SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI

 

Con D.M. 12 dicembre 2011 (in G.U. n. 291 del 15.12.2011), in vigore dal 1° gennaio

2012, è stato fissato al 2,5% (due virgola cinque per cento) il saggio legale di interesse, di

cui all’articolo 1284 del codice civile, come consentito dall'art. 2, comma 185, della legge

23 dicembre 1996, n. 662.

La cronistoria del saggio legale di interesse è pertanto la seguente:

- 5% dal 20 aprile 1942 al 15 dicembre 1990 (codice civile);

- 10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 (per effetto dell’art. 1 della legge 26

novembre 1990 n. 353);

- 5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 (per effetto dell’art. 2, comma 185, della

legge 23 dicembre 1996 n. 662);

- 2,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 (per effetto del D.M. 10 dicembre

1998, in G.U. n. 289 dell’11.12.1998);

- 3,5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (per effetto del D.M. 11 dicembre

2000, in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2000);

- 3% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2001,

in G.U. n. 290 del 14.12.2001);

- 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 (per effetto del D.M. 1 dicembre 2003,

in G.U. n. 286 del 10.12.2003).

- 3% dal 1° gennaio 2008 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2007, in G.U. n. 291 del

15.12.2007);

- 1% dal 1° gennaio 2010 (per effetto del D.M. 4 dicembre 2009, in G.U. n. 291 del 15

dicembre 2009);

- 1,5% dal 1° gennaio 2011 (per effetto del D.M. 7 dicembre 2010, in G.U. n. 292 del

15.12.2010);

- 2,5% dal 1° gennaio 2012 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2011, in G.U. n. 291 del

15.12.2011).

 

VALORE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE

Con decreto interdirigenziale in data 22 dicembre 2011 (in G.U. n. 303 del 30.12.2011)

è stata quindi approvata la nuova tabella dei coefficienti per l'adeguamento delle modalità di

calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di

registro e di imposta sulle successioni e donazioni, al nuovo saggio legale del 2,5% (come

fissato dal D.M. 12 dicembre 2011 (in G.U. n. 291 del 15.12.2011), in vigore dal 1° gennaio

2012).

Le relative disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari

pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate

per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del

1° gennaio 2012 (art. 2). Il tutto in conformità all’art. 3, comma 164, della legge 23

dicembre 1996 n. 662, a norma del quale "Il valore del multiplo dell'annualità indicato

nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 131

del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a

quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli

interessi, con decreto del ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è

avvenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della

determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le

successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a

quello in cui è pubblicato il decreto di variazione".

Contemporaneamente è stato fissato in 40 volte l’annualità il valore del multiplo

relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni

perpetue, a tempo determinato o a tempo indeterminato (in sostituzione di quello indicato

nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del d.p.r. n. 131/1986, ai fini dell’imposta di registro,

e nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d. lgs. n. 346/1990, ai fini dell’imposta sulle

successioni e donazioni).

Conseguentemente il valore della rendita o pensione è costituito:

a) da 40 volte l’annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;

b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun

caso superiore a 40 volte l’annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel

prospetto sotto indicato, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve

cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.