, di rendere più agevole la sottoscrizione dei verbali nel nuovo contesto del processo civile telematico, ma con previsione di carattere generale applicabile anche ai verbali formati su supporto cartaceo).

 

NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

L’art. 46 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha modificato l’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, disponendo che l'avvocato, “munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”. A seguito della modifica, pertanto, non occorre più l’autorizzazione del consiglio dell’ordine ai fini della notificazione a mezzo PEC.

A norma del successivo art. 47 del D.L. n. 90/2014, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

A norma dell’art. 16-sexies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 52 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

 

VENDITA FORZATA DI BENI MOBILI CON MODALITà TELEMATICHE

L’art. 48 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha modificato l’art. 530 c.p.c., al fine di prevedere come obbligatoria, salvo eccezioni, la vendita forzata di beni mobili con modalità telematiche.

Il nuovo testo dell’art. 530, comma 6, c.p.c., dispone che “Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”.

Non è stato, invece, modificato l’art. 569, comma 4, c.p.c., che continua a disciplinare come facoltativa la vendita forzata immobiliare con modalità telematiche (“il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche”).

 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

A norma dell’art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 1, comma 19, n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed ulteriormente modificato ed integrato  dagli artt. 44, 51 e 52 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014:

1) – a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati (comma 1). La norma parla di “parti precedentemente costituite”: cosicché rimane ferma la possibilità di deposito dell’atto introduttivo del giudizio (citazione o ricorso, anche di volontaria giurisdizione) in forma cartacea;

2) – nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione;

3) – nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario;

4) – a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione;

5) – le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del d.l. n. 179/2012 si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del d.l. n. 179/2012, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità;

6) – con uno o più decreti, il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico;

7) – a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico;

8) – il deposito degli atti processuali è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (art. 16-bis, comma 7, del D.L. n. 179/2012, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 90/2014);

9) – le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale (art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. n. 179/2012, come modificato dall’art. 52 del D.L. n. 90/2014). La relazione al disegno di legge n. AC-2486, presentato alla Camera dei deputati il 24 giugno 2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, specifica sul punto che “Non si è ritenuto di limitare il valore giuridico della copia conforme ai soli fini processuali, perché l’uso che della copia si può fare riguarda anche attività non processuali, ad  esempio per la notificazione, o per la trascrizione, annotazione e iscrizione nei pubblici registri immobiliari, registri previsti dal codice della navigazione, quello gestito dal registro delle imprese e altri”.

Con Provvedimento del Ministero della Giustizia in data 16 aprile 2014 (in G.U. n. 99 del 30.4.2014), in vigore dal 15 maggio 2014, sono state approvate le specifiche tecniche (previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni), ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il provvedimento sostituisce l'analogo provvedimento del 18 luglio 2011.

Cfr. anche, sul punto, le Rassegne relativa al secondo semestre 2008, al secondo semestre 2009, al primo semestre 2011, al secondo semestre 2011, al secondo semestre 2012 ed al primo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Con D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 (in G.U. n. 37 del 14.2.2014) è stato approvato il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si segnala, in particolare, che a norma dell’art. 4 del decreto la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 9. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico sono dettate dall’art. 49 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014.

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Con sentenza della Corte costituzionale in data 10-14 marzo 2014, n. 50 (in G.U. n. 13 del 19.3.2014, prima serie speciale), è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

La disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima recitava come segue:

“8.  Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio”.

Si rammenta che, a norma dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004, “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.

A norma dell’art. 5, comma 1-ter, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, “Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.

Con Provv. Agenzia Entrate 3 gennaio 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state estese le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Più precisamente, è stato previsto (art. 1) che a partire dal 1 febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Peraltro, a norma dell’art. 3 per il versamento delle somme di cui al punto 1.1 fino al 31 dicembre 2014 può essere utilizzato il modello F23, secondo le attuali modalità. A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.

Con Provv. Agenzia Entrate 10 gennaio 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 13 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), da utilizzare dal 3 febbraio 2014, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, e sono state precisate le modalità di revoca del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. Il modello RLI sostituisce il modello 69 (Modello di richiesta di registrazione degli atti), approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti: a) richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; b) proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; c) comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; d) esercizio o revoca dell'opzione per la cedolare secca; e) denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. Il modello è presentato in modalità telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati abilitati. In caso di richiesta di registrazione, il modello RLI può essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l'allegazione della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti caratteristiche: - un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre, - una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre; - tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; - il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni; - il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. A decorrere dal 3 febbraio 2014 e fino al 31 marzo 2014 è possibile presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, oltre al modello di cui al punto 1.1, anche il Modello 69, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011. Si precisa poi che il locatore può revocare l'opzione per la cedolare secca in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell'imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.

 

LOCAZIONI IMMOBILIARI PASSIVE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L’art. 24 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), ha dettato alcune disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, è stato sostituito l’art. 2-bis del D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, riguardo alla facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione: “Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano”.

