Congresso di Roma, 3-4 dicembre 2004
Riccardo Ricciardi
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Evoluzione dei sistemi informatici notarili
La mia relazione ha per tema l’ “Evoluzione dei sistemi
informatici dello studio notarile”, tema che potrebbe sembrare non in linea con
le problematiche derivante dal codice sulla privacy. Ma in effetti l’esatta
denominazione del codice è Codice in materia di protezione dei dati personali ed
esso prevede, che il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, obbligo sanzionato penalmente,
le c.d. misure minime di sicurezza. Non c’è quindi alcun dubbio che il notaio,
stante la gestione informatica del suo studio, che, peraltro, è destinata, come
vedremo, sempre più a complicarsi, sia tenuto ad adottare queste misure di
sicurezza.
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L’Aquila, 7 dicembre 2002
Riccardo Ricciardi
Il notaio e la firma
digitale
Nelle mie relazioni a precedenti convegni di NOTAM sulla firma
digitale e precisamente in quella del 28 settembre 1997 “Atto notarile a
mezzo computer” ed in quella del 20 novembre 1999 “ATTO NOTARILE
INFORMATICO” tentai di fare chiarezza dopo due falsi allarmi; il primo sollevato
da incompetenti vari “Addio notaio: gli atti pubblici si faranno al computer” e
l’altro sollevato dall’allora sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Franco Bassanini “il riconoscimento pubblico della firma
digitale, deciso dal governo Prodi, mi consente di comprare da Roma la villa di
Cortina da un signore di Milano, facendo l’atto con un Notaio di Belluno, mentre
tutti e tre restiamo a casa davanti al computer. E l’atto viene automaticamente
trasferito – senza alcuna produzione di carta – al Pubblico registro e al
Catasto.”.
Sono passati altri anni: i notai esistono ancora e gli atti si
fanno come sempre; ma fino a quando?
Il Modello Unico e gli Adempimenti Telematici presso il Registro
delle Imprese, ma soprattutto la firma digitale a norma sono problemi di oggi.
In questi giorni, infatti, i
Presidenti dei Consigli Notarili, e quindi anch’io come Presidente del Consiglio
Notarile di Campobasso, Isernia e Larino, devono consegnare a tutti i Notai la
firma digitale secondo quanto previsto dal
Manuale operativo del Consiglio Nazionale del Notariato per il servizio di
certificazione delle chiavi pubbliche.
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Francavilla al Mare, 18 maggio
2002
Riccardo Ricciardi
Dal notaio rurale al notaio informatico
Il notaio è un libero professionista investito di
una pubblica funzione.
L’essenza di questa pubblica funzione consiste nel cavere, ossia
nella “c.d. attività di adeguamento, diretta a ricondurre la volontà empirica
della parte nell'ambito dello schema negoziale”, che presuppone l'indagine della
volontà delle parti e la personale direzione della compilazione integrale
dell'atto (art. 47 L.N.) e la personalità della prestazione (art. 2232 C.C).
Questa funzione è sempre stata doverosamente
espletata dai c.d. notai rurali.
Ma nell’attuale società i notai
territorialmente "rurali" sono quasi spariti, perché i comuni rurali
diminuiscono e ad ogni revisione decennale le sedi si concentrano nelle città.
E nelle città la vita è sempre più complicata, il tempo è
prezioso, i contatti umani sono ridotti all'essenziale e inesorabilmente
l'organizzazione dello studio notarile propende verso il "criterio industriale
della divisione del lavoro, con la conseguenza che la prestazione, anziché far
capo al notaio in tutta la sua estensione, viene scomposta ed affidata nei suoi
segmenti ai titolari delle rispettive specializzazioni, tra i quali il notaio è
il puro addetto al rogito."
Per evitare che il notaio divenga un industriale del rogito,
ossia in altri termini non espleti più la funzione delegatagli dallo Stato, per
evitare, quindi, che lo Stato stesso un giorno prenda atto dell’inutilità della
funzione notarile, adeguandosi in questo ai paesi di common law, è necessario
che il notaio alla sua cultura giuridica associ una cultura informatica.
Occorre una riqualificazione
giuridico-informatica del notaio.
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CAMPOBASSO, 29 aprile 2000
Riccardo Ricciardi
L’INFORMATICA NOTARILE
Il notariato ha sempre seguito con attenzione quella che ormai viene da tutti
riconosciuta come una rivoluzione epocale: la rivoluzione informatica.
