SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI
Con D.M. 12 dicembre 2011 (in G.U. n. 291
del 15.12.2011), in vigore dal 1° gennaio
2012, è stato fissato al 2,5% (due
virgola cinque per cento) il saggio legale di interesse, di
cui all’articolo 1284 del codice civile,
come consentito dall'art. 2, comma 185, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
La cronistoria del saggio legale di
interesse è pertanto la seguente:
- 5% dal 20 aprile 1942 al 15 dicembre
1990 (codice civile);
- 10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre
1996 (per effetto dell’art. 1 della legge 26
novembre 1990 n. 353);
- 5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre
1998 (per effetto dell’art. 2, comma 185, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662);
- 2,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre
2000 (per effetto del D.M. 10 dicembre
- 3,5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre
2001 (per effetto del D.M. 11 dicembre
- 3% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre
2003 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2001,
in G.U. n. 290 del 14.12.2001);
- 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre
2007 (per effetto del D.M. 1 dicembre 2003,
in G.U. n. 286 del 10.12.2003).
- 3% dal 1° gennaio 2008 (per effetto del
D.M. 12 dicembre
15.12.2007);
- 1% dal 1° gennaio 2010 (per effetto del
D.M. 4 dicembre
dicembre 2009);
- 1,5% dal 1° gennaio 2011 (per effetto
del D.M. 7 dicembre
15.12.2010);
- 2,5% dal 1° gennaio 2012 (per effetto
del D.M. 12 dicembre
15.12.2011).
VALORE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E
ABITAZIONE
Con decreto interdirigenziale in data 22
dicembre 2011 (in G.U. n. 303 del 30.12.2011)
è stata quindi approvata la nuova tabella
dei coefficienti per l'adeguamento delle modalità di
calcolo dei diritti di usufrutto a vita e
delle rendite o pensioni in materia di imposta di
registro e di imposta sulle successioni e
donazioni, al nuovo saggio legale del 2,5% (come
fissato dal D.M. 12 dicembre 2011 (in
G.U. n. 291 del 15.12.2011), in vigore dal 1° gennaio
2012).
Le relative disposizioni si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate e a quelle non autenticate presentate
per la registrazione, alle successioni
apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del
1° gennaio 2012 (art. 2). Il tutto in
conformità all’art. 3, comma 164, della legge 23
dicembre 1996 n.
nell'articolo 46, comma 2, lettere a)
e b), del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 131
del 1986, e successive modificazioni,
nonché il prospetto dei coefficienti allegato a
quest'ultimo sono variati, in ragione
della modificazione della misura del saggio legale degli
interessi, con decreto del ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è
avvenuta. Le variazioni di cui al periodo
precedente hanno efficacia anche, ai fini della
determinazione della base imponibile
relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le
successioni aperte e le donazioni fatte a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello in cui è pubblicato il decreto di
variazione".
Contemporaneamente è stato fissato in 40
volte l’annualità il valore del multiplo
relativo alla determinazione della base
imponibile per la costituzione di rendite o pensioni
perpetue, a tempo determinato o a tempo
indeterminato (in sostituzione di quello indicato
nell'art. 46, comma 2, lettere a) e
b), del d.p.r. n. 131/1986, ai fini dell’imposta di registro,
e nell’art. 17, comma 1, lettere a) e
b), del d. lgs. n. 346/1990, ai fini dell’imposta sulle
successioni e donazioni).
Conseguentemente il valore della rendita
o pensione è costituito:
a) da 40 volte l’annualità, se si tratta di rendita perpetua
o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio
legale di interesse, ma in nessun
caso superiore a 40 volte l’annualità, se
si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità
per il coefficiente indicato nel
prospetto sotto indicato, applicabile in
relazione all'età della persona alla cui morte deve
cessare, se si tratta di rendita o
pensione vitalizia.