E’ stato inoltre modificato l’art. 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135: ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Queste previsioni si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.

 

DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – CESSIONE DEI CREDITI CERTIFICATI

Gli artt. 27 e seguenti del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), hanno modificato la disciplina della certificazione e del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, già dettata dall’art. 9, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dagli artt. da 7 a 9 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

1) – A norma dell’art. 9, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del D.L. n. 185/2008:

- su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della data prevista per il pagamento (comma 3-bis);

- la certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità: a)  dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; b)  dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito (comma 3-ter);

- sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 3-quater).

2) – A norma dell’art. 7 del D.L. n. 35/2013:

- le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 185/2008, e dell’art. 12, comma 11-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sull’apposita piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (comma 1);

- la certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1 (comma 3);

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo (comma 4-bis);

- per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16. Le amministrazioni pubbliche devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (comma 6);

- in caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4 (comma 7);

- le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti (comma 7-bis).

3) – A norma dell’art. 7-bis del D.L. n. 35/2013:

- allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG) (comma 1);

- a decorrere dal 1° luglio 2014, utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali (comma 2);

- a decorrere dal 1° luglio 2014, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni (comma 4);

- con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa (comma 5);

- i dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresi', le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonche' il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto (comma 6);

- le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonche' utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche (comma 7).

4) – A norma dell’art. 9 del D.L. n. 35/2013:

- è introdotto l’art. 28-quinquies nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario): i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

5) – A norma dell’art. 37 del D.L. n. 66/2014:

- al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013; b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza (comma 1);

- i soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, gia' oggetto di ridefinizione, possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali (comma 3);

- le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 (comma 7-bis);

- le verifiche di cui all'articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (“le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”), sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario (comma 7-ter);

6) – A norma dell’art. 38-bis del D.L. n. 66/2014:

- gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche' le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

V. anche in argomento INZITARI, L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria quale manovra sulla domanda: il pagamento dei debiti arretrati della P.A., in Corriere giur., 2013, p. 1337; GNES, Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, in Giornale dir. amm., 2013, p. 687.

 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (in G.U. n. 73 del 28.3.2014), convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. n. 121 del 27.5.2014), ha dettato alcune disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. In particolare:

- l’art. 3 ha modificato l’art. 13 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133; entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560;

- gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione (art. 3, comma 1-ter);

- i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva (art. 4, comma 1-bis);

- le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni. Fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta. Le disposizioni suesposte si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 8);

- l’art. 10 definisce come alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato, nonché alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ai fini dell’art. 10, si considera altresì alloggio sociale l'unità abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita o assegnazione, per un periodo non inferiore ad otto anni. La disciplina in oggetto si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003. Le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto.

 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

L’art. 12-bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), dispone che i canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Gli enti gestori intensificano i controlli volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento nei termini previsti dei canoni di cui al presente comma.

 

ARBITRATO NEI CONTRATTI PUBBLICI

Con Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 18 dicembre 2013, n. 6 (in G.U. n. 18 del 23.1.2014), sono state fornite indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

 

FATTURA ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA P.A.

A norma dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), nell'ambito del piu' ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013 per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

I codici di cui sopra sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup come sopra previsto.

La Tabella 1 allegata al D.L. n. 66/2014 elenca i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136: vi rientrano, tra gli altri, le fattispecie di “acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni” (art. 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo periodo), e di “scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento”.

 

DIRITTI DI ROGITO DEI SEGRETARI COMUNALI

A norma dell’art. 10, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, sono stati abrogati i diritti di rogito dei segretari comunali (ossia, i compensi dagli stessi percepiti) in relazione a:

1. Avvisi d'asta  per  alienazioni, locazioni, appalti  di cose  e   di  opere,  concessioni  di qualsiasi natura;

2. Verbali  relativi  ai   procedimenti   degli incanti  e delle  licitazioni private riguardanti gli  oggetti di  cui  al  numero  1;

3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito  di licitazioni o trattativa  privata  e  se  vi  sia intervento di terzi  garantiti  o  cauzionanti.

L’art. 10, comma 2, ha disposto che il provento annuale dei diritti di segreteria sia attribuito interamente al comune o alla provincia.

Nulla è mutato, invece, quanto alle competenze del segretario comunale, riguardo al ricevimento o all’autenticazione di atti nell’interesse del comune (art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

 

RICOGNIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI

A norma dell’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall’abilitazione all’inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

SOPPRESSIONE DELLE SEZIONI STACCATE DEI T.A.R.

A norma dell’art. 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, a decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 90/2014, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

 

SOPPRESSIONE DELL’AVCP

Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), di cui all’articolo 6 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dal 25 giugno 2014. I compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all’articolo 13 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MODULI STANDARD

L’art. 24 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, dispone che entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese. Inoltre, il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’articolo 9 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese.