E perciò che il notariato si è
già dotato della c.d. Rete Unitaria del Notariato
(RUN),
che consente sia collegamenti di tipo “Intranet” (rete privata tra notai e CNN),
che “Internet” (rete pubblica tra notai e Pubblica Amministrazione, Camere di
Commercio e privati).
La RUN, in sostanza, risponde ai
seguenti obiettivi:
- offrire un supporto
bidirezionale alla trasmissione di dati (testi,
documenti, certificati, risultati di
interrogazioni a banche dati), collegando i notai tra di loro e questi con il
CNN, la PA ed in genere il mondo esterno;
- rendere disponibile un sistema
telematico in grado di offrire elevati livelli
di affidabilità e sicurezza, che non possono essere
gestiti da singoli notai, per gestire sia le informazioni di interesse
comune (accesso in lettura alle banche dati della PA) che le applicazioni di
particolare complessità quali quelle consentono di aggiornare per via telematica
ed in tempo reale quelle stesse banche dati.
Le principali tipologie di servizi
di
interesse, offerti dalla
RUN,
oltre ai “servizi di base” normalmente offerti da qualunque
provider di mercato, sono:
- visure catastali
- visure ipotecarie in conservatoria
- visure automobilistiche al pra
- visure camerali
- altri servizi: pubblicazione di un
Notiziario
giornaliero on-line, Banca Dati Giuridica in rete, consultazione delle leggi
tramite collegamento alla banca dati del Poligrafico dello Stato, consultazione
delle sentenze tramite collegamento alla banca dati del CED della Cassazione.
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PESCARA, 20
novembre 1999
Riccardo Ricciardi
ATTO NOTARILE
INFORMATICO
In un’intervista a Repubblica del 6 novembre 1999
Franco Bassanini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (la
Firma Digitale italiana è nata in una delle Bassanini) ha asserito che
“L’Italia per certi aspetti e’ persino più avanzata degli USA. Per esempio, il
riconoscimento pubblico della firma digitale, deciso dal governo Prodi, mi
consente di comprare da Roma la villa di Cortina da un signore di Milano,
facendo l’atto con un Notaio di Belluno, mentre tutti e tre restiamo a casa
davanti al computer. E l’atto viene automaticamente trasferito – senza alcuna
produzione di carta – al Pubblico registro e al Catasto.”
Quest’asserzione, stante l’attuale normativa, è
fuorviante, ma in un prossimo futuro potrebbero essere calzante.
E’ vero infatti che le parti di una compravendita
possono stipulare validamente il relativo contratto non muovendosi dalle
rispettive città firmando il contratto informatico con la loro firma digitale:
ma tale contratto non potrà essere trascritto perché privo della forma
necessaria per la pubblicità immobiliare.
Stante l’attuale normativa, anche per le firme
digitali e’ prevista l’autentica notarile e, quindi, e’ necessario che le parti
si rechino, anche non contestualmente, da un notaio che a sua volta certificherà
con la propria firma digitale che la parte ha firmato in sua presenza.
Solo così il contratto di compravendita informatico autenticato nelle
firme potrà essere trascritto.
Se poi le parti volessero l’atto pubblico, questo non potrebbe comunque essere
stipulato telematicamente, poiché, a differenza delle scritture private
autenticate, è richiesta la contestuale presenza di tutte le parti.
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PESCARA, 28 settembre 1997
Riccardo Ricciardi
ATTO
NOTARILE A MEZZO COMPUTER
1)
PREMESSA
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto
1997 ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
“Regolamento contenente i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione,
archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici.”
Questo evento, da molti definito rivoluzionario, è
stato segnalato dalla stampa non specializzata con titoli quasi denigratori nei
confronti dei notai, tipo: “Addio notaio: gli atti pubblici si faranno al
computer”.
Il notariato ovviamente ha seguito e seguirà tutte
le fasi della rivoluzione in corso; del resto lo schema stesso di regolamento è
frutto anche del contributo dato dal rappresentante del notariato nella
commissione all’uopo predisposta dall’AIPA e qualificanti sono stati i
chiarimenti avuti in appositi convegni notarili (Stresa, Porto Lotti).
Al riguardo, tutti i notai, che non hanno potuto
partecipare ai suddetti convegni, possono informarsi degli esatti termini
della questione, più che leggendo le notizie ridotte a pura cronica del
notiziario “attività” del CNN, “navigando” in INTERNET, partendo dal link
“Forum di Informatica Giuridica” del sito del CNN, dove possono reperire tutti i
documenti, gli articoli e le relazioni esistenti.
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