 

MISURE RELATIVE ALL’ESECUZIONE DI APPALTI PUBBLICI

Gli artt. 30 e seguenti del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, contengono disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della corruzione nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare:

- a norma dell’art. 32, nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Prefetto, su proposta del presidente dell’Anac, previo accertamento dei presupposti e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell’indagine, intima all’impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l’impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi per l’intera durata della misura;

- a norma dell’art. 35, al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell’attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

- l’art. 39 ha modificato l’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 (riguardo agli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici), disponendo che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui è richiesta la presentazione obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. A norma del novellato art. 46, comma 1-ter, del d. lgs. n. 163/2006, le disposizioni di cui sopra si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

 

BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – RIFUGIATI

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 (in G.U. n. 55 del 7.3.2014), in vigore dal 22 marzo 2014, ha dettato disposizioni di attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

E’ stato, in particolare, modificato il D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, precisandosi che si intende per “beneficiario di protezione internazionale” il cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h) dell’art. 2.

L’art. 3 del D. Lgs. n. 18/2014 precisa che ogni riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, contenuta in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, è da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

L’art. 1, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 18/2014 ha poi precisato che “L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani”. Ai sensi del suddetto art. 40, comma 6, “Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”.

Sulla disciplina in tema di rifugiati, dettata dal D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it. V. inoltre, anche per i riflessi sulla c.d. condizione di reciprocità, DI MARCO, Condizione e protezione internazionale del rifugiato, in Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, 4, *, Diritto comunitario, a cura di Preite, Torino 2011, p. 1; DEL CORE, Diritto d'asilo e status di rifugiato nella giurisprudenza di legittimità, in Giust. civ., 2007, II, p. 135; CALO',  Diritti dei rifugiati e condizione di reciprocità, in Studi e materiali, II, Milano 1990, p. 312.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO UNICO UE

Con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40 (in G.U. n. 68 del 22.3.2014) è stata data attuazione alla direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

E’ stato quindi modificato il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), disponendosi tra l’altro che nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: “perm. unico lavoro”.

 

DIRITTI DEI CONSUMATORI

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 (in G.U. n. 58 del giorno 11.3.2014), in vigore dal 26 marzo 2014, ha dettato disposizioni di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

In particolare, l’art. 1 ha sostituito il Capo I del titolo III della parte III del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, limitatamente agli articoli da 45 a 67.

Il nuovo art. 47 del Codice del consumo dispone, peraltro, che le nuove disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I non si applicano, tra l’altro, ai contratti:

a) di servizi finanziari (tra i quali rientrano anche i finanziamenti bancari); 

b) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili

c) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale; 

d) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà

e) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica.

Ferme le suddette esclusioni (che riguardano, in realtà, l’intera casistica rientrante nell’attività notarile:

- la sezione prima (artt. 47 e 48) disciplina le informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali;

- la sezione seconda (artt. 49 ss.) disciplina le informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

- la sezione terza (artt. 60 ss.) disciplina “altri diritti del consumatore”;

- la sezione quarta (artt. 66 ss.) contiene alcune disposizioni generali (tutela giurisdizionale e amministrativa, foro competente, carattere imperativo della disciplina, procedure di mediazione, ecc.).

A norma dell’art. 2 del D. Lgs. n. 21/2014, le modifiche apportate al d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del presente decreto legislativo entrano in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicano ai contratti conclusi dopo tale data.

Cfr. anche, in argomento, CUFFARO, Nuovi diritti per i consumatori: note a margine del D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in Corriere giur., 2014, p. 745.

 

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

Nel nuovo testo dell’art. 1, comma 9, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23.12.2013), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. n. 43 del 21.2.2014), in vigore dal 22 febbraio 2014, è stata soppressa la disposizione che modificava l’art. 1120, comma 2, n. 2, c.c. Ha quindi ripreso vigore la previsione secondo cui i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto, tra l’altro, le opere e gli interventi previsti “per il contenimento del consumo energetico degli edifici”.

Sulla riforma del condominio, cfr. le Rassegne relative al secondo semestre 2012 ed al secondo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it; nonché CIRLA, I nuovi interventi sulla riforma del condominio, in Immobili & proprietà, 2014, p. 88; SUCCI, Le parti comuni condominiali in conseguenza della riforma, in Vita not., 2014, p. 533; CIMMINO, La contitolarità nel condominio: dalla comunione delle cose comuni alla parziarietà dei debiti condominiali?, in Vita not., 2014, p. 435; PARINI, La natura delle obbligazioni condominiali nella riforma del condominio e gli strumenti posti a tutela delle ragioni del creditore, in Nuova giur. civ., 2014, II, p. 115; CORONA, La riforma del condominio. Prime riflessioni sulle nuove disposizioni di interesse notarile, in Studi e materiali, 2013, 3, p. 729; DI ROSA, Profili ricostruttivi della nuova disciplina del condominio negli edifici, in Riv. dir. civ., 2013, p. 789; BASILE, Le modifiche al regime condominiale (legge 220/2012), in Riv. dir. civ., 2013, p. 617;  AA.VV., Il condominio, a cura di Alcaro, in Trattato di diritto immobiliare, II, diretto da G. Visintini, Padova 2013, p. 157 ss.; AA.VV., Condominio negli edifici e comunione, in Trattato dei diritti reali, III, a cura di Gambaro e Morello, Milano 2012.

 

BONIFICA DI SITI INQUINATI ED ONERE REALE

L’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23.12.2013), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. n. 43 del 21.2.2014), in vigore dal 22 febbraio 2014, ha sostituito L'articolo 252-bis del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (contenente norme in materia ambientale), in tema di bonifica di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale. Si prevede, in particolare, la stipula da parte dei ministeri competenti di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale. Detti soggetti interessati non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico.

L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248.

 

CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO E CREDITI PREDEDUCIBILI

L’art. 22, ultimo comma, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha abrogato l’art. 11, comma 3-quater, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23.12.2013), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. n. 43 del 21.2.2014), che aveva dettato una disposizione interpretativa dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, della medesima legge fallimentare (ossia, il c.d. concordato in bianco), erano qualificati come prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 161 fossero presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma).

 

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITà AZIENDALE E APPALTI PUBBLICI

Con Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 23 aprile 2014, n. 3 (in G.U. n. 114 del 19.5.2014) sono stati forniti criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale), con cui è stata prevista la possibilità per le imprese di partecipare a procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici in via d'eccezione, al ricorrere dei determinate condizioni, con conseguente modifica del dettato normativo di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.

Nella determinazione si prevede, in particolare, quanto segue:

- al di fuori dei confini indicati dal citato art. 186-bis, le imprese sottoposte a concordato preventivo «ordinario» rientrano nell'operatività della causa ostativa prevista dall'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire l'attestazione in forza del rinvio contenuto nell'art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 ai requisiti di carattere generale previsti per la partecipazione alle gare;

- le imprese già qualificate, sottoposte a concordato preventivo «ordinario», sono soggette ai procedimenti ex art. 40, comma 9-ter, del Codice, di decadenza dell'attestazione per sopravvenuta perdita del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice;

- la causa ostativa in caso di concordato preventivo «ordinario» decorre dalla domanda di ammissione al concordato, e cessa con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 L.F.;

- la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato «con continuità aziendale», impedendo la risoluzione dei contratti in corso e consentendo, previa autorizzazione del Tribunale, la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, non comporta la decadenza dell'attestazione di qualificazione; in tale ipotesi, la domanda di ammissione non costituisce altresì elemento ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per le imprese attestate) o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione (per le imprese non attestate), fermo restando l'obbligo della SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con l'intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale;

- successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, le imprese possono dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione, con la precisazione che le prescrizioni di cui all'art.186-bis, comma 5 L.F. sono espressamente riferite alla sola fase di gara.

Cfr. anche, sull’argomento, MACAGNO, Concordato in continuità e contratti pubblici (nota a Cons. Stato 27 dicembre 2013, n. 6272), in Fallimento, 2014, p. 667.

 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

L’art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23.12.2013), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. n. 43 del 21.2.2014), in vigore dal 22 febbraio 2014, ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina della cartolarizzazione di crediti, regolata dalla legge 30 aprile 1999, n. 130.

Con particolare riguardo alle modifiche apportate dalla legge n. 9/2014, è disposto che le previsioni della legge n. 130/1999 si applicano altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli.

Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione.

In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità.

Inoltre, in caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Cfr., per il resto della disciplina dettata dal D.L. n. 145/2013, la Rassegna relativa al secondo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it.

L’art. 22, comma 6, lett. f), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha inserito nell’art. 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130 i seguenti commi:

“2-quater. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi dalle società per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58.

2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-quater e la conformità delle stesse alla normativa applicabile”.

 

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI SENZA TITOLO

A norma dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (in G.U. n. 73 del 28.3.2014), convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. n. 121 del 27.5.2014), chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dal 28 maggio 2014, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

PARTITI POLITICI

La disciplina dei partiti politici è stata ulteriormente modificata dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (in G.U. n. 303 del 28.12.2013), a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 (in G.U. n. 47 del 26.2.2014), in vigore dal 27 febbraio 2014. In particolare:

- viene previsto che “Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente” (art. 3, comma 1);

- lo statuto deve indicare – oltre agli altri elementi già previsti nella versione originaria del D.L. n. 149/2013, “l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato”, nonché “le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonchè il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali” (art. 3, comma 2);

- qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni nè superiore a sessanta giorni. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2 (art. 4);

- entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati – oltre agli altri documenti previsti – gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'art. 4, comma 2 (art. 5);

- ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui. Le erogazioni liberali sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento (art. 10, commi 7 e 7-bis);

- i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno ad euro 100.000 (art. 10, comma 8);

- la tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 8, comma 8 (art. 13-bis).

Cfr., per quanto sopra non specificato, la Rassegna relativa al secondo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

SOCIETà PER AZIONI QUOTATE – LIQUIDAZIONE IN CASO DI RECESSO

L’art. 20, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha modificato l’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile: “Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma”.

Come precisato nella Relazione al D.D.L. n. AS-1541, di conversione del d.l. in oggetto, “L’esclusivo criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, non sempre risulta idoneo al fine di una corretta e reale determinazione del valore delle azioni quotate, necessaria per garantire un equo trattamento ai soci titolari del diritto di recesso. L’introduzione di una maggiore flessibilità del criterio di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati, consentendo agli statuti di prevedere, in caso di recesso, un criterio diverso dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi anteriori, purché in concreto più vantaggioso per il socio recedente, certamente può favorire un maggiore sviluppo degli investimenti a beneficio delle quotate”.

 

SOCIETà PER AZIONI QUOTATE – MAGGIORAZIONE DEL VOTO

L’art. 20, comma 1, lett. aa), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha introdotto nel testo unico della finanza, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il seguente nuovo art. 127-quinquies (“maggiorazione del voto”):

“1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

 3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

 a) viene meno in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2;

 b) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale”.

Come precisato nella Relazione al D.D.L. n. AS-1541, di conversione del d.l. in oggetto, “con l’introduzione nel TUF di un nuovo articolo 127-quinquies («Maggiorazione del voto»), si rimette all’autonomia statutaria delle società in via di quotazione ovvero già quotate di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo. Il timore di perdere il controllo a seguito della quotazione rappresenta uno dei principali fattori che disincentiva l’ingresso in borsa delle imprese familiari italiane. Una maggiore flessibilità nella struttura del capitale in deroga al principio «one share-one vote» può consentire di au-mentare la dimensione del flottante in sede di offerta al pubblico finalizzata alla quota-zione (IPO) e, di conseguenza, la liquidità delle azioni delle società quotate senza determinare una diluizione in sede assembleare per gli azionisti di riferimento … Si ritiene, pertanto, importante consentire alle società quotande e quotate di prevedere una maggiorazione del voto come «premio di fedeltà» per gli azionisti di lungo periodo”.

 

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETà PUBBLICHE

Con D.M. 24 dicembre 2013, n. 166 (in G.U. n. 63 del 17.3.2014) è stato approvato il regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 23-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A norma dell’art. 13, comma 5-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), “Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse”.

L’art. 16 del del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, ha modificato l’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Più precisamente:

1) – a norma del novellato art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E’ comunque consentita la nomina di un amministratore unico;

2) – a norma del novellato comma 5 del suddetto art. 4, fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, è assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente.

Cfr. anche, sull’argomento, le Rassegne relative al secondo semestre 2012, al primo semestre 2013 ed al secondo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

START-UP INNOVATIVE

Con D.M. 30 gennaio 2014 (in G.U. n. 66 del 20.3.2014) sono state determinate le modalità di attuazione dell'articolo 29 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative.

 

MEDIATORI CREDITIZI

Con D.M. 22 gennaio 2014, n. 31 (in G.U. n. 63 del 17.3.2014) è stato approvato il regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.

Cfr. anche sul punto la Rassegna relativa al secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

L’art. 9, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. n. 304 del 30.12.2013), come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. n. 49 del 28.2.2014), in vigore dal 1° marzo 2014, ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine  di cui all’art. 19, comma 14, primo periodo, del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164; termine entro il quale – in caso di mancata entrata in vigore dei provvedimenti di cui all’art. 18-bis del d. lgs. n. 58/1998 (t.u.f.) – la riserva di attività di cui all'articolo 18 del d. lgs. n. 58/1998 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del suddetto t.u.f. senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Cfr. anche, sul punto, la Rassegna relativa al secondo semestre 2009, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI

Con D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 (in G.U. n. 70 del 25.3.2014), in vigore dal 9 aprile 2014, è stata data attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Sono state conseguentemente modificate le relative disposizioni del testo unico sulla finanza (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

 

LIQUIDAZIONE COATTA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Con Regolamento ISVAP in data 17 dicembre 2013, n. 4 (in G.U. n. 7 del 10.1.2014) è stata disciplinata la liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.

 

RATING DI LEGALITà DELLE IMPRESE

Con D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (in G.U. n. 81 del 7.4.2014) è stato approvato il regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Cfr. anche, sul punto, la Deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 5 giugno 2014, n. 24953 (in G.U. n. 140 del 19.6.2014), con cui sono state apportate modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità, già adottato con Deliberazione in data 14 novembre 2012, n. 20075.

 

DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO

A norma dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore del decreto stesso, l’importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del cinquanta per cento.

 

VERSAMENTI UNITARI E COMPENSAZIONE (MOD. F24)

A norma dell’art. 11 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a)  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b)  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c)  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Con Provv. Agenzia Entrate 31 gennaio 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato approvato il modello di versamento “F24 Crediti PP.AA.”, con le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, mediante compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 28-quinquies del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Sono state inoltre approvate modifiche al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI ATTI RELATIVI AD USI CIVICI

L’art. 5, comma 1-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), ha modificato il comma 4 dell'articolo 10 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, eccettuando dall’abrogazione delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobiliari onerosi, prevista da detto comma 4, quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766”.

L’art. 2 della legge n. 692/1981 dispone che “Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 322, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte. Beneficieranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizione alla loro realizzazione”.

L’art. 40 del R.D. n. 1766/1927 dispone che “Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro”.

Cfr. anche la Ris. Agenzia Entrate 20 giugno 2014, n. 64/E, che aveva già precisato come “in relazione agli atti di affrancazione non opera la previsione di soppressione delle agevolazioni recata dal citato articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 23 del 2011 e, pertanto, anche gli atti stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014 possono ancora beneficiare del regime di esenzione previsto dall’articolo 2 della legge n. 692 del 1981”.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER EXPO 2015

L’art. 13, comma 3, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (in G.U. n. 73 del 28.3.2014), convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. n. 121 del 27.5.2014), in vigore dal 28 maggio 2014, ha modificato il comma 4 dell'articolo 10 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, eccettuando dall’abrogazione delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobiliari onerosi, prevista da detto comma 4, “le esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3”.

In particolare, ai sensi dell’art. 19, comma 6, di detto Accordo, “Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi ai terreni, ai fabbricati e alle aree fabbricabili necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali”. A norma del successivo art. 20, “Le agevolazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 4 e 6 sono estese al Proprietario al verificarsi dei relativi presupposti d'imposta”.

 

DISPOSIZIONI SULLE PROVINCE

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (in G.U. n. 81 del 7.4.2014) ha dettato disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Tra queste, si evidenzia la previsione dell’art. 1, comma 96, lett. b), in forza della quale “il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali” (e che, essendo cronologicamente successiva, prevale sull’abrogazione disposta dall’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 23/2011).

Ulteriori norme urgenti in materia di province sono state dettate dall’art. 23 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25 giugno 2014.

 

APPROVAZIONE DEL MODELLO PER LA TOBIN TAX

Con Provv. Agenzia Entrate 27 dicembre 2013 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 27 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato approvato il “modello FTT” per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax, c.d. Tobin tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

 

CERTIFICAZIONE PER CAPITAL GAINS

Con Provv. Agenzia Entrate 15 gennaio 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state definite le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, a norma dell’art. 4, “Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3 (ossia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo: n.d.r.), una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

 

DETRAZIONE DI SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

Con Provv. Agenzia Entrate 30 maggio 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 giugno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stata modificata la disciplina della comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

A norma dell’art. 1, a decorrere dalla comunicazione relativa al secondo semestre 2013, la trasmissione delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve essere effettuata con il tracciato record allegato al suddetto provvedimento.

Ai sensi dell’art. 2, i dati relativi al primo semestre di ogni anno debbono essere inviati nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre dello stesso anno ed il 31 gennaio dell’anno successivo. I dati relativi al secondo semestre debbono essere inviati nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio dell’anno successivo.

 

MONITORAGGIO FISCALE

Con Provv. Agenzia Entrate 19 febbraio 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state apportate modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97. Si precisa, in particolare, che le nuove modalità di compilazione del quadro RW si rendono applicabili a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2013.

L’art. 4, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014) ha abrogato la previsione dell’art. 4, comma 2, del D.L. 28-6-1990 n. 167, che aveva previsto l’assoggettamento dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti.

Con Provv. Agenzia Entrate 24 aprile 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 24 aprile 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state emanate disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da parte degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo. E’ stato, in particolare, precisato che:

1) – i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati di cui al punto 2 del presente provvedimento, sono gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

2) – sono comunicati, limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a euro 15.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera i), del d. lgs. n. 231/2007;

3) – sono oggetto della comunicazione le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata, come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera m), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

 

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE

Con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29 (in G.U. n. 63 del 17.3.2014) sono state dettate disposizioni di attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il decreto stabilisce, in particolare le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.

Gli artt. 4, 5 e 6 disciplinano, in particolare, lo scambio di informazioni fiscali spontaneo, su richiesta e automatico. Per quanto riguarda, in particolare, lo scambio automatico di informazioni, l’art. 5 dispone che i servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto, comunicano agli altri Stati membri dell’Unione europea, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati membri e le altre informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE (ossia, le informazioni su: a)  redditi da lavoro dipendente; b)  compensi per dirigenti; c)  prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe; d)  pensioni; e)  proprietà e redditi immobiliari).

In attuazione della suddescritta disciplina è stato altresì emanato il Decreto direttoriale 29 maggio 2014 (in G.U. n. 128 del 6.6.2014).

 

ESCLUSIONE DI SAN MARINO DALLA BLACK LIST FISCALE

Il D.M. 12 febbraio 2014 (in G.U. n. 45 del 24.2.2014) ha modificato il D.M. 4 maggio 1999, relativo all'individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche, eliminando dall’elenco dei suddetti Stati la Repubblica di San Marino. Ciò in quanto  in data 3 ottobre 2013 è entrata in vigore la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con protocollo aggiuntivo e modifica della disciplina sullo scambio di informazioni, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, ratificata con legge 19 luglio 2013, n. 88.

 

IMU, TASI E TARI PER I CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL’AIRE

L’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (in G.U. n. 73 del 28.3.2014), convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. n. 121 del 27.5.2014), ha modificato l’articolo 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilendo che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare sopra descritta, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

 

DELEGA FISCALE

La legge 11 marzo 2014, n. 23 (in G.U. n. 59 del 12.3.2014) ha delegato il Governo all’emanazione di norme per la riforma del sistema fiscale, con particolare riferimento alla revisione di sistema fiscale e procedura (art. 1), revisione del catasto dei fabbricati (art. 2), stima e monitoraggio dell’evasione fiscale (art. 3) e dell’erosione fiscale (art. 4), disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale (art. 5), Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli (art. 6), semplificazione (art. 7), revisione del sistema sanzionatorio (art. 8), rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (art. 9), revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10), Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di regimi forfetari per contribuenti di minori dimensioni (art. 11), Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta (art. 12), Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette (art. 13).

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE

L’art. 4, comma 11, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), ha modificato l’art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: le imposte sostitutive ai fini della rivalutazione sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con Provv. Agenzia Entrate 6 giugno 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 6 giugno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, riguardo alla rivalutazione dei beni d’impresa.

Cfr. anche sul punto la Rassegna relativa al secondo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

RIMBORSI DI IMPOSTE MEDIANTE PROCEDURE AUTOMATIZZATE

Con Provv. Agenzia Entrate 7 febbraio 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il giorno 11 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono stati individuati i rimborsi da eseguire mediante procedure automatizzate (come consentito dall’art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342), e sono state determinate le relative modalità di esecuzione. Più precisamente, i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative al rimborso di tasse e imposte dirette e indirette, il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, di competenza dell’Agenzia delle entrate, sono disposti con procedure automatizzate, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000. Il pagamento dei rimborsi avviene con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario.

Il contribuente comunica le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale presentando il modello reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate oppure, previa abilitazione ai servizi telematici, tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. Gli effetti della scelta esercitata con la comunicazione delle coordinate bancarie o postali, si applicano a tutti i rimborsi da erogare al contribuente. La scelta è valida fino ad eventuale aggiornamento della stessa, da effettuarsi con una nuova comunicazione.

 

COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI

Con Provv. Agenzia Entrate 16 aprile 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 16 aprile 2014, ai sensi dell’art. 1,  comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono stati modificati i termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa: detto termine è stato fissato nel trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, o in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

V. anche, sul punto, le Rassegne relative al secondo semestre 2011, ed al secondo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

RIDUZIONE DELL’IRAP

L’art. 2, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), ha modificato l’art. 16, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: l’Irap è ora determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento.

 

IMPOSIZIONE SULLE RENDITE FINANZIARIE

L’art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24.4.2014), convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. n. 143 del 23.6.2014), ha modificato la disciplina della tassazione delle c.d. rendite finanziarie, disponendo che le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento (comma 1). La disposizione non si applica ad alcuni casi (per cui rimane ferma l’aliquota del 12,50%), tra i quali le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati; nonché le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (comma 2).

La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014; e si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data suddetta, nonché agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.

A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente: a)  opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico; b)  provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16, entro il 16 novembre 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 461/1997, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare.

 

VIGILANZA SU IMPRESE APPARTENENTI A CONGLOMERATI FINANZIARI

Con D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 53 (in G.U. n. 76 del giorno 1.4.2014), in vigore dal 16 aprile 2014, è stata data attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Sono state conseguentemente modificate le disposizioni del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

 

UFFICI GIUDIZIARI

Con D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 (in Suppl. ord. alla G.U. 27.2.2014, n. 48), in vigore dal 28 febbraio 2014, sono state approvate disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.

E’ stata, in particolare, modificata la mappa degli uffici giudiziari, come segue:

- al d. lgs. 7 settembre 2012, n. 155, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I al decreto in oggetto;

- al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al decreto in oggetto;

- alla legge 26 luglio 1975, n. 354, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato III al decreto in oggetto;

- al d.p.r. 30 agosto 1951, n. 757, la tabella N è sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV al decreto in oggetto.

Con D.M. 7 marzo 2014 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 87 del 14.4.2014) sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 3 del d. lgs. 7 settembre 2012, n. 156.

 

DIRITTO D’AUTORE

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 (in G.U. n. 58 del giorno 11.3.2014) detta disposizioni di attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Con D.P.C.M. 17 gennaio 2014 (in G.U. n. 102 del 5.5.2014) è stata riordinata la materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

 

FINANZIAMENTI DELLA BANCA D’ITALIA

L’art. 9, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. n. 304 del 30.12.2013), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. n. 49 del 28.2.2014), ha modificato l’art. 8, comma 30, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2014.

 

FONDO DI GARANZIA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Con D.M. 27 dicembre 2013 (in Suppl. ord. n. 18 alla G.U. n. 56 del giorno 8.3.2014) sono state dettate disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In particolare, considerato che l’art. 5-bis del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, aveva previsto l’estensione degli interventi del Fondo anche ai professionisti, l’art. 7 del suddetto decreto ha previsto che possono accedere agli interventi del Fondo anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, le richieste di garanzia riferite ai soggetti di cui al comma 1 sono valutate sulla base degli specifici criteri riportati al paragrafo «G» dell'allegato al presente decreto.

Con D.M. 7 febbraio 2014 (in Suppl. ord. n. 18 alla G.U. n. 56 del giorno 8.3.2014) è stato fissato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 del decreto 27 dicembre 2013, in materia di rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e per i professionisti, nel giorno 9 marzo 2014.

 

PARAMETRI PER GLI ONORARI DEGLI AVVOCATI

Con D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in G.U. n. 77 del 2.4.2014) è stato approvato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Alcune delle previsioni di questo decreto possono assumere rilievo – in via di interpretazione analogica – anche per i notai, considerato che alcune attività professionali svolte dal notaio non sono contemplate negli artt. da 30 a 32 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, che disciplinano i parametri propri dell’attività notarile: si pensi, in particolare, ai ricorsi di volontaria giurisdizione, o alle prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale, contemplate invece dal D.M. n. 55/2014.

Sui parametri relativi ai compensi dei notai, cfr. le Rassegne relative al secondo semestre 2012 ed al secondo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

DIRITTI DI PROTESTO

Con D.M. 19 marzo 2014 (in G.U. n. 74 del 29.3.2014) sono stati adeguati i diritti di protesto e le indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

 

ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

Con D.M. 19 settembre 2013, n. 160 (in G.U. n. 19 del 24.1.2014) è stato approvato il regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al d. lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158 (in G.U. n. 19 del 24.1.2014) è stato approvato il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

 

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI INSOLVENZA TRANSFRONTALIERE

Con Regolamento (CE) 5 giugno 2014, n. 663/2014 (in G.U.U.E. n. L179 del 19.6.2014) sono stati sostituiti gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza. I suddetti allegati elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori cui si applica il regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), di tale regolamento. L'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c), di tale regolamento e l'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b), di tale regolamento.

 

REGOLAMENTO SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Con Regolamento (CE) 15 maggio 2014, n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L173 del 12 giugno 2014), in vigore dal 2 luglio 2014, sono state dettate disposizioni sui mercati degli strumenti finanziari, con modifica del regolamento (UE) n. 648/2012.

 

DIRETTIVA SUI MUTUI IPOTECARI AI CONSUMATORI

La Direttiva 4 febbraio 2014, n. 2014/17/UE (in G.U.U.E. n. L60 del 28.2.2014), in vigore dal 20 marzo 2014, detta norme in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, e reca modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

A norma dell’art. 42, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 marzo 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Inoltre, a norma dell’art. 43, la non si applica ai contratti di credito in essere prima del 21 marzo 2016; i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati che svolgono attività disciplinate dalla direttiva prima del 20 marzo 2014 si conformano alla normativa nazionale che recepisce l'articolo 9 entro il 21 marzo 2017.

 

DIRETTIVA SUL RISANAMENTO DELLE BANCHE

Con Direttiva 15 maggio 2014, n. 2014/59/UE (in G.U.U.E. n. L173 del 12.6.2014) è stato istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e sono state modificate la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

DIRETTIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Direttiva 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE (in G.U.U.E. n. L173 del 12.6.2014) ha dettato disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari, ed ha modificato la direttiva 2002/92/CE, e la direttiva 2011/61/UE.

 

DIRETTIVA SULLA REVISIONE DEI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI

La Direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/56/UE (in G.U.U.E. n. L158 del 27.5.2014) ha modificato la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

 

DIRETTIVA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO

La Direttiva 24 marzo 2014, n. 2014/48/UE (in G.U.U.E. n. L111 del 15.4.2014), in vigore dal 15 aprile 2014, ha modificato la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. A norma dell’art. 2, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva; essi applicano tali disposizioni a decorrere dal primo giorno del terzo anno di calendario successivo a quello di entrata in vigore della direttiva.

 

DIRETTIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI

La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE (in G.U.U.E. n. L94 del 28.3.2014) ha dettato disposizioni in materia di appalti pubblici, ed ha abrogato la direttiva 2004/18/CE. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016.

 

LEGISLAZIONE REGIONALE – PRIMO SEMESTRE 2014

Cfr. l’elenco delle disposizioni normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, segnalate in PETRELLI, Novità normative regionali – primo semestre 2014, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

Gaetano Petrelli